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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13822/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13822/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 19.12.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elett.te domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via S. Maria della Libera, n. 34/42, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Siciliano,
C.F.: , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante il Sindaco p.t. domiciliato per la Carica presso la Casa CP_2
Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dal
Dirigente del Settore Avvocatura, Avvocato Alida Di Napoli (c.f.:
), in virtù della allegata procura generale alle liti in atti C.F._3
CONVENUTO
E
(P.IVA Controparte_3
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Castaldo, presso il cui studio elett.te P.IVA_2
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domicilia in Afragola (NA) alla via R. Russo n.55, cod. fisc. C.F._4
giusta procura alle liti in atti nonchè
(codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Controparte_4
Registro delle Imprese di Bologna: ), con sede legale e direzione in P.IVA_3
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, dott.
[...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del CP_5
25/09/2018 in autentica Notaio dott. di Bologna, ai nn. Persona_1 P.IVA_4
rappresentata, difesa dall'Avv. DEL GAISO MARCO – e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Pergolesi, giusta mandato in atti
CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 19.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio il per ottenere il risarcimento del danno subito dal proprio Controparte_1
motociclo Aprilia Atlantic 200 targato BW18057 e per le lesioni fisiche dallo stesso patite in occasione del sinistro verificatosi il giorno 25.09.2018 alle ore 19,30 circa in
Casoria (NA) alla Via Vincenzo Salierno in direzione Piazza Tenente RM allorquando, mentre conduceva il motociclo Aprilia di sua proprietà, alcune transenne con bande di plastica, poste al margine destro della strada per delimitare l'area di un cantiere di lavori di manutenzione, si staccavano dal suolo, a causa del vento per non essere state adeguatamente assicurate alla sede stradale, e impattavano contro il motociclo , facendolo rovinare al suolo. Per effetto dell'impatto, il motociclo CP_6 riportava evidenti danni mentre l'attore riportava lesioni personali tali da dover riparare presso il P.S. del P.O. “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore ove gli venivano prestate le prime cure. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale del che redigeva rituale Rapporto di Incidente Stradale. L'attore Controparte_1 chiedeva: “1)accogliere la domanda;
2) accertare e dichiarare l'esclusiva
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responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nel sinistro Controparte_1
per cui è causa;
3) in conseguenza, condannare lo stesso, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dall'istante sia per i danni riportati dal motociclo APRILIA, di proprietà dell'istante, quantificati in euro
2.775,00, sia per le lesioni personali dallo stesso subite a seguito dell'evento per cui è causa, da liquidarsi nell'importo di euro 8.220,00, così suddiviso: I.T.T. di gg. 7 pari ad euro 686,00; I.T.P. di 30 gg. al 50% pari ad euro 1.470,00; I.T.P. di 20 gg. al 25% pari ad euro 490,00; danno biologico 3% pari ad euro 5.574,00, nonché spese mediche documentate e non, nonché danno morale da valutare in via equitativa come da documentazione che si produce e, comunque, in quella misura che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, anche all'esito di C.T.U. medica, che occorrendo vorrà disporre oltre interessi legali dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti di euro 26.000,00; 4) condannare lo stesso al pagamento di spese e compensi di giudizio”
2.Si costituiva il convenuto che eccepiva la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva deducendo che le transenne erano state posizionate dalla
[...]
alla quale erano stati affidati i lavori di spanciamento dei Controparte_7
muri di contenimento nel tratto compreso tra i civici 9-11° e 11b e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della ditta Controparte_8
[...]
Concludeva chiedendo : “1) in via assolutamente preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per l'effetto accertare la Controparte_1
totale estraneità del stesso alla vicenda per cui è causa, con conseguente CP_1
condanna della per i motivi di cui agli scritti difensivi Controparte_7 dell'Ente rappresentato;
2) nel merito, respingersi in toto, l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità almeno concorrente del Sig. e, per l'effetto, ridurre Parte_1 proporzionalmente l'eventuale condanna del;
4) con vittoria di Controparte_1
spese ed onorari di giudizio o, in via gradata, con integrale compensazione degli stessi”.
