Sentenza 14 aprile 2001
Massime • 1
L'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo, previsto dalla disciplina del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952 n. 2388) a carico delle imprese presso le quali gli inscritti prestano la loro opera, non presuppone necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo inclusi nella categoria degli iscritti sia color che prestano attività autonoma sia coloro che svolgono attività subordinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI DO, LA NA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato SINOPOLI VINCENZO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRUZZI ACHILLE, ZANGROSSI LINEO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA e RINA SARTO, giusta procura speciale atto notar LINDA BLASI di ROMA del 15.06.1998, rep. N. 66704;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 35/98 del Tribunale di MANTOVA depositata il 20/01/98 R.G.N. 972/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PULLI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.6.1994 AL MI e NA AS, in proprio e quali soci della società di fatto "MI AL & C." proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 149/94 emesso dal Pretore di Mantova con il quale era stato loro intimato di pagare all'Inps la somma di L. 160.883.580 per omissioni contributive relative al periodo 1.4.1982/31.12.1991, più somme aggiuntive ex art. 48/1988 e spese di procedimento.
I ricorrenti eccepivano l'illegittimità del decreto opposto sia per carenza della loro legittimazione passiva, attesa la natura autonoma dell'attività da loro svolta nel pubblico spettacolo, sia per indeterminatezza del decreto in fatto e in diritto, sia, infine, per erroneità nella individuazione della base imponibile, non potendo trovare applicazione al caso l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, riguardando questa norma solo il lavoro subordinato. Con successivo ricorso del 6.12.1994 AL MI, in proprio e quale amministratore della società di fatto "Il Festival della Magia" proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 75/1994 emessa dal direttore della sede Inps di Mantova con la quale gli era stato intimato di pagare l'importo di L.
4.350.000 a titolo di sanzione amministrativa per omessa contribuzione sull'imponibile di L. 197.573.000 percepito dalla società nel periodo
1.5.1987/31.12.1991.
L'opponente reiterava le medesime eccezioni formulate nel precedente ricorso.
Costituitosi l'Inps in entrambi i giudizi di opposizione, e disposta la riunione dei due procedimenti, il Pretore di Mantova, con sentenza del 23.5.1996 revocava il decreto ingiuntivo ed annullava l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese tra le parti.
Su appello da parte dell'Inps, resistenti entrambi i ricorrenti originari, il Tribunale di Mantova, con sentenza notificata l'11.3.1998 riformava la pronunzia pretorile, confermando sia il decreto ingiuntivo, sia l'ordinanza - ingiunzione opposti, compensando per intero le spese di entrambi i gradi tra le parti. Osservava il Giudice di appello che l'art. 4 del dlcps 16.7.1947, n. 708, nel prescrivere a carico dei "componenti le formazioni sociali" l'obbligo di versamento dell'intero contributo da computarsi sull'importo di paga percepito in base alle quote di partecipazione nella società, a ciascuno spettanti, si riferisce non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai soci lavoratori. Una conferma di tale "lettura" viene rinvenuta nell'art. 12 della legge 30.3.1969, n. 153 - la cui portata va oltre l'ambito del lavoro subordinato - la quale conferma che la base imponibile per la contribuzione previdenziale è costituita dal complesso degli emolumenti percepiti dal lavoratore, con l'esclusione degli elementi retributivi indicati in un elenco "tassativo" richiamato dalla stessa norma. Avverso detta sentenza il MI e la AS hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'Istituto intimato si è costituito con procura, partecipando poi alla discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione dell'art. 4 dlcps 16.7.1947, n. 708 e 12 della legge 30.3.1969, n. 153 - lamentano i ricorrenti che erroneamente il Tribunale di Mantova ha ritenuto le norme richiamate applicabili ai lavoratori autonomi: l'art. 4 cit. parla di "retribuzione giornaliera", ed alla "retribuzione,...che il lavoratore riceve dal datore di lavoro....in dipendenza del rapporto di lavoro...." fa riferimento anche l'art. 12 cit..
