Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
6.2.25 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG previdenza n. 8713/24 tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Diomaiuto Maria, Parte_1
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti
OPPOSTO
, in persona dei legali rappresentanti p.t. in persona del legale rapp.te difeso come in CP_2 atti
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorsi depositati in data 8.7.24 il ricorrente in epigrafe ha agito a seguito di notifica in data 5.6.24 di comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo peugeot 2008 tg ex112ey, contenente tra le altre pretese debitorie per somme dovute a titolo di Contributi IVS annualità 2011 e 2012 in relazione ai seguenti avvisi di addebito n. 3932014000004880000 notificato in data 3.6.14 ed alla cartella n. 39320140000778341000 notificata in data
10.10.14;
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ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, spese vinte.
l'agenzia delle entrate e l si è costituita in giudizio deducendo la nullità della CP_2 domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, il giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva. Ed invero, la Cassazione a SSUU, con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016 ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale. CP_ L' contumace non ha prodotto le relate di notifica degli avvisi di addebito in questione.
All'esito, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n. n. 3932014000004880000 notificato in data 3.6.14 ed alla cartella esattoriale n. 39320140000778341000 condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 1260,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Aversa 7.2.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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