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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TR I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.2228/2018
All'udienza del 11/06/2025 ore 11.37 Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice e : avv. ANTONELLI GIAMPAOLO anche Parte_1 Controparte_1 in sost. dell'avv. Chiarini;
per gli attori ed eredi , nonché gli intervenuti ed TR Persona_1 Controparte_3 eredi avv. Santoni;
Parte_2
Per la Parte Convenuta: alle ore 11.40 nessuno compare
Per la terza chiamata avv. Noceti CP_4
Per Ing. avv. Ingrosso Per_2
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive memorie conclusionali ed insistono nelle rispettive richieste;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il
Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi. IL GO
1
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana
Liberti ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2228/2018 promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], Contrada Marina Palmense n. 33 e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], CodiceFiscale_2
Contrada Marina Palmense n. 33, rappresentati e difesi dall'Avv. Giampaolo Antonelli
(C.F. ) e dall'Avv. Mario Chiarini ( ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lapedona (FM), Via B.go
Castellano, n. 36, n. di fax 0734936201, posta elettronica certificata:
ovvero, Email_1
Email_2
ATTORI - CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. TR
), residente in [...], C. da Marina Palmense 33, C.F._5 CP_3
(cod. fisc. ), nato a [...] il 18\06\1934 residente
[...] C.F._6
in Fermo C.da Marina Palmense n. 33 e , nata a [...] residente in Controparte_5
Fermo, C.da marina Palmense 33, quali eredi dell'attore nato a Persona_1
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente in C.F._7
2 Fermo, Contrada Marina Palmense n. 33, deceduto in Amandola il 06/02/2021, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Santoni del Foro di Fermo (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.F._8
Porto San Giorgio (FM) Via Solferino n. 41, giusta la procura in atti
ATTORI - CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
codice fiscale, p. iva , con sede in Vieste Controparte_6 P.IVA_1
(FG) alla Località Calma, n. 3, in persona del legale rappresentante p.t. sig. , CP_7 rappresentata e difesa dall'Avv. Pio Michele Gianquitto (c.f.: ed C.F._9
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia al Corso G. Garibaldi n. 10, n. fax 0881707697 PEC: Email_3
CONVENUTA
, nata a [...], il [...] e residente in [...]alla Via TE
Mario Mantini n.3 (C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._10
Montesilvano (PE) alla Via Cesare Battisti n. 3 presso e nello Studio dell'Avv. Anna
Doria Ingrosso (C.F. );indirizzo di posta elettronica certificata C.F._11
Pec: Email_4
CONVENUTA
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
18\06\1934 residente in [...]C.da Marina Palmense n. 33, e (cod. Controparte_3
fisc. ), nato a [...] il 18\06\1934 residente in [...]C.da C.F._6
Marina Palmense n. 33, e , nato a [...] il TR
01.04.1975 (Cod. Fisc. ), residente in [...], C.da Marina C.F._5
Palmense 33, quali eredi della terza chiamata in causa Controparte_9
(cod. fisc. ), nata a [...] il 14\07\1948 e residente in C.F._12
Fermo C.da Marina Palmense 33, deceduta in Fermo il 07\08\2020 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Santoni del Foro di Fermo (Cod. Fisc. ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Porto San Giorgio (FM) Via
Solferino n. 41;
3 CONVENUTI chiamati in causa da
[...]
[...]
oggi in persona di Controparte_10 Controparte_11 quale Procuratore Speciale del rappresentante Generale per l'Italia - Persona_3
C.F. P.I. – domiciliato per la carica in Milano, c.so Garibaldi P.IVA_2 P.IVA_3
n. 86, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Noceti – C.F. PEC C.F._13
Fax 085 62298 – domiciliato presso il di lui Email_5
studio in Pescara al c.so Manthonè n. 37;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.04.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione del 18.10.2018 e convenivano Parte_1 Controparte_1 in giudizio la società e l'ing. per ivi sentire Controparte_6 TE accogliere le seguenti conclusioni, come rassegnate all'udienza del 28.12.2023:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea, in via preliminare ed istruttoria ammettere la consulenza integrativa richiesta nella seconda memoria ex art. 183 cpc, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della società alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del Controparte_6
06.12.2017 ovvero con il contratto di appalto originario, nonché l'esistenza dei vizi e dei difetti costruttivi lamentati dagli attori e specificatamente indicati nella perizia dell'ing.
nonché nella perizia svolta dal geom. in sede di ATP, che Per_4 Per_5 compromettono l'utilizzo dell'immobile, e per l'effetto condannare la società
[...]
[...
[...] (P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. al CP_12 P.IVA_1
risarcimento dei danni subiti dagli attori, stimati in a) € 51.081,28 quali oneri per opere previsti nella scrittura privata del 06.12.2017,
b) € 17.330,97 quali onere per ripristino opere viziate c) € 15.115,64 quali oneri previsti per il completamento impianto elettrico d) € 8.000,00 quale onori tecnico-professionali,
e) € 10.220,73 Oneri sostenuti dalla proprietà ( ) Parte_3
contrattualmente a carico dell'impresa CP_6
f) € 14.769,50 quota parte degli oneri di urbanizzazione non versati e quindi in totale €
116.518,12 oltre accessori di legge, o in quella minore o maggiore somma che sarà determinata dal Giudice.
Accertare e dichiarare altresì l'inadempimento del direttore dei lavori ing. CP_8
e per l'effetto condannare la predetta ing. in solido con la
[...] TE [...]
al risarcimento dei danni subiti dagli attori limitatamente all'importo Controparte_13 di € 91.527,89 oltre accessori di legge (voci a, b, c, d).
Condannare altresì la al pagamento a favore degli attori dell'ulteriore Controparte_6 somma di € 14.400,00 a titolo di danni per mancato utilizzo dell'immobile dal febbraio
2018 sino al gennaio 2020.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Deduceva parte attrice di aver sottoscritto, unitamente a e Controparte_3 CP_9
un contratto di appalto in data 15.10.2014 commissionando alla società
[...] [...]
(di seguito per brevità la realizzazione di due fabbricati Controparte_6 CP_6 denominati “A” e “B” su terreno di loro proprietà sito in Fermo in conformità al progetto di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fermo in data 7.10.2014; il corrispettivo dell'appalto veniva stabilito in parte in denaro ed in parte in natura ovvero con il trasferimento (con effetti sospensivamente condizionati all'agibilità dei due fabbricati) dell'intera proprietà di un appezzamento di terreno edificabile sito in Fermo in relazione al quale era già stato rilasciato permesso a costruire agli attori;
di tale terreno entrava in possesso la che vi realizzava un complesso di appartamenti, gli oneri e CP_6
le spese per la realizzazione di tutti i fabbricati ovvero degli immobili A e B e degli altri appartamenti erano previsti a carico completamente della società appaltatrice. In data
06.12.2017 con atto di avveramento della condizione sottoscritto dagli attori e dalla
[...]
[...
