Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7839
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Sentenza 19 maggio 2003

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Con riferimento alle pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto da assumere a base del calcolo della pensione ai sensi dell'art. 2 comma quarto legge n. 773 del 1982, pur essendo commisurato al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione, deve essere quello pagato - sia per quanto riguarda il "minimo", sia per quanto riguarda le eventuali "eccedenze" - nel corso del medesimo anno, entro i termini stabiliti contestualmente.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione (come di qualsiasi altro atto processuale)deve ritenersi tempestiva per il ricorrente se, entro il prescritto termine perentorio, il ricorso sia dallo stesso ricorrente (ed, in genere, dal notificante) consegnato all'ufficiale giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7839
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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