Sentenza 15 aprile 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Parere definitivo 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/04/2022, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 00601/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2021, proposto da
Massimiliano Del Vecchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano De Rosis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 478/2021 resa dalla Corte di Appello di Lecce- Sezione Lavoro- il 12/4/2021, pubblicata il 9/7/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza n. 478/2021 del 12 aprile 2021, pubblicata il 9 luglio 2021, ormai definitiva, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Lavoro, condannava il Ministero della Difesa (in quella sede appellante) al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, « liquidate in Euro 9.000,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Massimiliano Del Vecchio » .
1.2) La sentenza veniva ritualmente notificata al Ministero della Difesa, il quale, nella prospettazione di cui al ricorso in esame, rimaneva inadempiente.
1.3) Decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, parte ricorrente ha proposto il gravame in esame, con cui chiede, in particolare, l’ottemperanza al giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese di lite, distratte in suo favore.
2) Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez. Lavoro, n. 478/2021 del 12 aprile 2021, pubblicata il 9 luglio 2021, provvedendo al pagamento delle spese di quel giudizio di secondo grado, « liquidate in Euro 9.000,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Massimiliano Del Vecchio » , se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 cit.
2.2) Ai fini dell’ottemperanza si ritiene congruo assegnare alla P.A. resistente il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.3) Si nomina, quale commissario ad acta , qualora il competente ufficio del Ministero della Difesa non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale civile del Ministero della Difesa, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato Stefano De Rosis.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO