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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/08/2024, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2018/1456
tra la società (p. iva e c.f. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea e domiciliata presso lo studio del medesimo;
parte opponente
e la (c.f. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Carmine Gallo e domiciliata presso lo studio del medesimo;
parte opposta
avente ad oggetto: contratto di appalto (cod. 140022)
conclusioni conclusioni per la parte opponente Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto RG n°944/2018, ing.ne n°350/2018 emesso dal Tribunale della Spezia in data 11 maggio 2018, Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli e notificato ad Pt_1
a mezzo PEC (ai sensi della legge n. 53 del 1994) dall'avvocato Claudio Lalli in data 14 maggio 2018 e per l'effetto respingere l'avversaria richiesta di pagamento di euro 147.089,50 oltre interessi moratori e spese di procedura;
2) respingere le domande della ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa accertando e dichiarando: - che l'importo pari ad €. 55.527,50 (ex adverso reclamato in forza delle fatture nn°124/17, 125/17, 163/17 e 164/17)
1 è in ogni caso non dovuto da d in quanto (i) afferente prestazioni non eseguite da Pt_1 CP_1
o (ii) poiché trattasi di lavorazioni fatturate quali attività extracontrattuali, laddove in CP_1 ricomprese negli ordini commissionati in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti (ordini) o in ogni caso (iii) poiché eseguiti in violazione della procedura contrattualmente pattuita;
3) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto, il credito in capo ad a debito di dell'importo: 3.1) pari in sorte capitale ad €. Pt_1 CP_1
36.269,79, oltre interessi moratori, in forza delle fatture nn°848/17 (quota parte), 923/17, 968/17, 971/17, 1041/17, 1046/17, 1300/17, 1306/17, 1317/17, emesse dalla esponente nei confronti di 3.2) pari in sorte capitale ad euro €. 23.123,00 e/o alla minore o CP_1 maggiore somma che emergerà in corso di causa, per vizi, difetti o mancata esecuzione di opere nelle lavorazioni subappaltate, emerse in sede di collaudo delle costruzioni nn°6258; 3.3) pari ad euro 16.134,58, somma corrisposta da in virtù della responsabilità solidale ex art.29 Pt_1
D.Lgs276/2003, ai dipendenti in forza di conciliazioni in sede sindacale;
3.4) pari ad CP_1 euro 816,46 oltre spese legali in forza di atto di chiamata in causa, notificato dal ricorrente Pt_2
nella procedura pendente nanti il Tribunale di Massa (RG 834/2018) e/o nella maggiore
[...]
e/o minore somma che risulterà all'esito di detto giudizio, reclamando altresì, in compensazione e/o in via di eccezione riconvenzionale, l'importo di euro 16.999,91, corrispettivo pagato dalla esponente a titolo di responsabilità solidale a dipendenti ed ai legali degli stessi, come Pt_1 CP_1 vato dalla documentazione versata in giudizio, pe i esposte in atti di causa;
4) in ogni caso accertare e dichiarare: la non esigibilità del residuo importo pari ad euro 6.948,21 (somma ingiunta, dedotta delle poste di cui ai nn°2) 3.1) e 3.2), 3.3) e 3.4) e/o delle minori o maggiori somme residue eventualmente accertate quali dovute) per tutte le ragioni esposte in atto in punto mancato assolvimento in capo ad dei propri obblighi contrattuali e di legge in punto CP_1 produzione documentale attestante la regolarità contributiva e retributiva (copia modello F24 con rispettiva quietanza (INPS, INAIL), copia modello dm10/uniemens, copia l.u.l. sezione retributiva + buste paga, il tutto firmato dal dipendente, distinta della banca con dicitura
“ESEGUITO” per tutti i bonifici effettuati per VS. dipendenti, DURC a scadenza); somme di cui solidalmente responsabile in forza delle norme di legge applicabili;
5) Con condanna di Pt_1 al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. (ed in particolare ex III° comma della norma CP_1 citata) da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., anche in ragione di quanto esposto sub. § 7 dell'atto di citazione in opposizione. 6) Con vittoria integrale di spese e competenze del giudizio. conclusioni per la parte opposta Controparte_2
[...]
In via preliminare, dichiarare il presente giudizio estinto per mancata riassunzione dei termini con declaratoria di esecutività ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n. 350/2018 emesso dal Tribunale della Spezia nel procedimento monitorio avente rg. 944/2018; - sempre in via preliminare, con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo finalizzato ad ottenere il riconoscimento di crediti verso la dichiarare le stesse, per le causali di cui in premessa, improcedibili Controparte_3 per la declaratoria dell'incompetenza di codesto Ecc.mo Tribunale e per la consequenziale improcedibilità dell'opposizione stante la competenza del Tribunale di Torre Annunziata – sez. fallimentare;
- in via gradata ed in subordine, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminari, si chiede l'ammissione della prova testimoniale così come articolata e con i testi ivi indicati nelle memorie 183, VI comma II termine c.p.c nonché rigettarsi la prova testimoniale così come articolata da controparte per i motivi innanzi esposti e nella deprecata ipotesi di accoglimento si chiede di essere ammessa alla
2 prova contraria, diretta ed indiretta sui capi di prova articolati ed ammessi e con i testi indicati. Il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 20.06.2018, la società
[...]
(nel prosieguo anche “ ), proponeva opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 350/2018 dell'11 maggio 2018, concesso dal
Tribunale della Spezia alla società (ancora in bonis, nel prosieguo CP_1 anche ). CP_1
Il decreto era stato ottenuto dalla avendo la medesima allegato: CP_1
- di svolgere attività di realizzazione, montaggio e manutenzione di impianti industriali, civili e navali e, in particolare, di tubazioni per impianti di condizionamento nel campo navale;
- che la dopo aver stipulato con la IE Cantieri Navali Italiani Pt_1
S.p.A., contratti di appalto di lavorazioni da effettuarsi su imbarcazioni della predetta committente, (sub)appaltava alla alcune lavorazioni: Controparte_1
- che realizzava regolarmente la lavorazioni affidatele ed Controparte_1 emetteva le relative fatture, pagate, però dalla olo parzialmente;
Pt_1
- che, in particolare, la ometteva di pagare alla gli Pt_1 Controparte_1 importi recati dalle seguenti fatture:
o n. 124 del 30/09/2017 per € 5.548,00;
o n. 125 del 30/09/2017 per € 8.315,50;
o n. 136 del 31/10/2017 per € 59.184,00;
o n. 152 del 30/11/2017 per € 32.378,00;
o n. 163 del 31/12/2017 per € 5.282,00;
o n. 164 del 31/12/2017 per € 36.382,00.
per l'importo complessivo di € 147.089,50.
3 La opponendosi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, allegando ed Pt_1 eccependo:
• che, nel corso degli 2016 e 2017, essa aveva subappaltato a CP_1
alcune attività da svolgersi presso il Cantiere Navale San Lorenzo e per IE
(commesse identificate quali Costruzione n. 6258 (Genova Sestri) e n. 6248 (Riva
Trigoso e Viareggio);
• che l'importo di €. 55.527,50 (reclamato da in forza delle fatture CP_1 nn°124/17, 125/17, 163/17 e 164/17) non era dovuto in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e poiché riguardanti lavorazioni fatturate quali attività extracontrattuali, ma in realtà già ricomprese negli ordini commissionati o afferenti prestazioni non eseguite da CP_1
• che l'importo € 6.948,21 non era esigibile, per mancato assolvimento in capo ad in ordine ai propri obblighi contrattuali;
CP_1
• che, altresì, la si era resa inadempiente alle clausole contenute CP_1
nei contratti (negli ordini accettati) relative alla documentazione da produrre per poter ottenere il corrispettivo e segnatamente alla documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni ai propri dipendenti, in relazione al quale è prevista ex lege (d.l. 25/2017); eraltro, era effettivamente inadempiente nei CP_1 pagamento dei propri dipendenti;
• che essa poteva eccepire in compensazione:
il credito di € 36.269,79, oltre interessi moratori, in forza di fatture emesse nei confronti di somma mai corrisposta da ad CP_1 CP_1 Pt_1
il credito di €. 23.123,00 (e/o alla minore o maggiore somma all'esito dell'istruttoria) relativo al risarcimento per vizi e difetti nelle lavorazioni subappaltate emerse in sede di collaudo delle costruzioni nn°6258;.
Si costituiva la convenuta opposta con la comparsa CP_1 depositata il 08.10.2018, chiedendo il rigetto dell'opposizione, allegando:
4 - che tutte le lavorazioni indicate nelle fatture azionate erano state commissionate con l'ordine inziale o successivamente, come palesato dal contenuto di missive della dalla note a firma i riconoscimento di lavori extracosto per Pt_1 Pt_1 ogni singola fattura;
- che i SAL delle lavorazioni non venivano inviati alla allo scopo CP_1 di non farle precostituire alcuna prova;
- che non sussiste il credito di i €uro 56.269,79 (rectius € 36.267,79 ndr), Pt_1 poiché la fattura con cui è stata autorizzata la compensazione è fattura estranea all'ingiunzione di pagamento ed all'opposizione rientrando invero nel rapporto contrattuale unitariamente considerato
e che, comunque, la fattura n.848/17 emessa dalla n data 15.09.2017 di €uro Pt_1
50.002,00 è stata pienamente compensata con la fattura n.53/2017 del 31.03.2017 emessa da per €uro 20.000,00 e con la fattura n.127/2017 del CP_1
30.09.2017 di €uro 24.4764,35;
- che, comunque, nel caso in cui la ontesti la compensazione, veniva formulata Pt_1 domanda di pagamento della fattura n.127/2017 di €uro 24.764,35 oggetto di espresso riconoscimento nella pec del 28.02.2018 e n.53/2017 del 31.03.2017 emessa da Pt_1 per €uro 20.000,00, inoltre venivano espressamente disconosciute le fatture CP_1
n.114/17 di euro 602,00;n.112/17 di €uro 1002,00;n.1300/17 di €uro 988,20;n.1306/17 di €uro 100,40;n.1317/17 di €uro 302,00 ,le fatture in esse indicate e le fantomatiche contestazioni prive di alcun fondamento e/o prova;
- che nulla era dovuto a er il pagamento dei dipendenti e dei contributi;
Pt_1 la è stata esclusa dalle conciliazioni, non le sono stati inviati i prospetti CP_1 richiesti dai lavoratori e vi è una gran confusione in merito visto che alcuni dipendenti avevano già percepito parte delle retribuzioni;
inoltre, la posizione previdenziale di era CP_1 regolare sino alla data del 24.01.2018 (come risulta dal DURC): successivamente, non ricevendo incassi non poteva far fronte a quanto di competenza, per cui otteneva il rateizzo e chiedeva alla l versamento quanto meno delle rate al fine di non decadere;
in ogni caso, Pt_1 Pt_1 non si è surrogata nel pagamento dei contributi della CP_1
5 Con la memoria ex art. 183, VI comma n° 1, recisava di avere ricevuto Pt_1 pignoramento presso terzi per euro 7.046,52 ad opera del dipendente
[...]
(impiegato e non adibito a lavorazioni appaltate da in forza di Parte_3 Pt_1 somme dovute a titolo di mensilità di dicembre 2017 gennaio e febbraio 2018 e tfr, ed inadempimento dei termini di pagamento pattuiti in accordo in sede sindacale del
12.4.2018 (prod.46), nonché atto di pignoramento presso terzi (Tribunale di Torre
Annunziata – udienza 20.3.2019) nell'interesse dello
[...] per crediti vantati nei Controparte_4 Controparte_5 confronti di sino alla concorrenza della somma pari ad euro 67.570,21, CP_1 nonché, ancora, atto di chiamata in causa, notificato dal ricorrente , Parte_2 nella procedura pendente nanti il Tribunale di Massa (RG 834/2018) a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione di la quale indicava CP_1 ed altri) quale responsabile solidale, per il pagamento di euro 9.086,42 oltre Pt_1 spese legali, a titolo di mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2018, tredicesima e tfr.
Ancora, con la memoria ex art.183, VI comma n° 2, iferiva di essere Pt_1 costituita nella precitata procedura Tribunale di Massa (RG 834/2018) / Pt_2
/ IE / Prod.50), riconoscendo la debenza di una sola quota CP_1 Pt_1 parte del TFR (per il periodo in cui il risultava adibito ad appalti e Pt_2 Pt_1 corrispondendo l'importo pari ad euro 816,96, nonché di avere ricevuto la chiamata in causa nelle procedure instaurate nanti il Tribunale di Massa da ex dipendenti per il pagamento delle retribuzioni: e CP_1 Per_1 Per_2
Con ordinanza del 21 giugno 201 la (precedente) G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nelle more della decisione sulle istanze istruttorie, veniva dichiarato il fallimento della società , con sentenza n. 134/2019: all'udienza del 23 CP_1 settembre 2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo. La causa veniva riassunta, con ricorso depositato da l successivo 13 ottobre 2020. Pt_1
6 Si costituiva la con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 16.09.2021, chiedendo dell'opposizione e, in via preliminare, eccependo:
- l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso ai sensi dell'art
305 c.p.c.;
- l'incompetenza del Giudice adito, poiché la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Torre Annunziata avrebbe fatto sorgere l'incompetenza del
Tribunale della a conoscere della controversia di opposizione al Decreto Pt_4
Ingiuntivo n. 350/2018, con conseguente improcedibilità della domanda;
sul punto, richiamava l'art. 24 L.F. che prevede quanto segue: “Il Tribunale che ha dichiarato il
Fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore” .
Con ordinanza del 9 maggio 2022, la Giudice ammetteva le prove per testi richieste da parte opponente, mentre escludeva quelle richieste dall'opposta ammettendo solo la prova per interpello (in particolare la prova per testi veniva esclusa, quanto ai capitoli n° 1, 2, 3, 4 e 19 perché sufficientemente specifici e quanto ai capitoli n° 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 perché irrilevanti ai fini del decidere)1.
All'udienza del 19.10.2022 si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e all'interpello.
- Il testimone dipendente con mansioni di responsabile di Testimone_1 cantiere della riferiva: Pt_1
▪ che il documento denominato “richiesta di riconoscimento modifica è un prestampato numerato progressivamente, messo a disposizione da i propri subappaltatori, per chiedere eventuali riconoscimenti Pt_1 di modifiche alle lavorazioni contrattualmente pattuite, che egli lo
7 prepara con la descrizione dei lavori che vengono svolti e lo consegna;
tale documento veniva compilato dal teste con la ditta subappaltarice e dallo stesso teste autorizzato con la firma: poi il documento viene inviato in azienda in genere a fine mese;
▪ che nel corso del mese di maggio 2017 era stato interrotto ogni rapporto tra le Società e per quanto riguarda le Pt_1 CP_1 lavorazioni presso il Cantiere San Lorenzo;
- il testimone già dipendente della on mansioni di Testimone_2 Pt_1 responsabile di cantiere, riferiva:
▪ che effettivamente veniva utilizzato il documento denominato
“richiesta di riconoscimento modifica e che esso veniva sottoscritto da responsabile il quale vidimava che i numeri a lui presentati fossero giusti e corretti, alcune volte prima dell'esecuzione delle modifiche, altre dopo;
▪ che ogni rapporto contrattuale tra le Società tra cui Pt_1 CP_1
quelle residue in essere aventi ad oggetto i rapporti di subappalto
IE / / è stato interrotto a fare data dal Pt_1 CP_1
22/12/2017 come da e-mail del 19/12/2017 prodotta sub doc. 15 bis
▪ che per rispettare i termini di consegna degli ordini subappaltati da e commissionati da IE (costruzione 6258), Pt_1 CP_1
e al fine di completare le lavorazioni, dopo il 22 dicembre 2017, Pt_1 ha subappaltato la ultimazione delle attività oggetto degli ordini Omci
- Uninaval alla società Cozzi Costruzioni, la quale eseguiva lavorazioni
(non terminate dall'opposta) verso il corrispettivo di euro 23.123
▪ che IE, dopo l'interruzione del rapporto, fece delle contestazioni relative alle lavorazioni (remarks) e che sul documento
49 bis si leggono le date e l'indicazione del capocantiere che ha allegato il remark.
8 Inoltre, la Giudice disponeva procedersi a Consulenza Tecnica, nominando
CTU l'ing. al quale veniva chiesto di riferire: Persona_3
- quali opere fossero state effettivamente eseguite da per conto di CP_1 Pt_1
- se le opere di cui al punto che precede fossero comprese negli ordini e comunque se siano individuabili documenti in cui le stesse vengano indicate (anche sulla base delle testimonianze acquisite);
- qual sia l'importo del corrispettivo dovuto per le opere come sopra individuate;
- se le opere di cui sopra fossero state realizzate a regola d'arte o presentassero vizi e, in tal caso, quale fosse il loro minor valore anche alla luce della spesa da affrontare per eliminare il difetto.
Il consulente, con relazione depositata in data 28.09.2023, riferiva:
- che i contratti stipulati da con prevedevano Pt_1 CP_1
l'esecuzione in subappalto di lavori di carpenteria e tubisteria presso i seguenti Cantieri navali:
o Cantiere Navale S. LORENZO della Spezia -costruzioni n.126 e SLV 112 per complessivi 65.000,00 €; i lavori sono stati completamente eseguiti;
successivamente al termine dei lavori l'opposta emetteva la fattura n. CP_1
124 del 30/09/2017 dell'importo di 5.548,00 €, relativa a prestazioni extracontratto; il
CTU, nel corso degli accertamenti non rinveniva la documentazione necessaria per comprendere se le opere siano state eseguite e autorizzate, non essendo stata prodotta l'autorizzazione del capocantiere di precisava il CTU che Pt_1 CP_1 mostrava dei disegni schematici (durante la terza videoconferenza), ma che non era possibile affermare che si riferissero a tale lavoro;
inoltre, nella fattura veniva indicate n° 86 ore per la partecipazione a riunioni (per un importo di € 1.634,00), nonché 188 ore per programmazione, progettazione e coordinamento lavori, in realtà non demandata alla nei contratti, la programmazione, progettazione e coordinamento CP_1 spetta per contratto ad che non risulta ne abbia autorizzato l'effettuazione a Pt_1 nessun altro;
9 o Cantiere Navale FINCANTIERI Riva Trigoso COSTRUZIONE N. 6248 per complessivi 252.500,00 €; tali lavori non venivano completamente eseguiti da sicché veniva concordato l'indennizzo, per i lavori mancanti ed i difetti CP_1 vari (remarks), dell'importo di € 50.002,00 €, fatturato da con Pt_1 CP_1 fattura n. 848 del 15/09/2017 e concordemente compensati per 20.000,00 €, con fattura di a . 53 del 31/03/2017; pertanto, restano quindi da CP_1 Pt_1 corrispondere ad 30.002,00 €.; successivamente veniva emessa da Pt_1 la fattura n. 125 del 30/09/2017 di € 8.315,50 per lavori extra contratto CP_1
(in parte non eseguiti), il cui importo veniva concordemente ridotto a 969,00 €, da corrispondere a ma anche in questo caso non esistono statini CP_1 autorizzativi controfirmati da pertanto, rimane un credito a favore di i Pt_1 Pt_1
30.002,00-969,00 = 29.033,00 €;
o Cantiere Navale FINCANTIERI Sestri Ponente COSTRUZIONE CP_6 per complessivi 377.464, €; emetteva, in proposito, le fatture. 136/17 CP_1
(SAL mese di ottobre 8,238% sull'importo totale dell'ordine di € 377.464,00, a detrarre 5% anticipo corrisposto all'ordine pari ad € 29.543,00 ed extra contratto per
€ 29.641,00), per un importo complessivo di € 59.184,00, 152/17 (SAL mese di novembre e dicembre pari al 2% , fino ad arrivare al 100% sull'importo totale dell'ordine , pari ad € 7.600,00, che extra contratto per € 24.778,00 ), per un importo complessivo di € 32.378,00; tali fatture sono state accettate da non sono Pt_1 oggetto di contenzioso, anche se in realtà i lavori non erano stai ultimati e si sono evidenziate al collaudo, del mese di aprile 2018, varie non conformità (remarks); le due fatture completano l'importo dovuto da d per l'esecuzione dei Pt_1 CP_1 lavori previsti nell'ordine 813/2016 ai quali si aggiungono, per lavori extra riconosciuti, (29.641,00+24.778,00=) 54.419,00 €, già compresi nelle fatture 136/17
e 152/17 di cui sopra;
oggetto di contenzioso sono invece le due fatture, emesse da quando il rapporto era già cessato, relative a presunte prestazioni extra CP_1 contratto:
▪ n° 163 /17 del 31/12/2017, per un importo di € 5.282,00, non corredata da documentazione idonea a verificare se le lavorazioni siano state eseguite (solo schizzi
10 di parti dell'impianto di ventilazione, e statini di richiesta di modifica extra contratto compilati parzialmente, senza la firma di accettazione del capo cantiere della Pt_1
▪ 164 /17 del 31/12/2017 per un importo totale di € 36.382,00, relativa alla differenza tra le ore fatturate e le ore effettivamente lavorate per la costruzione 6258: tuttavia, il corrispettivo era previsto a corpo;
o CANTIERE NAVALE S. LORENZO DELLA SPEZIA costruzioni n.126
e SLV 112 per complessivi 65.000,00 € , lavori completamente eseguiti e previsti dagli ordini sopra riportati, ma si può riconoscere il corrispettivo di € 1.634,00 per la partecipazione a riunioni sulle varie unità presso il cantiere S. Lorenzo;
o RIVA TRIGOSO, Controparte_7
COSTRUZIONE N. 6248, i lavori non sono stati completamente eseguiti sono stati segnalati remarks vari in sede di collaudo da parte del primo committente IE;
i lavori mancanti e le riparazioni e gli interventi per eliminare i remarks sono stati concordati per un importo di 50.002,00 € (voce 2 dell'ordine n. 285/16) e fatturati da con fattura n. 848/17 -Tale importo è stato concordemente Pt_1 CP_1 compensato per 20.000,00 € con fattura di a . 53 /17, che si CP_1 Pt_1 riferisce a lavorazioni varie su costruzione N. 6255; successivamente veniva emessa da la fatt. n. 125 del 30/09/2017 di 8.315,50 e per lavori extra contratto CP_1
(in gran parte non eseguiti), il cui importo veniva concordemente ridotto a 969,00 €;
o CANTIERE NAVALE FINCANTIERI SESTRI PONENTE
COSTRUZIONE N. 6258: sono oggetto di contenzioso le due fatture, emesse da quando il rapporto era già cessato, relative a presunte prestazioni extra CP_1 contratto, che il CTU non riconosceva sulla base delle considerazioni già sopra illustrate;
o che, pertanto, doveva a le somme di 66.634,00 €, Pt_1 CP_1
203.467,00 €, 419.239,41 €
11 Con successiva ordinanza del 06.10 203 il Giudice formulava la seguente proposta transattiva ex art 185 cpc:
“definizione del giudizio con pagamento da parte dell'opponente società
[...] all'opposta curatela società della somma omnicomprensiva Parte_1 Controparte_1 di Euro 50.000,00 a saldo di ogni reciproca pretesa;
compensazione integrale delle spese di lite e pagamento del compenso del CTU come sarà liquidato in misura del 50% per ciascuna parte)” fissando l'udienza del 9.11.2023 per verificare l'eventuale adesione delle parti alla proposta.
Alla successiva udienza del 18.01.2024 la Controparte_2
dichiarava di accettare la proposta mentre parte opponente
[...] dichiarava di non essere disponibile ad accettare. Pt_1
A questo punto il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, in data
23.04.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge ex art 190 cpc per il deposito delle note conclusive e delle rispettive repliche.
ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLA
[...]
. Controparte_2
La curatela formulava eccezione di estinzione del giudizio per CP_1 tardiva riassunzione dello stesso ai sensi dell'art 305 c.p.c., in base al quale “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” .
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Con sentenza n. 12154 /2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espresso il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della
L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di
12 improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima».
Nel caso di specie la comunicazione di interruzione del procedimento è avventa in data 23.09.2020 mediante comunicazione/deposito nel fascicolo telematico del verbale di udienza tenutasi a trattazione scritta in pari data, nel corso della quale è stata dichiarata l'interruzione del procedimento.
La riassunzione del procedimento è avvenuta in data 13.10.2020 mediante deposito di ricorso in riassunzione da parte della dunque entro il termine di Pt_1 tre mesi previsti dall'art 305 cpc.
Eccezione di incompetenza del Giudice adito ex art. 24 L.F..
Altresì, la Curatela formulava eccezione di incompetenza del Giudice adito ex art. 24 L.F: anch'essa appare infondata e deve essere respinta.
Infatti, in base al consolidato (e condivisibile) orientamento della Suprema
Corte 2 , nell'ipotesi in cui venga opposto in compensazione un credito verso l'imprenditore fallito ed il giudice del merito provveda all'accertamento del credito del fallimento e del controcredito opposto in compensazione, pronunciando sentenza di condanna di tutte le parti al pagamento del rispettivo debito, il giudice è tenuto a dichiarare la compensazione dei reciproci debiti fino alla loro concorrenza, precisando che una eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, dovendo essere oggetto di autonomo provvedimento di insinuazione al passivo del fallimento.
13 In definitiva finché il credito del terzo rimane nell'ambito di valore del credito vantato dalla curatela non esistono preclusioni né al riconoscimento della compensazione, né alla condanna dell'altra parte per l'eventuale eccedenza.
Invece un'eventuale eccedenza del credito verso il fallito non potrà essere oggetto di condanna nei confronti del fallimento ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo (sul punto vedasi Cassazione, III
Sezione Civile, sentenza 481-09).
NEL MERITO.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Deve, in proposito, rammentarsi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione3:
- il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Deve, altresì, sottolinearsi che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è la sussistenza della pretesa creditoria che deve essere accertata secondo
14 le regole usuali, l'opposta creditrice assumendo la posizione di attrice in senso sostanziale e l'opponente debitrice di convenuta.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Come già sopra rilevato, a sostegno della propria pretesa CP_1 creditoria, allega n. 6 fatture emesse relativamente a lavorazioni eseguite in sub appalto per conto della la quale aveva stipulato con Parte_1
FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani spa contratti di appalto aventi ad oggetto lavorazioni da effettuarsi su imbarcazioni in diversi cantieri.
La conclusione del contratto di sub appalto deve ritenersi pacifica, poiché non contestata anzi riconosciuta da parte attrice opponente.
L'opponente contesta, invece, la debenza del corrispettivo per lavorazioni che l'opposta assume di avere svolto extra contratto;
inoltre, l'opponente eccepisce l'inesatto adempimento in relazione ad alcune lavorazioni (non terminate o affette da vizi).
Le lavorazioni che reclama come eseguite extra contratto sono CP_1 quelle relative alle fatture 124/2017, 125 /2017, 163 /2017 e 164 / 2017 per un totale di € 55.527,50.
Nello specifico, analizzando le fatture citate anche alla luce dell'istruttoria -e, in particolare delle testimonianze dei capicantiere e della relazione del CTU, può osservarsi quanto segue.
Deve, però, premettersi:
- che i testi sentiti appaiono pienamente attendibili, avendo riferito con precisione e in dettaglio in ordine a fatti conosciuti per aver personalmente preso parte alla vicenda in ragione della loro attività lavorativa, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o incongruenze e distinguendo accuratamente le circostanze che rammentavano da quelle che, invece, non ricordavano;
i testi, inoltre, non avevano alcun interesse -neppure di fatto- a un determinato esito della lite (uno dei due,
15 peraltro, non lavora neppure più per l'opponente); le testimonianze, in particolare, rilevano in quanto hanno ricostruito come venivano documentati gli ordini di lavorazione non inizialmente previsti contrattualmente, circostanza che è stata esaminata dal CTU e posta a base delle sue valutazioni;
- che le valutazioni espresse dal consulente tecnico appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi supportati da documentazione fotografica ed esposti in modo chiaro, logico e senza contraddizioni;
Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP (cfr documento
OSSERVAZIONI CTU in risposta al CTP Per_4
Passando all'esame delle singole fatture.
*FATTURA 124/17
La fattura 124/17 di € 5.548,00 datata 30.09.2017 riguarda presunte lavorazioni riguardanti impianti di condizionamento su commesse presso il Cantiere Navale S.
Lorenzo eseguite presso il Cantiere Navale San Lorenzo e recante la dicitura
“addebito costi non di nostra competenza come da ordini presso cantiere Sanlorenzo. Riunione di produzione, rilievi apparato motore, rilievi di tutti i plenum di ventilazione e estrazione, programmazione, progettazione, coordinamento lavori con personale Sanlorenzo”.
Essa è stata contestata da er le seguenti ragioni: Pt_1
-trattasi di lavorazioni/ attività rispetto alle quali non vi sarebbe prova alcuna in ordine -alla loro effettiva esecuzione (quindi prive di SAL e/o cd. comprovante);
-laddove effettivamente effettuate, trattasi in ogni caso di lavorazioni che sarebbero ricomprese nell'ordine;
16 -qualora integrassero lavorazioni / attività extra-contratto esse non sarebbero , in ogni caso, mai state autorizzate da econdo le procedure contrattualmente Pt_1 pattuite.
L'espletata CTU, quanto alla fattura 124/17 , rileva che essa è relativa ad attività svolte presso il Cantiere San Lorenzo della Spezia, riferita genericamente alle attività svolte su entrambe le unità navali oggetto di contratto, SL 112 e 126, attività che riguardano la partecipazione a riunioni di produzione, alcuni rilevi di condotte e plenum dell'impianto di ventilazione ed estrazione, la programmazione ed il coordinamento dei lavori con indicazione delle ore impiegate. La CTU ha evidenziato che non esiste per tali lavori nessuno statino di richiesta /autorizzazione né altro documento controfirmato dal capocantiere secondo la prassi in uso per Pt_1 autorizzare lavorazioni sia contrattualmente previste che extra contratto.
Il CTU rispondendo al quesito n. 1) ha rilevato “In merito mi sono stati fatti vedere dei disegni schematici durante la terza videoconferenza, ma essi non mi sono stai inviati e quindi non posso affermare che si riferissero a tale lavoro.
Tornando all'oggetto della fattura ed alla lettera esplicativa allegata, si indica inoltre la partecipazione a riunioni per un totale di 86 ore + programmazione, progettazione e coordinamento lavori per 188 ore .
Mentre si può accettare l'onere di partecipazione a riunioni, in quanto non espressamente previsto a carico di nei contratti, la programmazione, progettazione e coordinamento CP_1 spetta per contratto ad che non risulta ne abbia autorizzato l'effettuazione a nessun altro. Pt_1
Pertanto, si può riconoscere ad per partecipazione a CP_1 riunioni relative alle unità sulle quali ha lavorato, presso il cantiere S. Lorenzo, un importo pari a 19,00 €/h (costo orario congruo) x 86 ore = 1.634,00 €”5.
17 Alla luce delle risultanze della CTU, che si ritengono condivisibili, quanto alla fattura 124/17 la somma dovuto è di € 1.634,00 a fronte di quella maggiore portata in fattura.
*FATTURA 125/2017
La fattura 125 /17 di € 8.315,50 reca la dicitura: “Vs. ordine 285/16 Addebito costi relativi ad attività extracontrattuali a fronte c 6248. Lavorazione spazi confinati, rimontaggio tubi- flessivi-accessori-filtri, costruzione rocchetto imbarco, ricostruzione tubi”.
