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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1668/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'Amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Masi (C.F. Parte_2
) e dall'Avv. Daniele Braccini (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Antonella Rosanna Palaja Di
Tocco, Piazza Montegrappa n. 2
Appellante
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._3
Sconza (C.F.: ) e dall'Avv. Fabrizio Caruso (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rende (CS), Via S. C.F._5
Quasimodo n. 12
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dall'esponente ed in totale riforma della sentenza n. 1370/2019, resa dal Tribunale di Cosenza, in
1 persona del Giudice Dott. Gino Bloise, all'esito del procedimento civile rubricato con n. R.G.
3934/2015, datata 26.6.2019, depositata in Cancelleria e pubblicata, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., il 26.6.2019, comunicata dalla Cancelleria il 27.6.2019, notificata in data 3.7.2019:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla IG.ra , a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione Controparte_1 assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, come convertito dalla Legge
162/2014;
- in tesi:
(a) accertare e dichiarare che il Giudice di primo grado non poteva riqualificare né la domanda giudiziale introdotta dalla IG.ra né il contratto intercorso tra le parti, per violazione CP_1 degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
(b) accertare e dichiarare che l'unica domanda su cui il Giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare era quella di nullità del contratto di compravendita;
(c) conseguentemente, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di nullità del contratto di compravendita proposta dalla IG.ra , non sussistendone i presupposti di CP_1 legge;
- in ipotesi:
(a) nel caso in cui la Corte di Appello dovesse ritenere che il Giudice di primo grado avrebbe potuto riqualificare sia la domanda che il contratto, Voglia accertare e dichiarare che l'attività riqualificatoria compiuta dal Tribunale è stata effettuata in palese violazione dei principi del contraddittorio, di difesa e del giusto processo;
(b) conseguentemente, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della sentenza;
- in ipotesi subordinata: qualora la Corte di Appello dovesse ritenere che il Giudice di primo grado poteva riqualificare sia la domanda che il contratto e che tale attività sia stata effettuata correttamente, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, o comunque di accoglimento delle avverse domande, condannare la IG.ra
: CP_1
(a) a provvedere allo smontaggio a proprie spese dell'impianto per cui è causa ed a restituire
l'impianto per cui è causa in favore di Parte_1
2 (b) a restituire ad tutte le somme percepite – o comunque risparmiate sulle somme Parte_1 dovute per la fruizione dell'energia elettrica – secondo la tariffa incentivante in concreto goduta dall'attrice, quantificate in € 16.265,31;
(c) a corrispondere ad una somma pari alla diminuzione di valore dell'impianto tra Parte_1 la data di installazione e quella di effettiva restituzione dello stesso in favore della prima;
- in ogni caso:
(a) accertare e dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado;
(b) condannare la IG.ra alla restituzione in favore di elle somme da questa CP_1 Parte_1 versate in adempimento della sentenza di primo grado, pari ad € 730,00;
(c) condannare gli Avvocati Antonio Sconza e Fabrizio Caruso alla restituzione degli importi loro versati in qualità di Avvocati antistatari, pari ad € 5.427,06;
(d) condannare la IG.ra al pagamento dei compensi e delle spese di lite, di CTU e di CP_1
CTP per entrambi i gradi di giudizio. Parte Nell'ipotesi di accoglimento del gravame, chiede altresì che: Parte (i) la IG.ra venga condannata a restituire ad essa la somma complessiva pari ad CP_1
€ 30.396,87 da questa percepita in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione;
(ii) che i procuratori costituiti della IG.ra in primo grado, Avv. Fabrizio Caruso e Avv. CP_1
Parte Antonio Sconza, vengano condannati a restituire ad essa la somma di € 5.427,06 da questi percepita in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, oltre interessi e rivalutazione”.
Per l'appellata:
“Voglia pertanto l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis rejectis:
Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dalla avverso la Sentenza n. 1370/2019, del Tribunale Parte_1 di Cosenza, e conseguentemente, confermare la predetta Sentenza in ogni suo punto.
In ogni caso, condannare parte Appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori costituiti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato l'8 ottobre 2015, convenne in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Cosenza la al fine sentirne dichiarare la responsabilità Parte_1 contrattuale rispetto a quanto previsto da un contratto fornitura di un impianto fotovoltaico -
3 stipulato inter partes nel luglio 20111 - e condannarla al risarcimento del danno da immobilizzazione di capitale nonché, previa dichiarazione di nullità del negozio, nonché alla rifusione del costo complessivo dell'impianto.
A fondamento della domanda l'attrice pose una articolata serie di elementi.
Lamentò, in particolare:
a) la non adeguata protezione dei cavi dell'inverter, con connessa pericolosità dell'impianto;
b) il ritardo nella sua entrata in funzione, intervenuta solo a seguito della sostituzione dell'inverter non adeguato;
c) la difformità tra il rendimento stimato e quello effettivo dell'impianto, pari al 14%;
d) la non conformità del prezzo dell'impianto a quello di mercato;
e) la non corrispondenza della planimetria dei moduli dell'impianto rispetto a quella presentata al GSE ed al Comune di Cosenza;
f) il conseguente abusivo sconfinamento dei pannelli, per evidente errore di progettazione, su porzione di tetto non in proprietà dell'attrice committente, con susseguente ricezione di diffida alla immediata rimozione.
Si costituì in giudizio resistendo analiticamente alla domanda, sulla scorta: Parte_1
1) della insussistenza di qualsivoglia ipotesi normativa di nullità del contratto;
2) del positivo esito di tutte le verifiche effettuate sull'impianto in sede di collaudo e consegna;
3) della accettazione, da parte della CU, del prezzo dell'impianto, debitamente indicato in contratto;
4) dell'omessa dimostrazione dell'asserita esorbitanza di quel prezzo rispetto a quello
– neppure comprovato – di mercato,
5) dell'intervenuta decadenza dall'utile denuncia dei vizi della cosa venduta, nonché in ogni caso dell'intervenuta prescrizione, considerato il lasso di tempo trascorso dalla consegna dell'impianto alla relativa azione;
6) della scadenza della garanzia biennale promessa in contratto;
7) dell'imputabilità delle anomalie di funzionamento dell'impianto esclusivamente alla gestione della rete da parte dell' CP_2
8) della mancanza di prova dei danni reclamati, peraltro genericamente dedotti.