Col secondo motivo, denunziandosi la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 c. 1 del d.l. 30.12.1987, n. 536, convertito in legge 29.2.1988, n. 8, dell'art. 50 del d.P. n. 917 del 1986, nonché
omessa motivazione, si lamenta l'erroneità del conteggio delle sanzioni (200% anziché il 50%) come indicato inizialmente e senza detrarre dai redditi dei ricorrenti le spese sostenute per la loro produzione, come previsto dall'art. 50, c. 1 del dPR n. 917/86 per l'IRPEF; ne' motivando sul punto interessi, mentre l'art. 4, c. 2 del d.l. n. 536/87 prevede che gli interessi sono dovuti soltanto da coloro che sono "tenuti al pagamento delle somme aggiuntive nella misura massima". Quindi la somma di 27.849.843 richiesta a titolo di interessi non è dovuta.
In subordine si chiede di rimettere gli atti alla Corte costituzionale la verifica di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate.
Il primo motivo non è fondato e non merita, quindi, accoglimento. Questa Corte ha già in precedenti occasioni ritenuto che l'esame delle norme relative all'assicurazione ENPALS pone in evidenza che l'art. 3 del Decreto istitutivo del 1947, nel determinare la categoria degli iscritti, raggruppa sia coloro che prestano attività in un certo senso autonoma sia coloro che svolgono attività subordinata (Cass. 5.5.1992, n. 5323). Ciò è sufficiente a confutare l'opposta opinione dei ricorrenti secondo cui le norme in esame imporrebbero l'obbligo contributivo soltanto nell'ipotesi di lavoro subordinato.
Come è stato sottolineato anche in dottrina, il dato significativo della normativa in esame sta proprio nel fatto che tra i beneficiari, dell'obbligo sono comprese persone le quali svolgono la propria attività notoriamente e prevalentemente in maniera autonoma (artisti lirici, attori, registi, direttori d'orchestra) e che queste, nelle stesse disposizioni, sono state accomunate nel medesimo "gruppo" in un elenco molto dettagliato.
Il mondo dello spettacolo, nel decreto in esame, è stato cioè considerato nella sua variegata composizione e per giunta con frequenti riferimenti all'impresa (art. 4, 5, 9) ma senza alcun accenno all'elemento della subordinazione della quale, anzi, è stato perfino evitato il minimo accenno, tant'è che il soggetto assicurante viene individuato nell'impresa "presso la quale" (art. 4) e non già alle dipendenze della quale gli artisti prestano a titolo oneroso la loro opera.
È vero - come rilevano i ricorrenti - che all'art. 1 viene fatto riferimento ai datori di lavoro ed ai lavoratori ai fini della ripartizione degli oneri contributivi, il che farebbe pensare al lavoro subordinato, senonché a tali termini non può essere attribuito il loro significato tecnico ed esaustivo, in quanto, sia sul piano terminologico, ed in prima battuta, non può escludersi che le espressioni siano state usate nella maniera del tutto generica volendo riferirsi a chi presta una qualche attività e a chi ne fruisce in considerazione della vastità delle attività prese in considerazione in maniera particolareggiata. Deve, inoltre tenersi presente che le suddette espressioni sono state usate in un contesto normativo che comprende attività notoriamente e prevalentemente svolte senza subordinazione per cui, dovendo attribuire un assetto logico alla norma stessa, sembra più appropriato assegnare alle espressioni "datore" e lavoratore il significato lato di cui si è già detto.
Deve, dunque, conclusivamente, ritenersi compresa, nell'obbligo assicurativo anche l'attività artistica svolta in regime di autonomia, sicché del tutto correttamente il Tribunale di Mantova ha ritenuto i ricorrenti tenuti a versare i contributi richiesti dall'ENPALS confermando i titoli esecutivi già opposti. Del tutto inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto con esso vengono riproposti in questa sede, in termini affatto generici e, dunque, privi della necessaria autosufficienza, rilievi di ordine contabile - con interferenze di ordine anche tributario non meglio precisate - concernenti la quantificazione del debito, rilievi, peraltro, già disattesi dal Giudice di appello per la medesima ragione.
Deve altresì disattendersi il rilievo di legittimità costituzionale enunciato dai ricorrenti in termini assolutamente vaghi e senza il necessario puntuale riferimento alla disposizione in concreto presa in considerazione, ne' al parametro costituzionale considerato. Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conseguente condanna dei ricorrenti, in proprio e nella qualità di soci della società di fatto MI AL & C., al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese del presente giudizio pari a L. 20.000, oltre a L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2001