CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 959/2022 R.G. promosso da
(cf: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti, dall'avv. Massimo Gozzo;
appellante contro cf: ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata
P&G cf: , Controparte_2 P.IVA_2
e per essa la sua mandataria (cf: , in persona del Parte_2 P.IVA_3
legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv.
Massimo Filiberto;
appellata, già terza interveniente
All'udienza collegiale del 21.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2248/2021, pubblicata il 22.12.2021, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., da avverso il decreto ingiuntivo n. 1805/2020 del 25.11.2020, col Parte_1
quale quello stesso tribunale aveva intimato all'opponente il pagamento, in favore della la somma di €.22.607,67, Controparte_3
a titolo di rate scadute e impagate e residuo capitale alla data del 28.2.2020 di un prestito al consumo concesso dall'intimante il 18.2.2019, oltre interessi moratori successivi come da domanda;
ha quindi dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore della cessionaria del credito, intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Ha evidenziato il tribunale, a sostegno della decisone, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato alla parte opposta in data
12.3.2021, e tuttavia l'opponente si era costituita in giudizio solo in data 31.3.2021, ben oltre, dunque, il termine di giorni dieci dall'ultima notificazione previsto dall'art. 165 c.p.c. Poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esecutorietà del decreto, la tardiva costituzione dell'opponente doveva ritenersi equiparata alla sua mancata costituzione (cfr. Cass. n. 16117/2006; Cass. n. 849/2000; Cass. n.
6304/1999; Cass. n. 3316/1998; Cass. n. 2707/1990), l'opposizione andava dunque dichiarata improcedibile.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 22.6.2022 alle società appellate, cui ha resistito la sola cessionaria.
Posta in decisione, nonché maturato il termine per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto improcedibile l'opposizione, assumendo violate le regole che presiedono alla valutazione delle prove e dei fatti, oltre che del diritto di difesa. Deduce che il tribunale ha pronunciato senza concedere alle parti un congruo termine per poter interloquire in ordine al rilievo d'ufficio della presunta tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio, essendo stata la relativa ordinanza comunicata solo il giorno prima dell'udienza di discussione e decisione della causa.
Ciò ha impedito alla parte opponente di presenziare all'udienza e di produrre la documentazione atta a provare di aver proceduto al deposito telematico, relativo dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il giorno 22.3.2021 e che l'iscrizione a ruolo del 31.3.2021 è dipesa unicamente da un disguido tecnico verificatosi sulla piattaforma telematica.
Indi, invoca - ai fini dell'ammissibilità in questo grado della documentazione probatoria citata - l'art. 345, comma 3, del c.p.c., a mente del quale nel giudizio di appello è possibile produrre nuovi documenti laddove la parte dimostri, come nel caso di specie, di non averli potuti produrli in primo grado per causa a lei non imputabile.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine al prosieguo del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente disattesa l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità del gravame per mancata riproposizione delle domande ex art. 346 c.p.c.
Valga al riguardo richiamare il principio - consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui “L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure” (Cass. n. 28078 del 30/10/2024; cfr. altresì Cass. SU n.
927/2022).
3.) Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato per le ragioni che si vengono ad esporre. Occorre anzitutto evidenziare che non può dirsi violato, da parte del tribunale, il diritto di difesa dell'opponente, in relazione al rilievo d'ufficio dell'improcedibilità dell'opposizione, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale.
A tal proposito, la Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio secondo cui “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. n. 6218 del 2019). In applicazione di detti principi ha, più in particolare, evidenziato con riferimento all'opposizione al d.i., che “Il rilievo della tardività dell'impugnazione
o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art.
101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (Cass. n. 32527 del 4/11/2022).
Da ciò consegue che parte opponente avrebbe, non solo potuto, ma anzi dovuto, depositare già al momento della costituzione nel giudizio di primo grado la pretesa
“documentazione probatoria del tempestivo deposito telematico”, dell'iscrizione a ruolo del procedimento, effettuato il giorno 22.3.2021, al contempo chiedendo la rimessione in termini.
Né, correlativamente, tale documentazione può ritenersi “nuova” ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 345, comma 3, c.p.c. 4.) In ogni caso - ciò che è decisivo rilevare - neppure in questo grado parte opponente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, in relazione alla tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
Assume in buona sostanza l'appellante di aver proceduto al deposito telematico relativo all'iscrizione a ruolo del procedimento il giorno 22.3.2021 (ossia l'ultimo giorno utile per la costituzione in giudizio), che il deposito non è però andato a buon fine, per un non meglio precisato “disguido tecnico verificatosi sulla piattaforma telematica”, e che ciò ha giustificato la successiva iscrizione a ruolo del 31.3.2021.
