Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
La mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana, in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta, rientrando essa tra quelle a regime intermedio: ne consegue che deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima del compimento dell'atto, o, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2006, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/12/2006
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1501
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 15527/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD CE LA, n. a Casignana il 14 settembre 1949;
avverso la sentenza in data 27 novembre 2003 della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. BIZZOCCHI Gustavo del Foro di Roma che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa ex art. 442 c.p.p. in data 22 marzo 2001 dal G.U.P. presso il Tribunale della stessa città, con la quale OD CE LA era stata riconosciuta colpevole, in concorso con altri, del reato di introduzione nel territorio nazionale di sostanze stupefacenti di gr. 469,118 di cocaina, pari a 3127 dosi e condannata, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa.
La sentenza, dopo aver dato atto dell'incompleta motivazione del giudice di primo grado, fonda la responsabilità della DI, oltre che sulla chiamata in correità fatta da un coimputato, su elementi di riscontro esterni (costituiti prevalentemente dai contatti dell'imputata in territorio venezuelano con il cognato, ivi latitante per una condanna all'ergastolo per omicidio, sul quale pesava altresì una condanna pronunciata in Brasile per traffico internazionale di droga - e dai precedenti penali, anche specifici, della ricorrente).
In merito all'eccezione difensiva sollevata in udienza con riferimento all'omessa nomina di interprete agli interrogatori resi dal chiamante, il giudice di appello osservava che tale incarico, come desumibile dai verbali, era stato validamente svolto da ufficiali di polizia giudiziari, della cui conoscenza della lingua spagnola era stato dato atto, e che la deduzione di tale nullità, riguardante peraltro la violazione delle garanzie difensive del chiamante, era comunque incompatibile con il giudizio allo stato degli atti, che caratterizza il giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p.. Avverso la predetta decisione OD CE LA propone ricorso per Cassazione articolando due motivi.
Con il primo si duole dell'erronea applicazione della legge penale, laddove i giudici di appello avrebbero omesso di valutare le deduzioni difensive articolate in merito all'omessa nomina dell'interprete per le dichiarazioni rese agli inquirenti dal chiamante, di nazionalità venezuelana, il quale aveva affermato di non conoscere la lingua italiana. Nè potrebbe essere validamente sostenuto, secondo la ricorrente, come invece è affermato nella sentenza impugnata, che tale incarico era stato legittimamente svolto dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che avevano partecipato agli interrogatori dinanzi ai P.M., il quale aveva dato atto della conoscenza da parte dei medesimi della lingua spagnola. Il vizio genetico della sentenza di primo grado integrerebbe, secondo la tesi difensiva, una nullità di ordine assoluto, con la conseguente nullità della sentenza del giudice di appello. Ulteriore riflesso di tale nullità sarebbe l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità.
Con il secondo motivo lamenta della mancanza e manifesta illogicità della motivazione contestando i criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità. In particolare, si prospetta l'illogicità della valutazione di una serie di fatti ed elementi, emergenti dagli atti processuali, che coinvolgerebbero sia l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal chiamante sia l'adeguatezza dei riscontri esterni. Nessuno dei motivi può trovare accoglimento, perché manifestamente infondati.
Con riferimento ai primo motivo, osserva il Collegio che la censura è infondata sotto due profili.
Innanzitutto, la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha corrisposto puntualmente alle deduzioni difensive, svolte con memoria depositata in udienza, relative alla mancata nomina dell'interprete per le dichiarazioni rese dal chiamante in correità, delle quali denuncia la nullità.
Sotto tale profilo, i giudici dell'appello hanno sottolineato che era sempre stato presente un interprete agli interrogatori del chiamante e che tale funzione era stata esercitata anche da ufficiali di polizia giudiziaria che conoscevano lo spagnolo;
in ogni caso, l'eventuale nullità per violazione delle garanzie difensive dell'imputato, riguarderebbe il chiamante e non certamente l'imputata.
La doglianza è pertanto inaccoglibile avendo la Corte di merito correttamente evidenziato che la funzione di interprete era stata regolarmente svolta e non emergendo, peraltro, alcuna delle cause di incapacità e incompatibilità dell'interprete previste dall'art. 144 c.p.p.. Sul punto va sottolineato che la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana, in violazione dell'art. 143 c.p.p., in ogni caso, da luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluto, rientrando essa, invece, tra quelle a regime intermedio. Come tale essa, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2 deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2001, Kislitsyn). Nella fattispecie, anche a voler ammettere l'interesse dell'imputata ad eccepire siffatta nullità a regime intermedio riguardante la garanzia dell'assistenza dell'interprete al chiamante in correità (soggetto comunque diverso onde, in linea con quanto osservato in sede di merito, si porrebbe un problema di interesse alla deduzione del preteso vizio di nullità), ciò che rileva è che la relativa eccezione, come risulta dalla sentenza impugnata, è stata formulata per la prima volta nel corso del giudizio di appello.
La doglianza è peraltro infondata anche sotto un altro, decisivo, profilo, non potendosi condividere l'assunto difensivo circa la dedotta nullità delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità che non conosce la lingua italiana e asseritamente privo di interprete, tale da rilevare - in ipotesi - anche nell'ambito del giudizio abbreviato. Vero è che, secondo giurisprudenza ormai consolidata (v. ex pluribus Cass., Sez. 6, 13.5.2004, Iasini), il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la vicenda processuale sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel fascicolo del Pubblico Ministero quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che nel rito speciale, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica" della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p. (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. L'applicazione dei richiamati principi non può consentire di accogliere la doglianza della ricorrente.
In conformità a quanto sopra evidenziato ed in sintesi, deve ritenersi che le dichiarazioni sono state rese dal chiamante in correità sempre alla presenza di persone che conoscevano la lingua spagnola e, in ogni caso, la relativa eccezione (laddove si volesse sostenere un interesse in capo all'odierna ricorrente) non risulta essere stata tempestivamente formulata ne' dal diretto interessato nè dall'imputata.
Infondato è anche il secondo motivo sul merito del giudizio di responsabilità articolati dall'imputata con riferimento all'asserito cattivo uso, da parte del giudice d'appello, del potere di apprezzamento e valutazione della chiamata in correità. La decisione risulta giuridicamente corretta nell'applicazione della disciplina di settore (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) come ormai costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte e incensurabile in questa sede, giacché la Corte, come è ovvio, non può essere il giudice del contenuto della prova, ergo, non può procedere a rivalutare nel merito il giudizio di attendibilità o inattendibilità formulato in sede di merito sulle dichiarazioni del chiamante in correità.
Non è inutile ricordare i principi vigenti in materia di valutazione della chiamata in reità o correità (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), come ricostruiti dalla costante giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alle tematiche, che qui interessano, del giudizio di attendibilità e di credibilità sulle dichiarazioni del chiamante e dei riscontri esterni a tali dichiarazioni, specie qualora questi siano rappresentati da altre chiamate.
Tenuto a giudicare della valenza probatoria di una chiamata in correità o in reità, il giudice deve innanzitutto affrontare il problema della "credibilità del dichiarante", in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni economiche, al suo passato ed ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi ed alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa a carico dei coautori e complici. In secondo luogo, deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni" rese, verificandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza. Infine, egli deve esaminare l'esistenza di "riscontri esterni", ai fini della necessaria conferma di attendibilità. L'esame da parte del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. È un percorso logico cui non si è sottratta la sentenza in esame che ha posto dettagliatamente in rilievo gli elementi fattuali sui quali è stata fondata l'attendibilità del chiamante in causa (v., in particolare, i riferimenti specifici all'incontro avvenuto circa due mesi prima tra il chiamante e l'imputata e la conoscenza da parte del primo di persone e situazioni familiari della seconda, tali da contraddire la versione dei fatti fornita dall'imputata circa l'occasionale incontro in aeroporto).
