Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7630
CASS
Sentenza 24 maggio 2002

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In tema di mediazione, anche nelle ipotesi di contratto sottoposto a condizione, o d'invalidità o rescindibilità del contratto, previste dall'art. 1757 cod. civ. presupposto del diritto del mediatore alla provvigione è la conclusione del contratto.

In tema di mediazione, l'art. 1756 cod. civ., nell'attribuire al mediatore - salvo patti o usi contrari - il mero diritto al rimborso della spese nell'ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l'affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi ricompresa quella dell'esistenza di una causa d'invalidità del contratto.

In tema di mediazione ( quantomeno nella sua forma tipica ), è inconfigurabile la responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1338 cod. civ.. Ne consegue che il conferente l'incarico di mediazione può, anche in assenza di giusta causa, liberamente recedere dal proseguire in questo suo intento, senza incorrere nella responsabilità di cui all'art. 1337 cod. civ. nei confronti del mediatore; ne' egli risponde nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1338 cod. civ. per non avergli dato notizia della sussistenza di una causa d'invalidità del contratto oggetto dell'attività di mediazione, giacché di detto contratto il mediatore, in quanto tale, non è parte.

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  • 1Mediatore, obbligo di corretta informazione e indagini di natura tecnico-giuridicaAccesso limitato
    Marco Pregno · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7630
Data del deposito : 24 maggio 2002

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