Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 3
In tema di mediazione, anche nelle ipotesi di contratto sottoposto a condizione, o d'invalidità o rescindibilità del contratto, previste dall'art. 1757 cod. civ. presupposto del diritto del mediatore alla provvigione è la conclusione del contratto.
In tema di mediazione, l'art. 1756 cod. civ., nell'attribuire al mediatore - salvo patti o usi contrari - il mero diritto al rimborso della spese nell'ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l'affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi ricompresa quella dell'esistenza di una causa d'invalidità del contratto.
In tema di mediazione ( quantomeno nella sua forma tipica ), è inconfigurabile la responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1338 cod. civ.. Ne consegue che il conferente l'incarico di mediazione può, anche in assenza di giusta causa, liberamente recedere dal proseguire in questo suo intento, senza incorrere nella responsabilità di cui all'art. 1337 cod. civ. nei confronti del mediatore; ne' egli risponde nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1338 cod. civ. per non avergli dato notizia della sussistenza di una causa d'invalidità del contratto oggetto dell'attività di mediazione, giacché di detto contratto il mediatore, in quanto tale, non è parte.
Commentario • 1
- 1. Mediatore, obbligo di corretta informazione e indagini di natura tecnico-giuridicaAccesso limitatoMarco Pregno · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AS, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
PR LE D'ND & DI OZ SNC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16720/99 proposto da:
PR LE D'ND & DI OZ SNC, con sede in Montesilvano, in persona dell'Amministratore Sig. HE D'ND, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, difesa dall'avvocato GIOVANNI DI BIASE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO AS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 130/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 17/03/98 e depositata il 28/05/98 (R.G. 40/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5.10.1988 massimo CO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pescara, la s.n.c. Impresa edile D'ND e Di ZZ, chiedendone la condanna al pagamento della provvigione promessa per la sua opera di mediazione, nella misura di L. 712 milioni, ed al risarcimento DE danni per il discredito subito.
Assumeva l'attore che aveva svolto l'opera di mediazione, su incarico della convenuta, finalizzata alla vendita di un edificio in Pescara;
che alla vendita non si era potuto far luogo in quanto alcune parti dell'edificio appartenevano a terzi, che non si erano dichiarati disponibili alla cessione.
Resisteva la convenuta.
Il tribunale, con sentenza del 28.11.1992, rigettava la domanda e compensava le spese.
Proponeva appello l'attore.
La corte di appello di L'Aquila rigettava l'appello e compensava le spese. Riteneva la corte territoriale che non era dovuta alcuna provvigione, non essendo stata conclusa la compravendita, a cui espressamente era stato subordinato il pagamento detto e che il mediatore non poteva dolersi della mancata conclusione del contratto di vendita, essendo nel libero apprezzamento del committente non addivenire a detta conclusione, avendo il mediatore solo diritto alle spese, salvo che sia diversamente pattuito;
che, sulla base di quanto sopra detto, non era ipotizzabile neppure una responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c. Secondo la corte era inconferente anche il richiamo all'art. 1757 c.c., che ipotizza pur sempre la conclusione di un contratto, nella specie non avvenuta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Resiste con controricorso la convenuta, che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1754 a 1765 c.c., nonché degli artt. da 1362 a 1371 c.c., nonché omesso esame su punti decisivi della controversia e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che la corte di merito ha omesso di valutare che dalla lettura del contenuto del contratto stipulato tra appellante ed appellato emergeva che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, ebbero a svincolare il diritto alla provvigione dalla conclusione dell'affare, collegandolo esclusivamente allo svolgimento positivo delle trattative con il Monte DE HI di Siena, con ciò violando gli artt. 1362 e segg. c.c.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1754 a 1765 c.c. nonché degli artt. da 1362 a 1371 c.c., nonché omesso esame su punti decisivi della controversia e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente la sentenza di merito non avrebbe valutato l'atto intervenuto tra l'appellata ed il Monte DE HI, come atto comunque capace di determinare un vincolo che dava diritto ad agire per l'adempimento DE patti stipulati, ed, in difetto, per il risarcimento DE danni.
3.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi di ricorso vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
In linea di principio ai fini della configurabilità del diritto alla provvigione previsto dall'art. 1755 c.c., in mancanza di una deroga negoziale, è sempre indispensabile che l'affare mediato sia stato concluso, avendo altrimenti il mediatore diritto al rimborso delle sole spese ai sensi dell'art. 1756 c.c. (Cass. 6 ottobre 1998, n. 9904).
3.2. Tuttavia non può escludersi, per il principio di autonomia negoziale delle parti (art. 1322 c.c.), che le stesse pongano in essere una mediazione atipica, per cui la parte che conferisce l'incarico si impegni a pagare la provvigione anche nel caso in cui egli rinunzi a concludere "l'affare" ovvero che l'affare non si concluda per una qualunque ragione imputabile al soggetto che ha conferito l'incarico.
È possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico, oltre che - come per legge (art. 1755 c.c.) - al verificarsi della conclusione dell'affare (Cass. 16 febbraio 1998, n. 1630).
3.3. Pertanto, mentre nella mediazione quale tipizzata dalla legge, la conclusione di un contratto di mediazione non comporta l'obbligo, per la parte che abbia conferito l'incarico al mediatore, di concludere l'affare propostole da quest'ultimo, pur se esso risulti del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate, tuttavia all'atto della convenzione negoziale di cui all'art. 1754 c.c., ed in deroga al disposto di cui al successivo art. 1755, può essere concertato l'obbligo di corresponsione della provvigione, da parte del cliente, indipendentemente dalla conclusione dell'affare e per effetto della semplice acquisizione, da parte del mediatore, di un offerta omogenea a quella indicatagli (Cass. 9 ottobre 1997, n. 9818).
