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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2024, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20.2.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/23 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cipriano Di Tella come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Gelsomina De Rosa come da Controparte_1 Controparte_2
procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.6.23 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 6362/22 del 1.12.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con il quale aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento in subordinazione quale collaboratrice domestica in favore della madre del datore che la incaricava a ciò; per un orario tra le 9 e le 20 tra gennaio e aprile 2019 in via continuativa;
la resistente CP_2
madre avrebbe avuto necessità di cura, assistenza e pulizia e il figlio avrebbe Controparte_3
provveduto alla assunzione ed alla eterodirezione della ricorrente che rivendicava per retribuzione, diretta o indiretta e per accessori, il pagamento della complessiva somma di euro 8102,87. Il Tribunale
a fronte delle difese dei resistenti -che deducevano, al contrario, di aver ricevuto solo prestazioni occasionali dalla ricorrente, per un quantitativo orario di non più di tre/quattro ore per volta, singolarmente retribuite per 10,00 per volta;
ricorrente conosciuta tramite tale per Persona_1 una collaborazione episodica iniziata solo dopo l'esito di ricovero della nel mese di gennaio CP_2
e interrotta per volontà della ricorrente agli inizi di marzo del 2019- e dopo avere escusso due testi, dalle cui testimonianze non riteneva emersa alcuna prova di una subordinazione ininterrotta -per come rivendicata dalla resistente- rigettava integralmente la domanda.
Parte appellante lamenta una violazione del riparto dell'onere della prova e dei principi processuali sulla valutazione della stessa da parte del primo Giudice;
definisce “prova indiretta” quella che si ricava dalle dichiarazioni del teste e che si tratti di un teste valutabile perché si esprime Tes_1 soprattutto “de relato” e non solo “de relato actoris”; invoca un onere della prova “attenuato” stante la peculiarità del lavoro domestico, rivendicando di avere raggiunto una prova del rapporto in subordinazione invocato presuntivamente;
aggiunge come sia “massima di esperienza” che colf e badanti lavorino sotto il vincolo della subordinazione;
conclude per l'accoglimento integrale delle richieste formulate con il ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituivano anche nel presente grado le parti appellate contestando in fatto e diritto il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e ne deve seguire il rigetto.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto tra le parti non poteva dirsi connotato dai tratti qualificanti la subordinazione, nei termini allegati dalla ricorrente in punto di continuità e quantità di prestazioni rese, stante la radicale insufficienza della prova assunta.
L'esito del primo grado è del tutto condivisibile, pur con la integrazione di motivazione di cui di seguito in punto di valutazione della prova.
Il Tribunale non ha ritenuto dimostrato un impegno fisso ed una costante sottoposizione al potere organizzativo dei soggetti chiamati in giudizio, nonché alcuna continuità di messa a disposizione delle energie lavorative e della retribuzione. Tali principi non sono risultano integrati dalle circostanze in fatto analizzate dal Tribunale e, pertanto, si è giunti ad una pronuncia di integrale rigetto. Per la correttezza di tale esito basti richiamare allo scopo recente conferma del consolidato punto di giudizio in sede di legittimità circa gli elementi necessari e sufficienti a sostenere pretese di fatta analoga a quella di causa;
elementi che non risultano emersi in questo giudizio e sulle cui eventuali conseguenze presuntive basti sottolineare che ciò che è risultato mancare è, in radice, la prova dei c.d. “indici”. Cass. 35675/21 riafferma che:”Sullo schema normativo di cui all'art. 2094
c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500). Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n.
13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del
2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 4171 del 2006; Cass. n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del
2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).”.
Dei due testi escussi la , indicata da ricorrente, risulta affermare che la ricorrente e Testimone_2
la madre (della teste) le riferivano le circostanze;
la teste non è mai entrata in casa della , CP_2
madre del resistente individuato quale datore-impartente le direttive;
solo una volta è arrivata sull'uscio della casa della ma non è entrata (non spiega comunque perché ci sarebbe andata) CP_2
e ricorda la ricorrente uscire con uno straccio in mano;
non ricorda la via ne se fuori di questa casa ci fosse una targhetta;
poi riferisce che “due volte a settimana “ andava a prendere a lavoro la ricorrente e “qualche volta il sabato” (ma non sa dire dell'indirizzo di casa della ricorrente, non ha mai avuto conoscenza diretta della allegata prestazione lavorativa, dice che ricorrente abitava “vicino al posto dove lavorava” e quindi non si spiega il motivo dei suoi accompagnamenti a mezzo di autovettura;
addirittura poi riferisce che la ricorrente avesse una macchina nella propria disponibilità). E' evidente la duplice inidoneità alla prova delle dichiarazioni di tale teste: sia sotto il profilo dell'assenza di conoscenza diretta, sia sotto quello della inattendibilità delle circostanze riferite a proprie condotte.