Ma osserva al riguardo il collegio che il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, previsto a pena di decadenza, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., a determinate condizioni, e, segnatamente: a) che il deposito sia stato tentato ma non sia andato a buon fine per causa non imputabile all'interessato; b) che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività
(reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini)
e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. tra le tante Cass. n. 4034/2025, Cass. n.
32296/2023, concernenti il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo del gravame).
Nel caso in esame non risulta, anzitutto, idoneamente dimostrata la prima condizione, non essendo a tal fine idonea la documentazione prodotta dall'appellante in allegato all'atto di gravame.
In realtà tale documentazione, ossia le copie in formato “pdf” delle ricevute di
“avvenuta consegna” (la cd. seconda pec del procedimento di deposito tramite PCT)
e di “accettazione deposito” (cd. quarta pec), dimostrano unicamente che il deposito di una PEC (di contenuto ignoto a questa Corte) è stato tentato in data 22.3.2021 dall'indirizzo digitale del difensore dell'odierna parte appellante presso l'indirizzo
“tribunale. tal.giustiziacert.it” e che in data 24.3.2021 il deposito è Email_1
stato rifiutato per “errore imprevisto”. Tale produzione documentale, tuttavia, non essendo corredata della relativa busta telematica, non prova né che il deposito telematico tentato il giorno 22.3.2021 abbia interessato l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è giudizio ed i suoi (necessari) allegati, né le ragioni (eventualmente non imputabili alla parte incorsa in decadenza) che hanno in concreto determinato il rifiuto dell'atto, neppure specificate dalla parte.
In ogni caso, poi, nel caso in esame è mancato l'ulteriore presupposto, previsto dalla giurisprudenza segnalata, della tempestività della reazione, non avendo l'opponente, in primo grado, con la costituzione in giudizio, rappresentato le ragioni della ritardata iscrizione a ruolo (peraltro intervenuta sette giorni dopo il rifiuto del preteso tentativo di costituzione) e chiesto la rimessione in termini.
Per le ragioni che precedono l'appello deve trovare rigetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate entro i parametri di cui al DM n.147/2022, con riferimento alle voci “studio”, “fase introduttiva” e
“decisionale” (in assenza di attività istruttoria o tale da dare titolo alla voce di tariffa
“trattazione”: Cass. n.10206/2021), avuto riguardo al valore della controversia.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_4
e per essa la sua mandataria delle spese del grado,
[...] Parte_2
che liquida in €.2.400,00 oltre spese generali al 15 % iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 959/2022 R.G. promosso da
(cf: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti, dall'avv. Massimo Gozzo;
appellante contro cf: ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata
P&G cf: , Controparte_2 P.IVA_2
e per essa la sua mandataria (cf: , in persona del Parte_2 P.IVA_3
legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv.
Massimo Filiberto;
appellata, già terza interveniente
All'udienza collegiale del 21.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2248/2021, pubblicata il 22.12.2021, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., da avverso il decreto ingiuntivo n. 1805/2020 del 25.11.2020, col Parte_1
quale quello stesso tribunale aveva intimato all'opponente il pagamento, in favore della la somma di €.22.607,67, Controparte_3
a titolo di rate scadute e impagate e residuo capitale alla data del 28.2.2020 di un prestito al consumo concesso dall'intimante il 18.2.2019, oltre interessi moratori successivi come da domanda;
ha quindi dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore della cessionaria del credito, intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Ha evidenziato il tribunale, a sostegno della decisone, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato alla parte opposta in data
12.3.2021, e tuttavia l'opponente si era costituita in giudizio solo in data 31.3.2021, ben oltre, dunque, il termine di giorni dieci dall'ultima notificazione previsto dall'art. 165 c.p.c. Poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esecutorietà del decreto, la tardiva costituzione dell'opponente doveva ritenersi equiparata alla sua mancata costituzione (cfr. Cass. n. 16117/2006; Cass. n. 849/2000; Cass. n.
6304/1999; Cass. n. 3316/1998; Cass. n. 2707/1990), l'opposizione andava dunque dichiarata improcedibile.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 22.6.2022 alle società appellate, cui ha resistito la sola cessionaria.
Posta in decisione, nonché maturato il termine per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto improcedibile l'opposizione, assumendo violate le regole che presiedono alla valutazione delle prove e dei fatti, oltre che del diritto di difesa. Deduce che il tribunale ha pronunciato senza concedere alle parti un congruo termine per poter interloquire in ordine al rilievo d'ufficio della presunta tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio, essendo stata la relativa ordinanza comunicata solo il giorno prima dell'udienza di discussione e decisione della causa.
Ciò ha impedito alla parte opponente di presenziare all'udienza e di produrre la documentazione atta a provare di aver proceduto al deposito telematico, relativo dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il giorno 22.3.2021 e che l'iscrizione a ruolo del 31.3.2021 è dipesa unicamente da un disguido tecnico verificatosi sulla piattaforma telematica.