4 La società convenuta chiese altresì, in via subordinata riconvenzionale, la condanna dell'attrice allo smontaggio ed alla restituzione dell'impianto e di tutte le somme percepite a titolo di incentivo per l'installazione dell'opera, nonché della somma corrispondente alla diminuzione di valore di quest'ultima.
II – La sentenza di primo grado
Compiuta l'istruttoria, segnata dalla disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, la causa venne decisa con la sentenza n. 1370/2019, resa dal Tribunale di Cosenza in data 26 giugno 2019.
All'esito di articolata motivazione, il Giudice di primo grado:
- valutò procedibile l'azione per intervenuto tentativo di mediazione – seppure connotato da imprecisioni – non andato a buon fine;
- escluse di essere a cospetto di qualsivoglia ipotesi di nullità del contratto;
- ritenne di dovere operare la qualificazione della domanda avanzata alla stregua di “azione di responsabilità contrattuale” fondata sull'inadempimento della convenuta;
- omise dichiaratamente ogni valutazione della tesi in ordine alla esorbitanza del prezzo convenuto, perché irrilevante sub specie iuris;
- considerò che la richiesta di nullità dovesse essere ritenuta come rivolta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto;
- negò ogni positiva valutazione alla domanda risarcitoria aquiliana ovvero contrattuale per immobilizzazione del capitale;
- qualificò il contratto stipulato tra le parti come avente natura mista di “vendita-appalto”;
- ritenne di essere a cospetto della ricorrenza dei presupposti dettati per la concreta operatività dei rimedi di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c.;
- dichiarò legittimo l'operato del CTU;
- valorizzò quanto da questi rilevato in ordine:
a) alla non adeguata produzione dell'impianto, con una sua riduzione stimata nell'ordine del 30,50% rispetto al pattuito;
b) alla non corretta installazione dell'impianto in punto di allocazione dei pannelli fotovoltaici, con occupazione di superficie di immobile altrui;
c) alla necessità di rimozione dell'opera e sua sostanziale parziale inutilizzabilità;
- rilevò il sostanziale e grave inadempimento della avendo quest'ultima posto Parte_1 in opera un impianto dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle pattuite;
- dichiarò quindi risolto il contratto, disponendo altresì le restituzioni conseguenti;
5 - rigettò le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, ponendo a suo carico tutte le spese di lite2.
III – Il giudizio di secondo grado
Avverso la decisione sopra indicata, con atto di citazione notificato in 27 agosto 2019, ha proposto gravame la lamentando l'erroneità della sentenza e chiedendone la Parte_1 riforma.
L'appellante, a fondamento del gravame, ha posto 8 motivi ulteriormente segmentati:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2014, in relazione alla ritenuta procedibilità dell'azione in difetto di – in thesi – valido procedimento di negoziazione assistita (da pag. 13 a pag. 17);
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 113, primo comma, c.p.c., in relazione alla qualificazione della domanda (da pag. 17 a pag. 23);
3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. dell'art. 1470 e dell'art. 1655 c.c., assumendo di essere a cospetto di contratto di compravendita (da pag. 23 a pag. 27);
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., dell'art. 24 e dell'art. 111 della
Costituzione, stante la mancata sottoposizione alle parti della questione relativa alla qualificazione dell'azione (da pag. 28 a pag. 34);
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in rapporto alla ritenuta applicazione del dettato dell'art. 1669 c.c. (da pag. 34 a pag. 38);
6) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., invocando la inoperatività della norma (da pag. 38 a pag. 47);
7) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1458 c.c., dell'art. 36 c.p.c., dell'art. 11 del D.M. 31.1.2014 n. 73297, degli artt. 23 e 42 del D.Lgs.
3.3.2011 n. 28, degli artt. 11 e 6 del
D.M.
5.5.2011 n. 52804, in rapporto alla ritenuta non ricorrenza delle ipotesi previste dalla Legge
6 per la decadenza dalla Tariffa Incentivante e per l'obbligo di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti (da pag. 47 a pag. 58);
8) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63 c.p.c., dell'art. 192 c.p.c., dell'art. 194
c.p.c. e dell'art. 201 c.p.c. in punto di invalidità della relazione di CTU per intervento di ausiliari non autorizzati (da pag. 58 a pag. 59).
Con comparsa depositata il 28 novembre 2019 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per eccessiva prolissità e ridondanza dell'atto di gravame.
L'appellata ha poi analiticamente replicato a tutte le tesi proposte ex adverso.
Transitato il fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 23 aprile 2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
soltanto la parte appellante ha depositato memoria di replica.
III – Le valutazioni della Corte
In via preliminare, deve essere disattesa la questione di inammissibilità dell'appello per sua
“eccessiva prolissità”.
Se è pure vero, infatti, che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a. – espressione di un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile – espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve rilevarsi che tanto è previsto non già per l'irragionevole estensione del ricorso (che non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20 ottobre
2016; Cass. Civ. Sez. II, Ord. 16 marzo 2023, n. 7600)3.
Rileva allora la Corte che, benché assai lungo e privo di indice, l'atto d'appello non contiene però esposizione di tesi tali da rendere inintelligibili le questioni di fatto e di diritto sottoposte alla sua valutazione.
7 La segmentazione dei singoli passi della motivazione sottoposti a critica rende sì faticosa la lettura, ma non per questo oscuro il contenuto delle numerose censure.
L'appello dunque merita di essere valutato in punto di merito.
§1
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure assumendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto procedibile la domanda a fronte di un procedimento di negoziazione avviato irritualmente.
Dopo avere analiticamente ripercorso la normativa di riferimento (gli artt. 2, 3 e 4 del D.L.
132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014) e la dinamica procedimentale nata dall'ordinanza del G.I. del 23 febbraio 2016 – con la quale il Giudice istruttore aveva ritenuto applicabile l'istituto della negoziazione assistita ed aveva assegnato il termine di 15 giorni per proporre la procedura di negoziazione assistita – la ha sottoposto a diffusa critica la Parte_1 decisione del Tribunale di Cosenza relativamente all'affermazione secondo la quale l'azione doveva “considerarsi procedibile, contrariamente all'eccezione mossa dalla convenuta, considerato che la inequivoca manifestazione di rifiuto di adesione da parte dei legali della Pt_1
è comunque tale da neutralizzare l'eventuale irregolarità formale dell'invito alla
[...] negoziazione assistita”.
