Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 164/24 R.G. di appello avverso la sentenza n. 113/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 4/9/2024, vertente tra nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Contrada Macchie Parte_1
n. 70/D, C.F. , elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Cardarelli C.F._1
n. 34, presso lo studio dell'Avv. Daiano MORENA (C.F. – Tel./Fax C.F._2
0874.1962360 – Pec: che lo rappresenta e difende in forza di procura posta Email_1
in calce al presente atto
-APPELLANTE-
e nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cennamo (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato nel suo studio giusta procura che si allega al presente atto (pec per le comunicazioni e notificazioni: ) Email_2
APPELLATO- con intervento del
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 10/6/2025.
Per il P.G.: rigetto dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 5/10/24, ha impugnato la sentenza n. 113/2024 del Parte_1
Tribunale di Campobasso, che ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore ed ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per presunto illecito endofamiliare consumato dal genitore.
Il primo giudice ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (Cass. n. 12123/2024; Cass. n. 29264/2022).
Ha inoltre rilevato come non abbia assolto all'onere probatorio che impone di Parte_1 dimostrare di “avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”.
L'appellante ha censurato la sentenza sotto due profili.
Sostiene che per “per il mantenimento dei figli maggiorenni non è previsto un limite d'età: l'obbligo infatti dura fino a quando quest'ultimo raggiunge un'indipendenza economica, ossia quando inizia un'attività lavorativa con un'adeguata capacità reddituale tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita”. Nel caso di specie, l'appellante non è mai “riuscito a reperire una occupazione stabile e dunque una situazione economica dignitosa in maniera duratura, nonostante l'impegno profuso”. avrebbe, a giudizio dell'appellante, stipulato soltanto contratti Parte_1
di apprendistato, senza mai conseguire una stabilità economica. Ha inoltre censurato la sentenza laddove ha omesso di riconoscere il diritto agli alimenti. Nonostante egli non avesse proposto in primo grado, neanche in via subordinata, una siffatta domanda, sostiene l'appellante che il giudice avrebbe dovuto comunque riconoscere quantomeno il diritto agli alimenti.
1. Obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne
E' pacifico che , nato il [...], è figlio di genitori divorziati. Parte_1
Il giudice di legittimità ha statuito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 6/5/2024).
Il principio è stato enunciato con rifermento ad una vicenda in cui, dichiarato lo scioglimento del matrimonio, era stato posto a carico di uno dei genitori divorziati un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma. La giovane era nata nel gennaio 2000, quindi aveva compiuto i 24 anni di età. Era pertanto molto più giovane dell'attuale appellante, ultratrentenne.
Non è perciò condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo il quale per il mantenimento dei figli maggiorenni non sarebbe previsto alcun limite di età.
La Suprema Corte ha chiarito che i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente “sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro […]; l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
– che è a carico del richiedente il mantenimento – vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(Cass. n. 26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021)”. In senso conforme si richiamano la sentenza n. 26875 del 20/9/23 e l'ordinanza n.
29264 del 7/10/22.
Nella vicenda all'esame della Corte di merito emerge che , al momento della Parte_1
presentazione della domanda, aveva compiuto 36 anni. Dunque aveva abbondantemente superato la maggiore età. Aveva avuto in passato esperienze lavorative. Infatti all'udienza dell'1/7/24 ha ammesso di aver lavorato “presso il ” e “per 2-3 mesi presso un fabbro”. La sua Parte_2
condizione di invalidità, pur documentata, non era tale da impedirgli lo svolgimento di attività lavorativa. La Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, all'esito della visita effettuata il 22/6/21, ha accertato una percentuale di invalidità pari al 35% che determina una riduzione e non certo una elisione della capacità lavorativa. Le pregresse esperienze di lavoro, documentate anche dal certificato rilasciato dal Centro per l'impiego di Campobasso, corroborano ampiamente tale valutazione.
Inoltre il certificato rilasciato dal Centro per l'impiego di Campobasso, prodotto dall'appellante, evidenzia l'avvenuta cancellazione in data 20/9/12 dalla lista del Centro per l'impiego di
Campobasso. Manca quindi qualsiasi rigorosa prova che il richiedente l'assegno di mantenimento si sia trovato nell'impossibilità di trovare una autonoma collocazione lavorativa.
L'art. 337 septies c,c, prevede che i genitori siano tenuti al mantenimento dei figli anche oltre il compimento della maggiore età, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, fatta salva l'ipotesi, come chiarito dalla giurisprudenza, in cui il figlio volontariamente non intraprenda una attività lavorativa coerente al proprio percorso di formazione.
Pertanto in ragione dell'età dell'appellante e del mancato assolvimento dell'onere probatorio (avente ad oggetto la costante e seria ricerca di un lavoro), il motivo di appello va respinto.
2. Diritto agli alimenti
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe quantomeno dovuto riconoscere in suo favore il diritto agli alimenti, nonostante egli non avesse proposto in primo grado, neanche in via subordinata, una siffatta domanda.
Il giudice di legittimità ha statuito che “in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorchè formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti (Cass. sez. I, ordinanza 11/7/23 n. 19618; Cass. Sez.
VI – 1, ordinanza 21/11/1727695/2017; id. 10718/2013). Deve tuttavia al riguardo osservarsi che “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (per tutte Cass.. civ., Sez. I, sentenza n. 21572 del 6/10/06).
Per quanto rilevato al paragrafo precedente, l'età dell'appellante e le sue potenzialità lavorative inducono ad attribuirgli la responsabilità del mancato espletamento di un'attività lavorativa. Difetta pertanto uno dei presupposti specifici sui cui è fondato il diritto agli alimenti (art. 438 c.c.).
L'appello va conseguentemente rigettato.
3. Regolamento delle spese
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi. Inoltre, come statuito dal giudice di legittimità, in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno di mantenimento, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.
(Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/5/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 5/10/24, nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza
[...]
n. 113/24 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il
4/9/2024, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'appello
• condanna l'appellante a rimborsare, in favore dell'appellato, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 12/6/2025. Il consigliere est.
Dott. Federico Scioli
Il Presidente
Dott.ssa Rita Carosella