[...] veniva dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva di efficacia del Pt_4
trasferimento immobiliare. Contestualmente le parti davano atto, con scrittura privata recante pari data, che il contratto di appalto non poteva ancora ritenersi concluso sussistendo lavorazioni non ancora eseguite, opere non ultimate e diversi vizi e difetti tutti elencati nell'allegato A di cui alla scrittura, con cui la società appaltatrice si impegnava ad ultimare le opere di cui all'allegato A ed alla eliminazione dei vizi e difetti di cui all'allegato A, entro il termine di 60 giorni. Venivano scomputati inoltre dal totale dovuto dai committenti le somme da loro pagate, a titolo di oneri di urbanizzazione relativi ai fabbricati A e B, a carico della società esecutrice dei lavori ed inoltre quest'ultima si obbligava alla corresponsione al di Fermo degli oneri di CP_14
urbanizzazione pari ad euro 29.000,00, relativi al fabbricato C di proprietà esclusiva della
Alla scadenza dei 60 giorni la società appaltatrice non completava le opere CP_6
previste nella scrittura privata e non venivano emendati i vizi e difetti, veniva pertanto dato incarico ad un professionista di redigere una perizia estimativa dalla quale risultava un costo pari ad euro 66.816,30 oltre IVA ed euro 6.500,00 di spese tecniche per il completamento delle opere ed eliminazione dei vizi e difetti. In data 10.05.2018 il ingiungeva il pagamento nei confronti di CP_15 Parte_1 CP_1
e della somma di euro 29.539,69. Gli attori
[...] Controparte_3 Controparte_9 adivano l'intestato Tribunale richiedendo ed ottenendo preventivo sequestro conservativo sui beni della società appaltatrice per la somma di € 15.000,00.
Nelle more dell'udienza di comparizione gli attori promuovevano accertamento tecnico in corso di causa ex artt. 699 cpc ed art. 696 e 696 bis cpc che veniva svolto nel contraddittorio delle parti, dal nominato CTU geom. il quale depositava Persona_6
l'elaborato definitivo in data 20.01.2020.
Si costituiva in giudizio la convenuta Ing. impugnando e contestando TE quando dedotto e richiesto da parte attrice, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del professionista ex art. 1667 c.c. trattandosi di vizi e difetti conosciuti dai committenti sin dal 06.12.2017 e non denunciato all'Ing. rimasta estranea ai fatti fino al 10.10.2018 data di notifica dell'atto di Per_2
citazione; negava la sussistenza di responsabilità in capo ad esso D.L. in quanto nel mese di gennaio 2017 su incarico della si recava sul cantiere al fine di Controparte_6
effettuare un primo sopralluogo;
in data 10 febbraio 2017, sempre su incarico della
[...]
la convenuta si recava nuovamente sul cantiere al fine di effettuare Controparte_13 un computo metrico estimativo di contabilità extra sul fabbricato “B”; in data 11 febbraio
6 2017 inoltrava alla la contabilità extra capitolato;
in data 17 marzo Parte_5
2017 su incarico dei committenti veniva nominata direttore dei lavori, Parte_6
in sostituzione del precedente direttore dei lavori, Ing. ovvero nel Persona_7 momento in cui i lavori nei fabbricati “A” e “B” erano già stati ultimati mancando soltanto finiture di poco conto come tinteggiatura, portone e finestre ed i lavori risultavano già realizzati sotto la direzione del precedente D.L., Ing. in Persona_7
data 12.10.2017 veniva inviata richiesta al Comune di Fermo per fine lavori e contestualmente veniva rilasciata relativa agibilità; in data 06.12.2017 i ricorrenti e la ditta appaltatrice sottoscrivevano scrittura privata senza coinvolgimento alcuno del D.L.
Ing. Avanzava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della TE
Compagnia di Assicurazione- Rappresentante Generale per l'Italia con sede in CP_4
Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di essere garantita e manlevata dalle eventuali conseguenze e responsabilità.
Così concludeva all'udienza del 28.12.2023 (sia in relazione al procedimento R.G.
2228/18 che al Procedimento riunito 2465/18 di cui in seguito si tratterà):
“Voglia l'On.le Tribunale di Fermo, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito ed in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione proposta dagli odierni attori nei confronti dell'odierna convenuta, attesa la sua giusta qualificazione;
Nel merito ed in via principale: rigettare le domande di parte attrice, nei confronti dell'odierna convenuta, siccome inammissibili, improcedibili ed infondate, con vittoria di spese e compenso professionale.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice: individuare, per ciascun convenuto, ovvero appaltatore e direttore dei lavori, le rispettive obbligazioni o prestazioni, escludendo la solidarietà passiva nonché la diligenza da ognuno prestata, distinguendo tra gli assunti vizi e/o difetti, quelli riconducibili alla
[...] da quelli riferibili all'Ing.
considerato che
quest'ultima è Controparte_13 Per_2
stata nominata ad opere già concluse in sostituzione del precedente professionista, Ing.
Persona_7
All'esito, qualora l'Ing. fosse condannata al pagamento di qualunque TE
somma, in favore degli attori, dichiarare, in ogni caso, tenuta la Compagnia di
Assicurazioni Rappresentante Generale per l'Italia dei in persona del legale CP_4
7 rapp.te p.t., chiamata in causa, a tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta fino alla concorrenza dei rispettivi massimali di polizza di quanto quest'ultima sarebbe tenuta a pagare all'esito del presente giudizio;
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della convenuta nei confronti della Compagnia di Assicurazioni per quanto la stessa convenuta fosse tenuta a risarcire in favore degli attori.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni di parte attrice.
Con Osservanza
Salvis Juribus”
Si costituiva in giudizio la società impugnando e contestando Controparte_6
quanto dedotto richiesto da parte attrice, eccepiva che gli attori autorizzavano espressamente la voltura, con completo passaggio di tutti gli oneri connessi, del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fermo in data 7.10.2014, rif.urb.n.6850, pratica edilizia n.332/2014, in favore della che nell'atto le parti Controparte_6
precisavano che in pendenza della risoluzione delle questioni relative ai vizi ed all'ultimazione delle opere (non necessarie per l'agibilità), che la Controparte_6
si era impegnata con il ridetto contratto ad effettuare, sarebbero state definite, unitamente alle altre relative al solo rapporto di appalto, con apposite e separate scritture private.
Eccepiva dunque l'accettazione dell'opera da parte degli attori e la contestuale sottoscrizione della scrittura privata del 06.12.2017 con cui la convenuta si impegnava ad eseguire alcuni piccoli lavori di rifinitura degli immobili, non interferenti con l'agibilità degli stessi, come indicati dai committenti oltre all'eliminazione di alcuni presunti vizi all'immobile, che tali lavori sulla base della perizia eseguita dall'ing. , TE
già depositata nel giudizio cautelare (r.g.n. 1759/2018), ammontavano a complessivi euro
8.186,69, che la perizia di stima eseguita dagli attori, datata 18/4/2018, riportava dati inesatti, in primis omettendo i lavori eseguiti dalla come da Controparte_6
scrittura del 06/12/2017 ed in secondo ordine inserendo opere non presenti nella scrittura privata ed opere neppure previste dal capitolato. Effettuava una comparazione tra la scrittura privata del 06.12.2017 e la relazione ed allegato computo metrico dell'Ing.
. Eccepiva l'intervenuta decadenza degli attori dalla denuncia di vizi e Persona_8
difetti non contemplati nella richiamata scrittura privata e scoperti solo in seguito alla perizia redatta dal tecnico Ing. . Eccepiva che essa impresa esecutrice aveva più Per_4
8 volte fatto presente ai committenti la presenza di errori nel progetto esecutivo, ma nonostante ciò, le veniva comunque imposto di attenervisi, senza tenere in alcun conto delle sue obiezioni tecniche. Negava dunque la responsabilità a carico di essa convenuta per vizi o difformità ex art.1667 c.c.. Eccepiva l'effettuazione di opere extra capitolato per i cui importi avanzava domanda riconvenzionale deducendo la conoscenza ed accettazione delle opere non comprese nel capitolato d'appalto da parte degli attori;
che i committenti si erano sempre rifiutati di riconoscere il corrispettivo di tali lavori che, come da perizia e computo metrico a firma dell'Ing. erano ammontanti ad euro Per_2
98.692,12 (euro 78.319,37 per l'immobile denominato B degli odierni ricorrenti, ed euro
20.372.78 per l'immobile denominato “A”), credito ammontante, limitatamente alla cd palazzina B, ad euro 78.319,37, oltre “all'importo degli oneri di impresa per i lavori eseguiti da ditte terze commissionate dai resistenti presso il cantiere appaltato alla resistente. Infatti, come emergerà nel corso del giudizio, gli attori hanno appaltato direttamente l'esecuzione di alcune opere a ditte terze, escludendo la convenuta”.
Così concludeva:
“- Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di appalto eseguito rientra nell'ipotesi c.d. di “appalto a regia” con il ruolo dell'appaltatore ridotto a mero esecutore del committente;
- Per l'effetto ritenere non sussistente la responsabilità in capo alla convenuta;
- In via riconvenzionale, accertare l'esecuzione dei lavori extracapitolato eseguiti dalla convenuta come indicati nel computo metrico a firma dell'Ing. e per l'effetto Per_2
condannare i sigg. e in solido, al pagamento della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 78.319,37 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- sempre in via riconvenzionale, accertare e quantificare gli oneri di impresa per i lavori eseguiti da ditte terze e commissionati direttamente dagli attori e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento degli oneri di impresa in favore della convenuta.
In ogni caso con vittoria di spese competenze legali, oltre accessori di legge”.
Autorizzata la chiamata del terzo Compagnia di Assicurazione- Rappresentante CP_4
Generale per l'Italia con sede in Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, questa si costituiva in giudizio impugnando e contestando le avverse deduzioni eccezioni e richieste;
eccepiva in primo luogo la genericità delle contestazioni formulate dalle parti avverse, negava qualsivoglia elemento di colpa in capo alla professionista, anche in
9 ragione della data di inizio della prestazione ovvero il 17.03.2017 ovvero dalla nomina in sostituzione del precedente, ing. che dal 2014 aveva rivestito il ruolo di Persona_7
Progettista strutturale, nonché, il Direttore dei Lavori strutturali e dunque data in cui i fabbricati A e B erano già ultimati sotto la direzione del precedente D.L., mentre mancavano soltanto finiture di poco conto: tinteggiatura, portone e finestre. Eccepiva inoltre che nella scrittura privata del 06.12.17, perfezionata esclusivamente tra gli attori e la l'Ing. non era coinvolta. Eccepiva inoltre la decadenza Controparte_6 Per_2 dalla denuncia dei vizi e/o la prescrizione dell'azione di responsabilità a carico dell'ing.
In relazione alla domanda di manleva e/o di garanzia formulata dall'ing. Per_2 Per_2 nei confronti degli “Assicuratori”, eccepiva la presenza di clausole limitative del contratto in relazione alla franchigia, alle spese di assistenza legale, alla esclusione della responsabilità solidale.
Così concludeva:
“per quanto riguarda il giudizio iscritto al R.G.N. 2228/2018, in cui l'istante è stato chiamato in garanzia da a seguito della domanda spiegata da TE Parte_1
e formula le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE:
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei dedotti vizi e/o difetti dell'opera e/o la prescrizione dell'azione di responsabilità a carico della convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia da questi spiegata. TE
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, poiché infondate in fatto e diritto, tutte le domande formulate da e nei confronti dell'ing. Parte_1 Controparte_1
per le ragioni e motivazioni di cui agli atti, scritti difensivi e verbali di TE udienza degli “Assicuratori” e rigettare ogni domanda spiegata nei confronti dei medesimi con richiesta di valutare il comportamento processuale Controparte_10 degli attori consapevoli che la nomina dell'ing. quale D.L. è avvenuta ad opere Per_2
praticamente concluse in sostituzione del precedente professionista, ing. Persona_7
con condanna degli stessi al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Con vittoria di spese e compenso professionale.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ing. fosse, in qualche modo e misura, ritenuta responsabile dei TE
fatti di cui è causa, individuare, per ciascun convenuto, le rispettive obbligazioni o prestazioni, nonché, la diligenza da ognuno prestata distinguendo, tra gli assunti vizi e/o difetti, quelli riconducibili all'appaltatore da
10 quelli riferibili all'ing. tenendo in debita considerazione la circostanza che la Per_2
stessa è intervenuta ad opere già concluse ed escludendo la solidarietà passiva. Qualora
l'ing. fosse condannata al pagamento di qualunque somma, e accolta la domanda Per_2
di manleva e/o garanzia spiegata nei confronti degli “Assicuratori”, si eccepisce e si chiede di considerare ogni specifica condizione e/o clausola di cui contratto per la R.C.P.
(doc. 2 agli atti) che formalmente si richiama (franchigia, esclusione spese legali di assistenza non avendo gli autorizzato la nomina del legale di fiducia cui CP_10
l' ha conferito mandato ed avendo impedito agli stessi la gestione della lite - Parte_7
come da contratto-, massimale, esclusione di solidarietà ecc. ecc.)”.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio veniva disposta la riunione del fascicolo rubricato al n. 2465/18 R.G. giudizio sorto in seguito a provvedimento di sequestro conservativo del Tribunale di Fermo datato 15/10/2018, emesso nel giudizio portante il n. R.G. 1818/2018, in ragione della rilevata connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Nell'ambito del fascicolo riunito n. 2465/18 R.G. gli attori e TR Per_1 convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo i medesimi
[...] soggetti ovvero la società e l'Ing. deducendo di Controparte_6 TE
aver ricevuto in donazione in data 10 gennaio 2018 -giusto atto Notaio Persona_9
in Civitanova Marche rep. 3831 racc. 2755- dai loro genitori e Controparte_3 [...]