Anche la fattura n. 125/17 è stata contestata da parte attrice opponente già in via stragiudiziale poiché riguarderebbe lavorazione definite extracontrattuali ma in parte non risulterebbero eseguite, in parte risulterebbero già pagate e in parte non autorizzate dalla Pt_1
Sul punto l'espletata CTU ha rilevato che non sussistono statini autorizzativi da parte di , relativamente alla costruzione n. 6248 cui la fattura si riferisce, era Pt_1 stato concordato un importo extra contratto di € 969,00 (già corrisposto) in quanto le lavorazioni extra di cui alla fattura 125/17 di erano state eseguite solo CP_1 in parte ed ra dovuta ricorrere ad altra ditta per il loro completamento. Pt_1
Quindi la somma portata dalla fattura 125/17, alla luce delle risultanze della
CTU non risulta dovuta non essendo stata fornita la prova dell'effettiva esecuzione delle opere ivi indicate.
*FATTURA 163/2017
La fattura 163/17, dell'importo di € 5.282,00, reca la dicitura “addebito costi relativi ad attività concordati con il Vs. responsabile in merito alle lavorazioni della c 6258”.
Tale fattura è stata puntualmente contestata da parte attrice poiché riguarderebbe lavorazioni extracontrattuali non concordate e mai autorizzate.
Il CTU, sul punto, rileva che al documento erano allegati una serie di disegni di parti dell'impianto di ventilazione e gli statini di richiesta di modifica extra contratto,
18 senza però la firma di accettazione del capo cantiere della Inoltre, aggiunge il Pt_1
CTU, non viene specificato nulla sul tipo di lavoro extra eseguito e non stato possibile avere ulteriori chiarimenti in merito da parte della Parte_5 CP_1
Concordando con le risultanze della CTU l'importo non risulta dovuto.
*FATTURA 164/17
Quanto alla fattura 164/17 dell'importo di € 36.382,00 che reca la dicitura
“addebito costi relativi alla differenza tra il fatturato e le ore spese alla lavorazione della c. 6258”
è stata contestata da parte opponente in virtù della omnicomprensività dell'attività di subappalto affidata ad CP_1
Sul punto il CTU precisa che la motivazione portata dalla fattura non corrisponde a quanto contrattualmente previsto e cioè commessa per lavoro a corpo da intendere nella sua totalità e senza varianti, a meno di richieste del committente o da questo autorizzate.
Precisa il CTU che il SAL finale era già stato prodotto con la fattura 152/17 del
30.11.2017 insieme alle varianti autorizzate a completamento lavori.
Riguardo alle fatture 163 e 164 / 17 il CTU conclude in tal senso “Per quanto sopra ritengo che non si possano considerare valide le fatture 163 e 164 /2017 in quanto non si può definire a quali lavori si riferiscano e le motivazioni contraddicono l'oggetto dei contratti stipulati
(Ordine n. 813/2016 costr. 6258) alle voci 2 (contratto a corpo etc.), 3 (Stati avanzamento lavori approvati dal rappresentante in cantiere di 15 (modifiche e rifacimenti) e 16 (lavorazioni Pt_1 non accettate e modifiche in sede di collaudo)”67.
Alla luce delle risultanze della CTU tali importi non sono dovuti.
*FATTURE 136/17 e 152/17
19 Le fatture 136/17 e 152/17 sono state emesse a completamento dei lavori sulla costruzione 6258:
- fatt. 136/17 (SAL mese di ottobre 8,238% sull'importo totale dell'ordine di €
377.464,00, a detrarre 5% anticipo corrisposto all'ordine pari ad € 29.543,00 ed extra contratto per € 29.641,00), per un importo complessivo di € 59.184,00 ;
- fatt.152/17 (SAL mese di novembre e dicembre pari al 2% , fino ad arrivare al
100% sull'importo totale dell'ordine , pari ad € 7.600,00, che extra contratto per €
24.778,00 ), per un importo complessivo di € 32.378,00.
Tali fatture sono state accettate da non sono oggetto di contenzioso. Pt_1
Pertanto, il credito originario di era inferiore a quello richiesti in CP_1 via monitoria (di euro 147.089,50) e, in particolare pari ad euro 94.161,00, poiché, come sopra visto, l'importo di euro 52.928,00 non è dovuto.
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALI DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL
PAGAMENTO DELLE LE RETRIBUZIONI E CONTRIBUZIONI.
Appare, inoltre, documentalmente provata l'eccezione formulata da Pt_1 relativa alla mancata consegna documentazione relativa al pagamento delle le retribuzioni e contribuzioni.
Invero:
- negli ordini si legge espressamente che ogni mese dove va CP_1 presentare la suddetta documentazione;
la circostanza della sussistenza dell'obbligo non è contestata da CP_1
20 - effettivamente è stata chiamata a pagare somme a titolo di Pt_1 retribuzione ai lavoratori8 e dunque si è avverato il rischio in vista del quale era stato previsto l'obbligo contrattuale di consegna della documentazione.
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE.
Fattura data importo Data invio fattura
848/17 15.09.2017 50.002,00 24.10.2017
923/17 30.09.2017 633,89 24.10.2017
968/17 31.10.2017 241,80 24.11.2017
971/17 31.10.2017 112,50 24.11.2017
1041/17 31.10.2017 2.000,80 24.11.2017
1046/17 31.10.2017 988,20 24.11.2017
1300/17 31.12.2017 988,20 14.02.2018
1306/17 31.12.2017 1.000,40 14.02.2018
1317/17 31.12.2017 302,00 14.02.2018
21 Totale 56.269,79
L'opponente eccepisce in compensazione l'importo di € 36.269,00, relativo a un credito descritto nelle fatture emesse nei confronti di che non CP_1 sarebbero state contestate dalla stessa.
Trattasi delle seguenti fatture:
Orbene:
- la fattura n. 848/ 2017 di € 50.002,20 è stata esaminata dal CTU, il quale riferiva che essa è stata parzialmente e concordemente compensata per € 20.000,00 con la fattura N. 53 /17, residuando a credito di 'importo di € CP_1 Pt_1
30.000,00;
La fattura in questione riguarda i lavori non completamente eseguiti da riguardo alla costruzione n. 6248, in relazione ai quali le parti hanno CP_1 concordato quale indennizzo l'importo di € 50.002,00 fatturato da a Pt_1 con la fattura 848 /17 e poi concordemente compensati per € CP_1
20.000,009.
Contro Per quanto riguarda le ulteriori fatture la CTU da atto che ha dovuto sostenere, a causa dell'inadempimento dell'opposta, maggior oneri dovuti ad inadempienze in materia di sicurezza e pulizia del posto di lavoro e noli di container, per ufficio e spogliatoio, fino la 22/12/2017, perciò ha rifatturato ad Pt_1
i seguenti importi: CP_1
- per inadempienze in materia di sicurezza e pulizia € 1.289,99;
- per nolo container spogliatoio, uffici e magazzino € 4.977,60 per un totale di € 6.267,59-
22 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - ESECUZIONE NON A
REGOLA D'ARTE DELLE OPERE E/O SULLA PRESENZA DI VIZI E
DIFETTI DELLE STESSE
La CTU da atto che per alcune delle costruzioni oggetto di causa era già stato raggiunto un accordo transattivo, mentre riguardo alle opere relative alla costruzione n. 6258 le stesse presentavano vizi e non conformità il cui elenco è riportato nella documentazione allegata
L'importo totale sostenuto per l'eliminazione dei difetti è risultato pari ad €
23.123, 00. 10
La circostanza è stata confermata che dal teste escusso Testimone_2 all'udienza del 19.10.202211
IN CONCLUSIONE
Pertanto, a fronte del credito azionato da pari ad €.147.089,50 con il CP_1 decreto ingiuntivo, deve ritenersi:
- che il credito di sia inferiore – precisamente della somma di CP_1
euro 52.924,50-, non avendo l'opposta fornito la prova della fonte della obbligazione relativamente alle lavorazioni (che la predetta assume di avere eseguito) non previste negli ordini iniziali;
b) che la abbia provato la sussistenza di propri crediti eccepiti in Pt_1
compensazione, ante fallimento, e precisamente:
- del credito di € 30.000,00 quale differenza tra la fattura 8/17 per Pt_1
euro 50.000,00 e la fattura 53/17; CP_1
- del credito di €.6.267,79 e di € 23.123,00, relativi ai costi sostenuti in diretta conseguenza dell'inadempimento d CP_1
23 d) che, altresì, abbia provato la sussistenza dell'inadempimento di Pt_1
alla consegna della documentazione necessaria per il pagamento del CP_1 corrispettivo (relativa al pagamento in retribuzioni e contribuzioni ai propri dipendenti).
Il decreto dovrà dunque essere revocato e la domanda di condanna di Pt_1 formulata da deve essere respinta. CP_1
Non può essere accolta, tuttavia, neppure la domanda della parte convenuta di condanna dell'opposta ex articolo 96 c.p.c.: infatti, non è possibile ritenere che le attrici abbiano tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito pretestuosamente;
deve in proposito rammentarsi che l'accertamento dell'infondatezza della domanda non comporta, di per sé, necessariamente la responsabilità aggravata invocata dall'opponente, essendo invece necessario che la domanda appaia macroscopicamente inammissibile o manifestamente infondata;
nel caso di specie non si può giungere a tale conclusione, come palesato dallo scrutinio cui è stato necessario sottoporre la vicenda complessiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa, la complessità delle questioni trattate, la durata della causa, l'impegno concretamente richiesto ai difensori, nonché le fasi esperite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo nr. 350/2018 – RG 944/2018, emesso dal
Tribunale della Spezia;
• in accoglimento delle eccezioni di inadempimento e compensazione formulate da , respinge la domanda di condanna Parte_1 della medesima al pagamento del corrispettivo formulata dalla
[...]
; Controparte_2
24 • condanna la a Controparte_2
rimborsare alla società le spese di lite, determinate Parte_1 in euro7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
• respinge la domanda di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. dall'opponente.
.
Così deciso in La Spezia, il 7 agosto 2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ordinanza 9 maggio 2022 2 Cfr Cass. Sent, 481/09 3 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 4 depositato, come la relazione, il 27/9/2022 5 Vedasi pag. 12 CTU;
6 v. pag. 14 CTU;
7 ordine 813 /16 vedi doc 5 atto di citazione;
8 cfr memoria n° 3 Pt_1 9 Vedasi CTU pag. 12/13 10 Vedasi CTU pag. 20; 11 Vedasi verbale udienza 19.10.2022.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2018/1456
tra la società (p. iva e c.f. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea e domiciliata presso lo studio del medesimo;
parte opponente
e la (c.f. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Carmine Gallo e domiciliata presso lo studio del medesimo;
parte opposta
avente ad oggetto: contratto di appalto (cod. 140022)
conclusioni conclusioni per la parte opponente Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto RG n°944/2018, ing.ne n°350/2018 emesso dal Tribunale della Spezia in data 11 maggio 2018, Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli e notificato ad Pt_1
a mezzo PEC (ai sensi della legge n. 53 del 1994) dall'avvocato Claudio Lalli in data 14 maggio 2018 e per l'effetto respingere l'avversaria richiesta di pagamento di euro 147.089,50 oltre interessi moratori e spese di procedura;
2) respingere le domande della ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa accertando e dichiarando: - che l'importo pari ad €. 55.527,50 (ex adverso reclamato in forza delle fatture nn°124/17, 125/17, 163/17 e 164/17)
1 è in ogni caso non dovuto da d in quanto (i) afferente prestazioni non eseguite da Pt_1 CP_1
o (ii) poiché trattasi di lavorazioni fatturate quali attività extracontrattuali, laddove in CP_1 ricomprese negli ordini commissionati in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti (ordini) o in ogni caso (iii) poiché eseguiti in violazione della procedura contrattualmente pattuita;
3) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto, il credito in capo ad a debito di dell'importo: 3.1) pari in sorte capitale ad €. Pt_1 CP_1
36.269,79, oltre interessi moratori, in forza delle fatture nn°848/17 (quota parte), 923/17, 968/17, 971/17, 1041/17, 1046/17, 1300/17, 1306/17, 1317/17, emesse dalla esponente nei confronti di 3.2) pari in sorte capitale ad euro €. 23.123,00 e/o alla minore o CP_1 maggiore somma che emergerà in corso di causa, per vizi, difetti o mancata esecuzione di opere nelle lavorazioni subappaltate, emerse in sede di collaudo delle costruzioni nn°6258; 3.3) pari ad euro 16.134,58, somma corrisposta da in virtù della responsabilità solidale ex art.29 Pt_1
D.Lgs276/2003, ai dipendenti in forza di conciliazioni in sede sindacale;
3.4) pari ad CP_1 euro 816,46 oltre spese legali in forza di atto di chiamata in causa, notificato dal ricorrente Pt_2
nella procedura pendente nanti il Tribunale di Massa (RG 834/2018) e/o nella maggiore
[...]
e/o minore somma che risulterà all'esito di detto giudizio, reclamando altresì, in compensazione e/o in via di eccezione riconvenzionale, l'importo di euro 16.999,91, corrispettivo pagato dalla esponente a titolo di responsabilità solidale a dipendenti ed ai legali degli stessi, come Pt_1 CP_1 vato dalla documentazione versata in giudizio, pe i esposte in atti di causa;
4) in ogni caso accertare e dichiarare: la non esigibilità del residuo importo pari ad euro 6.948,21 (somma ingiunta, dedotta delle poste di cui ai nn°2) 3.1) e 3.2), 3.3) e 3.4) e/o delle minori o maggiori somme residue eventualmente accertate quali dovute) per tutte le ragioni esposte in atto in punto mancato assolvimento in capo ad dei propri obblighi contrattuali e di legge in punto CP_1 produzione documentale attestante la regolarità contributiva e retributiva (copia modello F24 con rispettiva quietanza (INPS, INAIL), copia modello dm10/uniemens, copia l.u.l. sezione retributiva + buste paga, il tutto firmato dal dipendente, distinta della banca con dicitura
“ESEGUITO” per tutti i bonifici effettuati per VS. dipendenti, DURC a scadenza); somme di cui solidalmente responsabile in forza delle norme di legge applicabili;
5) Con condanna di Pt_1 al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. (ed in particolare ex III° comma della norma CP_1 citata) da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., anche in ragione di quanto esposto sub. § 7 dell'atto di citazione in opposizione. 6) Con vittoria integrale di spese e competenze del giudizio. conclusioni per la parte opposta Controparte_2
[...]
In via preliminare, dichiarare il presente giudizio estinto per mancata riassunzione dei termini con declaratoria di esecutività ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n. 350/2018 emesso dal Tribunale della Spezia nel procedimento monitorio avente rg. 944/2018; - sempre in via preliminare, con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo finalizzato ad ottenere il riconoscimento di crediti verso la dichiarare le stesse, per le causali di cui in premessa, improcedibili Controparte_3 per la declaratoria dell'incompetenza di codesto Ecc.mo Tribunale e per la consequenziale improcedibilità dell'opposizione stante la competenza del Tribunale di Torre Annunziata – sez. fallimentare;
- in via gradata ed in subordine, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminari, si chiede l'ammissione della prova testimoniale così come articolata e con i testi ivi indicati nelle memorie 183, VI comma II termine c.p.c nonché rigettarsi la prova testimoniale così come articolata da controparte per i motivi innanzi esposti e nella deprecata ipotesi di accoglimento si chiede di essere ammessa alla
2 prova contraria, diretta ed indiretta sui capi di prova articolati ed ammessi e con i testi indicati. Il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 20.06.2018, la società
[...]
(nel prosieguo anche “ ), proponeva opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 350/2018 dell'11 maggio 2018, concesso dal
Tribunale della Spezia alla società (ancora in bonis, nel prosieguo CP_1 anche ). CP_1
Il decreto era stato ottenuto dalla avendo la medesima allegato: CP_1
- di svolgere attività di realizzazione, montaggio e manutenzione di impianti industriali, civili e navali e, in particolare, di tubazioni per impianti di condizionamento nel campo navale;
- che la dopo aver stipulato con la IE Cantieri Navali Italiani Pt_1
S.p.A., contratti di appalto di lavorazioni da effettuarsi su imbarcazioni della predetta committente, (sub)appaltava alla alcune lavorazioni: Controparte_1
- che realizzava regolarmente la lavorazioni affidatele ed Controparte_1 emetteva le relative fatture, pagate, però dalla olo parzialmente;
Pt_1
- che, in particolare, la ometteva di pagare alla gli Pt_1 Controparte_1 importi recati dalle seguenti fatture:
o n. 124 del 30/09/2017 per € 5.548,00;
o n. 125 del 30/09/2017 per € 8.315,50;
o n. 136 del 31/10/2017 per € 59.184,00;
o n. 152 del 30/11/2017 per € 32.378,00;
o n. 163 del 31/12/2017 per € 5.282,00;
o n. 164 del 31/12/2017 per € 36.382,00.
per l'importo complessivo di € 147.089,50.
3 La opponendosi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, allegando ed Pt_1 eccependo:
• che, nel corso degli 2016 e 2017, essa aveva subappaltato a CP_1
alcune attività da svolgersi presso il Cantiere Navale San Lorenzo e per IE
(commesse identificate quali Costruzione n. 6258 (Genova Sestri) e n. 6248 (Riva
Trigoso e Viareggio);
• che l'importo di €. 55.527,50 (reclamato da in forza delle fatture CP_1 nn°124/17, 125/17, 163/17 e 164/17) non era dovuto in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e poiché riguardanti lavorazioni fatturate quali attività extracontrattuali, ma in realtà già ricomprese negli ordini commissionati o afferenti prestazioni non eseguite da CP_1
• che l'importo € 6.948,21 non era esigibile, per mancato assolvimento in capo ad in ordine ai propri obblighi contrattuali;
CP_1
• che, altresì, la si era resa inadempiente alle clausole contenute CP_1
nei contratti (negli ordini accettati) relative alla documentazione da produrre per poter ottenere il corrispettivo e segnatamente alla documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni ai propri dipendenti, in relazione al quale è prevista ex lege (d.l. 25/2017); eraltro, era effettivamente inadempiente nei CP_1 pagamento dei propri dipendenti;
• che essa poteva eccepire in compensazione:
il credito di € 36.269,79, oltre interessi moratori, in forza di fatture emesse nei confronti di somma mai corrisposta da ad CP_1 CP_1 Pt_1
il credito di €. 23.123,00 (e/o alla minore o maggiore somma all'esito dell'istruttoria) relativo al risarcimento per vizi e difetti nelle lavorazioni subappaltate emerse in sede di collaudo delle costruzioni nn°6258;.
Si costituiva la convenuta opposta con la comparsa CP_1 depositata il 08.10.2018, chiedendo il rigetto dell'opposizione, allegando:
4 - che tutte le lavorazioni indicate nelle fatture azionate erano state commissionate con l'ordine inziale o successivamente, come palesato dal contenuto di missive della dalla note a firma i riconoscimento di lavori extracosto per Pt_1 Pt_1 ogni singola fattura;
- che i SAL delle lavorazioni non venivano inviati alla allo scopo CP_1 di non farle precostituire alcuna prova;
- che non sussiste il credito di i €uro 56.269,79 (rectius € 36.267,79 ndr), Pt_1 poiché la fattura con cui è stata autorizzata la compensazione è fattura estranea all'ingiunzione di pagamento ed all'opposizione rientrando invero nel rapporto contrattuale unitariamente considerato
e che, comunque, la fattura n.848/17 emessa dalla n data 15.09.2017 di €uro Pt_1
50.002,00 è stata pienamente compensata con la fattura n.53/2017 del 31.03.2017 emessa da per €uro 20.000,00 e con la fattura n.127/2017 del CP_1
30.09.2017 di €uro 24.4764,35;
- che, comunque, nel caso in cui la ontesti la compensazione, veniva formulata Pt_1 domanda di pagamento della fattura n.127/2017 di €uro 24.764,35 oggetto di espresso riconoscimento nella pec del 28.02.2018 e n.53/2017 del 31.03.2017 emessa da Pt_1 per €uro 20.000,00, inoltre venivano espressamente disconosciute le fatture CP_1
n.114/17 di euro 602,00;n.112/17 di €uro 1002,00;n.1300/17 di €uro 988,20;n.1306/17 di €uro 100,40;n.1317/17 di €uro 302,00 ,le fatture in esse indicate e le fantomatiche contestazioni prive di alcun fondamento e/o prova;
- che nulla era dovuto a er il pagamento dei dipendenti e dei contributi;
Pt_1 la è stata esclusa dalle conciliazioni, non le sono stati inviati i prospetti CP_1 richiesti dai lavoratori e vi è una gran confusione in merito visto che alcuni dipendenti avevano già percepito parte delle retribuzioni;
inoltre, la posizione previdenziale di era CP_1 regolare sino alla data del 24.01.2018 (come risulta dal DURC): successivamente, non ricevendo incassi non poteva far fronte a quanto di competenza, per cui otteneva il rateizzo e chiedeva alla l versamento quanto meno delle rate al fine di non decadere;
in ogni caso, Pt_1 Pt_1 non si è surrogata nel pagamento dei contributi della CP_1
5 Con la memoria ex art. 183, VI comma n° 1, recisava di avere ricevuto Pt_1 pignoramento presso terzi per euro 7.046,52 ad opera del dipendente
[...]
