Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2024, proposto da
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De Sanctis Mangelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio La Molara, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
sul decreto ingiuntivo n. 177/2022 emesso dal Tribunale di Benevento in data 22.02.2022 nel procedimento N.R.G. 508/2022, notificato il 23.02.2022, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del 07.11.2023, e notificato in forma esecutiva a mezzo p.e.c. al Comune in pari data ai fini della decorrenza dei 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso che l’istante ha chiesto darsi esecuzione al decreto ingiuntivo n. 177/2022 emesso in data 22/2/2022 con cui il Tribunale di Benevento ha ingiunto al Comune di San Giorgio La Molara di pagare, in suo favore, la complessiva somma di €16.973,15 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per onorari, oltre il rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle spese successive occorrende ;
che il decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 07.11.2023 notificato in forma esecutiva al Comune in pari data, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ;
Considerato che la società istante ha dedotto che il Comune, ritualmente costituito in mora, nonostante il decorso del suddetto termine dilatorio, ha provveduto solo ad un pagamento parziale di quanto dovutole; e risulta, allo stato, ancora debitore nei confronti della Tim per un importo complessivo di Euro 15.898,98 ;
Considerato che alla cc del 18 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
DIRITTO
Rilevato che con atto depositato il 15.5.2025 e notificato via PEC in pari data al comune intimato l’istante ha presentato rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;
Rilevato che in presenza dell’atto di rinuncia e non risultando l’opposizione dell’ente debitore, va dato atto della rinuncia;
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), da atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO