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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2139 / 2023
Il Giudice designato AN ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to D'ALESSANDRO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TROBIA DOMENICO;
Controparte_1 con gli avv. MARIA A TUMINELLI e VALERIA GIROLDI CP_2 resistenti
Controparte_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente denuncia l'illegittimo operato del il quale, a Controparte_1 seguito di sentenza di assoluzione con formula piena n. 1032/2016 emessa dall'intestato
Tribunale in data 22.07.2016, determinava la retribuzione dovuta al dipendente per il periodo di sospensione cautelare dal servizio e la quantificava in € 87.633,51, su cui era tenuta al versamento dei contributi in relazione all'aliquota applicabile (32,65%) per un importo di € 28.712,34, che però non provvedeva a versare all' (ex Gestione INADEL), nonostante CP_2 numerosi solleciti seguiti da una diffida stragiudiziale.
Invero, nonostante il convenuto con deliberazione G.C. n. 56 del 30/08/2019 (all. 3), CP_1 prendeva atto della istanza dell' e riconosceva che, per effetto della assoluzione del Parte_1 ricorrente, era obbligato a regolarizzare la sua posizione contributiva presso l'
[...]
sede di Frosinone, nei predetti periodi di sospensione, Controparte_3 demandando al Responsabile del Servizio Finanziario i relativi adempimenti, non procedeva poi ad alcun effettivo versamento.
Tanto premesso, qualificando tale ultima delibera alla stregua di una ricognizione di debito e ritenendo i contributi non ancora prescritti, deduceva di essere stato collocato a riposo dal
31.12.2019 e rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare la omissione contributiva del Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il medesimo, in persona del l.r.p.t., a versare la relativa
[...] quota nella misura di € 2 8.712,34, o altra minore o maggiore di giustizia;
b) in via subordinata, ordinare all e, per quanto di competenza, al CP_2 Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., la costituzione della rendita vitalizia reversibile ex
[...] art. 13 L. n. 1338/1962 nella misura che risulterà dovuta in relazione alla quota di pensione spettante per i contributi omessi;
c) in via ulteriormente gradata, nel caso in cui fossero disattese le precedenti domande, condannare il , in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno Controparte_1 in favore del ricorrente ex art. 2116 c.c. nella indicata misura di € 28.712,34, ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che si terrà di stabilire in via equitativa, anche mediante capitalizzazione della quota di pensione corrispondente ai contributi omessi;
in ogni caso sub
a), b) e c) con interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
d) con vittoria di spese, compenso, rimborso 15% spese generali, Cassa Previdenza Avvocati
4% ed accessori come per legge a carico della parte dichiarata soccombente”.
2. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituita in giudizio, con conseguente CP_1 declaratoria di contumacia.
3. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.01.2024 e, premettendo di CP_2 aver proceduto al calcolo del trattamento pensionistico sulla base dei dati a disposizione, rilevava come il credito contributivo non fosse caduto in prescrizione e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1. Accertato l'eventuale diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la posizione contributiva nei periodi ed in relazione alle causali ed eventi rappresentati in atto introduttivo;
2. Accertato l'eventuale inadempimento del
[...]
;
3. procederà al ricalcolo/riliquidazione del trattamento Controparte_1 CP_2 pensionistico non appena la posizione contributiva del ricorrente risulterà rettificata in conformità alla decisione ed all'esito dell'odierno giudizio;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
4. Espletata CTU contabile per addivenire alla corretta quantificazione del credito, la causa veniva decisa in esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
5. L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr.
Cass. 18453/2019).
6. Occorre in primo luogo rilevare, con riferimento all'an della pretesa oggetto del presente giudizio, che lo stesso contumace ne ha riconosciuto la debenza con la Deliberazione di CP_1
Giunta Comunale n. 56 del 30/08/2019, laddove ha espressamente dato atto che “ai sensi della vigente normativa, preso atto dell'assoluzione con formula piena del dirigente, come sopra notificata, questo Ente è obbligato a regolarizzare, nei confronti dell' Controparte_3
Sede di Frosinone, i versamenti relativi ai contributi previdenziali del
[...] citato dipendente, nei periodo di sospensione cautelare, come riportati nelle premesse”. Trattasi del periodo intercorrente dal 17.09.2009 sino a tutta la durata dello stato restrittivo, cessato giusta ordinanza del 17.03.2010 emessa dal GIP di Cassino, cui faceva seguito la sospensione cautelare dal servizio dal 20.03.2010 al 4.11.2014 (così nelle premesse della citata delibera).
