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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 596/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. RITA ASSUNTA MARIA PISANU, Pt_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
DOMENICO MARIA LUPIS, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, il proponeva opposizione all'avviso di CP_1 addebito n. 39420190005184937000, con il quale atto l'Ente resistente richiedeva il pagamento di €
2.500,72 titolo di contributi dovuti gestione autonoma imprenditori agricoli.
Il ricorrente, premesso di non rivestire la qualità di imprenditore agricolo e che la pretesa era fondata “sull'esistenza di una posizione iscritta presso l'Ente previdenziale, riconducibile ad un asserita matricola n. 0828350”, eccepiva: 1) la violazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2135 c.c.; 2) la violazione dell'art. 1, comma 1, d. l.vo n. 99/2004, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento (ce) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999; 3) violazione della delibera di G.R. Calabria n. 188/2007.
Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che il Pt_1
ricorrente avesse fornito la prova di non essere imprenditore agricolo.
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituto il riproponendo le eccezioni già spiegate in primo grado e sottolineando, CP_1 per quanto qui di interesse, che la pretesa avanzata con l'avviso di addebito traeva origine da un'attività ispettiva esperita nell'anno 2009 dai funzionari e , a seguito della CP_2 CP_3 quale l'Ente gli aveva illegittimamente attribuito la qualifica di I.A.P. e, altrettanto illegittimamente, aveva proceduto alla sua iscrizione d'ufficio nella gestione autonoma, ai fini della relativa contribuzione;
ha specificato, altresì, che avverso il suddetto verbale aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno, ove era a pendente la causa n.
1063/2011 R.G..
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' lamenta l'erroneita della decisione, in quanto, da una parte il ricorrente non aveva Pt_1
fornito alcuna prova di non essere imprenditore agricolo, dall'altra era, invece, stata depositata documentazione - la DMAG, ovvero la denuncia di assunzione operai agricoli, in cui il ricorrente si era qualificato come datore di lavoro e dunque come imprenditore agricolo, la “consultazione anagrafe tributaria”, nella quale il ricorrente risultava essere titolare di attività agricola imprenditoriale sin dal 2007 e, più precisamente, di essere titolare della ditta individuale con numero di partita IVA da cui emergeva lo svolgimento di attività imprenditoriale P.IVA_1
agricola.
L'Ente ha richiamato anche il complesso e risalente contenzioso giudiziario nel quale era è stato coinvolto il ricorrente con esito sempre a lui sfaverovole, riportando, in particolare, la decisione di questa Corte che, con sentenza n. 1094/17 passata in giudicato - nel confermare la sentenza impugnata, che aveva rigettato un'opposizione ad avviso di addebito fondato sui medesimi presupposti dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio - aveva ritenuto irrilevanti tutte le allegazioni effettuate dal per dimostare l'inesistenza della qualifica di imprenditore agricolo. CP_1
Con note del 13 maggio 2024, il ha depositato la sentenza n 434/24, con la quale il CP_1
Giudice del lavoro di Locri, sul ricorso del avverso il verbale di accertamento del 17.11.2009, CP_1 con cui l' gli aveva contestato la mancata iscrizione alla Gestione autonoma per gli IAP e gli Pt_1 aveva addebitato , per il periodo intercorrente dall'1.9.2005 al 30.6.2009, la somma di € 5.187,00, così aveva statuito : “Accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' nei Pt_1 confronti di , con cui lo stesso è stato iscritto d'ufficio presso la Controparte_1
Gestione Autonoma IAP, in mancanza dei requisiti di legge;
- Ordina la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Autonoma IAP con effetto retroattivo dall'1.9.2005;
- Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore dell' in ragione dell'illegittima Pt_1 iscrizione d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP con decorrenza dall'1.9.2005”.
Con note depositate in data 2 aprile 2025 ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato della suddetta sentenza nonché la sentenza di quiesta Corte n. 104/25.
L'appello deve essere rigettato.
A differenza di quanto sostenuto dall' con note del 6 maggio 2025, il passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza n. 434/24 del Tribunale di Locri, con la quale è stata accertata l'inesistenza dei presuposti per l'iscrizione del Lupis nella gestione autonoma IAP, è circostanza dirimente nel presente giudizio.
La sentenza, che ha effetto di giudicato esterno nell'attuale controversia, accertando l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione del nella gestione autonoma IAP,' fa venir meno CP_1 il titolo in base al quale era stato emesso l'avviso di addebito opposto, tenendo presente che lEnte non allegato alcun diverso titolo, ad esempio un'iscrizione posteriore alla gestione autonoma, in base alla quale era stato emesso l'avviso di addebito oggetto di causa.
Inoltre, per completezza si aggiunge (come già sostenuto da questa Corte in analoga controversia che ha avuto uguali esiti) in relazione al passaggio in giudicato in data 30 giugno
2020, della sentenza 1094/17 - con la quale questa Corte rigettando l'opposizione ad altro avviso di addebito, aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio nella gestione agricola lavoratori autonomi - che, nel contrasto tra giudicato, prevale sempre il secondo giudicato ossia quello relativo alla sentenza n 434/24.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste acarico del'appellante nella misuara liquidata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_1
101/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 17/02/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 596/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. RITA ASSUNTA MARIA PISANU, Pt_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
DOMENICO MARIA LUPIS, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, il proponeva opposizione all'avviso di CP_1 addebito n. 39420190005184937000, con il quale atto l'Ente resistente richiedeva il pagamento di €
2.500,72 titolo di contributi dovuti gestione autonoma imprenditori agricoli.