Quanto all'altra teste, , si tratta di una negoziante di fronte casa della madre di Testimone_3 CP_2
che ricorda la RO attiva (“camminava e cucinava”) quando lei talvolta le Controparte_1
portava la spesa a casa, non ha mai visto nessuna persona esterna fare le pulizie;
ricorda “due o tre anni fa” una persona che ha ritirato “una o due volte” la spesa dicendo che “faceva i servizi dalla sig.
; poi ricorda che sua madre (la madre della teste) individuò una persona per servizi su CP_2
richiesta di , figlia della ma questa persona poi se ne andò perché le ore concordate Per_2 CP_2
non le bastavano. Tale ultima teste non individua il resistente quale datore e non chiarisce CP_1 se tale ultima persona coincida con la ricorrente;
da tale teste, quindi, già non si evince la assunzione ad iniziativa del per come allegata nel ricorso introduttivo. Controparte_1
Tale risultato istruttorio non poteva che condurre, come avvenuto, il Tribunale a rilevare l'assenza di prova di una prestazione stabile, nella quantità allegata, men che meno di alcuna direttiva, ma solo una labile, episodica “presenza” di ricorrente in quel domicilio.
Quanto alle difese dell'appellante circa la necessità di valutare, tra le dichiarazioni della teste
, solo quelle “de relato” rispetto a quanto appreso dalla di lei madre, ovvero la madre della Tes_1
teste, valga a confutarle il richiamo al seguente inciso tra le dichiarazioni di tale teste: “Così inizialmente ho avuto conoscenza dei fatti perché me li riferiva mia madre, che a sua volta li apprendeva dalla sig. ”; quindi una sorta di de relato de relato actoris;
nelle dichiarazioni Pt_1 della si ripetono le espressioni “mi riferiva” e/o “mi”, o “ci” quando dichiara che fosse Tes_1 presente anche sua madre, “raccontava che”.
Appellante afferma di convenire sulla irrilevanza delle affermazioni della “de relato actoris” Tes_1
ma, poi, richiama più volte la teste che ricorda la parlare al telefono, per poi riferirle Tes_1 Pt_1 che si trattava del quest'ultima dichiarazione integrerebbe a dire dell'appellante una prova CP_1 presuntiva, al contrario non può che rilevarsene la natura proprio “de relato actoris”.
La ricorrente era onerata di una prova della subordinazione in maniera stabile e caratterizzata da eterodirezione, ma agli atti non emerge, in definitiva, alcuna continuità e/o possibilità di certo inquadramento temporale nonché manca la prova del ruolo etero direttivo del soggetto coinvolto nel giudizio, Anche rispetto alla quantificazione del preteso la ricorrente mai chiarisce quale sia stata la sua retribuzione e su quale base elabori e quantifichi le sue pretese “ A tutt'oggi la ricorrente è creditrice delle seguenti spettanze lavorative per un importo totale pari ad euro 8.102,87 ” non facendo altro che operare un mero rimando a conteggi allegati a ricorso. Infine, risulta impossibile accedere anche a minima pretesa per tfr, non essendo emersa una prestazione continuativa da cui calcolare differenze per giungere ad una retribuzione sufficiente;
retribuzione non indicata e, quindi, mancando il necessario parametro per giungere ad una concreta spettanza per la quale, comunque, manca la prova della continuità rispetto alla controdeduzione di una assenza di una chiara e stabile, regolare, fissa messa a disposizione di energie lavorative a servizio di un datore che non risulta individuabile con certezza.