Indi, invoca - ai fini dell'ammissibilità in questo grado della documentazione probatoria citata - l'art. 345, comma 3, del c.p.c., a mente del quale nel giudizio di appello è possibile produrre nuovi documenti laddove la parte dimostri, come nel caso di specie, di non averli potuti produrli in primo grado per causa a lei non imputabile.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine al prosieguo del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente disattesa l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità del gravame per mancata riproposizione delle domande ex art. 346 c.p.c.
Valga al riguardo richiamare il principio - consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui “L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure” (Cass. n. 28078 del 30/10/2024; cfr. altresì Cass. SU n.
927/2022).
3.) Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato per le ragioni che si vengono ad esporre. Occorre anzitutto evidenziare che non può dirsi violato, da parte del tribunale, il diritto di difesa dell'opponente, in relazione al rilievo d'ufficio dell'improcedibilità dell'opposizione, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale.
A tal proposito, la Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio secondo cui “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. n. 6218 del 2019). In applicazione di detti principi ha, più in particolare, evidenziato con riferimento all'opposizione al d.i., che “Il rilievo della tardività dell'impugnazione
o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art.
101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (Cass. n. 32527 del 4/11/2022).
Da ciò consegue che parte opponente avrebbe, non solo potuto, ma anzi dovuto, depositare già al momento della costituzione nel giudizio di primo grado la pretesa
“documentazione probatoria del tempestivo deposito telematico”, dell'iscrizione a ruolo del procedimento, effettuato il giorno 22.3.2021, al contempo chiedendo la rimessione in termini.
Né, correlativamente, tale documentazione può ritenersi “nuova” ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 345, comma 3, c.p.c. 4.) In ogni caso - ciò che è decisivo rilevare - neppure in questo grado parte opponente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, in relazione alla tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
Assume in buona sostanza l'appellante di aver proceduto al deposito telematico relativo all'iscrizione a ruolo del procedimento il giorno 22.3.2021 (ossia l'ultimo giorno utile per la costituzione in giudizio), che il deposito non è però andato a buon fine, per un non meglio precisato “disguido tecnico verificatosi sulla piattaforma telematica”, e che ciò ha giustificato la successiva iscrizione a ruolo del 31.3.2021.
Ma osserva al riguardo il collegio che il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, previsto a pena di decadenza, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., a determinate condizioni, e, segnatamente: a) che il deposito sia stato tentato ma non sia andato a buon fine per causa non imputabile all'interessato; b) che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività
(reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini)
e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (cfr. tra le tante Cass. n. 4034/2025, Cass. n.
32296/2023, concernenti il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo del gravame).
Nel caso in esame non risulta, anzitutto, idoneamente dimostrata la prima condizione, non essendo a tal fine idonea la documentazione prodotta dall'appellante in allegato all'atto di gravame.
In realtà tale documentazione, ossia le copie in formato “pdf” delle ricevute di
“avvenuta consegna” (la cd. seconda pec del procedimento di deposito tramite PCT)
e di “accettazione deposito” (cd. quarta pec), dimostrano unicamente che il deposito di una PEC (di contenuto ignoto a questa Corte) è stato tentato in data 22.3.2021 dall'indirizzo digitale del difensore dell'odierna parte appellante presso l'indirizzo
“tribunale. tal.giustiziacert.it” e che in data 24.3.2021 il deposito è Email_1
stato rifiutato per “errore imprevisto”. Tale produzione documentale, tuttavia, non essendo corredata della relativa busta telematica, non prova né che il deposito telematico tentato il giorno 22.3.2021 abbia interessato l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è giudizio ed i suoi (necessari) allegati, né le ragioni (eventualmente non imputabili alla parte incorsa in decadenza) che hanno in concreto determinato il rifiuto dell'atto, neppure specificate dalla parte.
In ogni caso, poi, nel caso in esame è mancato l'ulteriore presupposto, previsto dalla giurisprudenza segnalata, della tempestività della reazione, non avendo l'opponente, in primo grado, con la costituzione in giudizio, rappresentato le ragioni della ritardata iscrizione a ruolo (peraltro intervenuta sette giorni dopo il rifiuto del preteso tentativo di costituzione) e chiesto la rimessione in termini.
Per le ragioni che precedono l'appello deve trovare rigetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate entro i parametri di cui al DM n.147/2022, con riferimento alle voci “studio”, “fase introduttiva” e
“decisionale” (in assenza di attività istruttoria o tale da dare titolo alla voce di tariffa
“trattazione”: Cass. n.10206/2021), avuto riguardo al valore della controversia.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_4
e per essa la sua mandataria delle spese del grado,
[...] Parte_2
che liquida in €.2.400,00 oltre spese generali al 15 % iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo