Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 2
Con riferimento alle pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto da assumere a base del calcolo della pensione ai sensi dell'art. 2 comma quarto legge n. 773 del 1982, pur essendo commisurato al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione, deve essere quello pagato - sia per quanto riguarda il "minimo", sia per quanto riguarda le eventuali "eccedenze" - nel corso del medesimo anno, entro i termini stabiliti contestualmente.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione (come di qualsiasi altro atto processuale)deve ritenersi tempestiva per il ricorrente se, entro il prescritto termine perentorio, il ricorso sia dallo stesso ricorrente (ed, in genere, dal notificante) consegnato all'ufficiale giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EP TR TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI PISCITELLI, PAOLO MARSON, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 304/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 22/04/99 R.G.N. 55/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato GULLOTTA FABIO;
udito l'Avvocato NATALI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Savona - in parziale riforma della sentenza del PR della stessa sede - dichiarava il diritto di ET AN a pensione di vecchiaia, a carico della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, nella maggiore misura annua dallo stesso pretesa in subordine (di lire 5.700.000) - asseritamente calcolata (ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 773 del 1982) sulla base del contributo soggettivo minimo corrisposto nell'anno (1984) anteriore a quello (dicembre 1985) di maturazione del diritto a pensione - mentre confermava la decorrenza degli interessi legali dalla data del provvedimento di liquidazione della pensione, adottato dalla Cassa, e da ciascuna scadenza al saldo. Avverso la sentenza d'appello, la Cassa soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. L'intimato resiste con controricorso, nel quale eccepisce, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività della notificazione. È ben vero, infatti, che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 aprile 1999 e che il ricorso per NE, notificato a mezzo posta, è stato ricevuto dal destinatario (attuale intimato e resistente) - dopo la scadenza del termine annuale (di cui all'articolo 327 c.p.c.) - il 27 aprile 2000. Tuttavia lo stesso ricorso risulta consegnato agli ufficiali giudiziari e, comunque, da questi spedito - entro detto termine - il 20 aprile 2000.
Tanto basta per ritenere perfezionata tempestivamente, per il notificante (ed attuale ricorrente), la notificazione del ricorso. Infatti, la Corte costituzionale - con recente sentenza (n. 447 del 20/26 novembre 2002, in G.U., 1^ serie speciale, 4 dicembre 2002, n. 48) - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) - nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - essenzialmente in base al rilievo che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale, appunto, l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Ne risulta, quindi, stabilito - sostanzialmente confermando, nella motivazione e nella decisione, l'interpretazione adeguatrice accolta da parte della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 321/99 delle sezioni unite, 4915/98, 5087/2002 delle sezioni semplici;
in senso contrario, tuttavia, vedine le sentenze n. 1605/89 delle sezioni unite, 965/99, 70, 7503/2002 delle sezioni semplici) - che la notificazione, a mezzo posta, del ricorso per NE (come di qualsiasi altro atto processuale) deve ritenersi tempestiva per il ricorrente (ed, in genere, per il notificante), se - entro il prescritto termine perentorio (quale, nella specie, il termine annuale, di cui all'art. 327 c.p.c., cit.) - ricorso (ed, in genere, l'atto) da notificare sia dallo stesso ricorrente (ed, in genere, dal notificante) consegnato, come nella specie, all'ufficiale giudiziario.
2. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2, comma 4, della legge 20 ottobre 1982, n. 773), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3
e 5, c.p.c.) - la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti censura la sentenza impugnata per avere individuato il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto relativo all'anno (1984) anteriore a quello (1985) di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia - da assumere a base del calcolo della stessa pensione (ai sensi dell'alt 2, 4 comma, legge n. 773 del 1982, cit.) - nel contributo (di lire 950.000), asseritamente, "previsto per l'anno 1984, ancorché pagato nel 1985"- sulla base di "prospetto prodotto" da controparte - anziché nel contributo, effettivamente, ) relativo al 1984 (pari, invece, a lire 830.000), che risultava sia dalla documentazione prodotta dalla stessa Cassa, fin dal giudizio di primo grado, sia dal ricorso amministrativo di controparte e da altri elementi probatori da lui versati nella stessa sede, "dai quali si evince con chiarezza che il contributo dovuto per l'anno 1984 è esattamente quello ritenuto dal PR" (lire 830.000, appunto).