Può, dunque, convenirsi sul fatto che non emerge alcuno dei c.d. “indici” della subordinazione per come rivendicata dalla Casolare, ovvero la continuità e regolarità della prestazione, la fissità e continuità della retribuzione.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate in ragione della integrazione della motivazione del primo Giudice a cui si è proceduto in questa fase. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite di questo grado di giudizio compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 20.2.24.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20.2.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/23 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cipriano Di Tella come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Gelsomina De Rosa come da Controparte_1 Controparte_2
procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.6.23 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 6362/22 del 1.12.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con il quale aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento in subordinazione quale collaboratrice domestica in favore della madre del datore che la incaricava a ciò; per un orario tra le 9 e le 20 tra gennaio e aprile 2019 in via continuativa;
la resistente CP_2
madre avrebbe avuto necessità di cura, assistenza e pulizia e il figlio avrebbe Controparte_3
provveduto alla assunzione ed alla eterodirezione della ricorrente che rivendicava per retribuzione, diretta o indiretta e per accessori, il pagamento della complessiva somma di euro 8102,87. Il Tribunale
a fronte delle difese dei resistenti -che deducevano, al contrario, di aver ricevuto solo prestazioni occasionali dalla ricorrente, per un quantitativo orario di non più di tre/quattro ore per volta, singolarmente retribuite per 10,00 per volta;
ricorrente conosciuta tramite tale per Persona_1 una collaborazione episodica iniziata solo dopo l'esito di ricovero della nel mese di gennaio CP_2
e interrotta per volontà della ricorrente agli inizi di marzo del 2019- e dopo avere escusso due testi, dalle cui testimonianze non riteneva emersa alcuna prova di una subordinazione ininterrotta -per come rivendicata dalla resistente- rigettava integralmente la domanda.
Parte appellante lamenta una violazione del riparto dell'onere della prova e dei principi processuali sulla valutazione della stessa da parte del primo Giudice;
definisce “prova indiretta” quella che si ricava dalle dichiarazioni del teste e che si tratti di un teste valutabile perché si esprime Tes_1 soprattutto “de relato” e non solo “de relato actoris”; invoca un onere della prova “attenuato” stante la peculiarità del lavoro domestico, rivendicando di avere raggiunto una prova del rapporto in subordinazione invocato presuntivamente;
aggiunge come sia “massima di esperienza” che colf e badanti lavorino sotto il vincolo della subordinazione;
conclude per l'accoglimento integrale delle richieste formulate con il ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituivano anche nel presente grado le parti appellate contestando in fatto e diritto il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e ne deve seguire il rigetto.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto tra le parti non poteva dirsi connotato dai tratti qualificanti la subordinazione, nei termini allegati dalla ricorrente in punto di continuità e quantità di prestazioni rese, stante la radicale insufficienza della prova assunta.
L'esito del primo grado è del tutto condivisibile, pur con la integrazione di motivazione di cui di seguito in punto di valutazione della prova.
Il Tribunale non ha ritenuto dimostrato un impegno fisso ed una costante sottoposizione al potere organizzativo dei soggetti chiamati in giudizio, nonché alcuna continuità di messa a disposizione delle energie lavorative e della retribuzione. Tali principi non sono risultano integrati dalle circostanze in fatto analizzate dal Tribunale e, pertanto, si è giunti ad una pronuncia di integrale rigetto. Per la correttezza di tale esito basti richiamare allo scopo recente conferma del consolidato punto di giudizio in sede di legittimità circa gli elementi necessari e sufficienti a sostenere pretese di fatta analoga a quella di causa;
elementi che non risultano emersi in questo giudizio e sulle cui eventuali conseguenze presuntive basti sottolineare che ciò che è risultato mancare è, in radice, la prova dei c.d. “indici”. Cass. 35675/21 riafferma che:”Sullo schema normativo di cui all'art. 2094
c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500). Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n.
13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del
2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 4171 del 2006; Cass. n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del
2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).”.
Dei due testi escussi la , indicata da ricorrente, risulta affermare che la ricorrente e Testimone_2
la madre (della teste) le riferivano le circostanze;
la teste non è mai entrata in casa della , CP_2
madre del resistente individuato quale datore-impartente le direttive;
solo una volta è arrivata sull'uscio della casa della ma non è entrata (non spiega comunque perché ci sarebbe andata) CP_2
e ricorda la ricorrente uscire con uno straccio in mano;
non ricorda la via ne se fuori di questa casa ci fosse una targhetta;
poi riferisce che “due volte a settimana “ andava a prendere a lavoro la ricorrente e “qualche volta il sabato” (ma non sa dire dell'indirizzo di casa della ricorrente, non ha mai avuto conoscenza diretta della allegata prestazione lavorativa, dice che ricorrente abitava “vicino al posto dove lavorava” e quindi non si spiega il motivo dei suoi accompagnamenti a mezzo di autovettura;
addirittura poi riferisce che la ricorrente avesse una macchina nella propria disponibilità). E' evidente la duplice inidoneità alla prova delle dichiarazioni di tale teste: sia sotto il profilo dell'assenza di conoscenza diretta, sia sotto quello della inattendibilità delle circostanze riferite a proprie condotte.
