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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11021 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Paola Giardina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 de Simone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Augusto Bevignani
n. 9, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
, con sede principale in Dublino (Irlanda), One Controparte_1
Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126, iscritta al Companies Registration Office al n.
396330, e con sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al numero P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli gli Avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo Manuela Caccialanza e
AN DA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Taurianova n. 101, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 9 luglio 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato quale contraente del Parte_1 contratto di mutuo fondiario, stipulato il 16 luglio 2009 con atto a rogito del notaio Per_1 avente rep. 45561 (cfr. doc. 1 atto di citazione), recante clausola di indicizzazione
[...] dell'importo erogato e da rimborsare in franchi svizzeri, deduceva che: - in data 11 marzo 2021, aveva richiesto alla Banca il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento;
- che con comunicazione in pari data (doc. 2 atto di citazione), la aveva chiesto per CP_2
l'evocata anticipata estinzione: euro 76.280,50 quale capitale residuo al 31 marzo 2021, euro 49,21 come rateo interessi, euro 409,42 per indicizzazione valutaria, euro 524,15 per indicizzazione finanziaria ed euro 28.214,00 a titolo di rivalutazione, oltre a spese per euro 5,93 ed euro 5.584,35 a saldo conto deposito per un importo complessivo da bonificare, con valuta 31/03/2021, di euro 98.850,56;
- lamentando, quindi, l'illegittimità del meccanismo della c.d. doppia conversione, previsto nell'art. 7 del contratto di mutuo per l'ipotesi di estinzione anticipata, contestava la debenza dell'importo di euro 28.214,00 richiesto dalla banca rassegnando, nel presente giudizio, le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole disciplinanti, nella fattispecie, l'estinzione anticipata e dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e, per gli effetti, accertare e dichiarare che quanto dovuto dalla parte attrice, a titolo di estinzione anticipata, è pari, unicamente, alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite alla controparte, condannando la stessa Banca convenuta ad operare, di conseguenza, il relativo conteggio estintivo;
2) valutare la condotta assunta dalla banca convenuta, come descritta e comprovata anche dalla narrativa che precede, anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c., adottando i provvedimenti opportuni.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla Controparte_1 domanda attrice chiedendone il rigetto.
Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 9 luglio 2024, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, come quello di specie, è un contratto aleatorio e l'alea in questione, connaturata a qualsiasi tipologia di finanziamento regolato con valuta estera, è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne (nel caso di specie la variazione del parametro a cui era ancorato il tasso convenzionale e le oscillazioni della valuta del ), sottratte al loro controllo e non prevedibili per le stesse. Controparte_3
La liceità della causa di mutuo nei prestiti indicizzati ad una valuta estera, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “qualora il contratto di mutuo sia espresso in valuta estera le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico” (cfr. Cass., 21/04/2011 n.
9263).
Ancor più chiaramente, la Suprema Corte ha ritenuto che rientri: “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto – relativamente frequente – fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente,
a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore” (cfr.
Cass., 17 luglio 2003, n. 11200).
Secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, poi, “nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l'applicabilità dei meccanismi di riequilibrio previsti nell'ordinaria disciplina del contratto” (cfr. Cass., 25/11/2002, n. 16568; conforme, Cass.
22/07/2015. n. 15370).
Tanto premesso, si osserva, con riferimento alla pretesa vessatorietà della clausola in esame
(art. 7 riguardante l'estinzione anticipata), che l'art. 34, comma 2 del codice del consumo dispone che: “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
L'art. 35, comma 1, dello stesso Codice prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano redigersi in modo chiaro e comprensibile.
La stessa CGUE ha sottolineato che tale obbligo non può essere limitato al piano formale e grammaticale delle clausole ma, al contrario, va riferito impone anche all'intero funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, al rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto per altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenze del 30 aprile 2014, e Per_2
C-26/13, punto 75, nonché del 23 aprile 2015, C-96/14, punto Persona_3 Per_4
50).