3.4. La corte di merito nella fattispecie ha fatto esatta applicazione DE suddetti principi.
Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto (pag. 6) che nella fattispecie alla conclusione del contratto di compravendita era stato espressamente subordinato il pagamento della provvigione. Quindi - nell'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito - le parti, lungi dal concludere una mediazione atipica, avevano espressamente previsto che il diritto alla provvigione sorgesse solo con la conclusione dell'affare, conformandosi, quindi, alla disciplina della mediazione tipica.
4.1. Quanto alla censura secondo cui il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato l'atto intervenuto tra le parti (1 motivo), nonché l'atto intervenuto tra l'appellata ed il Monte DE HI (2 motivo), osserva questa Corte che la censura è inammissibile. Infatti, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita errata interpretazione di un contratto o, più in generale, di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo, che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione del medesimo nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. 2^, 1 febbraio 1995, n. 1161).
4.2. Inoltre va osservato che la parte che denunzi in cassazione l'erronea individuazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati in relazione agli artt. 1362 c.c.,; in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto 1 istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
4.2. Nella fattispecie la ricorrente non riporta nel ricorso il contratto sottoscritto dalle parti ne' l'assunto atto intervenuto tra l'appellata ed il Monte DE HI ne' indica quali canoni ermeneutici abbia violato la sentenza impugnata.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1757, n. 2 e 3 c.c., nonché l'omesso esame su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che il 30 c. dell'art. 1757 c.c. si applica non solo ai casi di annullabilità e rescindibilità del contratto, ma anche ai casi di inefficacia dello stesso.
6. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
Infatti l'art. 1757 c.c. regola la disciplina della provvigione in favore del mediatore nei casi di contratti condizionati o invalidi. Il presupposto, però, della provvigione rimane pur sempre la conclusione del contratto.
Ne consegue che, essendo pacifico che nella fattispecie il contratto di vendita dell'immobile nella specie non fu concluso, risulta inconferente, come esattamente rilevato dai giudici di merito, ogni richiamo da parte dell'attore a questa norma.
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1338, e 2043 c.c., nonché l'omesso esame su un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che erroneamente la corte di merito non gli abbia riconosciuto a titolo di responsabilità precontrattuale alcun risarcimento del danno, per aver taciuto di non essere proprietaria esclusiva del bene immobile.
8.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata è inapplicabile in relazione alla mediazione (per lo meno nella sua forma tipica) una responsabilità precontrattuale a norma degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Anzitutto, se si segue la teoria non contrattualistica della mediazione, per cui essa non avrebbe natura negoziale, ma diritti ed obbligazioni tra il mediatore e le parti, e perciò il rapporto giuridico di mediazione scaturirebbero dalla "messa in relazione" delle parti (atto giuridico in senso stretto) ad opera dell'intermediario, a prescindere da ogni elemento di natura negoziale, una responsabilità precontrattuale sarebbe inconcepibile, proprio per la mancanza di un contratto.
8.2. Se, invece, come pare preferibile, si segue l'orientamento tradizionale, per cui la mediazione è pur sempre un contratto (rimanendo un contrasto in dottrina sul momento del perfezionamento di detto contratto), l'inapplicabilità a tale contratto della responsabilità precontrattuale discende dalla struttura dello stesso.
Infatti caratteristica del rapporto di mediazione tipica è la facoltà di recesso senza alcuna responsabilità, che la dottrina e la giurisprudenza unanimemente riconoscono alle parti. Se, quindi, il soggetto, che ha dato l'incarico di mediazione, ha la facoltà di recedere ad nutum dal proseguire in questo suo intento, e non solo per una giusta causa, non è concepibile nei suoi confronti una responsabilità ex art. 1337 c.c. nei confronti del mediatore.
8.3. Neppure è concepibile detta responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1338 c.c., per non avere il primo comunicato al mediatore una causa di invalidità del contratto oggetto dell'attività di mediazione.
Infatti, anzitutto, dette cause di invalidità non attengono al contratto di mediazione in questione, ma al diverso contratto, oggetto di mediazione, per cui il mediatore non può invocarle, ex art. 1338, c.c., in quanto non riguardano il contratto di cui egli è parte, ma il futuro contratto in cui sono parti i soggetti da lui messi in relazione.
8.4. Inoltre l'art. 1757 c.c. regola espressamente l'ipotesi in cui il mediatore non fosse a conoscenza della causa di invalidità del contratto tra i soggetti messi in relazione, ma sempre e solo con riguardo all'ipotesi in cui il contratto sia stato concluso. L'art. 1756 c.c., invece, stabilisce che al mediatore è dovuto solo il rimborso delle spese - salvo patti o uso i contrari - se l'affare non è stato concluso, e ciò indipendentemente dal motivo per cui non si è giunti alla conclusione.
Quindi la disposizione, contenuta in questa norma, copre nei confronti del mediatore ogni possibile ipotesi per cui non si è concluso il contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, tra le quali anche quella dell'esistenza di una causa di invalidità del contratto.
9. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in L. 265.010 (euro 136,87), oltre dieci milioni (euro 5164,57) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002