CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv.ti Nicola Colombini e Francesco Monceri
appellante
c o n t r o
CP_1
Avv. Elodia Mirti
appellata
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute
1 dall'appellata, che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 19 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
2
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv.ti Nicola Colombini e Francesco Monceri
appellante
c o n t r o
CP_1
Avv. Elodia Mirti
appellata
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute
1 dall'appellata, che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 19 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
2