L'astratta liceità della causa dei mutui in valuta estera riguardo alle clausole sottoscritte, deve essere esaminata dal giudice di merito tenendo conto di tutti gli elementi di fatto del rapporto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornita dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo. Venendo all'esame del contratto in contestazione, va rilevato che la modalità di rimborso ed il funzionamento del mutuo in franchi svizzeri, indicizzato al tasso IB Franco Svizzero, sono dettagliate e analiticamente espresse.
Il mutuo in parola, inoltre, per mezzo dell'indicizzazione a valuta in FR RI, moneta differente rispetto a quella – l'euro - in cui è erogato, corrisponde ad un mutuo contratto nella valuta cui è indicizzato.
Il debitore, quindi, riceve una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è equivalente ad un determinato importo in FR RI, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto.
Il piano di ammortamento, di regola redatto in euro (cfr. contratto mutuo e relativi allegati), corrisponde, sulla base del rapporto di conversione, ad un ipotetico piano di ammortamento redatto in FR RI.
Per redigere il piano di ammortamento a rata fissa, il tipo di contratto in esame prevede un tasso di interesse iniziale annuo convenzionalmente stabilito, la cui rata mensile viene calcolata sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto.
Al termine di ogni semestre, qualora i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta verrà aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo.
Ne deriva che il mutuo per cui è causa è variabile con riferimento a due tassi: il primo è quello dell'interesse, tipico di ogni contratto di mutuo a tasso variabile, ancorato al tasso di interesse IB Franco Svizzero Sei Mesi, maggiorato dello spread contrattualmente previsto;
il secondo è quello del cambio valuta euro/franco svizzero.
Le possibili variazioni, anche significative, dell'importo da restituire, in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi del parametro di riferimento e del tasso di cambio, costituiscono il rischio tipico del contratto di mutuo indicizzato, come adeguatamente espresso, in modo comprensibile anche per un contraente non professionista, nel contratto de quo e nelle informazioni sottoscritte dalle parti attrici ed allegate in originale al medesimo.
Né si può sostenere che tale rischio contrattualizzato rimane addossato solo alla parte
“debole” del contratto, le parti assumendo, al contrario, un'alea reciproca che incide sulla convenienza finale del finanziamento, atteso che a seconda della variazione del tasso di cambio e del parametro a cui è ancorato il tasso convenzionale, dovrà restituirsi una somma maggiore o minore del mutuo. Nel corso del rapporto potrà accadere anche che i due tassi abbiano andamenti opposti, uno favorevole al cliente, per esempio la diminuzione del tasso convenzionale, ed uno ad esso sfavorevole, nel caso il si apprezzi sull'euro. Controparte_3
Né la previsione dell'art. 7 del contratto in esame, relativa all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, appare non trasparente o incoerente con il funzionamento del mutuo indicizzato a valuta straniera.
E ciò perché, come già detto, l'essenza del mutuo indicizzato è costituita dal fatto che le parti hanno mutuato una somma espressa in euro ma indicizzata al franco svizzero, accettando, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro: da ciò dipende la necessità di procedere alla conversione in franchi svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipulazione del contratto e, analogamente, la necessità di effettuare la conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare, con riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti.
Ciò, pertanto, che, rispetto ad un ordinario contratto di mutuo in euro, le parti accettano è il rischio della fluttuazione dei tassi di interessi e la conseguente alea derivante dalla fluttuazione dei tassi di cambio fra le valute.
Quanto alla clausola contrattuale che consente l'estinzione anticipata, la stessa è subordinata alla condizione di aver pagato tutti gli arretrati dovuti, le spese giudiziali e gli interessi maturati sino al giorno dell'estinzione.
