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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/10/2024, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 965/2024
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 965/2024 R.G
promossa da
Avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1
resistente ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e depositate in data 8.10.24;
- parte resistente ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate depositate in data 24.09.24;
L'avv. difensore nel procedimento civile n. 4008/2014 RG di , parte Parte_1 Parte_2 ammessa al patrocinio dello Stato, ha impugnato il decreto di liquidazione del Giudice dr. Gabriele
Gaggioli emesso in data 25.03.24 rilevando una non corretta applicazione dei calcoli tariffari in relazione allo scaglione di riferimento.
Nello specifico il Giudice, pur dando atto nel decreto di voler liquidare con i valori med le fasi studio, introduttiva e decisoria dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000) ha poi liquidato €
3397 con riduzione della metà ex art. 130 dpr 115/2002 e pari a € 1698. Il ricorrente chiede pertanto la modifica della somma liquidata, chiedendo l'integrazione anche con riferimento alla voce istruttoria che non è stata liquidata.
Il , costituitosi mediante l'Avvocatura distrettuale, eccepisce preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
chiede altresì il rigetto nel merito attesa la assoluta discrezionalità nella liquidazione dei compensi da parte del Giudice che può derogare alle soglie numeriche sia nei minimi che nei massimi ai sensi dell'art. 1 comma 7 DM 140/2012 disposizione che va considerata ancora vigente.
All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato che la notifica del decreto è avvenuta solo in data 12.06.2024 e pertanto, avendo proposto opposizione in data 20.06.2024, il ricorso deve essere considerato tempestivo.
Nel merito, l'importo indicato nel decreto gravato è oggetto di un mero errore di calcolo.
Dalla lettura del decreto si evince che il Giudice intendeva liquidare i valori medi per le fasi indicate, ossia studio, introduttiva e decisionale in base ai parametri di cui al DM 55/2014, non aggiornati al
DM 147/2022 trattandosi di richiesta del 2018.
L'importo corretto sarebbe stato quindi € 8030 (€ 2430 + € 1550+ € 4050), da dimidiarsi a € 4015 ex art. 130 dpr 115/2002.
Non va invece liquidata la fase istruttoria (richiesta in via subordinata) atteso che il ricorrente non ha provato di aver avanzato richiesta in tal senso al primo Giudice e non avendo dedotto alcun elemento apprezzabile per la liquidazione di tale fase.
Va pertanto, riformato il decreto di liquidazione opposto e riconosciuta al difensore una somma pari a € 4015 già ridotta ex art. 130 dpr 115/2002.
Le spese di lite della presente opposizione, considerato l'esito della stessa, devono essere poste a carico di parte resistente;
con liquidazione effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (nel testo vigente successivamente al 23.10.2022), tenuto conto del valore della controversia (da 1.101 a 5.200 euro)
e dell'attività processuale resasi necessaria (tale da giustificare una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella per le tre fasi in rilievo) per un totale complessivo di € 1200.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice dr. Gabriele Gaggioli in data
25.03.2024, liquida in favore dell'avv. del foro di Pescara la somma di € Parte_1
4015 oltre accessori ponendoli a carico dello Stato.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € € 1.200 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 23.10.2024
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 965/2024 R.G
promossa da
Avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1
resistente ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e depositate in data 8.10.24;
- parte resistente ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate depositate in data 24.09.24;
L'avv. difensore nel procedimento civile n. 4008/2014 RG di , parte Parte_1 Parte_2 ammessa al patrocinio dello Stato, ha impugnato il decreto di liquidazione del Giudice dr. Gabriele
Gaggioli emesso in data 25.03.24 rilevando una non corretta applicazione dei calcoli tariffari in relazione allo scaglione di riferimento.
Nello specifico il Giudice, pur dando atto nel decreto di voler liquidare con i valori med le fasi studio, introduttiva e decisoria dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000) ha poi liquidato €
3397 con riduzione della metà ex art. 130 dpr 115/2002 e pari a € 1698. Il ricorrente chiede pertanto la modifica della somma liquidata, chiedendo l'integrazione anche con riferimento alla voce istruttoria che non è stata liquidata.
Il , costituitosi mediante l'Avvocatura distrettuale, eccepisce preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
chiede altresì il rigetto nel merito attesa la assoluta discrezionalità nella liquidazione dei compensi da parte del Giudice che può derogare alle soglie numeriche sia nei minimi che nei massimi ai sensi dell'art. 1 comma 7 DM 140/2012 disposizione che va considerata ancora vigente.
All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato che la notifica del decreto è avvenuta solo in data 12.06.2024 e pertanto, avendo proposto opposizione in data 20.06.2024, il ricorso deve essere considerato tempestivo.
Nel merito, l'importo indicato nel decreto gravato è oggetto di un mero errore di calcolo.
Dalla lettura del decreto si evince che il Giudice intendeva liquidare i valori medi per le fasi indicate, ossia studio, introduttiva e decisionale in base ai parametri di cui al DM 55/2014, non aggiornati al
DM 147/2022 trattandosi di richiesta del 2018.
L'importo corretto sarebbe stato quindi € 8030 (€ 2430 + € 1550+ € 4050), da dimidiarsi a € 4015 ex art. 130 dpr 115/2002.
Non va invece liquidata la fase istruttoria (richiesta in via subordinata) atteso che il ricorrente non ha provato di aver avanzato richiesta in tal senso al primo Giudice e non avendo dedotto alcun elemento apprezzabile per la liquidazione di tale fase.
Va pertanto, riformato il decreto di liquidazione opposto e riconosciuta al difensore una somma pari a € 4015 già ridotta ex art. 130 dpr 115/2002.
Le spese di lite della presente opposizione, considerato l'esito della stessa, devono essere poste a carico di parte resistente;
con liquidazione effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (nel testo vigente successivamente al 23.10.2022), tenuto conto del valore della controversia (da 1.101 a 5.200 euro)
e dell'attività processuale resasi necessaria (tale da giustificare una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella per le tre fasi in rilievo) per un totale complessivo di € 1200.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice dr. Gabriele Gaggioli in data
25.03.2024, liquida in favore dell'avv. del foro di Pescara la somma di € Parte_1
4015 oltre accessori ponendoli a carico dello Stato.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € € 1.200 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 23.10.2024
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà