Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 2
In ipotesi di assenza dell'estradando per rinuncia a comparire nel giudizio di estradizione davanti alla Corte d'appello - rinuncia che si assuma prestata senza comprenderne il significato sia per le condizioni fisiche dell'interessato sia per la sua mancata conoscenza della lingua italiana - la nullità che ne deriva, non riferendosi all'omessa citazione o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra tra quelle assolute e inderogabili, previste dall'art. 179, primo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita dal difensore presente in udienza, rimanendo sanata, in caso di mancata eccezione, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, dello stesso codice.
Poiché spetta allo Stato in cui l'estradando è stato sottoposto a processo stabilire, in concreto, le modalità di esercizio del diritto dell'imputato a un'assistenza tecnica, purché esso venga riconosciuto, non può invocarsi, al fine di ottenere una sentenza contraria all'estradizione per l'estero, ex art. 705, comma secondo, lettera b) cod. proc. pen., il mancato rispetto del diritto fondamentale di difesa costituzionalmente garantito nel nostro Stato con riguardo all'ipotesi del processo in contumacia dell'imputato svoltosi nello Stato francese. Se, infatti, nell'ordinamento giuridico di tale Stato l'imputato contumace non ha diritto all'assistenza di un difensore (art. 630 c.p.), la sentenza contumaciale ha un carattere provvisorio, giacché l'imputato stesso ha diritto di essere nuovamente processato con le forme ordinarie, e quindi con l'assistenza di un difensore, se si costituisca o sia arrestato prima che la pena sia estinta per prescrizione; onde il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del fondamentale principio di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 18.12.1998
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Ilario Martella Consigliere N. 1752
Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 31438/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA IA, n. a Cluj (Romania) il 29 ottobre 1951, avverso la sentenza in data 6 aprile 1998 della Corte d'appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
IA CA propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata integralmente la sentenza del Pretore di Lucca - sez. distaccata di Viareggio - in data 7 maggio 1996, che l'aveva condannata alla pena di lire duecentomila di multa, oltre al risarcimento dei danni (liquidati nella misura di lire un milione) in favore della costituita parte civile, per avere eluso l'esecuzione del provvedimento del giudice civile, emesso in sede di separazione personale dei coniugi, concernente l'affidamento del figlio minore US IO Garrè, non consentendo al padre di vederlo e tenerlo con se "nei giorni 23, 27 e 30 agosto e successivamente all'ottobre 1991"
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 491 c.p.p., censura la decisione della Corte d'appello sul punto in cui aveva disatteso la sua doglianza in ordine al difetto di procura speciale autenticata della parte civile nel giudizio di primo grado, doglianza - a suo avviso - erroneamente ritenuta inammissibile per tardività (siccome non proposta all'udienza del 13 ottobre 1995, subito dopo il compimento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento, bensì alla successiva udienza del 7 maggio 1996).
Con il secondo motivo, prospettando l'erronea applicazione dell'art.388 c.p. e il difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, si duole del fatto che, nel merito, ella aveva impedito al marito di vedere il figlio nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, in quanto il bambino, nel periodo cui si riferiva l'imputazione, rifiutava di vedere il genitore;
osservava sul punto la ricorrente che erroneamente il giudice di secondo grado aveva ritenuto antigiuridico il suo comportamento con la motivazione che condizioni diverse di affidamento avrebbero dovuto essere autorizzate dal giudice civile: tale autorizzazione, infatti, non era stata richiesta in considerazione del carattere transitorio della crisi che aveva colpito il bambino per quel che riguardava i rapporti con il padre.
Il ricorso è infondato.
Per quel che attiene al primo motivo, va osservato che in sede di prima udienza (del 13 ottobre 1995) davanti al giudice di primo grado, il Pretore, verificata la costituzione delle parti, su richiesta del difensore dell'imputato e nulla opponendo la parte civile e il pubblico ministero, ebbe a rinviare il dibattimento a udienza fissa (del 7 maggio 1996) nella quale, poi, la difesa dell'imputato sollevò la questione dell'ammissibilità della costituzione di detta parte civile.
La formulazione del codice processuale (art. 491, comma primo), secondo la quale - tra le altre previste - la questione della costituzione di parte civile è preclusa se non propostà subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, deve essere intesa in senso rigoroso, conformemente alla ratio della disposizione che è quella di evitare che il regolare svolgimento del dibattimento resti condizionato dalle incertezze derivanti da un difetto di costituzione delle parti, con conseguente, possibile spreco di attività giurisdizionale ove la questione stessa possa essere sollevata a processo inoltrato.
Deve pertanto ritenersi - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare: v. Cass., sez. VI, c.c. 16 aprile 1997, RR e altri, RV. 209320, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie della ricusazione - che le espressioni: "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti" e l'altra, successiva, "sono decise immediatamente", contenute nell'art. 491, comma primo, c.p.p., abbiano il significato di imporre ai soggetti processuali il rilievo immediato della questione e l'altrettanto immediata decisione della stessa, nel l'istante cioè che segue alla verifica della costituzione delle parti, e che non possano avere, di contro, il significato di consentire tali attività sino al momento della "apertura del dibattimento", prevista dal successivo art. 492 c.p.p., anche se il processo venga rinviato a udienza fissa.
Pertanto, qualora - come nella specie - la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare tempestivamente la questione preliminare, presente in aula, abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale (anche limitata alla richiesta di rinvio sulla quale si sia realizzato l'accordo delle parti), senza aver sollevato la questione medesima, deve ritenersì preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza. Quanto al motivo di merito, appare pienamente condivisibile la decisione della Corte territoriale secondo la quale l'imputata avrebbe avuto tutto il tempo di sottoporre ai giudice civile, con richiesta di provvedimento d'urgenza, la nuova situazione che, a suo dire, si sarebbe venuta a creare nei rapporti tra il minore e il padre dopo la pronuncia dei provvedimenti di separazione, affinché venisse conferito un nuovo assetto al diritto di visita del minore da parte del Garrè. L'atteggiamento assunto in concreto dalla CA, invece, pur se motivato da un asserito interesse del minore, si riconduce a una sorta di "ragion fattasi", inaccettabile dall'ordinamento giuridico e meritevole di sanzione, senza che possa avere alcun rilievo l'affermata transitorietà del malessere psicologico del minore, la durata del quale, comunque, al momento del suo insorgere, non poteva essere prevista neppure dalla CA, che non può pertanto giustificare in tal modo il suo comportamento neppure sotto tale specifico profilo. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999