, gli immobili costruiti dai donanti unitamente a e CP_9 Parte_1 CP_1
, i quali con contratto stipulato in data 15.10.2014 commissionavano e davano in
[...]
appalto alla società la realizzazione di due fabbricati denominati Controparte_6
“A” e “B” su terreno di loro proprietà sito nel Comune di Fermo (descritto in Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 68 con le particelle 832 e 833) in conformità al progetto di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fermo in data 7.10.2014, rif. urb.n.6858, pratica edilizia n.736/2013. Gli attori e TR Persona_1 deducevano le medesime circostanze di cui all'atto di citazione degli attori Parte_1
e e così concludevano:
[...] Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea, in via preliminare ed istruttoria ammettere la consulenza integrativa richiesta nella seconda memoria ex art. 183 cpc, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della società alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 06.12.2017 Controparte_6 ovvero con il contratto di appalto originario, nonché l'esistenza dei vizi e dei difetti
11 costruttivi lamentati dagli attori e specificatamente indicati nella perizia dell'ing. Per_10
nonché nella perizia svolta dal geom. in sede di ATP, che
[...] Per_5 compromettono l'utilizzo dell'immobile, e per l'effetto condannare la società
[...]
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_6 P.IVA_1 risarcimento dei danni subiti dagli attori, stimati in a) € 24.801,20 quali oneri per opere previsti nella scrittura privata del 06.12.2017, b) € 15.784,75 quali onere per ripristino opere viziate c) € 8.391,87 quali oneri previsti per il completamento impianto elettrico d)
€ 4.500,00 quale oneri tecnico-professionali, e) € 14.769,50 quota parte degli oneri di urbanizzazione non versati e quindi in totale € 53.477,82 oltre accessori di legge, o in quella minore o maggiore somma che sarà determinata dal Giudice. Accertare e dichiarare altresì l'inadempimento del direttore dei lavori ing. e per TE
l'effetto condannare la predetta ing. in solido con la TE Controparte_6
[...
al risarcimento dei danni subiti dagli attori limitatamente all'importo di € 47.710,00 oltre accessori di legge (voci a, b, c, d).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la convenuta ing. impugnando e contestando le Per_2
deduzioni e richieste di parte attrice, deduceva nel merito le stesse circostanze di cui alla comparsa di costituzione in giudizio nel fascicolo riunente, avanzava in via preliminare istanza di chiamata in causa del terzo Compagnia di Assicurazione- CP_4
Rappresentante Generale per l'Italia.
Così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale di Fermo, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito ed in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione proposta dagli odierni attori nei confronti dell'odierna convenuta, attesa la sua giusta qualificazione;
Nel merito ed in via principale: rigettare le domande di parte attrice, nei confronti dell'odierna convenuta, siccome inammissibili, improcedibili ed infondate, con vittoria di spese e compenso professionale. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice: individuare, per ciascun convenuto, ovvero appaltatore e direttore dei lavori, le rispettive obbligazioni o prestazioni, escludendo la solidarietà passiva nonché la diligenza da ognuno prestata, distinguendo tra gli assunti vizi e/o difetti, quelli riconducibili alla da quelli riferibili all'Ing. Controparte_6 considerato che quest'ultima è stata nominata ad opere già concluse in Per_2 sostituzione del precedente professionista, Ing. All'esito, qualora l'Ing. Persona_7
12 fosse condannata al pagamento di qualunque somma, in favore degli TE
attori, dichiarare, in ogni caso, tenuta la Compagnia di Assicurazioni Rappresentante
Generale per l'Italia dei in persona del legale rapp.te p.t., chiamata in causa, a CP_4 tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta fino alla concorrenza dei rispettivi massimali di polizza di quanto quest'ultima sarebbe tenuta a pagare all'esito del presente giudizio;
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della convenuta nei confronti della Compagnia di Assicurazioni per quanto la stessa convenuta fosse tenuta a risarcire in favore degli attori. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni di parte attrice. Con Osservanza
Salvis Juribus”.
Si costituiva in giudizio la società eccependo il difetto di notifica Controparte_6
nei confronti di essa convenuta, il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori per non essere mai intervenuto alcun rapporto tra gli attori e la società convenuta e l'estraneità degli stessi al contratto di appalto, risalendo l'atto di donazione al 10.01.2018 successivamente all'atto di divisione tra i signori e Controparte_3 Controparte_9
Nel merito deduceva nei rapporti tra e le stesse Controparte_3 Controparte_9
circostanze dedotte nel giudizio principale. Eccepiva la sussistenza di un credito vantato dalla nei confronti dei committenti e per cui CP_6 Controparte_3 CP_9
spiegava domanda riconvenzionale e chiamava in causa gli stessi, unici legittimati passivi, debitori nei confronti della della somma di euro Controparte_6
20.372,00, oltre iva come per legge, per lavori extracapitolato eseguiti in loro favore ed accettati, oltre agli oneri di impresa per i lavori eseguiti da ditte terze commissionate dai resistenti presso il cantiere appaltato alla resistente.
Così concludeva:
“- in via preliminare, accertare l'inesistenza dell'atto introduttivo limitatamente alla posizione dei sigg. e per l'effetto dichiarare la domanda CP_2 Persona_1 improcedibile per il mancato rispetto del termine perentorio all'introduzione del giudizio di merito, revocando immediatamente il sequestro disposto dal Tribunale di Fermo nel procedimento portante il n.r.g. 1818/2018;
- nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, accertare che la scrittura privata del 24.10.2014 è un contratto di permuta e per l'effetto, dichiarare decaduti gli attori da ogni tipo di azione per il mancato rispetto dei termini di cui agli art. 1495 e 1555 c.c.;
13 - in via subordinata, accertare che la scrittura privata del 24.10.2014 è un contratto misto vendita e appalto, per l'effetto, in forza del principio di assorbimento e prevalenza, dichiarare applicabili le regole della vendita dichiarando decaduti gli attori da ogni tipo di azione per il mancato rispetto dei termini di cui agli art. 1495 e 1555 c.c. - in via subordinata, ove accertato che la scrittura privata del 24.10.2014 integra un contratto misto di vendita e appalto, dichiarare esente da responsabilità la convenuta trattandosi di c.d. di “appalto a regia” con il ruolo dell'appaltatore ridotto a mero esecutore e per l'effetto ritenere non sussistente la responsabilità in capo alla convenuta;
- In via riconvenzionale, accertare l'esecuzione dei lavori extracapitolato eseguiti dalla convenuta come indicati nel computo metrico a firma dell'Ing. e per l'effetto Per_2
condannare gli attori, in solido, al pagamento della somma di euro 78.319,37 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- sempre in via riconvenzionale, accertare e quantificare gli oneri di impresa per i lavori eseguiti da ditte terze e commissionati direttamente dagli attori e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento degli oneri di impresa in favore della convenuta.
In ogni caso con vittoria di spese competenze legali, oltre accessori di legge”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo veniva disposto differimento della prima udienza di comparizione.
