Versione
27 ottobre 1994
27 ottobre 1994
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 .
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 16/07/2013, n. 7072Provvedimento: N. 10449/1999 REG.RIC. N. 07072/2013 REG.PROV.COLL. N. 10449/1999 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10449 del 1999, proposto da: RZ LO, e riassunto dai suoi eredi RZ RU EL, RZ UL, RZ IM, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Mammone, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, largo Strindberg n. 39; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- commissario straordinario·
- principi ex art. 3, 36 e 97 Cost.·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione·
- art. 5 L.R. Lazio n. 18/1994·
- giudice amministrativo·
- art. 3 e 4 D.Lgs. n. 502/1992 e 517/93·
- giudice ordinario·
- interessi legittimi·
- art. 1 comma 4 legge 17.10.1994 n. 590·
- eccesso di potere·
- differenza retributiva·
- tempestività dell'impugnazione·
- retribuzione