7. Tale dichiarazione può essere qualificata alla stregua di una ricognizione di debito, ex art. 1988
c.c., atto che ha natura giuridica di promessa unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione. Quest'atto non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016).
8. Tale dichiarazione produce senza dubbio l'interruzione del decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2944 c.c. poiché trattasi di dichiarazione proveniente dal soggetto che detiene poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto perché manifesta, in modo chiaro ed univoco, l'intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui (“ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”
- così ex multis, Cass. N. 23822/2010).
9. Termine quindi non ancora decorso per effetto della successiva notifica del presente ricorso introduttivo al Comune contumace, il quale peraltro con determinazione n 4791 dell'11.07.2024 ha proceduto alla ammissione parziale del credito retributivo maturato dal ricorrente per effetto della sospensione cautelare dal servizio per un importo pari ad euro 64.326,51 (doc. 1e 2 note di udienza del 26.11.2024). A tale ammissione è seguita delibera n. 54 del 1° agosto 2024, mediante la quale il Comune contumace, nella persona del Commissario Straordinario, rilevata l'accettazione del ricorrente in merito alla somma parzialmente ammessa (doc. 3 Commissario) ha deliberato di procedere alla liquidazione, entro 30 giorni dalla deliberazione medesima, della complessiva somma pari ad euro 64.326,71 (doc. 5 Commissario).
10. Passando alla determinazione del quantum, deve rilevarsi come il nominato CTU, procedendo all'esame della allegata documentazione, ha “ha considerato come base di calcolo l'importo lordo riconosciuto ammissibile dal commissario straordinario e pari ad € 64.326,51”, valorizzando l'attestazione del che ha imputato tale somma i periodi di sospensione CP_1 cautelare dal servizio e che è stata ritenuta corretta dal ricorrente (doc. 3 note di udienza del
26.11.2024) per poi procedere all'esame dei cedolini prodotti al fine di rilevare le aliquote contributive applicate che corrispondono a quelle vigenti: ha poi proceduto alla quantificazione dei contributi dovuti sull'importo corrisposto di € 64.326,51 distinguendo la quota a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro. Ha quindi accertato che “il totale dei contributi dovuti sulle somme corrisposte dal tramite l'inserimento nella massa passiva dell'ente è CP_1 pari ad € 21.234,18”, di cui € 5.918,04 a carico del dipendente ed € 15.316,14 a carico del
CP_1
11. In assenza di ulteriori dichiarazioni del Comune contumace deve ritenersi che la somma riconosciuta, al lordo delle trattenute fiscali, non comprenda altresì i contributi dovuti, rispetto ai quali il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell' e che lo stesso Istituto ha dedotto in CP_2 memoria di non aver ricevuto: in merito occorre rilevare che dall'esame dell'estratto contributivo prodotto in atti dall' ex art. 421 c.p.c. tale somma non risulta versata, posto CP_2 che, durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio, si registrano versamenti contributivi in misura pari al 50% di quelli dovuti, desumibili dai periodo successivi di riammissione in servizio (cfr. estratto contributivo in atti); anche il Controparte_1
nella delibera di ammissione della somma indicata, ha fatto salve “le verifiche di
[...] regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore” (cfr. doc. 4 Commissario). Rispetto a tali contributi deve altresì rilevarsi che il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell'intera quota contributiva, inclusa la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore (art. 2115 c.c.).
12. Il deve quindi essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell' dei contributi previdenziali maturati e dovuti, pari ad euro 21.234,18, oltre interessi CP_2 legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, dovendosi rilevare che, secondo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 2, d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla l. 28 maggio 2004, n. 140, secondo cui ai fini dell'applicazione dei richiamati artt. 252, c. 4, e 254, c.