Si costituiva in giudizio la compagnia terza chiamata, impugnando e contestando le avverse deduzioni, sollevava le stesse eccezioni di cui al giudizio riunente e così concludeva:
“Quanto al giudizio iscritto al R.G. 2465/2018 in cui gli Assicuratori sono stati chiamati in garanzia da a seguito della domanda spiegata da e TE TR
, si formulano le seguenti conclusioni: Persona_1
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei dedotti vizi e/o difetti dell'opera e/o la prescrizione dell'azione di responsabilità formulata dagli attori a carico dell'ing. e ogni domanda nei confronti TE
degli Assicuratori.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, poiché infondate in fatto e diritto, tutte le domande formulate da e nei confronti dell'ing. TR Persona_1 CP_8
per le ragioni e motivazioni di cui agli atti, scritti difensi e verbali di udienza dei
[...]
medesimi assicuratori e rigettare ogni domanda spiegata nei confronti degli medesimi
Assicuratori con richiesta di valutare il comportamento processuale degli attori consapevoli che la nomina dell'ing. quale D.L., è avvenuta ad opere Per_2
14 praticamente concluse in sostituzione del precedente professionista, ing. Persona_7
con condanna dei stessi al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese e compenso professionale.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ing. fosse, in qualche modo e misura, ritenuta responsabile dei fatti di cui Per_2
è causa, individuare per ciascun convenuto le rispettive obbligazioni o prestazioni, nonché, la diligenza da ognuno prestata distinguendo, tra gli assunti vizi e/o difetti, quelli riconducibili all'appaltatore da quelli riferibili all'ing. tenendo in debita Per_2
considerazione che la professionista ha assunto il ruolo di D.L. a opere praticamente già concluse ed escludere la solidarietà passiva. Qualora l'ing. fosse, quindi, Per_2
condannata al pagamento di qualunque somma e accolta la domanda di manleva e/o garanzia formulata nei confronti degli “Assicuratori”, si eccepisce e si chiede di tenere in debita considerazione ogni specifica clausola e condizione contenuta nel contratto di assicurazione per la R.C. Professionale, cui al doc. 2 agli atti che formalmente si richiama, (franchigia, esclusione delle spese legali di assistenza non avendo gli
Assicuratori autorizzato la nomina del legale di fiducia cui l'Assicurata ha conferito mandato ed avendo impedito agli stessi la gestione della lite - come da contratto -, massimale, esclusione di solidarietà ecc. ecc.).”
Si costituivano in giudizio e chiedendo Controparte_3 Controparte_9
l'estromissione dal giudizio in quanto con la donazione degli immobili ai loro figli ponevano giuridicamente in essere una successione a titolo particolare di questi ultimi in tutte le loro posizioni giuridiche (cioè quelle riguardanti l'immobile donato) ed essendo questi ultimi legittimati a tutelare le proprie ragioni relative agli immobili e agli accordi intercorsi su detti immobili rilevando che la donazione era stata effettuata allorquando non era scaduto il termine stabilito nella scrittura per l'esecuzione delle opere mancanti ed eliminazione dei vizi da parte della società appaltatrice.
La riunione dei richiamati fascicoli determinava l'integrazione del contraddittorio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 2228-1/2018, per cui la perizia dell'ing. veniva espletata a contraddittorio pieno e completo. Persona_6
L'istruttoria veniva espletata con assunzione della prova orale ed acquisizione della CTU redatta in sede di ATP.
Nelle more del giudizio decedeva la parte attrice e i suoi eredi si Persona_1
costituivano chiedendo la prosecuzione del giudizio, decedeva altresì la terza chiamata in
15 via riconvenzionale i cui eredi si costituivano chiedendo la Controparte_9
prosecuzione del giudizio. Così concludevano:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'estromissione dei sigg.ri e Parte_1 [...]
dal presente giudizio per le ragioni e i motivi di cui in narrativa;
CP_9
nel merito rigettare tutte le domande avanzate dalla in persona Controparte_16
del legale rappresentante p.t. nei loro confronti in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa
Con vittoria di spese e compensi di causa. S.J.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 28.12.2023, come sopra trascritte.
All'esito della discussione orale veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. da parte del Giudice, che non trovava l'adesione delle parti. Pertanto queste precisavano di nuovo le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, riportandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 28.12.2023.
Rinviata per la discussione orale all'odierna udienza le parti concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Va premesso che vengono considerate assorbite svariate questioni che non hanno trovato sufficiente validità argomentativa sia dal punto fattuale che giuridico.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta emerge che tra le parti veniva stipulato contratto di appalto in data 15.10.2024 con cui veniva commissionata alla società la realizzazione di due fabbricati su terreno di Controparte_6
proprietà dei committenti sito nel Comune di Fermo, denominati palazzina A (proprietà
e ) e palazzina B (proprietà e Persona_1 TR Parte_1 CP_1
). I fabbricati venivano realizzati sulla base dei seguenti titoli: Permesso a
[...]
Costruire rilasciato dal Comune di Fermo n.6858 del 07.10.2014 e relativa
Autorizzazione Paesaggistica pratica n.46/2014P del 04/08/2014, variante con Permesso a
Costruire n.53 del 05.07.2016 con Autorizzazione Paesaggistica n.23 del 09.04.2015 pratica n.6/2015/P e in data 12.08.2016; SCIA finale prot. n.317.2016 con Autorizzazione
CP_ Paesaggistica n.1 del 18.01.2017; parere preventivo allaccio fognario emesso dal n.11/2014; Deposito al Genio Civile della Provincia di Fermo dei calcoli strutturali al protocollo n.2982 del 06.11.2014 e variante del 25.03.2015; Relazione struttura ultimata
16 a firma dell'ing. prot.918003 del 19.09.2017; Collaudo statico a firma TE
dell'Arch. prot. 0983144 del 04.10.2017. Gli immobili risultano censiti Persona_11
catastalmente al foglio n.68 particella 868 sub.
5-6 la Palazzina A e al foglio n.68
CP_1 particella 869 sub.
2-3 la Palazzina B sono stati dichiarati agibili con del
12.10.2017, richiesta sottoscritta dai proprietari e dall'ing. Il corrispettivo Per_2 dell'appalto veniva stabilito in parte mediante versamento della somma di euro
155.400,00 complessivi ed in parte mediante trasferimento soggetto a condizione sospensiva dell'ottenimento dell'agibilità per entrambi i fabbricati dell'intera proprietà di un terreno edificabile sito nel Comune di Fermo di proprietà dei committenti. Il contratto poneva a carico della tutte le spese e gli oneri per la realizzazione dei fabbricati CP_6
sia di quelli siti sul terreno di proprietà della oggetto di trasferimento sia di quelli CP_6
denominati palazzina A e palazzina B. In data 6.12.2017 con atto a rogito Notaio Dott.