Merita di essere rilevato che le critiche mosse al capo di decisione in esame si sono tradotte nella esplicitazione della tesi secondo la quale si era a cospetto di inviti irrituali, consistenti nella proposizione di ipotesi di accordi transattivi mai perfezionatisi in ragione del legittimo rifiuto operato dalla odierna appellante.
L'impugnazione, in parte qua, non appare fondata.
In primo luogo, deve essere messo in evidenza che nonostante la diffusa esposizione delle tesi, l'atto di gravame si limita a ripercorrere la dinamica relativa alla interlocuzione avuta dalle parti, senza però aggredire compiutamente l'affermazione che ha considerato procedibile la domanda nonostante “l'eventuale irregolarità formale dell'invito alla negoziazione assistita”; invero, una valida critica avverso la parte di decisione in esame avrebbe imposto di allegare elementi idonei a sostenere che le “irregolarità formali” – contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale – avessero valenza tale da rendere invalido ed inefficace il procedimento di negoziazione assistita.
Nulla di tanto si ritrova però nella esposizione delle tesi dedicate alla censura della decisione sul punto.
8 La mera riproposizione delle norme e dell'iter legato allo scambio delle missive tra i difensori delle parti, in tutta evidenza, non vale a provare l'erroneità della tesi spesa sul punto dal giudice di primo grado con particolare riguardo alla sussistenza di irrilevanti irregolarità formali.
D'altro canto, e viene in rilievo il secondo tema rilevante, il procedimento di negoziazione assistita postula per la sua validità, ai sensi dell'art. 4 del testo citato, che “l'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma,
e 642, primo comma, del codice di procedura civile.”
È dettato poi che contenga la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
Nel caso di specie, è versata agli atti la comunicazione tramite pec dell'8 febbraio 2017 inviata al procuratore costituito di contenente “invito a concludere una convenzione Parte_1 di negoziazione assistita”, con ampia esposizione delle motivazioni e del suo oggetto.
Essa reca tutti gli essenziali requisiti formali sopra indicati.
E tanto, pure a fronte della esplicitazione di una irrituale proposta transattiva, appare sufficiente a ritenere che sia stato avviato - ed evidentemente non giunto a buon fine - il procedimento di negoziazione assistita ritenuto necessario da parte del giudice all'esito della prima udienza.
Viene così in rilievo il ritenuto avveramento del mancato accordo – ai sensi del comma 2 dell'art. 3 4 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/20144 – e dunque la procedibilità della originaria domanda, in ordine alla quale non è dato rilevare la carenza della relativa condizione pure a fronte della ultronea ed invero del tutto peculiare richiesta di adesione ad una proposta transattiva.
§2.a
In ragione della evidente connessione che li lega, appaiono valutabili congiuntamente i motivi di appello sopra indicati ai nn. 2 e 4 e con i quali l'appellante ha lamentato, nell'ordine:
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 113, primo comma, c.p.c., in relazione alla operata, ed in thesi indebita, riqualificazione della domanda;
9 - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., dell'art. 24 e dell'art. 111 della
Costituzione, non avendo sottoposto la relativa questione alle parti.
Prendendo le mosse dal secondo capo del problema, appare doveroso osservare che il tema della (ri)qualificazione della domanda era stato già sollevato dal Giudice, giusta ordinanza resa il
23 gennaio 2018.
Il testo del provvedimento – dispositivo di CTU – reca il seguente preambolo motivazionale: “ritenuto preliminarmente di dovere – e potere, fermi restando i fatti posti a fondamento della medesima (Cass. n. 118/2016) – riqualificare la domanda attorea in termini di risoluzione per inadempimento - e non anche di nullità - del contratto ….”.
Non v'è dubbio alcuno che la questione della qualificazione della domanda sia stata sottoposta alle parti, rese quindi avvertite del relativo tema, sì che nessuna decisione a sorpresa – in violazione del combinato disposto dettato dagli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 della Costituzione – appare rinvenibile nel caso di specie.
Merita di essere rilevato, infine, che non valutabile si profila la tesi sollevata con la memoria di replica dalla parte appellante in ordine alla circostanza secondo la quale la violazione dell'articolo 101 c.p.c. nascerebbe dalla omessa sottoposizione della (ri)qualificazione giuridica del contratto alle parti.
Il tema è del tutto nuovo, posto che in seno all'atto di gravame di tanto non era contenuta alcuna menzione.
E tanto comporta l'inammissibilità della relativa eccezione, non valutabile dunque dalla
Corte (Cass. Civ. Sez, I, Ordinanza n. 20232 del 23 giugno 2022).
§2.b
Quanto alla prima questione, deve poi mettersi in evidenza quanto formò oggetto di specifico rilievo da parte del Tribunale.
Si legge in particolare a pag. 3 della sentenza impugnata: “appare invero abbastanza evidente come, avendo l'attrice dedotto – in buona sostanza – la realizzazione, da parte della di un impianto non conforme alle regole dell'arte, anche avuto riguardo alla sua Parte_1 idoneità alla produzione di energia, ed avendo la stessa invocato – seppur ai sensi dell'art. 2043
c.c., ossia a titolo di responsabilità da illecito o extracontrattuale – la restituzione del prezzo ed anche il risarcimento del danno, la sua domanda possa, anche agevolmente, – ed anzi debba, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, essere inquadrata nell'alveo di quelle di accertamento e declaratoria di responsabilità contrattuale da inesatto adempimento ed anche, proprio perché invocata esplicitamente l'invalidità del negozio, di pronuncia della sua risoluzione,
10 cui consegue il venir meno della causa adquirendi delle singole prestazioni effettuate e, quindi, il diritto di ciascun contraente a vedersele restituite”.
L'operazione compiuta dal Tribunale è stata dichiaratamente sostenuta anche da quanto contenuto “nell'atto introduttivo del giudizio, (nel quale) oltre alla prefata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1418 c.c., vi era anche quella finalizzata all'accertamento ed alla declaratoria della responsabilità contrattuale della per non aver adempiuto secondo correttezza e Parte_1 buona fede agli obblighi contrattuali di fornire un impianto in regola con i documenti e perfettamente funzionante” (pag. 4 della sentenza).