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3.Si costituiva altresì la ditta che, a sua Controparte_8
volta, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per cessazione del contratto di appalto intrattenuto con il Comune di e chiedeva l'autorizzazione alla CP_1
chiamata in garanzia della (oggi Controparte_9 [...]
per essere manlevata in caso di condanna. Controparte_9
Così concludeva: “dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente soc. in quanto il titolo contrattuale posto a fondamento Controparte_3
della chiamata in causa effettuata dal convenuto risulta inesistente, Controparte_1
perchè alla data del sinistro lo stesso contratto di appalto risultava essere già cessato di ogni effetto con la conseguenza che la custodia delle aree teatro del sinistro ricadeva
a carico dell' che, a mezzo dei propri uffici, ometteva l'obbligo di CP_10
controllo e vigilanza sul rispetto della normativa di sicurezza.
IN VIA PRINCIPALE: reietta ogni contraria istanza, azione, eccezione, e difesa, ordinare alla controparte di provare la legittimazione attiva e passiva, nonché la procedibilità dell'azione; in mancanza si chiede sin da ora di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, sempre in via principale dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità per mancanza sia di titolo che per vaghezza e genericità della chiamata in causa del terzo con condanna del , o chi per esso, al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata la responsabilità della convenuta soc. Controparte_3
nella produzione dell'evento dannoso.
[...]
IN VIA GRADATA: nella denegata ipotesi non fossero accolte le richieste di cui innanzi, ove il signor Giudice dovesse prendere in considerazione l'ipotesi di colpa delle parti coinvolte nell'incidente, affermarsi il concorso di colpa delle stesse con tutti i provvedimenti consequenziali, lasciando pur sempre salve ed impregiudicate le ragioni in ordine alle responsabilità del sinistro, voglia tenere indenne e manlevata la comparente società di ogni somma che dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere condannando direttamente, per garanzia, la quale Controparte_11 compagnia garante per la R.C.T. la comparente Controparte_3
4.A seguito di chiamata in causa si costituiva la che eccepiva Controparte_12
l'inoperatività della copertura assicurativa per la cessazione del contratto di appalto tra
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l'assicurata ed il e chiedeva il rigetto di ogni pretesa avanzata nei Controparte_1
suoi confronti .
5.Espletata la prova testimoniale nonché CTU medica per la valutazione delle lesioni, la causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 19.12.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
6.L'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal è infondata CP_1
poiché risulta evidente dagli atti prodotti e dalla prova per testi che la
[...]
alla data del 12.09.2018 aveva già consegnato il Controparte_3
cantiere concludendo le lavorazioni, con relativo verbale di ultimazione lavori dal quale si evince che “ è stato definito il rapporto e quindi conclusa l'attività da parte della soc. ”. CP_3
Dalla documentazione allegata risulta che una volta definito e terminato ogni rapporto contrattuale, nonché accertato dal Direttore dei lavori che tutti i lavori commissionati erano stati ultimati nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle norme vigenti, la competenza per il controllo e la custodia delle aree oggetto di cantiere, spettava solo agli uffici tecnici preposti del Comune e non più alla società CP_1 [...]
. Esclusa la configurabilità di una responsabilità in Controparte_3 capo a quest'ultima per l'accaduto lamentato dall'attore resta assorbita pertanto la stessa domanda di garanzia a sua volta avanzata dalla Controparte_3
nei confronti della società di assicurazione
[...] Controparte_9
7.Passando al merito, la domanda di parte attrice va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso e che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che
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compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (cfr. Cass. sent. n. 15096 del
17.06.2013).
Nel caso di specie, il suddetto obbligo del convenuto di vigilare e controllare CP_1
l'operato della ditta emerge e si Controparte_3
concretizza in modo chiaro ed univoco dal verbale di ultimazione dei lavori dove veniva accertato dal Direttore dei Lavori la corretta esecuzione dei lavori commissionati e la consegna delle aree oggetto del transennamento. Difatti, con la detta ultimazione dei lavori che concludono il contratto di appalto, la custodia delle aree cedeva in capo al che avrebbe dovuto vigilare attraverso i propri uffici sulla Controparte_1
conservazione nel tempo delle condizioni di sicurezza delle transenne, apponendo opportuna segnaletica stradale, obbligo che risulta essere stato altresì omesso dall'Ufficio Tecnico del Controparte_1
Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto i poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti del medesimo, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n.