(impiegato e non adibito a lavorazioni appaltate da in forza di Parte_3 Pt_1 somme dovute a titolo di mensilità di dicembre 2017 gennaio e febbraio 2018 e tfr, ed inadempimento dei termini di pagamento pattuiti in accordo in sede sindacale del
12.4.2018 (prod.46), nonché atto di pignoramento presso terzi (Tribunale di Torre
Annunziata – udienza 20.3.2019) nell'interesse dello
[...] per crediti vantati nei Controparte_4 Controparte_5 confronti di sino alla concorrenza della somma pari ad euro 67.570,21, CP_1 nonché, ancora, atto di chiamata in causa, notificato dal ricorrente , Parte_2 nella procedura pendente nanti il Tribunale di Massa (RG 834/2018) a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione di la quale indicava CP_1 ed altri) quale responsabile solidale, per il pagamento di euro 9.086,42 oltre Pt_1 spese legali, a titolo di mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2018, tredicesima e tfr.
Ancora, con la memoria ex art.183, VI comma n° 2, iferiva di essere Pt_1 costituita nella precitata procedura Tribunale di Massa (RG 834/2018) / Pt_2
/ IE / Prod.50), riconoscendo la debenza di una sola quota CP_1 Pt_1 parte del TFR (per il periodo in cui il risultava adibito ad appalti e Pt_2 Pt_1 corrispondendo l'importo pari ad euro 816,96, nonché di avere ricevuto la chiamata in causa nelle procedure instaurate nanti il Tribunale di Massa da ex dipendenti per il pagamento delle retribuzioni: e CP_1 Per_1 Per_2
Con ordinanza del 21 giugno 201 la (precedente) G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nelle more della decisione sulle istanze istruttorie, veniva dichiarato il fallimento della società , con sentenza n. 134/2019: all'udienza del 23 CP_1 settembre 2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo. La causa veniva riassunta, con ricorso depositato da l successivo 13 ottobre 2020. Pt_1
6 Si costituiva la con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 16.09.2021, chiedendo dell'opposizione e, in via preliminare, eccependo:
- l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso ai sensi dell'art
305 c.p.c.;
- l'incompetenza del Giudice adito, poiché la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Torre Annunziata avrebbe fatto sorgere l'incompetenza del
Tribunale della a conoscere della controversia di opposizione al Decreto Pt_4
Ingiuntivo n. 350/2018, con conseguente improcedibilità della domanda;
sul punto, richiamava l'art. 24 L.F. che prevede quanto segue: “Il Tribunale che ha dichiarato il
Fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore” .
Con ordinanza del 9 maggio 2022, la Giudice ammetteva le prove per testi richieste da parte opponente, mentre escludeva quelle richieste dall'opposta ammettendo solo la prova per interpello (in particolare la prova per testi veniva esclusa, quanto ai capitoli n° 1, 2, 3, 4 e 19 perché sufficientemente specifici e quanto ai capitoli n° 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 perché irrilevanti ai fini del decidere)1.
All'udienza del 19.10.2022 si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e all'interpello.
- Il testimone dipendente con mansioni di responsabile di Testimone_1 cantiere della riferiva: Pt_1
▪ che il documento denominato “richiesta di riconoscimento modifica è un prestampato numerato progressivamente, messo a disposizione da i propri subappaltatori, per chiedere eventuali riconoscimenti Pt_1 di modifiche alle lavorazioni contrattualmente pattuite, che egli lo
7 prepara con la descrizione dei lavori che vengono svolti e lo consegna;
tale documento veniva compilato dal teste con la ditta subappaltarice e dallo stesso teste autorizzato con la firma: poi il documento viene inviato in azienda in genere a fine mese;
▪ che nel corso del mese di maggio 2017 era stato interrotto ogni rapporto tra le Società e per quanto riguarda le Pt_1 CP_1 lavorazioni presso il Cantiere San Lorenzo;
- il testimone già dipendente della on mansioni di Testimone_2 Pt_1 responsabile di cantiere, riferiva:
▪ che effettivamente veniva utilizzato il documento denominato
“richiesta di riconoscimento modifica e che esso veniva sottoscritto da responsabile il quale vidimava che i numeri a lui presentati fossero giusti e corretti, alcune volte prima dell'esecuzione delle modifiche, altre dopo;
▪ che ogni rapporto contrattuale tra le Società tra cui Pt_1 CP_1
quelle residue in essere aventi ad oggetto i rapporti di subappalto
IE / / è stato interrotto a fare data dal Pt_1 CP_1
22/12/2017 come da e-mail del 19/12/2017 prodotta sub doc. 15 bis
▪ che per rispettare i termini di consegna degli ordini subappaltati da e commissionati da IE (costruzione 6258), Pt_1 CP_1
e al fine di completare le lavorazioni, dopo il 22 dicembre 2017, Pt_1 ha subappaltato la ultimazione delle attività oggetto degli ordini Omci
- Uninaval alla società Cozzi Costruzioni, la quale eseguiva lavorazioni
(non terminate dall'opposta) verso il corrispettivo di euro 23.123
▪ che IE, dopo l'interruzione del rapporto, fece delle contestazioni relative alle lavorazioni (remarks) e che sul documento
49 bis si leggono le date e l'indicazione del capocantiere che ha allegato il remark.
8 Inoltre, la Giudice disponeva procedersi a Consulenza Tecnica, nominando
CTU l'ing. al quale veniva chiesto di riferire: Persona_3
- quali opere fossero state effettivamente eseguite da per conto di CP_1 Pt_1
- se le opere di cui al punto che precede fossero comprese negli ordini e comunque se siano individuabili documenti in cui le stesse vengano indicate (anche sulla base delle testimonianze acquisite);
- qual sia l'importo del corrispettivo dovuto per le opere come sopra individuate;
- se le opere di cui sopra fossero state realizzate a regola d'arte o presentassero vizi e, in tal caso, quale fosse il loro minor valore anche alla luce della spesa da affrontare per eliminare il difetto.
Il consulente, con relazione depositata in data 28.09.2023, riferiva:
- che i contratti stipulati da con prevedevano Pt_1 CP_1
l'esecuzione in subappalto di lavori di carpenteria e tubisteria presso i seguenti Cantieri navali:
o Cantiere Navale S. LORENZO della Spezia -costruzioni n.126 e SLV 112 per complessivi 65.000,00 €; i lavori sono stati completamente eseguiti;
successivamente al termine dei lavori l'opposta emetteva la fattura n. CP_1
124 del 30/09/2017 dell'importo di 5.548,00 €, relativa a prestazioni extracontratto; il
CTU, nel corso degli accertamenti non rinveniva la documentazione necessaria per comprendere se le opere siano state eseguite e autorizzate, non essendo stata prodotta l'autorizzazione del capocantiere di precisava il CTU che Pt_1 CP_1 mostrava dei disegni schematici (durante la terza videoconferenza), ma che non era possibile affermare che si riferissero a tale lavoro;
inoltre, nella fattura veniva indicate n° 86 ore per la partecipazione a riunioni (per un importo di € 1.634,00), nonché 188 ore per programmazione, progettazione e coordinamento lavori, in realtà non demandata alla nei contratti, la programmazione, progettazione e coordinamento CP_1 spetta per contratto ad che non risulta ne abbia autorizzato l'effettuazione a Pt_1 nessun altro;
9 o Cantiere Navale FINCANTIERI Riva Trigoso COSTRUZIONE N. 6248 per complessivi 252.500,00 €; tali lavori non venivano completamente eseguiti da sicché veniva concordato l'indennizzo, per i lavori mancanti ed i difetti CP_1 vari (remarks), dell'importo di € 50.002,00 €, fatturato da con Pt_1 CP_1 fattura n. 848 del 15/09/2017 e concordemente compensati per 20.000,00 €, con fattura di a . 53 del 31/03/2017; pertanto, restano quindi da CP_1 Pt_1 corrispondere ad 30.002,00 €.; successivamente veniva emessa da Pt_1 la fattura n. 125 del 30/09/2017 di € 8.315,50 per lavori extra contratto CP_1
(in parte non eseguiti), il cui importo veniva concordemente ridotto a 969,00 €, da corrispondere a ma anche in questo caso non esistono statini CP_1 autorizzativi controfirmati da pertanto, rimane un credito a favore di i Pt_1 Pt_1
30.002,00-969,00 = 29.033,00 €;
o Cantiere Navale FINCANTIERI Sestri Ponente COSTRUZIONE CP_6 per complessivi 377.464, €; emetteva, in proposito, le fatture. 136/17 CP_1
(SAL mese di ottobre 8,238% sull'importo totale dell'ordine di € 377.464,00, a detrarre 5% anticipo corrisposto all'ordine pari ad € 29.543,00 ed extra contratto per
€ 29.641,00), per un importo complessivo di € 59.184,00, 152/17 (SAL mese di novembre e dicembre pari al 2% , fino ad arrivare al 100% sull'importo totale dell'ordine , pari ad € 7.600,00, che extra contratto per € 24.778,00 ), per un importo complessivo di € 32.378,00; tali fatture sono state accettate da non sono Pt_1 oggetto di contenzioso, anche se in realtà i lavori non erano stai ultimati e si sono evidenziate al collaudo, del mese di aprile 2018, varie non conformità (remarks); le due fatture completano l'importo dovuto da d per l'esecuzione dei Pt_1 CP_1 lavori previsti nell'ordine 813/2016 ai quali si aggiungono, per lavori extra riconosciuti, (29.641,00+24.778,00=) 54.419,00 €, già compresi nelle fatture 136/17
e 152/17 di cui sopra;
oggetto di contenzioso sono invece le due fatture, emesse da quando il rapporto era già cessato, relative a presunte prestazioni extra CP_1 contratto:
▪ n° 163 /17 del 31/12/2017, per un importo di € 5.282,00, non corredata da documentazione idonea a verificare se le lavorazioni siano state eseguite (solo schizzi
10 di parti dell'impianto di ventilazione, e statini di richiesta di modifica extra contratto compilati parzialmente, senza la firma di accettazione del capo cantiere della Pt_1
▪ 164 /17 del 31/12/2017 per un importo totale di € 36.382,00, relativa alla differenza tra le ore fatturate e le ore effettivamente lavorate per la costruzione 6258: tuttavia, il corrispettivo era previsto a corpo;
o CANTIERE NAVALE S. LORENZO DELLA SPEZIA costruzioni n.126
e SLV 112 per complessivi 65.000,00 € , lavori completamente eseguiti e previsti dagli ordini sopra riportati, ma si può riconoscere il corrispettivo di € 1.634,00 per la partecipazione a riunioni sulle varie unità presso il cantiere S. Lorenzo;
o RIVA TRIGOSO, Controparte_7
COSTRUZIONE N. 6248, i lavori non sono stati completamente eseguiti sono stati segnalati remarks vari in sede di collaudo da parte del primo committente IE;
i lavori mancanti e le riparazioni e gli interventi per eliminare i remarks sono stati concordati per un importo di 50.002,00 € (voce 2 dell'ordine n. 285/16) e fatturati da con fattura n. 848/17 -Tale importo è stato concordemente Pt_1 CP_1 compensato per 20.000,00 € con fattura di a . 53 /17, che si CP_1 Pt_1 riferisce a lavorazioni varie su costruzione N. 6255; successivamente veniva emessa da la fatt. n. 125 del 30/09/2017 di 8.315,50 e per lavori extra contratto CP_1
(in gran parte non eseguiti), il cui importo veniva concordemente ridotto a 969,00 €;
o CANTIERE NAVALE FINCANTIERI SESTRI PONENTE
COSTRUZIONE N. 6258: sono oggetto di contenzioso le due fatture, emesse da quando il rapporto era già cessato, relative a presunte prestazioni extra CP_1 contratto, che il CTU non riconosceva sulla base delle considerazioni già sopra illustrate;
o che, pertanto, doveva a le somme di 66.634,00 €, Pt_1 CP_1
203.467,00 €, 419.239,41 €
11 Con successiva ordinanza del 06.10 203 il Giudice formulava la seguente proposta transattiva ex art 185 cpc:
“definizione del giudizio con pagamento da parte dell'opponente società
[...] all'opposta curatela società della somma omnicomprensiva Parte_1 Controparte_1 di Euro 50.000,00 a saldo di ogni reciproca pretesa;
compensazione integrale delle spese di lite e pagamento del compenso del CTU come sarà liquidato in misura del 50% per ciascuna parte)” fissando l'udienza del 9.11.2023 per verificare l'eventuale adesione delle parti alla proposta.
Alla successiva udienza del 18.01.2024 la Controparte_2
dichiarava di accettare la proposta mentre parte opponente
[...] dichiarava di non essere disponibile ad accettare. Pt_1
A questo punto il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, in data
23.04.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge ex art 190 cpc per il deposito delle note conclusive e delle rispettive repliche.
ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLA
[...]
. Controparte_2
La curatela formulava eccezione di estinzione del giudizio per CP_1 tardiva riassunzione dello stesso ai sensi dell'art 305 c.p.c., in base al quale “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” .
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Con sentenza n. 12154 /2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espresso il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della
L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di
12 improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima».
Nel caso di specie la comunicazione di interruzione del procedimento è avventa in data 23.09.2020 mediante comunicazione/deposito nel fascicolo telematico del verbale di udienza tenutasi a trattazione scritta in pari data, nel corso della quale è stata dichiarata l'interruzione del procedimento.
La riassunzione del procedimento è avvenuta in data 13.10.2020 mediante deposito di ricorso in riassunzione da parte della dunque entro il termine di Pt_1 tre mesi previsti dall'art 305 cpc.
Eccezione di incompetenza del Giudice adito ex art. 24 L.F..
Altresì, la Curatela formulava eccezione di incompetenza del Giudice adito ex art. 24 L.F: anch'essa appare infondata e deve essere respinta.
Infatti, in base al consolidato (e condivisibile) orientamento della Suprema
Corte 2 , nell'ipotesi in cui venga opposto in compensazione un credito verso l'imprenditore fallito ed il giudice del merito provveda all'accertamento del credito del fallimento e del controcredito opposto in compensazione, pronunciando sentenza di condanna di tutte le parti al pagamento del rispettivo debito, il giudice è tenuto a dichiarare la compensazione dei reciproci debiti fino alla loro concorrenza, precisando che una eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, dovendo essere oggetto di autonomo provvedimento di insinuazione al passivo del fallimento.
13 In definitiva finché il credito del terzo rimane nell'ambito di valore del credito vantato dalla curatela non esistono preclusioni né al riconoscimento della compensazione, né alla condanna dell'altra parte per l'eventuale eccedenza.
Invece un'eventuale eccedenza del credito verso il fallito non potrà essere oggetto di condanna nei confronti del fallimento ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo (sul punto vedasi Cassazione, III
Sezione Civile, sentenza 481-09).
NEL MERITO.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Deve, in proposito, rammentarsi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione3:
- il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Deve, altresì, sottolinearsi che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è la sussistenza della pretesa creditoria che deve essere accertata secondo
14 le regole usuali, l'opposta creditrice assumendo la posizione di attrice in senso sostanziale e l'opponente debitrice di convenuta.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Come già sopra rilevato, a sostegno della propria pretesa CP_1 creditoria, allega n. 6 fatture emesse relativamente a lavorazioni eseguite in sub appalto per conto della la quale aveva stipulato con Parte_1
FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani spa contratti di appalto aventi ad oggetto lavorazioni da effettuarsi su imbarcazioni in diversi cantieri.
La conclusione del contratto di sub appalto deve ritenersi pacifica, poiché non contestata anzi riconosciuta da parte attrice opponente.
L'opponente contesta, invece, la debenza del corrispettivo per lavorazioni che l'opposta assume di avere svolto extra contratto;
inoltre, l'opponente eccepisce l'inesatto adempimento in relazione ad alcune lavorazioni (non terminate o affette da vizi).
Le lavorazioni che reclama come eseguite extra contratto sono CP_1 quelle relative alle fatture 124/2017, 125 /2017, 163 /2017 e 164 / 2017 per un totale di € 55.527,50.
Nello specifico, analizzando le fatture citate anche alla luce dell'istruttoria -e, in particolare delle testimonianze dei capicantiere e della relazione del CTU, può osservarsi quanto segue.
Deve, però, premettersi:
- che i testi sentiti appaiono pienamente attendibili, avendo riferito con precisione e in dettaglio in ordine a fatti conosciuti per aver personalmente preso parte alla vicenda in ragione della loro attività lavorativa, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o incongruenze e distinguendo accuratamente le circostanze che rammentavano da quelle che, invece, non ricordavano;
i testi, inoltre, non avevano alcun interesse -neppure di fatto- a un determinato esito della lite (uno dei due,
15 peraltro, non lavora neppure più per l'opponente); le testimonianze, in particolare, rilevano in quanto hanno ricostruito come venivano documentati gli ordini di lavorazione non inizialmente previsti contrattualmente, circostanza che è stata esaminata dal CTU e posta a base delle sue valutazioni;
- che le valutazioni espresse dal consulente tecnico appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi supportati da documentazione fotografica ed esposti in modo chiaro, logico e senza contraddizioni;
Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP (cfr documento
OSSERVAZIONI CTU in risposta al CTP Per_4
Passando all'esame delle singole fatture.
*FATTURA 124/17
La fattura 124/17 di € 5.548,00 datata 30.09.2017 riguarda presunte lavorazioni riguardanti impianti di condizionamento su commesse presso il Cantiere Navale S.
Lorenzo eseguite presso il Cantiere Navale San Lorenzo e recante la dicitura
“addebito costi non di nostra competenza come da ordini presso cantiere Sanlorenzo. Riunione di produzione, rilievi apparato motore, rilievi di tutti i plenum di ventilazione e estrazione, programmazione, progettazione, coordinamento lavori con personale Sanlorenzo”.
Essa è stata contestata da er le seguenti ragioni: Pt_1
-trattasi di lavorazioni/ attività rispetto alle quali non vi sarebbe prova alcuna in ordine -alla loro effettiva esecuzione (quindi prive di SAL e/o cd. comprovante);
-laddove effettivamente effettuate, trattasi in ogni caso di lavorazioni che sarebbero ricomprese nell'ordine;
16 -qualora integrassero lavorazioni / attività extra-contratto esse non sarebbero , in ogni caso, mai state autorizzate da econdo le procedure contrattualmente Pt_1 pattuite.
L'espletata CTU, quanto alla fattura 124/17 , rileva che essa è relativa ad attività svolte presso il Cantiere San Lorenzo della Spezia, riferita genericamente alle attività svolte su entrambe le unità navali oggetto di contratto, SL 112 e 126, attività che riguardano la partecipazione a riunioni di produzione, alcuni rilevi di condotte e plenum dell'impianto di ventilazione ed estrazione, la programmazione ed il coordinamento dei lavori con indicazione delle ore impiegate. La CTU ha evidenziato che non esiste per tali lavori nessuno statino di richiesta /autorizzazione né altro documento controfirmato dal capocantiere secondo la prassi in uso per Pt_1 autorizzare lavorazioni sia contrattualmente previste che extra contratto.
Il CTU rispondendo al quesito n. 1) ha rilevato “In merito mi sono stati fatti vedere dei disegni schematici durante la terza videoconferenza, ma essi non mi sono stai inviati e quindi non posso affermare che si riferissero a tale lavoro.
Tornando all'oggetto della fattura ed alla lettera esplicativa allegata, si indica inoltre la partecipazione a riunioni per un totale di 86 ore + programmazione, progettazione e coordinamento lavori per 188 ore .
Mentre si può accettare l'onere di partecipazione a riunioni, in quanto non espressamente previsto a carico di nei contratti, la programmazione, progettazione e coordinamento CP_1 spetta per contratto ad che non risulta ne abbia autorizzato l'effettuazione a nessun altro. Pt_1
Pertanto, si può riconoscere ad per partecipazione a CP_1 riunioni relative alle unità sulle quali ha lavorato, presso il cantiere S. Lorenzo, un importo pari a 19,00 €/h (costo orario congruo) x 86 ore = 1.634,00 €”5.
17 Alla luce delle risultanze della CTU, che si ritengono condivisibili, quanto alla fattura 124/17 la somma dovuto è di € 1.634,00 a fronte di quella maggiore portata in fattura.
*FATTURA 125/2017
La fattura 125 /17 di € 8.315,50 reca la dicitura: “Vs. ordine 285/16 Addebito costi relativi ad attività extracontrattuali a fronte c 6248. Lavorazione spazi confinati, rimontaggio tubi- flessivi-accessori-filtri, costruzione rocchetto imbarco, ricostruzione tubi”.
