Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 809
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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In ipotesi di assenza dell'estradando per rinuncia a comparire nel giudizio di estradizione davanti alla Corte d'appello - rinuncia che si assuma prestata senza comprenderne il significato sia per le condizioni fisiche dell'interessato sia per la sua mancata conoscenza della lingua italiana - la nullità che ne deriva, non riferendosi all'omessa citazione o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra tra quelle assolute e inderogabili, previste dall'art. 179, primo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita dal difensore presente in udienza, rimanendo sanata, in caso di mancata eccezione, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, dello stesso codice.

Poiché spetta allo Stato in cui l'estradando è stato sottoposto a processo stabilire, in concreto, le modalità di esercizio del diritto dell'imputato a un'assistenza tecnica, purché esso venga riconosciuto, non può invocarsi, al fine di ottenere una sentenza contraria all'estradizione per l'estero, ex art. 705, comma secondo, lettera b) cod. proc. pen., il mancato rispetto del diritto fondamentale di difesa costituzionalmente garantito nel nostro Stato con riguardo all'ipotesi del processo in contumacia dell'imputato svoltosi nello Stato francese. Se, infatti, nell'ordinamento giuridico di tale Stato l'imputato contumace non ha diritto all'assistenza di un difensore (art. 630 c.p.), la sentenza contumaciale ha un carattere provvisorio, giacché l'imputato stesso ha diritto di essere nuovamente processato con le forme ordinarie, e quindi con l'assistenza di un difensore, se si costituisca o sia arrestato prima che la pena sia estinta per prescrizione; onde il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del fondamentale principio di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 809
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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