15509 del 16.05.2022).
Dall'istruttoria espletata inoltre è emerso che: “le transenne non erano ancorate al suolo né erano collegate tra di loro, né erano in alcun modo segnalate” come riferito dal testimone di parte attrice, il quale, avendo assistito all'infortunio, ha Tes_1 confermato la dinamica riferita in citazione dichiarando che l'attore “ mentre percorreva con il proprio motociclo Aprilia la via Vincenzo Salierno in direzione
Piazza Tenente RM , veniva colpito da alcune transenne con bande in plastica che delimitavano dei lavori di manutenzione e che si staccavano a causa di vento… ebbi modo di vedere le transenne che volavano e mentre l'auto che mi precedeva riuscì a deviare, il motociclo fu colpito”.
Inoltre il teste funzionario dei lavori pubblici presso il Testimone_2 CP_1
riferiva che: “Il transennamento era stato disposto e commissionato dal
[...]
alla società che si occupava della Controparte_1 Controparte_3
manutenzione stradale a seguito di un ordine della stessa Procura per pericolo di crollo di un edificio sito in via Vincenzo Salierno civico 9- 11 B. Il transennamento serviva per distanziare l'area di passaggio impedendo il transito pedonale in prossimità
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dell'edificio pericolante. Nell'occasione il tipo di transennamento mi fu indicato dalla
Polizia locale ed io detti disposizioni alla Il Parte_2
transennamento fu apposto il 25 ottobre 2017 su segnalazione dei Vigili del Fuoco del
18 ottobre 2017 e da allora era rimasto fino al giorno dell'incidente. La società
aveva sottoscritto con il un accordo quadro per la manutenzione CP_3 CP_1
stradale per il biennio da gennaio 2017 al 12 settembre 2018, pertanto il sinistro si è verificato dopo che era cessato l'accordo quadro. Vi fu alla cessazione dell'incarico un apposito verbale di conclusione dei lavori. Il giorno successivo all'incidente ho constatato che le transenne erano a terra, rivolte verso il muro ed incatenate tra loro”.
“Le transenne sono state monitorate da me per tutto il periodo fino al 12 settembre
2018, dopo non ho potuto più monitorarle perché non avevo più un'impresa a disposizione. Io stesso ho fatto presente al la necessità di dover riaffidare il CP_1 servizio di manutenzione predisponendo la relativa spesa.”
Ed ancora il teste , dirigente dei lavori pubblici del Testimone_3 CP_1
confermava che: “dopo la consegna della custodia delle aree da parte della
[...]
società al le transenne non vennero rimosse. Preciso che la data del CP_3 CP_1
12.9.2018 è la data di ultimazione dell'appalto di manutenzione stradale della
. Le transenne, verificando dagli atti che ho portato con me, furono apposte CP_3 nell'ottobre del 2017”.
Per questi motivi
è stata fornita prova adeguata del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno.
Di contro, il non ha fornito alcuna dimostrazione positiva del caso Controparte_1
fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Al contrario, invece, parte attrice ha dimostrato, con comprovante documentazione, che il vento che ha determinato il distacco della transenna, non era stato eccezionale ed imprevedibile. Infatti, dalla documentazione prodotta relativa alla situazione meteo alla data del sinistro, si evince, in maniera inequivoca, che a quella data (25.09.2018) non era stata registrata nessuna anomala raffica di vento e che la velocità media del vento era stata di 27 km/h e la massima di 41 km/h. e pertanto non eccezionale nè incoercibile. Inoltre il Bollettino Previsionale delle condizioni meteorologiche per i giorni 25.26.27/09/18, di livello di allerta di colore verde, conteneva comunque la
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raccomandazione della Regione Campania-Protezione Civile, alle Prefetture, ai Comuni
e ai diversi enti amministrativi, di “controllare le strutture soggette alle sollecitazione dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, ombrelloni, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico …”; ciò, dunque, evidenzia e comprova la negligenza, l'inerzia e quindi la responsabilità del convenuto per Controparte_1
non avere neppure correttamente adempiuto alla raccomandazione della Regione
Campania-Protezione Civile, non avendo preventivamente ed opportunamente assicurato al suolo le indicate transenne.