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 16 legge n. 412/91, 7 legge n. 533/73), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per averla condannata a corrispondere, sulla somma asseritamente dovuta, rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del provvedimento di liquidazione della pensione, adottato dalla Cassa, e da ciascuna scadenza al saldo.
Il primo motivo di ricorso è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe il secondo motivo.
3. Invero non è controverso che, nella specie, trovi applicazione la disposizione (articolo 2, comma 4^, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), che garantisce agli iscritti alla Cassa - a prescindere dalla posizione reddituale, senza che ne risulti violata la costituzione (vedi Corte cost. n. 119 del 1997) - un trattamento minimo della pensione di vecchiaia in misura "non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione". La materia del contendere è limitata, infatti, alla misura del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto assunto a base di calcolo del trattamento pensionistico minimo - nell'anno (1984) che, incontrovertibilmente, ha preceduto quello (1985) di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La sentenza impugnata, infatti, individua un contributo (di lire 950.000) - "previsto per l'anno 1984, ancorché pagato nel 1985" - sulla base di "prospetto prodotto" dallo stesso iscritto (ed attuale resistente).
Siffatto accertamento, tuttavia, risulta viziato sia per violazione di legge, sia per difetto di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.).
4. È ben vero, infatti, che il contributo soggettivo a carico di ciascun iscritto è di commisurato - al "reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente" - in percentuali dello stesso reddito, stabilite contestualmente - ma con garanzia di un "contributo minimo" - e suscettibili di variazioni, in relazione all'andamento finanziario della gestione (art. 10 e 13 della legge n. 773 del 1982, cit.).
Tuttavia lo stesso contributo soggettivo, relativo a ciascun anno, dev'essere pagato - sia per quanto riguarda il "minimo" sia per quanto riguarda le eventuali "eccedenze" - nel corso dello medesimo anno, entro i termini stabiliti contestualmente (art. 18, in relazione all'art. 17, della legge n. 773 del 1982, cit.). Il riferimento della sentenza impugnata - ad un contributo (di lire 950.000) "previsto per l'anno 1984, ancorché pagato nel 1985" - non risulta, quindi, coerente con il prospettato sistema della disciplina legislativa in materia (legge n. 773 del 1982, cit., appunto).
5. A prescindere dalle considerazioni superiori, peraltro assorbenti, la concreta determinazione della misura del contributo soggettivo non si sottrae a critiche, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c).
Intanto il convincimento del giudice, in ordine a quella determinazione, si fonda - non già su elementi di prova acquisiti al processo (art. 115 cpc), ma - su : "prospetto prodotto" dallo stesso iscritto (ed attuale resistente), all'evidenza affatto inidoneo, almeno da solo, a costituire fonte di prova su circostanza sicuramente controversa.
Risultano, invece, immotivatamente trascurate prove, che - oltre ad essere ritualmente acquisite al processo (art. 115 c.p.c.) - sembrano di sicura rilevanza ed, in sede di riesame, potrebbero risultare decisive.
Si tratta di ammissioni, a sè sfavorevoli (contra se) dell'attuale resistente in sede amministrativa - e, segnatamente, nel proprio ricorso in tale sede - nonché di prove documentali prodotte dall'attuale ricorrente, fin dal giudizio di primo grado. Eppure - dalle risultanze pretermesse - potrebbe emergere, all'esito di un riesame demandato al giudice di rinvio, che il contributo soggettivo per il 1984, del quale si discute, fosse proprio quello accertato dal PR (lire 830.000, appunto) e riformato con statuizione del Tribunale, che risulta ora investita da ricorso per NE.
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e, peraltro, è sorretta da motivazione in fatto - che risulta inficiata dai vizi prospettati - meritando, perciò, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
L'accoglimento dello stesso motivo, che ne consegue, all'evidenza comporta l'assorbimento del secondo motivo, che - supponendo l'accertamento della sorte capitale dovuta, censurato con il primo mezzo - investe i relativi accessori (rivalutazione monetaria ed interessi).
6. Pertanto dev'essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo.
Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di NE. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003