Ai fini del rimborso anticipato, viene espressamente prevista una duplice operazione matematica: “il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti,
Verranno calcolati in franchi svizzeri in base al <>, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio
rilevato sulla pagina FXBK nel circuito Reuter e pubblicato su “il Controparte_4 sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Il capitale già restituito attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in
FR RI per cui, a scapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente come la clausola in esame si riferisca al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro.
In maniera speculare, rispetto al meccanismo di indicizzazione utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, il capitale da restituire deve essere ricalcolato secondo il tasso di cambio al momento Controparte_4 dell'estinzione. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è, quindi, coincidente con quello utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica variante costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi.
In sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, rileva esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce della eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso d'interesse concordato o praticato, dovendo essere l'importo residuo attualizzato alla data di estinzione anticipata.
Va poi detto che il meccanismo di funzionamento di detta clausola, è l'unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale costituita da pagamenti effettuati in una valuta differente da quella individuata quale riferimento per la somma mutuata: la prima operazione necessaria per la quantificazione della somma dovuta per l'estinzione anticipata è la conversione del capitale residuo espresso in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in FR svizzeri l'importo da mutuare;
successivamente, è necessaria la riconversione in euro del capitale residuo così ottenuto, in base al cambio vigente alla data dell'estinzione.
La clausola, nell'esporre in termini narrativi l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare per l'estinzione anticipata, risulta chiara, anche a prescindere dalla specificazione delle operazioni aritmetiche, spesso complesse e di difficile comprensione per il consumatore e, nel caso di specie, comunque, non suscettibili di formulazione differenziata.
Il meccanismo di conversione suddetto è necessario dal momento che il mutuatario ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazione (fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero); per calcolare, quindi, a quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale residuo, è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in euro dal piano di ammortamento, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione.
Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri al tasso convenzionale inizialmente stabilito, l'importo ottenuto va ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per calcolare la somma, in euro, che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca per estinguere il mutuo in franchi svizzeri. Si tratta dunque della medesima esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante, già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento.
Nel caso in cui al momento dell'estinzione anticipata l'euro si sia apprezzato sul
[...]
, peraltro, il mutuatario, dovendo “spendere” meno euro per saldare il debito in CP_3
FR RI, risulterà avvantaggiato e la banca si vedrà restituito un capitale minore di quello originariamente concesso.
Nel caso contrario, di apprezzamento del sull'euro – come è avvenuto nel Controparte_3 caso concreto – il mutuatario sopporterà il rischio di dover restituire un capitale maggiore.
Per quanto detto, la clausola risulta in contratto indicata con chiarezza, al pari dei fattori di rischio della tipologia di contratto prescelta, chiariti sin dalla fase precontrattuale (cfr. foglio informativo); inoltre, trattandosi di mutuo stipulato tramite rogito, anche in sede di stipula le parti attrici, con la lettura dell'atto, avevano assunto piena consapevolezza del contenuto contrattuale.
Non sussiste, pertanto, in concreto, una condotta scorretta della convenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, legittimo essendo il rifiuto di effettuare un ricalcolo in caso di estinzione anticipata del mutuo tramite modalità non conformi a quanto pattuito contrattualmente, né risultando, nell'istituto prescelto, una reticenza della riguardo CP_2 alle comunicazioni da effettuare ai clienti in ordine all'andamento del rapporto contrattuale.
Non si ritiene, poi, applicabile al contratto in questione la normativa di cui all'art.125 sexies
T.U.B., in quanto disciplina introdotta successivamente alla stipula del mutuo in discussione;
né vi è una violazione dell'art. 40 T.U.B., in quanto, come evidenziato, le modalità di determinazione di quanto dovuto per l'estinzione anticipata del contratto sono trasparenti e coerenti con il funzionamento del mutuo indicizzato a valuta straniera.
Alla luce di quanto sopra sono infondate e vanno rigettate sia la domanda di nullità della clausola n. 7 del contratto, e della conseguente pretesa di ottenere l'applicazione di modalità diverse da quelle contrattualmente concordate, sia le domande risarcitorie formulate, non ritenendosi provata una responsabilità contrattuale o extracontrattuale, compresa quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'istituto di credito convenuto.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Paola Giardina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 de Simone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Augusto Bevignani
n. 9, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
, con sede principale in Dublino (Irlanda), One Controparte_1
Molesworth Street, Dublin 2, D02 R126, iscritta al Companies Registration Office al n.
396330, e con sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al numero P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli gli Avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo Manuela Caccialanza e
AN DA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Taurianova n. 101, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 9 luglio 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato quale contraente del Parte_1 contratto di mutuo fondiario, stipulato il 16 luglio 2009 con atto a rogito del notaio Per_1 avente rep. 45561 (cfr. doc. 1 atto di citazione), recante clausola di indicizzazione
[...] dell'importo erogato e da rimborsare in franchi svizzeri, deduceva che: - in data 11 marzo 2021, aveva richiesto alla Banca il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento;
- che con comunicazione in pari data (doc. 2 atto di citazione), la aveva chiesto per CP_2
l'evocata anticipata estinzione: euro 76.280,50 quale capitale residuo al 31 marzo 2021, euro 49,21 come rateo interessi, euro 409,42 per indicizzazione valutaria, euro 524,15 per indicizzazione finanziaria ed euro 28.214,00 a titolo di rivalutazione, oltre a spese per euro 5,93 ed euro 5.584,35 a saldo conto deposito per un importo complessivo da bonificare, con valuta 31/03/2021, di euro 98.850,56;
- lamentando, quindi, l'illegittimità del meccanismo della c.d. doppia conversione, previsto nell'art. 7 del contratto di mutuo per l'ipotesi di estinzione anticipata, contestava la debenza dell'importo di euro 28.214,00 richiesto dalla banca rassegnando, nel presente giudizio, le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole disciplinanti, nella fattispecie, l'estinzione anticipata e dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e, per gli effetti, accertare e dichiarare che quanto dovuto dalla parte attrice, a titolo di estinzione anticipata, è pari, unicamente, alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite alla controparte, condannando la stessa Banca convenuta ad operare, di conseguenza, il relativo conteggio estintivo;
2) valutare la condotta assunta dalla banca convenuta, come descritta e comprovata anche dalla narrativa che precede, anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c., adottando i provvedimenti opportuni.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla Controparte_1 domanda attrice chiedendone il rigetto.
Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 9 luglio 2024, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, come quello di specie, è un contratto aleatorio e l'alea in questione, connaturata a qualsiasi tipologia di finanziamento regolato con valuta estera, è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne (nel caso di specie la variazione del parametro a cui era ancorato il tasso convenzionale e le oscillazioni della valuta del ), sottratte al loro controllo e non prevedibili per le stesse. Controparte_3
La liceità della causa di mutuo nei prestiti indicizzati ad una valuta estera, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “qualora il contratto di mutuo sia espresso in valuta estera le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico” (cfr. Cass., 21/04/2011 n.
9263).
Ancor più chiaramente, la Suprema Corte ha ritenuto che rientri: “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto – relativamente frequente – fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente,
a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore” (cfr.
Cass., 17 luglio 2003, n. 11200).
Secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, poi, “nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l'applicabilità dei meccanismi di riequilibrio previsti nell'ordinaria disciplina del contratto” (cfr. Cass., 25/11/2002, n. 16568; conforme, Cass.
22/07/2015. n. 15370).
Tanto premesso, si osserva, con riferimento alla pretesa vessatorietà della clausola in esame
(art. 7 riguardante l'estinzione anticipata), che l'art. 34, comma 2 del codice del consumo dispone che: “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
L'art. 35, comma 1, dello stesso Codice prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano redigersi in modo chiaro e comprensibile.