Merita ancora di essere rilevato che il Giudice di prime cure pose a sostegno delle sue valutazioni le conclusioni formulate con l'atto introduttivo – giudicando correttamente non ammissibili quelle diverse consacrate nella comparsa conclusionale – integralmente richiamate nel corpo della motivazione:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'odierna convenuta, per non aver adempiuto secondo correttezza e buona fede, agli obblighi contrattuali di fornire un impianto in regola con i documenti e perfettamente funzionante;
2) accertare e dichiarare che il prezzo di mercato al quale è stato venduto l'impianto era ora per allora fuori mercato, e pertanto, si è causato in seno all'odierna attrice un ulteriore danno economico per immobilizzazione di capitale di rilevante entità e da quantificarsi anche in via equitativa dall'odierno giudice adito;
3) per effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 1418 e segg. c.c. dichiarare nullo il contratto concluso tra la sig.ra e la nonché, ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1 Parte_1 artt. 2043 e segg. c.c., condannare quest'ultima a rifondere il costo complessivo dell'impianto pari ad € 27.324,00 in favore dell'odierna convenuta, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”.
A fronte di tanto, le critiche mosse dall'appellante – che ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, assumendo che giammai una domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto potesse essere qualificata come richiesta di risoluzione per inadempimento – non si profilano meritevoli di condivisione.
La disamina complessiva della motivazione del Tribunale di Cosenza consente, in primo luogo, di ritenere che il Giudice di prime cure compì una preliminare opera di interpretazione della domanda, sforzandosi di individuare il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e sulla scorta di ciò che venne posto a suo fondamento.
Il primo Giudice risulta aver così compiuto l'operazione necessariamente preliminare a quella di qualificazione della domanda, evidentemente rivolta quest'ultima a fornire il nomen iuris
11 di essa, e quindi individuare le regole che disciplinano la vicenda dedotta e le richieste avanzate
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13 febbraio 2023 n. 4302).
In questo contesto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale “nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. Civ. Sez. III, 14 marzo 2006 n. 5442; id. 26 giugno
2007 n. 14751; Cass. Civ. Sez. Lav. 9 settembre 2008 n. 22893).
Tanto premesso, il Collegio deve allora rilevare la ineccepibilità delle considerazioni svolte dal Tribunale di Cosenza.
A fronte delle richieste sopra richiamate, tese ad ottenere:
1) l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità contrattuale della per CP_3 non aver adempiuto secondo correttezza e buona fede agli obblighi contrattuali per la fornitura di un impianto in regola con i documenti e perfettamente funzionante,
2) il risarcimento del danno per indebita immobilizzazione del capitale,
3) la condanna della convenuta – ai sensi dell'art. 2043 c.c., previa dichiarazione di nullità del contratto – a rifondere il costo complessivo dell'impianto pari ad € 27.324,00 oltre accessori, corretta appare la conclusione circa l'esercizio di azione contrattuale a fronte di un conclamato inadempimento.
La conferma di tanto è data poi dal contenuto della narrazione relativa ai fatti, tutta protesa a descrivere una condotta non corrispondente all'esecuzione attesa delle obbligazioni assunte con il contratto intercorso tra le parti.
Duplice è allora la conclusione: legittimamente il Giudice di primo grado ha proceduto alla interpretazione della domanda e alla sua qualificazione e corrette si presentano entrambe le operazioni ermeneutiche compiute, dovendosi rilevare la effettuale inconferenza della richiesta di declaratoria di nullità del contratto, erroneamente indicata in seno al libello introduttivo come preliminare ed utile a garantire gli effetti restitutori derivanti da quello che, nelle allegazioni e nei fatti, risultava essere un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del rapporto e l'adozione dei provvedimenti restitutori.
§3
12 Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata assumendo di essere a cospetto di erronea qualificazione del rapporto contrattuale alla stregua di negozio misto di vendita/appalto con connesso duplice regime regolativo5.
In particolare, ha sostenuto che il contratto stipulato dalle parti avrebbe Parte_1 dovuto essere qualificato come “compravendita”, sì come testualmente consacrato nel testo dell'accordo sottoscritto;
ha poi assunto che “assolutamente preponderante” fosse la prestazione di “dare” rispetto alle attività tecniche ed amministrative connesse all'installazione: all'uopo, ha messo in evidenza che in seno al frontespizio della proposta di acquisto (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado), la risultava avere corrisposto ad le seguenti CP_1 Parte_1 somme:
(i) € 26.664,00 IVA compresa, a titolo di prezzo per l'acquisto delle componenti principali dell'impianto;
(ii) € 660,00 IVA compresa, a titolo di spese di trasporto;
(iii) € 2.490,00 IVA compresa, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative, dalla progettazione al collaudo dell'impianto, passando per la sua installazione.
Sulla scorta di tanto, dopo avere reiterato la tesi della infondatezza della richiesta di declaratoria di nullità del contratto – l'unica, a suo dire, valutabile – l'appellante ha sostenuto che aveva comunque errato il primo Giudice per non avere ritenuto:
I) inammissibile la domanda di risoluzione, non avendo l'attore richiesto in via preliminare ai sensi dell'art. 130 Cod. Cons., la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo;
II) intervenuta la decadenza dalla garanzia e comunque la prescrizione dell'azione, sia applicando la disciplina consumeristica, quella codicistica, ed anche quella contrattuale in ordine all'operatività della garanzia convenzionale, attesa l'inutile decorrenza dei termini di legge;
III) infondata nel merito dell'azione, per l'assenza di qualsivoglia responsabilità imputabile ad Parte_1
13 Le argomentazioni svolte dall'appellante, in parte qua, sono state confutate dalla CP_1 mediante reiterata adesione alla motivazione spesa dal Tribunale.
Ciò posto, viene in rilievo il tema della qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Mette conto osservare, in prima battuta, che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la proposta di contratto – poi sottoscritta dalla CU – reca nella sua intestazione non già il termine “compravendita”, ma la dizione “proposta fornitura impianto fotovoltaico”; in verità, il termine “vendita” compare in seno alle condizioni generali di contratto.
È peraltro evidente che nella qualificazione del rapporto, scarso valore assume il tenore letterale delle locuzioni usate: “a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 dell'8 novembre 2022).
Il contenuto dell'accordo, in tutta evidenza, reca menzione di una complessiva operazione negoziale che prevedeva non solo la vendita del materiale, ma anche il compimento di attività finalizzate alla installazione, attivazione e collaudo dell'impianto, accesso alla tariffa incentivante, redazione di progetto preliminare e definitivo, predisposizione e presentazione della richiesta e dei titoli abilitativi, richiesta e di connessione alla rete, direzione lavori (così testualmente la clausola n. 6).
Ineccepibile appare allora la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla ritenuta natura “mista” del contratto, qualificato come vendita/appalto, in quanto connotato sì da obbligazione di consegna della res ma anche da uno specifico ed articolato obbligo di “facere”.
Tanto introduce il tema afferente alla disciplina del contratto misto e, in particolare, del contratto misto di vendita/appalto.
14 La questione, come è noto, occupa da tempo l'attenzione della Dottrina e della
Giurisprudenza.
In sintesi, due appaiono essere le tesi prevalenti:
a) da un lato, quella secondo la quale “al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera
è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 17855 del 22 giugno 2023);
b) dall'altro, quella secondo cui “in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 26485 del 17 ottobre
2019).
La Corte ritiene di dovere aderire alla prima impostazione, assumendo rilievo, in definitiva, la causa concreta del contratto, nel caso di specie data dalla installazione e messa a regime di un impianto fotovoltaico, in ordine alla quale era stata concordata a carico della odierna società appellante:
- una preventiva attività di progettazione ed autorizzazione,
- la seguente consegna delle relative apparecchiature,
- la installazione dei pannelli e delle attrezzature;
- l'attivazione del sistema;
- il suo collaudo;
- la predisposizione della richiesta di allaccio e di accesso ai benefici.
Appare evidente a questo Collegio, la prevalenza della “faciendi necessitas”, posto che quel che viene oggi in rilievo non è tanto la consegna di beni, quanto la realizzazione di un opus perfectum per il cui compimento appare assolutamente decisivo e prevalente il lavoro.
Escluso che possa avere rilievo puramente e semplicemente la “prevalenza meramente economica ed oggettiva nel raffronto tra lavoro e materia” (cfr. Cass. Civ. 7855/22023 cit.), nel
15 caso in esame lo scopo effettivo del contratto appare essere dato dall'obiettivo di garantirsi la produzione di energia elettrica – in specifica quantità – tramite impianto fotovoltaico da realizzarsi all'esito di un composito iter nell'ambito del quale determinante e prevalente si configura l'opera del personale della società contraente in tutte le varie fasi preliminari, esecutive e postesecutive sopra descritte.
Merita di essere sottolineato che senza il lavoro compiuto dall'organizzazione aziendale della evidentemente funzionale a verificare la fattibilità tecnica dell'impianto e a Parte_1 predisporre il progetto preliminare e quello definitivo, nessun acquisto sarebbe mai stato convenuto nei termini contrattuali.
Tanto vale a ricondurre nella fattispecie del contratto di appalto – non essendo stata neanche ipotizzata una locatio operis – la disciplina applicabile.
Non si rinviene, detto in conclusivi termini, la prevalenza della causa adquirendi nel contratto in esame avuto riguardo al complesso scopo negoziale dell'operazione posta in essere tra le parti.
Merita, in ultimo, di essere considerato che ove pure volesse farsi riferimento al secondo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – sostanzialmente applicato dal primo Giudice – ben dovrebbero trovare applicazione le norme in tema di garanzie in tema di appalto in rapporto alle specifiche questioni dedotte e relative non alla qualità e conformità dei beni forniti quanto alla corretta progettazione, al posizionamento dei pannelli, alla effettiva quantità di energia prodotta: elementi tutti afferenti alle dedotte obbligazioni nascenti dal contratto di appalto.
Anche il terzo motivo di gravame si rivela non condivisibile, con connessa inapplicabilità della disciplina in tema di garanzie previste in tema di compravendita.
§4
Considerazioni di ordine logico impongono di esaminare, con priorità, le questioni sollevate dall'appellante con il motivo di gravame n. 8, afferente alla denunciata invalidità della relazione di CTU per intervento di ausiliari non autorizzati e mancata comunicazione della esecuzione di un terzo sopralluogo.
Le ragioni del carattere preliminare della disamina del motivo in esame risiedono, con tutta evidenza, “nel fatto che, se accolto, bisognerebbe dichiarare la nullità della consulenza resa in primo grado … con il conseguente venir mendo dell'unico atto istruttorio utilizzato dal Tribunale per fondare la pronuncia di nullità del contratto di appalto”.
L'appellante ha in primo luogo sostenuto che l'intervento di ausiliario di CTU non autorizzato (il perito industriale si porrebbe in violazione del dettato dell'art. Persona_1
16 63 c.p.c., dell'art. 192 c.p.c., dell'art. 194 c.p.c. e dell'art. 201 c.p.c. e che tanto avrebbe impedito alle parti di proporre eventuale istanza di ricusazione.
La questione ha formato oggetto di disamina da parte del primo Giudice, che la ritenne infondata assumendo che non ricorresse alcuna lesione del contraddittorio, avuto altresì riguardo al fatto che “avendo (la regolarmente avuto comunicazione e partecipato alle Parte_1 operazioni peritali effettuate tramite ausiliario, peraltro senza chiederne il differimento al fine di far presenziare anche tecnici di sua fiducia”, nessuna lesione delle sue facoltà fosse rinvenibile.
A fronte di tanto, la tesi spesa in sede di impugnazione dalla società appellante, oltre a non confrontarsi con lo specifico punto motivazionale, si configura del tuto apodittica ed infondata.
Non solo non sussiste norma che detti, a pena di nullità dell'elaborato peritale, che la nomina del collaboratore debba essere espressamente autorizzata, ma deve anche evidenziarsi che nessuna lesione di qualsivoglia facoltà risulta essere stata operata con riguardo al potere di ricusazione dello che ben avrebbe eventualmente esser esercitato una volta presa visione Per_1 del suo intervento.
Né risulta che la abbia denunciato motivi di sorta in tal senso. Parte_1
Quanto, poi, alla presunta lesione del contraddittorio derivante dalla mancata comunicazione della esecuzione di un terzo sopralluogo – poi compiuto con la presenza della sola
CU – deve evidenziarsi che nessuna specifica eccezione in tal senso è stata sollevata né all'udienza del 13 novembre 2018 – immediatamente successiva al deposito dell'elaborato – né in quella successiva del 5 marzo 2019, fissata per la sua compiuta disamina.
Elemento che, in disparte la specifica verifica della circostanza, rende tardiva ogni eccezione: “tutte le nullità relative all'espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate” (ab imis, Cass. Civ. Sez. I, 1° ottobre 1999 n. 10870).
§5
Escluso dunque di essere a cospetto di nullità dell'elaborato peritale, deve allora essere preso in esame il motivo di impugnazione n. 5.
Con esso, la ha censurato la sentenza di primo grado assumendo di essere a Parte_1 cospetto di indebita modifica, da parte del Tribunale, della “causa petendi della domanda”, poi accolta “sulla base di fatti non dedotti dalle parti in causa”.
Ha sostenuto l'appellante – nella reiterata eccezione di indebita riqualificazione della domanda di nullità in quella di risoluzione – che in seno all'atto introduttivo di lite e nelle successive memorie legittimamente redatte, l'attrice non aveva compiuto alcuna menzione di
17 “difetto della costruzione”, “rovina in tutto o in parte” o “evidente pericolo di rovina”, richiesti dall'art. 1669 c.c., né aveva dedotto la gravità dei difetti costruttivi.
Sicchè, così ha rilevato l'appellante “nel caso di specie, non si sarebbe potuto applicare l'art. 1669 c.c. ed accogliere la relativa domanda, in considerazione della mancata allegazione, ad opera delle parti, dei fatti costitutivi propri della disciplina della rovina e dei difetti di cose immobili”.
La tesi è infondata in radice.
In disparte il mancato richiamo da parte della CU al dettato dell'art.1669 c.c., è immediatamente evidente dalla semplice lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio che l'attrice sin da subito allegò in punto di fatto tutte le circostanze esaminate dal Tribunale di
Cosenza ed afferenti alla radicale non corretta progettazione ed esecuzione dell'opera commissionata.
Il primo Giudice – nell'ambito dei poteri qualificatori a lui rimessi – ha attribuito alle doglianze dedotte il nomen iuris corrispondente, giungendo ad affermare, sulla scorta di quanto emerso dalla CTU, che:
a) le letture effettuate avevano consentito di appurare “un significativo scostamento tra la produzione di energia dell'impianto attesa e prevista in progetto e quella effettivamente prodotta” specificamente pari a –30,50% … (con) la produzione di energia dell'impianto sensibilmente inferiore sia alle stime di progetto che a quelle di minima produzione attesa”;
4) dalle planimetrie censuarie e dalle foto satellitari era emerso che il tetto della abitazione della aveva una superficie “ben inferiore di quella riportata sia nel progetto che nel fine CP_1 lavori” e che tanto rendeva “evidente che in fase di progettazione le dimensioni non sono state correttamente rilevate e stimate e che ciò ha comportato due distinte anomalie, una in fase di progetto, durante la quale è stata adottata una configurazione del generatore fotovoltaico corrispondente a quella non esatta, l'altra in fase di installazione, durante la quale, appurata la minore dimensione della falda, la ditta incaricata ha provveduto a mutare la configurazione dei moduli comunque secondo una disposizione in cui (erano) riportate dimensioni errate del tetto”.
In definitiva – e rimessa alla disamina del successivo motivo la valutazione di merito circa la correttezza della decisione in parte qua – il Tribunale, a fronte sia della rilevata carenza di potenza dell'impianto che della illecita ed illegittima installazione dei pannelli, è giunto a qualificare quelli sopra indicati in difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
18 E tale opera di qualificazione e graduazione dei vizi denunciati appartiene senza dubbio al
Giudice (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 13 dicembre 2021 n. 39599), cui evidentemente è solo precluso di aggiungere elementi fattuali diversi rispetto a quelli denunciati.
Del resto, una volta – legittimamente – qualificata la domanda come funzionale ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, compito del Giudice è quello di verificare se le circostanze allegate e dimostrate tanto consentano.
Posto allora che il combinato disposto degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. – per come ampiamente e correttamente esposto dal Tribunale di Cosenza – consente nella ricorrenza dei dovuti presupposti di dichiarare risolto per inadempimento il contratto di appalto, meritevole di convalida appare l'operato del Giudice di prime cure in parte qua.
§6
Il sesto motivo di appello – dichiaratamente afferente alla invocata inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. – si profila particolarmente ricco e complesso.
Esso ruota attorno a quattro nuclei tematici:
1) la negazione della sussistenza di un contratto di appalto relativo a bene immobile;
2) la carenza di legittimazione della CU ad agire ex art. 1669 c.c., non essendo ella proprietaria dell'immobile sul quale venne installato l'impianto;
3) la denunciata insussistenza di alcun difetto della costruzione tale da determinare la rovina totale o parziale dell'opera, né l'evidente pericolo;
4) la connessa operatività esclusivamente del dettato dell'art. 1667 c.c. e la derivante decadenza per tardività nell'esercizio dell'azione.
Prima di procedere alla analitica disamina del motivo di gravame – per come sezionato – merita di essere ripercorso l'iter motivazionale compiuto dal primo Giudice;
a ben vedere, esso si
è mosso assumendo che
- i moduli solari installati sul tetto di un edificio fossero da considerare quali “cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata”;
- nell'alveo dei gravi difetti rientrassero tutte “quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, rilevando quindi, a tal fine, pure vizi non totalmente impeditivi, come quelli relativi all'efficienza degli impianti (Cass. nn. 456/1999, 81/2000, 21351/2005, 3752/2007,
19868/2009, 27315/2017, 24230/2018)”.
§6.1
19 Tanto posto, seguendo l'ordine delle questioni proposte e nel doveroso ossequio al principio devolutivo, occorre allora sciogliere un preliminare nodo relativo alla sussunzione dell'impianto fotovoltaico nel novero dei beni immobili o meno.