rep. n. 39652 raccolta n. 16786 registrato a Fermo il 13.12.2017 al Persona_12
n. 3791 serie 1T, veniva dato atto che la condizione sospensiva di efficacia del trasferimento immobiliare di cui all'art. 5 dell'atto a rogito del Notaio del Per_13
15.10.2014 e contestualmente veniva sottoscritta dal sig. in qualità di CP_7
amministratore unico della impresa appaltatrice e dai sig.ri Controparte_6
, e in qualità di Controparte_3 Controparte_9 Parte_1 Controparte_1
committenti, scrittura privata recante pari data con cui, atteso il mancato completamento dei lavori di cui al contratto di appalto, non essendo ancora state concluse alcune opere non interferenti con la concessione dell'agibilità e data la presenza di vizi non ancora emendati, come specificatamente indicati nella perizia dell'ing. , veniva Per_4
dichiarato l'impegno della ditta appaltatrice a terminare entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla stipula (06.12.2017) le opere ancora incomplete o non ancora completate a regola d'arte indicate nell'allegato A di cui alla scrittura;
l'impegno della ditta appaltatrice, nel termine di 60 giorni lavorativi, di eliminare i vizi ed i difetti indicati nell'allegato A di cui alla medesima scrittura;
veniva dichiarato lo scomputo dal totale dovuto dai committenti la somma di € 67.285,23 che i ricorrenti per la quota di 2/4, insieme a e (per i restanti 2/4) erano stati costretti a Controparte_3 CP_9
corrispondere al per gli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di CP_15
costruire rilasciato dal Comune di Fermo in data 7.10.2014, rif. urb.n.; veniva assunto dalla l'impegno di farsi carico e obbligo di corrispondere al Comune di Fermo gli CP_6
oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 6850 del 07.10.2014 pratica
17 edilizia 332/2014, dell'importo di circa euro 29.000,00 relativi al fabbricato “C” di proprietà esclusiva della Controparte_6
In data 10 gennaio 2018 per atto a rogito Notaio in Civitanova Marche Persona_9
rep. 3831 racc. 2755 e ricevevano in donazione dai loro TR Persona_1
genitori e gli immobili costruiti dai donanti Controparte_3 Controparte_9
unitamente a e , pertanto i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
succedevano a titolo particolare, nei rapporti dei donanti subentrando TR
nei rapporti con l'impresa e in tutti i diritti di cui alla scrittura privata del 06\12\2017 relativi agli impegni assunti dalla ditta nei confronti dei donanti. CP_6
Alla scadenza del termine, previo sollecito da parte dei committenti a provvedere alla esecuzione dei lavori di cui alla predetta scrittura privata e mancato positivo riscontro, veniva accertata la mancata esecuzione delle opere utili a ritenere il corretto l'adempimento del contratto di appalto e la mancata esecuzione dei lavori necessari ad emendare vizi e difetti tempestivamente denunciati dai committenti e specificamente elencati con perizia di parte.
In data 10.05.2018 ai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
veniva notificata dal Controparte_9 Controparte_19
finanziarie la medesima Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 (Prot. n.
25866, datata 7.05.2018), con cui veniva intimato il pagamento, entro e non oltre giorni trenta (30) dal ricevimento, della somma di € 29.539,69, successivamente il CP_15
procedeva in via esecutiva nei confronti degli intimati.
[...]
Tanto premesso va rilevato che l'accertamento delle opere necessarie al completamento dei lavori e alla eliminazione dei vizi e difetti è stato rimesso al CTU Geom. Per_6
il cui elaborato peritale si ritiene completo ed esaustivo, immune da vizi logici e
[...]
metodologici.
Il CTU ha rilevato delle mancanze in violazione delle norme di legge sia per la Parte_8
A che per la , che potrebbero invalidare lo stesso Certificato di Agibilità. I
[...] Parte_9
lavori venivano iniziati ad ottobre del 2014, l'ing. subentrava come DL TE
all'ing. in data 17.03.2017, lavori sono stati dichiarati terminati in data 03.10.17. Per_7
QUANTO ALLA Palazzina A il CTU ha rilevato che:
“La Palazzina A è composta da due unità abitative di cui una al piano terra sub 5 di proprietà ed una al piano primo-lastrico di copertura sub 6 di proprietà Persona_1
. TR
18 L'immobile è utilizzato ed abitato sia al piano terra che al piano primo. La palazzina manca di alcune finiture nelle aree esterne (quesito n.15) e nell'impiantistica come riportato nell'allegato n.19. L'immobile presenta delle opere non realizzate rispetto a quanto convenuto con la scrittura privata del 06.12.2017 (quesito n.16), vizi costruttivi
(quesito n.17), delle difformità rispetto ai permessi rilasciati (quesito n.18).
Il CTU ha accertato che: “-la palazzina A è già in possesso del Certificato di Agibilità presentato il data 12.10.2017 e considerato autorizzato per silenzio assenso;
-alla richiesta del certificato di Agibilità sono state allegate le certificazioni di regolarità esecutiva degli impianti, di qualificazione energetica e/o APE, di conformità acustica etc. etc. - che la richiesta di agibilità segue la dichiarazione di fine lavori e regolarità esecutiva a firma della proprietà e della D.L ognuno per quanto di competenza;
per quanto sopra premesso, lo stato di fatto denunciato e di conseguenza le mancanze rilevate in violazione delle norme di legge potrebbero invalidare lo stesso Certificato di Agibilità”.
In relazione all'importo per le opere contrattualmente previste dalla scrittura privata del
06.12.2017 il CTU ha accertato che:
“L'importo per le opere contrattualmente previste dalla scrittura privata del 06.12.2017
A è pari ad: Parte_8
1. € 24.801,20 come da computo allegato (Allegato n.29)
2. € 8.391,87 come da computo allegato (Allegato n.19)
il totale dei costi imputabili alla è pari complessivamente a: Parte_8
(1+2)= € 33.193,07 (diconsi euro trentatremilacentonovantatre/07) oltre oneri di legge a cui si deve aggiungere gli oneri per spese tecnico-professionali di progettazione e direzione lavori pari a circa € 3.000,00 oltre oneri di legge
L'importo per le opere contrattualmente previste dalla scrittura privata del 06.12.2017 riferite alla
è pari ad: Parte_9
1. € 51.081,28 come da computo allegato (allegato n.25)
2. € 14.477,64 come da computo allegato (allegato n.19)
il totale dei costi imputabili alla è pari complessivamente a Parte_9
19 (1+2)= € 65.558,92 (diconsi euro sessantacinquemilacinquecentocinquantotto/92) oltre oneri di legge a cui si deve aggiungere gli onorari tecnico-professionali per richieste di autorizzazioni e direzione lavori delle opere edilizie oggetto di completamento pari a circa € 6.500,00 oltre oneri di legge
Inoltre ha potuto accertare che l'immobile non è stato completato nonostante Parte_8
la dichiarazione di fine lavori e che alcune opere non sono conformi a quanto previsto dal contratto di appalto del 15.10.2014 e successivamente stabilito con scrittura privata del
06.12.2017.