La stessa CGUE ha sottolineato che tale obbligo non può essere limitato al piano formale e grammaticale delle clausole ma, al contrario, va riferito impone anche all'intero funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, al rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto per altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenze del 30 aprile 2014, e Per_2
C-26/13, punto 75, nonché del 23 aprile 2015, C-96/14, punto Persona_3 Per_4
50).
L'astratta liceità della causa dei mutui in valuta estera riguardo alle clausole sottoscritte, deve essere esaminata dal giudice di merito tenendo conto di tutti gli elementi di fatto del rapporto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornita dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo. Venendo all'esame del contratto in contestazione, va rilevato che la modalità di rimborso ed il funzionamento del mutuo in franchi svizzeri, indicizzato al tasso IB Franco Svizzero, sono dettagliate e analiticamente espresse.
Il mutuo in parola, inoltre, per mezzo dell'indicizzazione a valuta in FR RI, moneta differente rispetto a quella – l'euro - in cui è erogato, corrisponde ad un mutuo contratto nella valuta cui è indicizzato.
Il debitore, quindi, riceve una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è equivalente ad un determinato importo in FR RI, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto.
Il piano di ammortamento, di regola redatto in euro (cfr. contratto mutuo e relativi allegati), corrisponde, sulla base del rapporto di conversione, ad un ipotetico piano di ammortamento redatto in FR RI.
Per redigere il piano di ammortamento a rata fissa, il tipo di contratto in esame prevede un tasso di interesse iniziale annuo convenzionalmente stabilito, la cui rata mensile viene calcolata sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto.
Al termine di ogni semestre, qualora i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta verrà aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo.
Ne deriva che il mutuo per cui è causa è variabile con riferimento a due tassi: il primo è quello dell'interesse, tipico di ogni contratto di mutuo a tasso variabile, ancorato al tasso di interesse IB Franco Svizzero Sei Mesi, maggiorato dello spread contrattualmente previsto;
il secondo è quello del cambio valuta euro/franco svizzero.
Le possibili variazioni, anche significative, dell'importo da restituire, in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi del parametro di riferimento e del tasso di cambio, costituiscono il rischio tipico del contratto di mutuo indicizzato, come adeguatamente espresso, in modo comprensibile anche per un contraente non professionista, nel contratto de quo e nelle informazioni sottoscritte dalle parti attrici ed allegate in originale al medesimo.
Né si può sostenere che tale rischio contrattualizzato rimane addossato solo alla parte
“debole” del contratto, le parti assumendo, al contrario, un'alea reciproca che incide sulla convenienza finale del finanziamento, atteso che a seconda della variazione del tasso di cambio e del parametro a cui è ancorato il tasso convenzionale, dovrà restituirsi una somma maggiore o minore del mutuo. Nel corso del rapporto potrà accadere anche che i due tassi abbiano andamenti opposti, uno favorevole al cliente, per esempio la diminuzione del tasso convenzionale, ed uno ad esso sfavorevole, nel caso il si apprezzi sull'euro. Controparte_3
Né la previsione dell'art. 7 del contratto in esame, relativa all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, appare non trasparente o incoerente con il funzionamento del mutuo indicizzato a valuta straniera.
E ciò perché, come già detto, l'essenza del mutuo indicizzato è costituita dal fatto che le parti hanno mutuato una somma espressa in euro ma indicizzata al franco svizzero, accettando, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro: da ciò dipende la necessità di procedere alla conversione in franchi svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipulazione del contratto e, analogamente, la necessità di effettuare la conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare, con riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti.
Ciò, pertanto, che, rispetto ad un ordinario contratto di mutuo in euro, le parti accettano è il rischio della fluttuazione dei tassi di interessi e la conseguente alea derivante dalla fluttuazione dei tassi di cambio fra le valute.
Quanto alla clausola contrattuale che consente l'estinzione anticipata, la stessa è subordinata alla condizione di aver pagato tutti gli arretrati dovuti, le spese giudiziali e gli interessi maturati sino al giorno dell'estinzione.