Giova considerare che, benchè il Tribunale abbia fatto riferimento anche a difetti di costruzione di opere afferenti ad immobili che pregiudichino in maniera rilevante il godimento di questi ultimi6, l'affermazione determinante è da individuare in quella consegnata nel penultimo paragrafo di pag. 5 della motivazione, ove si legge: “altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata (come senza dubbio i moduli solari installati sul tetto dell'edificio)”.
A fronte di tanto si colloca la tesi spesa dall'appellante, a mente della quale “l'impianto che veva venduto alla IG.ra , tuttavia, non può essere in alcun modo annoverato Pt_1 CP_1 nella categoria dei beni immobili di cui all'art. 812 c.c., e ciò in ragione della natura inequivocabilmente mobile dei moduli fotovoltaici, della loro asportabilità e separabilità, della loro riutilizzabilità dopo l'asportazione”.
Merita allora di essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ritenuto – seppure a fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale – che gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo (Cass. Civ. Sez. V, 14 marzo 2024 n. 6840).
Il principio da ultimo richiamato – benchè per come appena sopra rilevato reso in controversia di ordine di tributario – risulta essere condivisibilmente fondato sulla interpretazione del dettato dell'art. 812 c.c. e sulla dichiarata applicazione della sentenza n. 162/2008 della Corte
Costituzionale, con connessa affermazione della regola secondo la quale per bene immobile si intende anche il bene connesso strutturalmente, seppure in via transitoria, e così incorporato al suolo.
20 Nel testo della motivazione (punti da 5.6 a 5.10) si ritrova l'affermazione secondo la quale
“ferma restando la qualificabilità in termini immobiliari della struttura di sostegno (trattandosi di un manufatto che, anche a non volerlo far rientrare nell'ambito delle “altre costruzioni”, rientra senz'altro nel novero di “tutto ciò che […] artificialmente è incorporato al suolo”), è stato osservato condivisibilmente in dottrina che in simili ipotesi anche il singolo pannello fotovoltaico, dopo essere stato imbullonato o incastrato nella struttura di sostegno, “assume senza dubbio una natura immobiliare per essere parte componente di un bene immobile, tanto quanto le turbine della centrale elettrica (così come divengono parte di un edificio gli infissi destinati a servire da porte e finestre: pur essi erano mobili prima di essere montati)” (punto 5.9).
E tranchant, in particolare, diventa l'affermazione consacrata al punto 5.10: “Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell'art. 812 cod. civ. sopra prospettata, in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene va considerata - al di là della conservazione o meno della sua individualità fisica a seguito dell'immobilizzazione - essenzialmente in ragione degli interessi che sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo il pannello
“immobilizzato” la propria identità reale (nel senso che, rispetto all'immobile cui è unito, rimane un'entità oggettivamente distinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo, conseguente al suo ancoraggio alla struttura di sostegno nell'ambito di un parco fotovoltaico, ne modifica la considerazione giuridica. Né rileva ad escludere l'immobilizzazione la sua reversibilità, legata all'agevole spostamento o rimozione dei moduli fotovoltaici”.
Siffatto principio merita non solo di essere convalidato, ma ritenuto applicabile a fortiori nel caso che occupa, venendo in questa sede in rilievo la natura di “immobile” non solo dei pannelli, quanto dell'intero opus dato dell'unitario impianto costituito anche dalle attrezzature incorporate nell'edificio nel quale è stato installato.
Tanto vale a ritenere operativo il rimedio di cui all'art. 1669 c.c.
§6.2
E determina altresì il carattere recessivo della successiva questione legata alla denunciata carenza di legittimazione a lamentarsi dei vizi da parte della CU perché non proprietaria dell'immobile.
Deve poi aggiungersi che sul punto la Corte è chiamata a rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata – afferendo a questione di merito – e compiutamente provata dalla parte eccepiente, non potendo ritenersi assolto il relativo onere mediante il ricorso alle presunzioni invocate dalla sulla scorta della spesa Parte_1
21 qualificazione della CU quale coniuge del proprietario dell'immobile, in comunione legale o meno con costui.
§6.3
Viene allora in rilievo il tema legato alla verifica della denunciata insussistenza di alcun difetto della costruzione tale da determinare la rovina totale o parziale dell'opera, ovvero l'evidente pericolo, elementi legittimanti la perdurante tenutezza dell'appaltatore verso il committente se i vizi si verificano entro i 10 anni dal compimento dell'opera e previa denuncia entro un anno dalla scoperta.
Giova premettere che non è in questa sede in contestazione la non applicabilità del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., posto che secondo granitico orientamento giurisprudenziale “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668, 1669 cod. civ.) integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 cod. civ. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667 e
1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (ab imis, Cass. Civ. Sez, II, 5 dicembre
1990 n. 11950; da ultimo, id. 4 marzo 2025 n. 5771).
Nel caso di specie, e con riguardo al decisum in contestazione, alcuni dati meritano di essere evidenziati.
Il primo Giudice in particolare ha rilevato che
• solo l'indagine tecnica attivata dall'attrice, che allegò relazione di proprio consulente di parte, aveva consentito di prendere contezza dei vizi occulti nella realizzazione dell'opera;
• tanto aveva reso tempestiva sia la denuncia dei vizi, che l'esercizio dell'azione;
• nello specifico, le letture effettuate avevano consentito di appurare “un significativo scostamento tra la produzione di energia dell'impianto attesa e prevista in progetto e quella effettivamente prodotta” specificamente pari a –30,50%, di tal ché “la produzione di
22 energia dell'impianto era sensibilmente inferiore sia alle stime di progetto che a quelle di minima produzione attesa”;
• era emerso che il tetto della abitazione della aveva una superficie “ben inferiore CP_1 di quella riportata sia nel progetto che nel fine lavori”, con correlato errore di progettazione e “due distinte anomalie, una in fase di progetto, durante la quale (era) stata adottata una configurazione del generatore fotovoltaico corrispondente a quella non esatta, l'altra in fase di installazione, durante la quale, appurata la minore dimensione della falda, la ditta incaricata (aveva) provveduto a mutare la configurazione dei moduli comunque secondo una disposizione in cui riportate dimensioni errate del tetto”;
• ciò aveva comportato un mutamento della configurazione del generatore in fase di installazione con una modifica rispetto agli elaborati di progetto depositati presso il settore urbanistica ed anche uno sconfinamento dei moduli fotovoltaici nella proprietà confinante;
• era derivata una “violazione rilevante ai sensi dell'allegato 1 dell'art. 11 del D.M.