Anche la fattura n. 125/17 è stata contestata da parte attrice opponente già in via stragiudiziale poiché riguarderebbe lavorazione definite extracontrattuali ma in parte non risulterebbero eseguite, in parte risulterebbero già pagate e in parte non autorizzate dalla Pt_1
Sul punto l'espletata CTU ha rilevato che non sussistono statini autorizzativi da parte di , relativamente alla costruzione n. 6248 cui la fattura si riferisce, era Pt_1 stato concordato un importo extra contratto di € 969,00 (già corrisposto) in quanto le lavorazioni extra di cui alla fattura 125/17 di erano state eseguite solo CP_1 in parte ed ra dovuta ricorrere ad altra ditta per il loro completamento. Pt_1
Quindi la somma portata dalla fattura 125/17, alla luce delle risultanze della
CTU non risulta dovuta non essendo stata fornita la prova dell'effettiva esecuzione delle opere ivi indicate.
*FATTURA 163/2017
La fattura 163/17, dell'importo di € 5.282,00, reca la dicitura “addebito costi relativi ad attività concordati con il Vs. responsabile in merito alle lavorazioni della c 6258”.
Tale fattura è stata puntualmente contestata da parte attrice poiché riguarderebbe lavorazioni extracontrattuali non concordate e mai autorizzate.
Il CTU, sul punto, rileva che al documento erano allegati una serie di disegni di parti dell'impianto di ventilazione e gli statini di richiesta di modifica extra contratto,
18 senza però la firma di accettazione del capo cantiere della Inoltre, aggiunge il Pt_1
CTU, non viene specificato nulla sul tipo di lavoro extra eseguito e non stato possibile avere ulteriori chiarimenti in merito da parte della Parte_5 CP_1
Concordando con le risultanze della CTU l'importo non risulta dovuto.
*FATTURA 164/17
Quanto alla fattura 164/17 dell'importo di € 36.382,00 che reca la dicitura
“addebito costi relativi alla differenza tra il fatturato e le ore spese alla lavorazione della c. 6258”
è stata contestata da parte opponente in virtù della omnicomprensività dell'attività di subappalto affidata ad CP_1
Sul punto il CTU precisa che la motivazione portata dalla fattura non corrisponde a quanto contrattualmente previsto e cioè commessa per lavoro a corpo da intendere nella sua totalità e senza varianti, a meno di richieste del committente o da questo autorizzate.
Precisa il CTU che il SAL finale era già stato prodotto con la fattura 152/17 del
30.11.2017 insieme alle varianti autorizzate a completamento lavori.
Riguardo alle fatture 163 e 164 / 17 il CTU conclude in tal senso “Per quanto sopra ritengo che non si possano considerare valide le fatture 163 e 164 /2017 in quanto non si può definire a quali lavori si riferiscano e le motivazioni contraddicono l'oggetto dei contratti stipulati
(Ordine n. 813/2016 costr. 6258) alle voci 2 (contratto a corpo etc.), 3 (Stati avanzamento lavori approvati dal rappresentante in cantiere di 15 (modifiche e rifacimenti) e 16 (lavorazioni Pt_1 non accettate e modifiche in sede di collaudo)”67.
Alla luce delle risultanze della CTU tali importi non sono dovuti.
*FATTURE 136/17 e 152/17
19 Le fatture 136/17 e 152/17 sono state emesse a completamento dei lavori sulla costruzione 6258:
- fatt. 136/17 (SAL mese di ottobre 8,238% sull'importo totale dell'ordine di €
377.464,00, a detrarre 5% anticipo corrisposto all'ordine pari ad € 29.543,00 ed extra contratto per € 29.641,00), per un importo complessivo di € 59.184,00 ;
- fatt.152/17 (SAL mese di novembre e dicembre pari al 2% , fino ad arrivare al
100% sull'importo totale dell'ordine , pari ad € 7.600,00, che extra contratto per €
24.778,00 ), per un importo complessivo di € 32.378,00.
Tali fatture sono state accettate da non sono oggetto di contenzioso. Pt_1
Pertanto, il credito originario di era inferiore a quello richiesti in CP_1 via monitoria (di euro 147.089,50) e, in particolare pari ad euro 94.161,00, poiché, come sopra visto, l'importo di euro 52.928,00 non è dovuto.
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALI DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL
PAGAMENTO DELLE LE RETRIBUZIONI E CONTRIBUZIONI.
Appare, inoltre, documentalmente provata l'eccezione formulata da Pt_1 relativa alla mancata consegna documentazione relativa al pagamento delle le retribuzioni e contribuzioni.
Invero:
- negli ordini si legge espressamente che ogni mese dove va CP_1 presentare la suddetta documentazione;
la circostanza della sussistenza dell'obbligo non è contestata da CP_1
20 - effettivamente è stata chiamata a pagare somme a titolo di Pt_1 retribuzione ai lavoratori8 e dunque si è avverato il rischio in vista del quale era stato previsto l'obbligo contrattuale di consegna della documentazione.
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE.
Fattura data importo Data invio fattura
848/17 15.09.2017 50.002,00 24.10.2017
923/17 30.09.2017 633,89 24.10.2017
968/17 31.10.2017 241,80 24.11.2017
971/17 31.10.2017 112,50 24.11.2017
1041/17 31.10.2017 2.000,80 24.11.2017
1046/17 31.10.2017 988,20 24.11.2017
1300/17 31.12.2017 988,20 14.02.2018
1306/17 31.12.2017 1.000,40 14.02.2018
1317/17 31.12.2017 302,00 14.02.2018
21 Totale 56.269,79
L'opponente eccepisce in compensazione l'importo di € 36.269,00, relativo a un credito descritto nelle fatture emesse nei confronti di che non CP_1 sarebbero state contestate dalla stessa.
Trattasi delle seguenti fatture:
Orbene:
- la fattura n. 848/ 2017 di € 50.002,20 è stata esaminata dal CTU, il quale riferiva che essa è stata parzialmente e concordemente compensata per € 20.000,00 con la fattura N. 53 /17, residuando a credito di 'importo di € CP_1 Pt_1
30.000,00;
La fattura in questione riguarda i lavori non completamente eseguiti da riguardo alla costruzione n. 6248, in relazione ai quali le parti hanno CP_1 concordato quale indennizzo l'importo di € 50.002,00 fatturato da a Pt_1 con la fattura 848 /17 e poi concordemente compensati per € CP_1
20.000,009.
Contro Per quanto riguarda le ulteriori fatture la CTU da atto che ha dovuto sostenere, a causa dell'inadempimento dell'opposta, maggior oneri dovuti ad inadempienze in materia di sicurezza e pulizia del posto di lavoro e noli di container, per ufficio e spogliatoio, fino la 22/12/2017, perciò ha rifatturato ad Pt_1
i seguenti importi: CP_1
- per inadempienze in materia di sicurezza e pulizia € 1.289,99;
- per nolo container spogliatoio, uffici e magazzino € 4.977,60 per un totale di € 6.267,59-
22 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - ESECUZIONE NON A
REGOLA D'ARTE DELLE OPERE E/O SULLA PRESENZA DI VIZI E
DIFETTI DELLE STESSE
La CTU da atto che per alcune delle costruzioni oggetto di causa era già stato raggiunto un accordo transattivo, mentre riguardo alle opere relative alla costruzione n. 6258 le stesse presentavano vizi e non conformità il cui elenco è riportato nella documentazione allegata
L'importo totale sostenuto per l'eliminazione dei difetti è risultato pari ad €
23.123, 00. 10
La circostanza è stata confermata che dal teste escusso Testimone_2 all'udienza del 19.10.202211
IN CONCLUSIONE
Pertanto, a fronte del credito azionato da pari ad €.147.089,50 con il CP_1 decreto ingiuntivo, deve ritenersi:
- che il credito di sia inferiore – precisamente della somma di CP_1
euro 52.924,50-, non avendo l'opposta fornito la prova della fonte della obbligazione relativamente alle lavorazioni (che la predetta assume di avere eseguito) non previste negli ordini iniziali;
b) che la abbia provato la sussistenza di propri crediti eccepiti in Pt_1
compensazione, ante fallimento, e precisamente:
- del credito di € 30.000,00 quale differenza tra la fattura 8/17 per Pt_1
euro 50.000,00 e la fattura 53/17; CP_1
- del credito di €.6.267,79 e di € 23.123,00, relativi ai costi sostenuti in diretta conseguenza dell'inadempimento d CP_1
23 d) che, altresì, abbia provato la sussistenza dell'inadempimento di Pt_1
alla consegna della documentazione necessaria per il pagamento del CP_1 corrispettivo (relativa al pagamento in retribuzioni e contribuzioni ai propri dipendenti).
Il decreto dovrà dunque essere revocato e la domanda di condanna di Pt_1 formulata da deve essere respinta. CP_1
Non può essere accolta, tuttavia, neppure la domanda della parte convenuta di condanna dell'opposta ex articolo 96 c.p.c.: infatti, non è possibile ritenere che le attrici abbiano tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito pretestuosamente;
deve in proposito rammentarsi che l'accertamento dell'infondatezza della domanda non comporta, di per sé, necessariamente la responsabilità aggravata invocata dall'opponente, essendo invece necessario che la domanda appaia macroscopicamente inammissibile o manifestamente infondata;
nel caso di specie non si può giungere a tale conclusione, come palesato dallo scrutinio cui è stato necessario sottoporre la vicenda complessiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa, la complessità delle questioni trattate, la durata della causa, l'impegno concretamente richiesto ai difensori, nonché le fasi esperite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo nr. 350/2018 – RG 944/2018, emesso dal
Tribunale della Spezia;
• in accoglimento delle eccezioni di inadempimento e compensazione formulate da , respinge la domanda di condanna Parte_1 della medesima al pagamento del corrispettivo formulata dalla
[...]
; Controparte_2
24 • condanna la a Controparte_2
rimborsare alla società le spese di lite, determinate Parte_1 in euro7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
• respinge la domanda di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. dall'opponente.
.
Così deciso in La Spezia, il 7 agosto 2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ordinanza 9 maggio 2022 2 Cfr Cass. Sent, 481/09 3 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 4 depositato, come la relazione, il 27/9/2022 5 Vedasi pag. 12 CTU;
6 v. pag. 14 CTU;
7 ordine 813 /16 vedi doc 5 atto di citazione;
8 cfr memoria n° 3 Pt_1 9 Vedasi CTU pag. 12/13 10 Vedasi CTU pag. 20; 11 Vedasi verbale udienza 19.10.2022.