3, sarebbero indifferenti sia la data sia le modalità dell'accertamento del debito, rilevando soltanto la mera correlazione alla gestione “dissestata”(“si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, c. 11, del medesimo testo unico”).
13. In merito deve tuttavia rilevarsi la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Cons. giust. sic.
9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203;
Id., 3.6.2015 n. 423, conf. anche dal Consiglio di Stato, IV, 9.4.2018 n. 2141). Ne discende il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima. Se è pur vero che, come dedotto dal Commissario Liquidatore, il Comune dissestato non perde la propria capacità di stare in giudizio, atteso che il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione attribuisce a quest'ultimo la legittimazione processuale passiva limitatamente alle azioni esecutive e non si estende a quelle di cognizione, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente, la richiesta integrazione del contraddittorio ha consentito di accertare l'ammissione al passivo della somma come indicata in ricorso – a titolo di retribuzioni maturate e non godute – con la conseguente accettazione del ricorrente e messa in liquidazione: la certezza del credito consente quindi di poter utilmente ritenere dovuti i correlati obblighi contributivi.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in favore del ricorrente e dell'INPS, poste a carico del Comune CP_1
Le spese di lite per la costituzione dell'
[...] Controparte_1 debbono essere integralmente compensate tra le parti, posto che l'integrazione
[...] del contraddittorio è stata disposta iussum iudicis.
15. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del CP_1 convenuto.
p.q.m.
accerta e dichiara la omissione contributiva del e, per l'effetto, Controparte_1 condanna il medesimo in persona del Sindaco p.t. a versare all' la relativa quota nella misura CP_2 di € 21.234,18, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente e dell' che liquida nella misura pari ad euro 2.697,00 per CP_2 ciascuna di esse, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e compensa integralmente le spese di lite tra la parte e le altre in giudizio. Così deciso, data del deposito
Il Giudice AN ER
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2139 / 2023
Il Giudice designato AN ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to D'ALESSANDRO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TROBIA DOMENICO;
Controparte_1 con gli avv. MARIA A TUMINELLI e VALERIA GIROLDI CP_2 resistenti
Controparte_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente denuncia l'illegittimo operato del il quale, a Controparte_1 seguito di sentenza di assoluzione con formula piena n. 1032/2016 emessa dall'intestato
Tribunale in data 22.07.2016, determinava la retribuzione dovuta al dipendente per il periodo di sospensione cautelare dal servizio e la quantificava in € 87.633,51, su cui era tenuta al versamento dei contributi in relazione all'aliquota applicabile (32,65%) per un importo di € 28.712,34, che però non provvedeva a versare all' (ex Gestione INADEL), nonostante CP_2 numerosi solleciti seguiti da una diffida stragiudiziale.
Invero, nonostante il convenuto con deliberazione G.C. n. 56 del 30/08/2019 (all. 3), CP_1 prendeva atto della istanza dell' e riconosceva che, per effetto della assoluzione del Parte_1 ricorrente, era obbligato a regolarizzare la sua posizione contributiva presso l'
[...]
sede di Frosinone, nei predetti periodi di sospensione, Controparte_3 demandando al Responsabile del Servizio Finanziario i relativi adempimenti, non procedeva poi ad alcun effettivo versamento.
Tanto premesso, qualificando tale ultima delibera alla stregua di una ricognizione di debito e ritenendo i contributi non ancora prescritti, deduceva di essere stato collocato a riposo dal
31.12.2019 e rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare la omissione contributiva del Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il medesimo, in persona del l.r.p.t., a versare la relativa
[...] quota nella misura di € 2 8.712,34, o altra minore o maggiore di giustizia;
b) in via subordinata, ordinare all e, per quanto di competenza, al CP_2 Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., la costituzione della rendita vitalizia reversibile ex
[...] art. 13 L. n. 1338/1962 nella misura che risulterà dovuta in relazione alla quota di pensione spettante per i contributi omessi;
c) in via ulteriormente gradata, nel caso in cui fossero disattese le precedenti domande, condannare il , in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno Controparte_1 in favore del ricorrente ex art. 2116 c.c. nella indicata misura di € 28.712,34, ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che si terrà di stabilire in via equitativa, anche mediante capitalizzazione della quota di pensione corrispondente ai contributi omessi;
in ogni caso sub
a), b) e c) con interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
d) con vittoria di spese, compenso, rimborso 15% spese generali, Cassa Previdenza Avvocati
4% ed accessori come per legge a carico della parte dichiarata soccombente”.
2. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituita in giudizio, con conseguente CP_1 declaratoria di contumacia.
3. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.01.2024 e, premettendo di CP_2 aver proceduto al calcolo del trattamento pensionistico sulla base dei dati a disposizione, rilevava come il credito contributivo non fosse caduto in prescrizione e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1. Accertato l'eventuale diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la posizione contributiva nei periodi ed in relazione alle causali ed eventi rappresentati in atto introduttivo;
2. Accertato l'eventuale inadempimento del
[...]
;
3. procederà al ricalcolo/riliquidazione del trattamento Controparte_1 CP_2 pensionistico non appena la posizione contributiva del ricorrente risulterà rettificata in conformità alla decisione ed all'esito dell'odierno giudizio;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
4. Espletata CTU contabile per addivenire alla corretta quantificazione del credito, la causa veniva decisa in esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
5. L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr.
Cass. 18453/2019).
6. Occorre in primo luogo rilevare, con riferimento all'an della pretesa oggetto del presente giudizio, che lo stesso contumace ne ha riconosciuto la debenza con la Deliberazione di CP_1
Giunta Comunale n. 56 del 30/08/2019, laddove ha espressamente dato atto che “ai sensi della vigente normativa, preso atto dell'assoluzione con formula piena del dirigente, come sopra notificata, questo Ente è obbligato a regolarizzare, nei confronti dell' Controparte_3
Sede di Frosinone, i versamenti relativi ai contributi previdenziali del
[...] citato dipendente, nei periodo di sospensione cautelare, come riportati nelle premesse”. Trattasi del periodo intercorrente dal 17.09.2009 sino a tutta la durata dello stato restrittivo, cessato giusta ordinanza del 17.03.2010 emessa dal GIP di Cassino, cui faceva seguito la sospensione cautelare dal servizio dal 20.03.2010 al 4.11.2014 (così nelle premesse della citata delibera).
7. Tale dichiarazione può essere qualificata alla stregua di una ricognizione di debito, ex art. 1988
c.c., atto che ha natura giuridica di promessa unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione. Quest'atto non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016).
8. Tale dichiarazione produce senza dubbio l'interruzione del decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2944 c.c. poiché trattasi di dichiarazione proveniente dal soggetto che detiene poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto perché manifesta, in modo chiaro ed univoco, l'intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui (“ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”
- così ex multis, Cass. N. 23822/2010).
9. Termine quindi non ancora decorso per effetto della successiva notifica del presente ricorso introduttivo al Comune contumace, il quale peraltro con determinazione n 4791 dell'11.07.2024 ha proceduto alla ammissione parziale del credito retributivo maturato dal ricorrente per effetto della sospensione cautelare dal servizio per un importo pari ad euro 64.326,51 (doc. 1e 2 note di udienza del 26.11.2024). A tale ammissione è seguita delibera n. 54 del 1° agosto 2024, mediante la quale il Comune contumace, nella persona del Commissario Straordinario, rilevata l'accettazione del ricorrente in merito alla somma parzialmente ammessa (doc. 3 Commissario) ha deliberato di procedere alla liquidazione, entro 30 giorni dalla deliberazione medesima, della complessiva somma pari ad euro 64.326,71 (doc. 5 Commissario).