31.01.2014, con esposizione della CU, in caso di accertamento, alla perdita dell'incentivo finora riconosciuto ed alla restituzione delle somme percepite”, nonché diffida alla rimozione dei moduli fotovoltaici ad opera dalla proprietaria della parte del tetto in cui erano stati illegittimamente apposti.
Da tanto, il primo Giudice ha fatto derivare la conclusione che tutto ciò determinasse la ricorrenza di “gravi difetti costruttivi – e, quindi, a fortiori, vizi e difformità dell'opera – tali da inficiare in maniera determinante la persistenza dell'interesse della CU al mantenimento del contratto, e, di conseguenza, in sostanza, inadempimento grave tale da giustificare pronuncia di sua risoluzione”.
La motivazione resa sul punto dal Tribunale resiste a tutte le critiche, palese profilandosi la sostanziale non conformità della prestazione compiuta - rispetto a quanto previsto ed atteso - in misura tanto radicale da rendere sostanzialmente inutile l'opera, destinata a non produrre alcun effetto giuridicamente lecito e rilevante, sì da rendere ricorrente il corredo fattuale di cui all'art. 1658 c.c. per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
§6.4
A tanto occorre aggiungere che non sussistono neanche profili di rilievo in ordine alla presunta prescrizione dell'azione, posto che “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli
23 stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. III, 22 novembre
2023, n. 26233).
Meritano di essere disattese, sotto questo specifico profilo, tutte le tesi spese dall'appellante in ordine alla natura non occulta dei vizi, posto che, così come sopra rilevato, per la loro emersione
è stata necessaria una specifica e dettagliata valutazione tecnica, evidentemente indisponibile all'appellata e senza che siano emerso elementi che possano condurre a ritenere che ella fosse consapevole di difetti radicali dell'opera prima di ciò.
Tanto ha correttamente rilevato il primo Giudice, senza che errori specifici siano in tal senso emersi dalla pur ampia critica mossa dall'appellante.
E ciò vale evidentemente ad escludere la fondatezza della questione legata alla tempestività dell'azione.
§7
Del tutto infondata si presenta, infine, l'argomentazione con la quale la parte appellante ha invocato la rivisitazione del capo di decisione del Tribunale con il quale è stata disattesa la domanda riconvenzionale, rectius, sono state disattese le domande riconvenzionali tese ad ottenere:
i) la condanna dell'attrice alla restituzione dell'impianto, previo smontaggio dello stesso a cura e spese dell'attrice;
ii) la restituzione di tutte le somme percepite o comunque da essa risparmiate rispetto a quelle dovute per la fruizione dell'energia elettrica, secondo la tariffa incentivante in concreto goduta, importo da calcolarsi dall'allaccio dell'impianto alla rete sino al suo definitivo smontaggio;
iii) al pagamento di una somma di denaro pari alla diminuzione di valore dell'impianto tra la data di installazione e quella di effettiva restituzione a Parte_1
È evidente, in primo luogo, che dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., discendono gli obblighi restitutori invocati, costituenti effetti naturali della decisione.
La parte appellante, poi, non vanta alcuna legittimazione documentata ad invocare la ripetizione delle somme percepite a titolo di incentivo da parte della : in disparte ogni CP_1 questione circa la relativa prova della sussistenza degli incentivi e del loro ammontare, non si comprende a quale titolo l'appellante abbia avanzato la relativa richiesta non avendo documentato alcuna legittimazione in tal senso.
24 Né può avere positiva valutazione la richiesta di porre a carico della parte appellata le spese di rimozione dell'impianto, tanto nascendo dall'inadempimento della e non potendo Parte_1 subire alcun pregiudizio la parte che non risulta inadempiente.
Parimenti è a dirsi per ciò che concerne l'ultima richiesta, anch'essa priva di fondamento alla luce della acclarata responsabilità nell'occorso da parte della odierna appellante.
IV – Le determinazioni finali ed accessorie
Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va da euro 26.001 ad euro 52.000, parametro medio in ragione del numero e della complessità delle questioni, con distrazione.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 27 agosto 2019, avverso la Parte_1 sentenza n. 1370/2019, resa dal Tribunale di Cosenza in data 26 giugno 2019, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna, al al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 9.901 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle
[...] spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
Fabrizio Caruso e Antonio Sconza;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, lì 4 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fornitura e installazione sul tetto della propria abitazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,06 kWp per il corrispettivo di euro 27.324. 2 Questo il dispositivo:
“Accoglie la domanda proposta da nei confronti della e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1 Parte_1 risoluzione del contratto di fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta;
- ancora per l'effetto, condanna la alla restituzione, all'attrice, della somma complessiva di € 27.304,00, Parte_1 oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo, nonché alla rimozione, a sua cura e spese, dell'impianto fotovoltaico dal tetto dell'immobile di proprietà dell'attrice;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_1
- condanna la alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in € Parte_1 545,00 per esborsi documentati ed in € 3.972,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Sconza e Fabrizio Caruso, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della convenuta spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in Parte_1 atti, con diritto dell'attrice all'integrale rimborso di quanto eventualmente anticipato al consulente”. 3 Non appare fuor d'opera rilevare che il D. Lgs. n. 149 del 2022, in applicazione dello specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, con modifica dell'art. 121 c.p.c. e dell'art. 46 disp. att. c.p.c. non si applica, ratione temporis, al caso in esame. 4
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 5 “Al riguardo, va ribadito che il contratto alla odierna attenzione, siccome di fornitura e posa in opera di pannelli solari, integra fattispecie negoziale mista vendita/appalto, con l'ovvia conseguenza che, per i vizi delle cose fornite e per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte, anche sotto il profilo dell'esistenza di gravi difetti di costruzione, si applicano le norme sia della vendita che dell'appalto, ivi comprese quelle relative alla decadenza dalla denuncia dei vizi ed alla prescrizione della relativa azione” (pag. 6, punto 5 della motivazione). 6 “il che, a norma dell'art. 1669 c.c. legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa perciò non determinandone la o il ), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 c.c. non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera” (Cass. nn. 456/1999, 9636/2001, 10023/2004, 1748/2005), ultimo paragrafo di pag, 6 della sentenza)