Il avrebbe dovuto a maggior ragione vigilare circa la sicurezza delle transenne CP_1 installate sulla Via Salierno, in virtù dell'obbligo di custodia al fine di evitare danni a terzi in caso di maltempo.
Il convenuto ente, infatti, non ha provato né che il danneggiato avesse tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia presente nella sede stradale si fosse formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
8.Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. mentre va escluso ogni Controparte_1
concorso di responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 perchè nessuna negligenza può al medesimo essere imputata per aver confidato nella normale sicurezza di percorribilità della strada aperta al pubblico e priva al momento del sinistro di segnalazioni di pericolo per il transito di persone o mezzi.
9.In ordine al danno per le lesioni subite dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio perché adeguatamente motivate e fondate su un attento e scrupoloso controllo del paziente e della copiosa documentazione medica fornita dalla parte.
Il dott. , premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite e Persona_2
la compatibilità con il riferito accaduto , ha chiarito che riportava un Parte_1
danno biologico valutabile nella misura permanente del 1%, oltre un periodo di I.T.P. di giorni 7 al 75%, giorni 20 al 50% e di ulteriori giorni 20 al 25%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e
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ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., S.U., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975) che, riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003
(Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito.
Le tabelle di Milano per l'anno 2024 determinano, invero, all'attualità il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei
"criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva".
Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.
Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno
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non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva, quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta).
Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.
Nessun ulteriore “compenso” aggiuntivo per danno morale va riconosciuto trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso.
Nel caso di specie la voce relativa al danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di idonea prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva, tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
Perciò in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2024 e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, il danno biologico può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno non patrimoniale risarcibile: € 1.038,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.328,75
Totale generale: € 3.366,75
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 3.366,75 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per
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compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati
(secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 25.9.2018 e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
10.Relativamente ai danni riportati al motociclo Aprilia di proprietà di parte attrice, tenuto conto del preventivo di riparazione prodotto che ha comunque solo un valore indiziario, non essendovi prova dell'esborso, e valutata la documentazione fotografica in atti avente ad oggetto il motociclo danneggiato, la tipologia di motociclo, i prezzi della mano d'opera, nonché i costi dei ricambi effettivamente necessari per quanto desumibile dalle foto e dalle dichiarazioni del teste appare congrua la Tes_1 valutazione all'attualità dei danni in € 1900,00.
11.Conseguentemente il convenuto è tenuto al pagamento per i danni da CP_1 lesioni dell'importo complessivo già rivalutato di € 3.366,75, e per i danni riportati dal motociclo della somma di €. 1900,00 oltre interessi legali, sulle sorti capitali indicate devalutate alla data del 25.9.2018 e di anno in anno rivalutate dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
12.Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
convenuto e si liquidano sia in favore della parte attrice che della CP_3 [...]
come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al Controparte_3
D.M. n. 55/14, nella misura media e con esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Anche le spese della espletata CTU, come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del sulla base dei principi di soccombenza Controparte_1
e di causalità
Sussistono invece i presupposti per la compensazione della spese di lite nei confronti della chiamata assicurazione tenuto conto dell'assorbimento della domanda di garanzia avanzata dalla senza esame nel merito della Controparte_3
stessa.
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P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dall'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore CP_1 Parte_1 per i danni da lesioni dell'importo complessivo già rivalutato di € 3.366,75, e per i danni riportati dal motociclo della somma di €. 1900,00, oltre interessi legali sulle sorti capitali indicate devalutate alla data del 25.9.2018 e di anno in anno rivalutate dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata da Parte_3
nei confronti della assicurazione;
[...] CP_9 CP_4
-condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 favore dell'attore in euro 264,00 per spese e euro 2800,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge ed in favore della
[...]
in euro 2600,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_3
IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Marco Castaldo antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti della . Controparte_9
- pone definitivamente a carico del le spese della espletata CTU . Controparte_1
Così deciso in Aversa, 09/04/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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