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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7918/2024
tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._1
domicilia, in via Armando Diaz n. 11;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Marco Cappiello, con studio in Napoli, alla
Galleria Vanvitelli n.26, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord n. 13638/2024, pubblicata il 18/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4989/2020 e non notificata. 2
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che odierno appellato, a seguito Controparte_2
di estratto di ruolo apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella n. 02820130019487966000 relativa a violazioni del Codice
della Strada, anno 2012.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento Controparte_2
dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, attesa la mancata notifica della stessa. Si costituivano in giudizio la CP_3
, odierna appellante, e l' e veniva
[...] Controparte_4
eccepita: 1) l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale;
2) la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre un'azione di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto ruolo, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva a seguito della notifica della cartella esattoriale;
3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale ed annullava la suddetta cartella,
condannando in solido l'Agente della Riscossione e la al Controparte_3
pagamento delle spese di lite.
La , odierna appellante, ha fondato la propria censura sulle Controparte_3
medesime ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure: l'inammissibilità
dell'impugnazione tramite estratto ruolo e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nel richiedere l'accertamento negativo del credito, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva.
L' si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dei motivi proposti dalla , con conseguente Controparte_3
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pace di Napoli Nord n.
13638/2024. 3
invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata
sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si
applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n.
26283 del 6 settembre 2022). 4
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a
RG n. 7918/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice
di pace di Napoli Nord, n. 13638/2024, resa in data 27/05/2022, e pubblicata il
18/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
4989/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice
di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7918/2024
tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._1
domicilia, in via Armando Diaz n. 11;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Marco Cappiello, con studio in Napoli, alla
Galleria Vanvitelli n.26, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord n. 13638/2024, pubblicata il 18/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4989/2020 e non notificata. 2
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che odierno appellato, a seguito Controparte_2
di estratto di ruolo apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella n. 02820130019487966000 relativa a violazioni del Codice
della Strada, anno 2012.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento Controparte_2
dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, attesa la mancata notifica della stessa. Si costituivano in giudizio la CP_3
, odierna appellante, e l' e veniva
[...] Controparte_4
eccepita: 1) l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale;
2) la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre un'azione di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto ruolo, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva a seguito della notifica della cartella esattoriale;
3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale ed annullava la suddetta cartella,
condannando in solido l'Agente della Riscossione e la al Controparte_3
pagamento delle spese di lite.
La , odierna appellante, ha fondato la propria censura sulle Controparte_3
medesime ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure: l'inammissibilità
dell'impugnazione tramite estratto ruolo e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nel richiedere l'accertamento negativo del credito, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva.
L' si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dei motivi proposti dalla , con conseguente Controparte_3
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pace di Napoli Nord n.
13638/2024. 3
invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata
sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si
applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n.
26283 del 6 settembre 2022). 4
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a
RG n. 7918/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice
di pace di Napoli Nord, n. 13638/2024, resa in data 27/05/2022, e pubblicata il
18/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
4989/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice
di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione