Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, la disposizione di cui all'art. 143 cod. proc. pen. - nell'interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo. (La Corte, con riferimento alla fattispecie, ha peraltro precisato che l'omessa traduzione dell'atto costituisce una nullità di ordine generale ma non assoluta, da eccepire prima della deliberazione della sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2004, n. 25316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25316 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 05/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 754
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 038944/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OB UE, N. IL 10/08/1975;
avverso SENTENZA del 28/05/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
OB UE ha proposto ricorso avverso la sentenza 28 maggio 2002 della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza 11 gennaio 2002 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima Città che lo aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di 16 ovuli di cocaina e di 63 ovuli di eroina). A fondamento del ricorso si deducono i seguenti motivi:
- la violazione degli artt. 143, 178 lett. c e 179 c.p.p. perché il decreto di giudizio immediato disposto nei confronti del ricorrente non era stato tradotto in lingua inglese;
- la mancanza di motivazione sulla destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta sulla sua persona;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 citato e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 143 c.p.p., a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 19 gennaio 1993 n. 10, che ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 555 comma 3, 456 comma 2 e 458 comma 1 c.p.p., deve essere interpretato nel senso che la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato) che non conosca la lingua italiana ha diritto alla nomina di un interprete per la traduzione del decreto di citazione a giudizio del pubblico ministero nel giudizio pretorile e del decreto che dispone il giudizio nel giudizio davanti al tribunale.
La Corte Costituzionale, in contrasto con la prevalente interpretazione che riteneva applicabile l'art. 143 c.p.p. ai soli atti orali o a quelli scritti per i quali è esplicitamente prevista la traduzione (v. Cass., sez. 2^, 31 ottobre 1990, Halilovich), ha invece ritenuto di aderire ad un'interpretazione estensiva (la sola che può consentire di salvarla dalla dichiarazione di incostituzionalità), più aderente ai principi costituzionali, ritenendo che la norma indicata "sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo". Del resto il diritto dell'imputato, o della persona sottoposta alle indagini, di essere assistito da un interprete ha acquisito una tutela di valore costituzionale con l'introduzione del terzo comma, ultima parte, del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. Non può esservi quindi dubbio che la norma, in questa accezione estensiva - espressamente fatta propria anche dalle sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza 24 settembre 2003 n. 5052, Zalagaitis, riguardante il problema della traduzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare - si riferisca anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di uno snodo fondamentale del processo nel quale viene formalizzata l'accusa, l'imputato assume questa qualità e si dispone la celebrazione del giudizio.
La nullità in esame, a parere di questa Corte, è di ordine generale ma non assoluta (c.d. "a regime intermedio") in quanto non concerne l'omessa citazione dell'imputato ma la sua assistenza per consentirne una partecipazione (consapevole) al giudizio. In questo senso si sono pronunziate Cass., sez. 1^, 3 ottobre 1994, Kourami;
sez. 6^, 27 novembre 1992, Abbes e, da ultimo, la citata sentenza delle sezioni unite, Zalagaitis.
Naturalmente l'obbligo di procedere alla nomina dell'interprete sorge quando risulti - o dagli atti o per dichiarazione dell'interessato - che la persona non conosce la lingua italiana ma, nel caso in esame, ciò non si è verificato perché i giudici di appello danno atto, nella sentenza impugnata, che "nel verbale di udienza si da atto che l'imputato risponde in Italiano alle domande formulate dal G.I.P.". È quindi da escludere che, nel caso di specie, esistesse l'obbligo di traduzione del decreto di giudizio immediato. Sotto altro profilo si rileva che, se anche la nullità fosse esistente, trattandosi di nullità di ordine generale, ma non assoluto, oltre che essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.), non potrebbe essere eccepita dall'odierno ricorrente che vi ha dato causa con il suo comportamento processuale omettendo di evidenziare tempestivamente la non conoscenza della lingua italiana (la cui conoscenza peraltro è stata in fatto accertata).
Gli altri motivi di ricorso sono invece inammissibili avendo, la Corte di merito, adeguatamente valutato gli elementi di prova acquisiti al processo e non essendo stata evidenziata, dal ricorrente, alcuna illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata.
Quanto alla destinazione ad uso di terzi il ricorrente, che non afferma e non ha affermato nelle precedenti fasi del giudizio, di essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti si limita ad evidenziare che non sarebbe stata accertata la "destinazione reale della sostanza detenuta"; destinazione ovviamente irrilevante una volta che sia stata esclusa la detenzione per uso personale e in presenza di un numero elevato di confezioni (ben 79) di sostanze di natura diversa idoneo a dimostrare l'esistenza di una non limitata attività di spaccio.
In merito alla richiesta relativa alla concessione dell'attenuante prevista dal comma 5 d.p.r. 309/1990 (fatto di lieve entità) va invece rilevato che l'apprezzamento sulla qualificazione del fatto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e il controllo del giudice di legittimità è limitato alla verifica della correttezza e congruità delle argomentazioni addotte per ritenere o escludere l'attenuante in questione.
Nel caso in esame il giudice merito ha fatto riferimento, per escludere l'attenuante, alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, all'elevato grado di purezza con conseguente possibilità di ulteriori suddivisioni, ai mezzi utilizzati ed è motivatamente pervenuto ad una valutazione non censurabile in questa sede di non esistenza del fatto di lieve entità.
Analoghe considerazioni vanno infine fatte in relazione al diniego delle attenuanti generiche fondato, dai giudici di merito, sul comportamento processuale dell'imputato (comprensivo dell'aver rivolto accuse dimostratesi infondate ai verbalizzanti) e all'esistenza di una condanna per fatti analoghi. Anche in questo caso trattasi di valutazioni esenti da vizi logici e giuridici che si sottraggono pertanto al vaglio di legittimità.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004