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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7003/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Bongermino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e dis. agr.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.7.2024 chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 103 giornate invece di 51
nell'anno 2023 a seguito di illegittima cancellazione parziale e condannarsi l' a riliquidare il trattamento di disoccupazione agricola, già percepito CP_1
in relazione al medesimo anno, sulla base del maggior numero di giornate di lavoro.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi parzialmente cessata CP_1
la materia del contendere e dichiararsi nel resto inammissibile la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per ulteriori 52 giornate nell'anno 2023 è infondata e va pertanto disattesa, in quanto, come ammesso dall'istante, l' aveva, già con estratto conto CP_1
contributivo emesso il 4.7.2024, ovvero in epoca anteriore alla data
(11.7.2024) di deposito del ricorso giudiziale, accreditato le ulteriori 52
giornate di lavoro in questione, sicché, alla data di instaurazione del presente giudizio, il corrispondente diritto era stato già riconosciuto.
Deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola sulla base del maggior numero di giornate di lavoro, in quanto l come attestato CP_1
dalla documentazione in atti, ha riconosciuto tale diritto in corso di causa,
mediante accoglimento della domanda amministrativa in sede di riesame in data 5.9.2024, comunicazione del provvedimento in data 28.10.2024 e successivo pagamento dell'importo differenziale di euro 1.021,16.
La reciproca soccombenza (reale o virtuale) costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
2 dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7003/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Bongermino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e dis. agr.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.7.2024 chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 103 giornate invece di 51
nell'anno 2023 a seguito di illegittima cancellazione parziale e condannarsi l' a riliquidare il trattamento di disoccupazione agricola, già percepito CP_1
in relazione al medesimo anno, sulla base del maggior numero di giornate di lavoro.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi parzialmente cessata CP_1
la materia del contendere e dichiararsi nel resto inammissibile la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per ulteriori 52 giornate nell'anno 2023 è infondata e va pertanto disattesa, in quanto, come ammesso dall'istante, l' aveva, già con estratto conto CP_1
contributivo emesso il 4.7.2024, ovvero in epoca anteriore alla data
(11.7.2024) di deposito del ricorso giudiziale, accreditato le ulteriori 52
giornate di lavoro in questione, sicché, alla data di instaurazione del presente giudizio, il corrispondente diritto era stato già riconosciuto.
Deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola sulla base del maggior numero di giornate di lavoro, in quanto l come attestato CP_1
dalla documentazione in atti, ha riconosciuto tale diritto in corso di causa,
mediante accoglimento della domanda amministrativa in sede di riesame in data 5.9.2024, comunicazione del provvedimento in data 28.10.2024 e successivo pagamento dell'importo differenziale di euro 1.021,16.
La reciproca soccombenza (reale o virtuale) costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
2 dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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