Sotto lo specifico profilo della credibilità del chiamante, il giudice non può ovviamente omettere di prendere in considerazione, soprattutto quando la circostanza è fatta oggetto di deduzioni ed osservazioni difensive, la qualità di "collaborante di giustizia" del dichiarante, il quale, rispetto al semplice chiamante in correità, si viene a trovare nella particolare situazione - meritevole di specifica attenzione - che collega benefici processuali e patrimoniali alla prestazione di un contributo di conoscenza per la ricostruzione dei fatti-reato e l'individuazione dei responsabili. Va però riconosciuto che nell'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni di un chiamante in correità l'interesse inquinante che dovrebbe escludere la valenza probatoria di dette dichiarazioni non può ritenersi ex se in quello generico a fruire dei benefici premiali previsti dalla legge per i collaboratori di giustizia. Infatti, deve ritenersi che l'interesse a collaborare (che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui collaboratori di giustizia) non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Quindi, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca ex se la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti. Anche sotto questo profilo la sentenza è esente da censure avendo puntualmente soffermata l'attenzione sugli aspetti di interesse, in particolare sforzandosi, con motivazione congrua e non illogica, di evidenziare i singoli elementi riscontro ab externo. Corretto è stato l'utilizzo dei poteri in materia di disamina della prova con riguardo al momento necessario della ricerca e della valutazione dei riscontri esterni. Valgono, come è noto i seguenti principi. I riscontri devono essere "indipendenti" dalla chiamata, cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cd. fenomeno della "circolarità", cioè, in definitiva, che sia la stessa chiamata a convalidare sè stessa. Non occorre, peraltro, che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità. Dal punto di vista oggettivo, inoltre, per riscontri si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima.
I riscontri, infine, nell'ottica del giudizio di condanna, devono avere valenza "individualizzante", devono, cioè, riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato, ossia devono riguardare direttamente l'imputato in relazione allo specifico fatto a lui contestato. Detto altrimenti, i riscontri non devono semplicemente consistere nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Nella specie, i riscontri utilizzati (evidente inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese dalla DI circa il motivo del suo viaggio in Venezuela e sul suo soggiorno in Caracas, i rapporti tenuti dalla stessa con il cognato OR, che aveva dato l'incarico al chiamante di trasportare la droga, la dettagliata conoscenza da parte del chiamante dei fatti della vita della DI e della sua famiglia), non sono inficiati da discrasie logiche evidenti che possano indurre a formulare un giudizio di illogicità manifesta. Nella specie, inoltre, dalla motivazione della sentenza non emergono passaggi che possano indurre a dubitare della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che logicamente ed adeguatamente hanno escluso, alla luce degli elementi convergenti sopra indicati, la valenza probatoria della tesi difensiva prospettata, secondo la quale il chiamante in correità sarebbe stato solo una mera conoscenza di viaggio della DI, indirizzato ad accusarla da un ispettore di dogana italiano, mentre la droga avrebbe dovuto essere consegnata a persona non identificata.
In definitiva, avendo il giudice di merito fatta corretta applicazione dei suddetti principi, in tema di apprezzamento e valutazione della chiamata in correità, ne discende l'impraticabilità dell'accoglimento in questa sede delle doglianze della ricorrente, le quali tutte pretenderebbero che la Corte debba procedere a "rinnovare" la valutazione della prova effettuata in sede di merito, nuovamente procedendo alla valutazione della chiamata, al giudizio di attendibilità intrinseca e estrinseca, alla ricerca del riscontro. Compiti che esulano da quelli spettanti alla Corte quando, escluso un errore nell'applicazione delle regole di ammissione e di valutazione dei mezzi di prova, deve giudicare della congruità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e)). È noto, infatti, che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Infatti, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può diventare giudice del contenuto della prova, trattandosi di compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli: il sindacato di legittimità sulla motivazione, infatti, è limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia possibile verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
inoltre, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando del tutto ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare semplicemente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con a decisione adottata. Da quanto esposto discende la manifesta infondatezza delle censure. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente, (Corte Cost. sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007