L'importo per i danni subiti per le opere viziate e difetti riscontrati e i costi per il completamento dei lavori riferiti alla Palazzina A è pari ad:
1. € 15.784,75 come da computo allegato (Allegato n.30)
2. € 24.801,20 come da computo allegato (Allegato n.29) importo già computato al quesito n.16
3. € 8.391,87 come da computo allegato (Allegato n.19) importo già computato al quesito n.16
L'importo per i danni subiti per le opere viziate e difetti riscontrati e i costi per il completamento dei lavori riferiti alla Palazzina A (comprensivo dell'importo già computato al quesito n.16) è pari complessivamente a:
(1+2+3)= € 48.977,82 (diconsi euro quarantottomilanovecentosettantasette/82) oltre oneri di legge a cui si deve aggiungere gli onorari tecnico-professionali per richieste di autorizzazioni e direzione lavori delle opere edilizie oggetto di completamento pari a circa € 4.500,00 oltre oneri di legge
Valutazioni economiche:
Oneri per opere previste dalla scrittura privata del 06.12.2017 € 24.801,20 oltre oneri di legge (Allegato n.29)
Oneri per ripristino opere viziate € 15.784,75 oltre oneri di legge (Allegato n.30)
Oneri previsti per il completamento dell'impianto elettrico € 8.391,87 oltre oneri di legge (Allegato n.19)
Onorari tecnico-professionali € 4.500,00 oltre oneri previsti per legge
Opere extracontrattuali per lavori eseguiti dalla ditta € 13.231,02 CP_6
20 oltre oneri di legge (Allegato n.27)”
QUANTO ALLA Palazzina B il CTU ha rilevato che:
“La Palazzina B di proprietà dei sig.ri e è composta Parte_1 Controparte_1
da una unità abitativa che si sviluppa su quattro livelli fuori terra di cui uno interrato.
Allo stato dei luoghi l'immobile non è completato in più parti (quesito n.01), compresi gli impianti (allegato n.19), ne è mai stato abitato. L'immobile presenta delle opere non realizzate rispetto a quanto convenuto con la scrittura privata del 06.12.2017 (quesito n.02), vizi costruttivi (quesito n.03), e delle difformità rispetto ai permessi rilasciati
(quesito n.04).
L'importo per le opere contrattualmente previste dalla scrittura privata del 06.12.2017
B è pari ad: Parte_9
1. € 51.081,28 come da computo allegato (allegato n.25)
2. € 14.477,64 come da computo allegato (allegato n.19)
L'importo per i danni subiti per le opere viziate e difetti riscontrati e i costi per il completamento dei lavori riferiti alla Palazzina B è pari ad:
1. € 17.330,97 come da computo allegato (allegato n.26)
2. € 51.081,28 come da computo allegato (allegato n.25) importo già computato al quesito n.02
3. € 14.477,64 come da computo allegato (allegato n.19) importo già computato al quesito n.02
L'importo per i danni subiti per le opere viziate e difetti riscontrati e i costi per il completamento dei lavori riferiti alla Palazzina B (comprensivo dell'importo già computato al quesito n.02) è pari complessivamente a:
(1+2+3)= € 82.889,89 (diconsi euro ottantaduemilaottocentottantanove/89) oltre oneri di legge a cui si deve aggiungere gli onorari tecnico-professionali per richieste di autorizzazioni e direzione lavori delle opere edilizie oggetto di completamento pari a circa € 8.000,00 oltre oneri di legge il totale dei costi imputabili alla è pari complessivamente a: Parte_9
(1+2)= € 65.558,92 (diconsi euro sessantacinquemilacinquecentocinquantotto/92) oltre oneri di legge a cui si deve aggiungere gli onorari tecnico-professionali per richieste di
21 autorizzazioni e direzione lavori delle opere edilizie oggetto di completamento pari a circa € 6.500,00 oltre oneri di legge.
Anche per quanto concerne la palazzina B il CTU ha rilevato che:
-la palazzina B è già in possesso del Certificato di Agibilità presentato il data 12.10.2017
e considerato autorizzato per silenzio assenso;
-alla richiesta del certificato di Agibilità sono state allegate le certificazioni di regolarità esecutiva degli impianti, di qualificazione energetica e/o APE, di conformità acustica etc. etc. - che la richiesta di agibilità segue la dichiarazione di fine lavori e regolarità esecutiva a firma della proprietà e della D.L. ognuno per quanto di competenza;
per quanto sopra premesso, lo stato di fatto denunciato e di conseguenza le mancanze rilevate in violazione delle norme di legge potrebbero invalidare lo stesso Certificato di Agibilità, il CTU ha accertato che “I costi dei lavori e degli interventi sopportati dai committenti, relativi alla , per l'esecuzione delle Parte_9
opere contrattualmente a carico della ditta appaltatrice pari a: CP_6
€ 10.220,73 (diconsi euro diecimiladuecentoventi/73) gli altri importi dichiarati allegati sono riconducibili a lavori extra-contratto o migliorie, gli scontrini allegati non possono ritenersi documentazione comprovante la spesa economica sostenuta per i lavori del cantiere in oggetto.
Sono state accertate spese sostenute dai committenti, contrattualmente a carico della ditta esecutrice (quesito n.05) ed alcune opere extracontrattuali eseguite dalla ditta CP_6
(quesito n.12). CP_6
In definitiva ha effettuato le seguenti:
Valutazioni economiche:
Oneri per opere previste dalla scrittura privata del 06.12.2017 € 51.081,28 oltre oneri di legge (Allegato n.25)
Oneri per ripristino opere viziate € 17.330,97 oltre oneri di legge (Allegato n.26)
Oneri previsti per il completamento dell'impianto elettrico € 15.115,64 oltre oneri di legge (Allegato n.19)
Onorari tecnico-professionali € 8.000,00 oltre oneri previsti per legge
Oneri sostenuti dalla proprietà Parte_3
) contrattualmente a carico dell'impresa
[...] CP_6
€ 10.220,73
22 Opere extracontrattuali per lavori eseguiti dalla ditta € 16.343,26 CP_6
oltre oneri di legge (Allegato n.28)
Opere extracontrattuali per impianto elettrico eseguiti dalla ditta
€ 638,00 oltre oneri di legge (Allegato n.19)” CP_6
In relazione alla domanda svolta nei confronti dell'Ing. va rilevato che dagli Per_2
accertamenti svolti dal CTU è emerso che “Tra i documenti allegati al fascicolo e quelli depositati presso il Comune Fermo e il Genio Civile delle Provincia di Fermo, non è presente un verbale di consegna o un giornale di cantiere o altro documento da dove poter accertare con precisione, i lavori che erano stati eseguiti alla data del 17.03.2017”. Si può presumere che, durante i sette mesi di Direzione dei Lavori dell'ing. possano Per_2
essere state realizzate le opere di completamento e finitura dei fabbricati , mentre è certa l'esclusione per quanto riguarda le opere in c.a e i tamponamenti esterni , oltre alle opere ad essi complementari. Premesso che i vizi denunciati con scrittura privata (6/12/2017), sono stati sottoscritti due mesi dopo la fine lavori , non è possibile stabilire con certezza , per alcuni di essi, se fossero o meno visibili dalla DL. ing prima o alla data di Per_2
fine lavori”.
Non sussistono dunque elementi che consentano di vedere impegnata la responsabilità del direttore dei lavori ing. nel mancato completamento delle opere a TE regola d'arte, va tuttavia rilevato che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte: "il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi. Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera, è tenuto a vigilare sull'andamento dei lavori e dunque “Sia l'accertamento della conformità dell'opera sia la progressiva realizzazione dell'opera sia le modalità di esecuzione e/o alle regole della tecnica con la conseguenza che il Direttore dei Lavori non si sottrae a responsabilità solidale ove ometta di vigilare e impartire istruzioni al riguardo nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore” (Cass.Civ. n. 15124/2001; conf. 10728/2008).
Secondo gli Ermellini pertanto: “ Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia alle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità, ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni a riguardo, nonché di controllarne la ottemperanza da parte
23 dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. civ. Sez. I, 08.09.2008 n.
24859; nello stesso senso cfr. Tribunale di Monza Sez. IV, 04.09.06., n. 592; Cass. n.
11359 del 2000; Cass., n. 15124 del 2001; Cass., n. 15255 del 2005; Cass., n. 10728 del
2008). Ciò posto va rilevato che una fattiva attivazione da parte del D.L. nella rilevazione di vizi e difetti e nella contestazione del mancato completamento dei lavori, avrebbe costituito un monito per l'impresa affinché la stessa procedesse alla regolare esecuzione delle opere;
tali considerazioni in difetto di una prova certa in merito alla visibilità o meno, per alcuni di essi, dei vizi e difetti da parte della DL. ing prima o alla data Per_2
di fine lavori, incidono sul regime di regolazione delle spese che sin da ora si dichiarano
CP_2 compensate tra le parti attrici e il convenuto
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta ed alla domanda nei CP_6
confronti dei terzi chiamati in relazione ai lavori extra capitolato eseguiti dalla impresa ed agli oneri connessi agli interventi di ditte esterne, va rilevato che secondo quanto accertato dal CTU:
“L'importo per i lavori extra-capitolato eseguiti dalla ditta possono essere cosi CP_6
quantizzati:
A Parte_8
€ 13.231,02 come da computo metrico allegato (Allegato n.27)
Il totale complessivo dei lavori extra-capitolato eseguiti dalla ditta riferiti alla CP_6
A è pari a € 13.231,02 (diconsi euro tredicimiladuecentotrentuno/02) oltre oneri Parte_8
di legge
Palazzina B
1. € 16.343,26 come da computo metrico allegato (Allegato n.28)
2. € 638,00 come da computo metrico allegato (Allegato n.19)
Il totale complessivo dei lavori extra-capitolato eseguiti dalla ditta riferiti alla CP_6
Palazzina B è pari a € 16.981,26 (diconsi euro sedicimilanovecentottantuno/26) oltre oneri di legge”.
In merito alla quantificazione degli oneri di impresa per i lavori eseguiti da ditte terze e commissionate direttamente dai committenti, il CTU ha dichiarato non essere “possibile accertare quali lavori siano stati realizzati da ditte terze rispetto alla Controparte_6
[... direttamente commissionati dai committenti, in quanto agli atti non c'è nessun
24 documento attestante la presenza in cantiere di ditte direttamente commissionate dai committenti”.
Di talché, accertato: il mancato completo adempimento della società Controparte_6
[... alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 06.12.2017 e con il contratto di appalto originario, l'esistenza di vizi e di difetti costruttivi, condanna la società
[...]
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_6 P.IVA_1
risarcimento dei danni subiti dagli attori e , nella Parte_1 Controparte_1
misura di:
a) € 51.081,28 quali oneri per opere previsti nella scrittura privata del 06.12.2017,
b) € 17.330,97 quali onere per ripristino opere viziate c) € 15.115,64 quali oneri previsti per il completamento impianto elettrico d) € 8.000,00 quale onori tecnico-professionali,
e) € 10.220,73 Oneri sostenuti dalla proprietà ( ) Parte_3
contrattualmente a carico dell'impresa CP_6
f) € 14.769,50 quota parte degli oneri di urbanizzazione non versati e quindi in totale €
116.518,12 oltre accessori di legge, accertata l'esecuzione dei lavori extra capitolato quantificati nella misura complessiva di euro 16.981,26, dichiara la parziale compensazione e condanna pertanto la convenuta al risarcimento Controparte_6
del danno nella misura di euro 99.536,86, oltre accessori di legge;
- Accertato: il mancato completo adempimento della società Controparte_6
alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 06.12.2017, con il contratto di appalto originario, l'esistenza di vizi e di difetti costruttivi, condanna la società
[...]
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_6 P.IVA_1
risarcimento dei danni subiti dagli attori , , TR Controparte_3 CP_5
, , nella misura di:
[...] Persona_1
- a) € 24.801,20 quali oneri per opere previsti nella scrittura privata del 06.12.2017,
- b) € 15.784,75 quali onere per ripristino opere viziate
- c) € 8.391,87 quali oneri previsti per il completamento impianto elettrico
- d) € 4.500,00 quale oneri tecnico-professionali,
- e) € 14.769,50 quota parte degli oneri di urbanizzazione non versati
25 e quindi in totale € 53.477,82 oltre accessori di legge e accertata l'esecuzione dei lavori extra capitolato quantificati nella misura complessiva di euro 13.231,02, dichiara la parziale compensazione e condanna pertanto la convenuta al Controparte_6
risarcimento del danno nella misura di euro 40.246,8, oltre accessori di legge.
Rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate nei confronti del D.L. Ing.
Accogli.
***
La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e determina la condanna di parte convenuta alla rifusione, in favore delle parti Controparte_6
attrici, delle spese di lite, compensate nella misura di 1/3 nei confronti degli attori e , mentre totalmente TR Parte_10 Persona_1
liquidate in favore degli attori e , stante il complessivo Parte_1 Controparte_1
esito del giudizio, il parziale accoglimento nel quantum della domanda riconvenzionale svolta nei confronti di e ed in applicazione del Parte_1 Controparte_1
principio di soccombenza reciproca - in virtù del quale va ritenuta “senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice (nel caso di specie convenuta attrice in riconvenzionale) risulti accolta solo parzialmente nel quantum.
Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre
2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906)” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016, n. 3438)- liquidate come in dispositivo in base ai
26 nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6
D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00, e così quantificate: euro 14.103,00; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e
CPA come per legge.
Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite in ragione delle considerazioni di cui in parte motiva.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 2228/18, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così decide: accoglie la domanda delle parti attrici avanzata nei confronti della società
[...]
accoglie parzialmente le domande riconvenzionali di parte convenuta Controparte_6 [...]
e, per l'effetto: Controparte_13
- condanna la società (P. IVA ) in persona del Controparte_6 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni subiti dagli attori e Parte_1
, nella misura di euro 99.536,86, oltre accessori di legge;
Controparte_1
- condanna la società (P. IVA ) in persona del Controparte_6 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni subiti dagli attori , TR
, , , nella misura di euro 40.246,80, oltre Controparte_3 Controparte_5 Persona_1
accessori di legge.
- Rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate nei confronti del D.L. Ing.
Accogli.
- Visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli attori Controparte_6
e che liquida, in Parte_11 Persona_1
27 complessivi euro 14.103,00 (da compensarsi per 1/3), oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli attori Controparte_6
e che liquida, in complessivi euro 14.103,00, oltre Parte_1 Controparte_1
spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
- Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU. Controparte_6
Così deciso in Fermo il giorno 11.06.2025
(Sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza e allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 19.00 del giorno 11.06.2025).
Il G.O.
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