Il ricorrente, premesso di non rivestire la qualità di imprenditore agricolo e che la pretesa era fondata “sull'esistenza di una posizione iscritta presso l'Ente previdenziale, riconducibile ad un asserita matricola n. 0828350”, eccepiva: 1) la violazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2135 c.c.; 2) la violazione dell'art. 1, comma 1, d. l.vo n. 99/2004, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento (ce) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999; 3) violazione della delibera di G.R. Calabria n. 188/2007.
Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che il Pt_1
ricorrente avesse fornito la prova di non essere imprenditore agricolo.
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituto il riproponendo le eccezioni già spiegate in primo grado e sottolineando, CP_1 per quanto qui di interesse, che la pretesa avanzata con l'avviso di addebito traeva origine da un'attività ispettiva esperita nell'anno 2009 dai funzionari e , a seguito della CP_2 CP_3 quale l'Ente gli aveva illegittimamente attribuito la qualifica di I.A.P. e, altrettanto illegittimamente, aveva proceduto alla sua iscrizione d'ufficio nella gestione autonoma, ai fini della relativa contribuzione;
ha specificato, altresì, che avverso il suddetto verbale aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno, ove era a pendente la causa n.
1063/2011 R.G..
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' lamenta l'erroneita della decisione, in quanto, da una parte il ricorrente non aveva Pt_1
fornito alcuna prova di non essere imprenditore agricolo, dall'altra era, invece, stata depositata documentazione - la DMAG, ovvero la denuncia di assunzione operai agricoli, in cui il ricorrente si era qualificato come datore di lavoro e dunque come imprenditore agricolo, la “consultazione anagrafe tributaria”, nella quale il ricorrente risultava essere titolare di attività agricola imprenditoriale sin dal 2007 e, più precisamente, di essere titolare della ditta individuale con numero di partita IVA da cui emergeva lo svolgimento di attività imprenditoriale P.IVA_1
agricola.
L'Ente ha richiamato anche il complesso e risalente contenzioso giudiziario nel quale era è stato coinvolto il ricorrente con esito sempre a lui sfaverovole, riportando, in particolare, la decisione di questa Corte che, con sentenza n. 1094/17 passata in giudicato - nel confermare la sentenza impugnata, che aveva rigettato un'opposizione ad avviso di addebito fondato sui medesimi presupposti dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio - aveva ritenuto irrilevanti tutte le allegazioni effettuate dal per dimostare l'inesistenza della qualifica di imprenditore agricolo. CP_1
Con note del 13 maggio 2024, il ha depositato la sentenza n 434/24, con la quale il CP_1
Giudice del lavoro di Locri, sul ricorso del avverso il verbale di accertamento del 17.11.2009, CP_1 con cui l' gli aveva contestato la mancata iscrizione alla Gestione autonoma per gli IAP e gli Pt_1 aveva addebitato , per il periodo intercorrente dall'1.9.2005 al 30.6.2009, la somma di € 5.187,00, così aveva statuito : “Accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' nei Pt_1 confronti di , con cui lo stesso è stato iscritto d'ufficio presso la Controparte_1
Gestione Autonoma IAP, in mancanza dei requisiti di legge;
- Ordina la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Autonoma IAP con effetto retroattivo dall'1.9.2005;
- Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore dell' in ragione dell'illegittima Pt_1 iscrizione d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP con decorrenza dall'1.9.2005”.
Con note depositate in data 2 aprile 2025 ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato della suddetta sentenza nonché la sentenza di quiesta Corte n. 104/25.
L'appello deve essere rigettato.
A differenza di quanto sostenuto dall' con note del 6 maggio 2025, il passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza n. 434/24 del Tribunale di Locri, con la quale è stata accertata l'inesistenza dei presuposti per l'iscrizione del Lupis nella gestione autonoma IAP, è circostanza dirimente nel presente giudizio.
La sentenza, che ha effetto di giudicato esterno nell'attuale controversia, accertando l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione del nella gestione autonoma IAP,' fa venir meno CP_1 il titolo in base al quale era stato emesso l'avviso di addebito opposto, tenendo presente che lEnte non allegato alcun diverso titolo, ad esempio un'iscrizione posteriore alla gestione autonoma, in base alla quale era stato emesso l'avviso di addebito oggetto di causa.
Inoltre, per completezza si aggiunge (come già sostenuto da questa Corte in analoga controversia che ha avuto uguali esiti) in relazione al passaggio in giudicato in data 30 giugno
2020, della sentenza 1094/17 - con la quale questa Corte rigettando l'opposizione ad altro avviso di addebito, aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio nella gestione agricola lavoratori autonomi - che, nel contrasto tra giudicato, prevale sempre il secondo giudicato ossia quello relativo alla sentenza n 434/24.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste acarico del'appellante nella misuara liquidata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_1
101/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 17/02/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)