10. Passando alla determinazione del quantum, deve rilevarsi come il nominato CTU, procedendo all'esame della allegata documentazione, ha “ha considerato come base di calcolo l'importo lordo riconosciuto ammissibile dal commissario straordinario e pari ad € 64.326,51”, valorizzando l'attestazione del che ha imputato tale somma i periodi di sospensione CP_1 cautelare dal servizio e che è stata ritenuta corretta dal ricorrente (doc. 3 note di udienza del
26.11.2024) per poi procedere all'esame dei cedolini prodotti al fine di rilevare le aliquote contributive applicate che corrispondono a quelle vigenti: ha poi proceduto alla quantificazione dei contributi dovuti sull'importo corrisposto di € 64.326,51 distinguendo la quota a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro. Ha quindi accertato che “il totale dei contributi dovuti sulle somme corrisposte dal tramite l'inserimento nella massa passiva dell'ente è CP_1 pari ad € 21.234,18”, di cui € 5.918,04 a carico del dipendente ed € 15.316,14 a carico del
CP_1
11. In assenza di ulteriori dichiarazioni del Comune contumace deve ritenersi che la somma riconosciuta, al lordo delle trattenute fiscali, non comprenda altresì i contributi dovuti, rispetto ai quali il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell' e che lo stesso Istituto ha dedotto in CP_2 memoria di non aver ricevuto: in merito occorre rilevare che dall'esame dell'estratto contributivo prodotto in atti dall' ex art. 421 c.p.c. tale somma non risulta versata, posto CP_2 che, durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio, si registrano versamenti contributivi in misura pari al 50% di quelli dovuti, desumibili dai periodo successivi di riammissione in servizio (cfr. estratto contributivo in atti); anche il Controparte_1
nella delibera di ammissione della somma indicata, ha fatto salve “le verifiche di
[...] regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore” (cfr. doc. 4 Commissario). Rispetto a tali contributi deve altresì rilevarsi che il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell'intera quota contributiva, inclusa la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore (art. 2115 c.c.).
12. Il deve quindi essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell' dei contributi previdenziali maturati e dovuti, pari ad euro 21.234,18, oltre interessi CP_2 legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, dovendosi rilevare che, secondo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 2, d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla l. 28 maggio 2004, n. 140, secondo cui ai fini dell'applicazione dei richiamati artt. 252, c. 4, e 254, c.
3, sarebbero indifferenti sia la data sia le modalità dell'accertamento del debito, rilevando soltanto la mera correlazione alla gestione “dissestata”(“si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, c. 11, del medesimo testo unico”).
13. In merito deve tuttavia rilevarsi la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Cons. giust. sic.
9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203;
Id., 3.6.2015 n. 423, conf. anche dal Consiglio di Stato, IV, 9.4.2018 n. 2141). Ne discende il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima. Se è pur vero che, come dedotto dal Commissario Liquidatore, il Comune dissestato non perde la propria capacità di stare in giudizio, atteso che il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione attribuisce a quest'ultimo la legittimazione processuale passiva limitatamente alle azioni esecutive e non si estende a quelle di cognizione, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente, la richiesta integrazione del contraddittorio ha consentito di accertare l'ammissione al passivo della somma come indicata in ricorso – a titolo di retribuzioni maturate e non godute – con la conseguente accettazione del ricorrente e messa in liquidazione: la certezza del credito consente quindi di poter utilmente ritenere dovuti i correlati obblighi contributivi.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in favore del ricorrente e dell'INPS, poste a carico del Comune CP_1
Le spese di lite per la costituzione dell'
[...] Controparte_1 debbono essere integralmente compensate tra le parti, posto che l'integrazione
[...] del contraddittorio è stata disposta iussum iudicis.
15. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del CP_1 convenuto.
p.q.m.
accerta e dichiara la omissione contributiva del e, per l'effetto, Controparte_1 condanna il medesimo in persona del Sindaco p.t. a versare all' la relativa quota nella misura CP_2 di € 21.234,18, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente e dell' che liquida nella misura pari ad euro 2.697,00 per CP_2 ciascuna di esse, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e compensa integralmente le spese di lite tra la parte e le altre in giudizio. Così deciso, data del deposito
Il Giudice AN ER