Quanto all'altra teste, , si tratta di una negoziante di fronte casa della madre di Testimone_3 CP_2
che ricorda la RO attiva (“camminava e cucinava”) quando lei talvolta le Controparte_1
portava la spesa a casa, non ha mai visto nessuna persona esterna fare le pulizie;
ricorda “due o tre anni fa” una persona che ha ritirato “una o due volte” la spesa dicendo che “faceva i servizi dalla sig.
; poi ricorda che sua madre (la madre della teste) individuò una persona per servizi su CP_2
richiesta di , figlia della ma questa persona poi se ne andò perché le ore concordate Per_2 CP_2
non le bastavano. Tale ultima teste non individua il resistente quale datore e non chiarisce CP_1 se tale ultima persona coincida con la ricorrente;
da tale teste, quindi, già non si evince la assunzione ad iniziativa del per come allegata nel ricorso introduttivo. Controparte_1
Tale risultato istruttorio non poteva che condurre, come avvenuto, il Tribunale a rilevare l'assenza di prova di una prestazione stabile, nella quantità allegata, men che meno di alcuna direttiva, ma solo una labile, episodica “presenza” di ricorrente in quel domicilio.
Quanto alle difese dell'appellante circa la necessità di valutare, tra le dichiarazioni della teste
, solo quelle “de relato” rispetto a quanto appreso dalla di lei madre, ovvero la madre della Tes_1
teste, valga a confutarle il richiamo al seguente inciso tra le dichiarazioni di tale teste: “Così inizialmente ho avuto conoscenza dei fatti perché me li riferiva mia madre, che a sua volta li apprendeva dalla sig. ”; quindi una sorta di de relato de relato actoris;
nelle dichiarazioni Pt_1 della si ripetono le espressioni “mi riferiva” e/o “mi”, o “ci” quando dichiara che fosse Tes_1 presente anche sua madre, “raccontava che”.
Appellante afferma di convenire sulla irrilevanza delle affermazioni della “de relato actoris” Tes_1
ma, poi, richiama più volte la teste che ricorda la parlare al telefono, per poi riferirle Tes_1 Pt_1 che si trattava del quest'ultima dichiarazione integrerebbe a dire dell'appellante una prova CP_1 presuntiva, al contrario non può che rilevarsene la natura proprio “de relato actoris”.
La ricorrente era onerata di una prova della subordinazione in maniera stabile e caratterizzata da eterodirezione, ma agli atti non emerge, in definitiva, alcuna continuità e/o possibilità di certo inquadramento temporale nonché manca la prova del ruolo etero direttivo del soggetto coinvolto nel giudizio, Anche rispetto alla quantificazione del preteso la ricorrente mai chiarisce quale sia stata la sua retribuzione e su quale base elabori e quantifichi le sue pretese “ A tutt'oggi la ricorrente è creditrice delle seguenti spettanze lavorative per un importo totale pari ad euro 8.102,87 ” non facendo altro che operare un mero rimando a conteggi allegati a ricorso. Infine, risulta impossibile accedere anche a minima pretesa per tfr, non essendo emersa una prestazione continuativa da cui calcolare differenze per giungere ad una retribuzione sufficiente;
retribuzione non indicata e, quindi, mancando il necessario parametro per giungere ad una concreta spettanza per la quale, comunque, manca la prova della continuità rispetto alla controdeduzione di una assenza di una chiara e stabile, regolare, fissa messa a disposizione di energie lavorative a servizio di un datore che non risulta individuabile con certezza.
Può, dunque, convenirsi sul fatto che non emerge alcuno dei c.d. “indici” della subordinazione per come rivendicata dalla Casolare, ovvero la continuità e regolarità della prestazione, la fissità e continuità della retribuzione.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate in ragione della integrazione della motivazione del primo Giudice a cui si è proceduto in questa fase. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite di questo grado di giudizio compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 20.2.24.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone