Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
0 4 917 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.18109/98 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 10488 " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese -Ud. 27 2.2001 Florindo Minichiello -Oggetto: " Coletti Lavoro" Gabriella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OF ET, quali eredi di OF JO e HM JO, elett.te dom.ti in Roma alla via France- SCO De Sanctis n. 4 presso l'avv. Giampaolo Petti che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata 929 del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- lo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Trento in data 13 novembre 1997 (R.G. 12/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con l'ordinanza (collegiale) indicata in epigrafe, il Tribu- nale di Trento, pronunciando (in sede di rinvio) sull'appello proposto dall'INPS
contro
HM JO avverso la decisione del Pretore di AN che, in accogli- mento della domanda di HM JO, aveva condannato l'Istituto a corrispondergli, dall'1 ottobre 1983, la pen- sione "cristallizzata” (cioè nell'importo integrato al mini- mo raggiunto), con interessi (la rivalutazione essendo poi stata riconosciuta dal Tribunale di AN a seguito di ap- dichiarava (ai sensi pello incidentale del pensionato), dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) l'estinzione del giudizio. Avverso questa pronuncia (avente natura di sentenza per il carattere definitivo e il contenuto decisorio) ricorrono per cassazione gli intestati eredi del pensionato, formulando un unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai di- fensori. Motivi della decisione denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 5 I ricorrenti - cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 con ri- ferimento agli artt. 3, 24, 28 (recte: 38), 81, 101, 102 103, 104, 136, 137 Cost. "e conseguente erronea e contrad- si dolgono che il Tribunale abbiadittoria motivazione" - del giudizio e, richia- pronunciato l'estinzione della que- varie ordinanze di rimessione mando deducono l'illegittimità alla Consulta, stione 3 costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso non può essere accolto, in quanto -mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448- la pronuncia di estinzione si rivela corretta alla stregua della norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle' le parti. I provvedimenti giudiziari non ancoraspese fra passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame- questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n.4665, 22 maggio 1999 n.5001, 11 giugno 1999 n.5789 e 19 giugno 1999 n.6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, 4 anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio in esame e, in particolare, dell'imprescindibilità (in mancanza di dedotte preclusioni al riguardo) dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) al citato art. 36, comma quinto, della della legge 1998/n.448. Come già chiarito da questa Corte (v. sentenze 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n. 13979 € successiva giurisprudenza conforme), la previsione (dell'art. 36, quinto della legge 1998/n.448) di estinzione, con comma, compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacolo in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione di estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le 5 condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.310 del luglio 2000 (la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione vìoli l'art. 3 Cost. 0 incida sull'assetto all'esercizio dell'attivitàcostituzionalmente riservato giurisdizionale ed alle sue prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione non consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dovendosene disporre la compensazione, ai sensi del citato art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Bruno Barewell Phill G E E G L A L L D E E N D A C , E I A S 0 T R T 1 D S R O E E R . I G N I S T I T R A D I O O IL CANCELLIERE I D A T S P O M I D E A N T E E S Depositato in Cancelleria - 3 APR. 2001 oggi, 1 7 - 3 8 5 - . 0 1 N 3 IL CANCELLIERE 10% T O N D I , O