Ai fini del rimborso anticipato, viene espressamente prevista una duplice operazione matematica: “il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti,
Verranno calcolati in franchi svizzeri in base al <
rilevato sulla pagina FXBK nel circuito Reuter e pubblicato su “il Controparte_4 sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Il capitale già restituito attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in
FR RI per cui, a scapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente come la clausola in esame si riferisca al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro.
In maniera speculare, rispetto al meccanismo di indicizzazione utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, il capitale da restituire deve essere ricalcolato secondo il tasso di cambio al momento Controparte_4 dell'estinzione. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è, quindi, coincidente con quello utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica variante costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi.
In sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, rileva esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce della eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso d'interesse concordato o praticato, dovendo essere l'importo residuo attualizzato alla data di estinzione anticipata.
Va poi detto che il meccanismo di funzionamento di detta clausola, è l'unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale costituita da pagamenti effettuati in una valuta differente da quella individuata quale riferimento per la somma mutuata: la prima operazione necessaria per la quantificazione della somma dovuta per l'estinzione anticipata è la conversione del capitale residuo espresso in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in FR svizzeri l'importo da mutuare;
successivamente, è necessaria la riconversione in euro del capitale residuo così ottenuto, in base al cambio vigente alla data dell'estinzione.
La clausola, nell'esporre in termini narrativi l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare per l'estinzione anticipata, risulta chiara, anche a prescindere dalla specificazione delle operazioni aritmetiche, spesso complesse e di difficile comprensione per il consumatore e, nel caso di specie, comunque, non suscettibili di formulazione differenziata.
Il meccanismo di conversione suddetto è necessario dal momento che il mutuatario ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazione (fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero); per calcolare, quindi, a quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale residuo, è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in euro dal piano di ammortamento, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione.
Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri al tasso convenzionale inizialmente stabilito, l'importo ottenuto va ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per calcolare la somma, in euro, che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca per estinguere il mutuo in franchi svizzeri. Si tratta dunque della medesima esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante, già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento.
Nel caso in cui al momento dell'estinzione anticipata l'euro si sia apprezzato sul
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, peraltro, il mutuatario, dovendo “spendere” meno euro per saldare il debito in CP_3
FR RI, risulterà avvantaggiato e la banca si vedrà restituito un capitale minore di quello originariamente concesso.
Nel caso contrario, di apprezzamento del sull'euro – come è avvenuto nel Controparte_3 caso concreto – il mutuatario sopporterà il rischio di dover restituire un capitale maggiore.
Per quanto detto, la clausola risulta in contratto indicata con chiarezza, al pari dei fattori di rischio della tipologia di contratto prescelta, chiariti sin dalla fase precontrattuale (cfr. foglio informativo); inoltre, trattandosi di mutuo stipulato tramite rogito, anche in sede di stipula le parti attrici, con la lettura dell'atto, avevano assunto piena consapevolezza del contenuto contrattuale.
Non sussiste, pertanto, in concreto, una condotta scorretta della convenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, legittimo essendo il rifiuto di effettuare un ricalcolo in caso di estinzione anticipata del mutuo tramite modalità non conformi a quanto pattuito contrattualmente, né risultando, nell'istituto prescelto, una reticenza della riguardo CP_2 alle comunicazioni da effettuare ai clienti in ordine all'andamento del rapporto contrattuale.
Non si ritiene, poi, applicabile al contratto in questione la normativa di cui all'art.125 sexies
T.U.B., in quanto disciplina introdotta successivamente alla stipula del mutuo in discussione;
né vi è una violazione dell'art. 40 T.U.B., in quanto, come evidenziato, le modalità di determinazione di quanto dovuto per l'estinzione anticipata del contratto sono trasparenti e coerenti con il funzionamento del mutuo indicizzato a valuta straniera.
Alla luce di quanto sopra sono infondate e vanno rigettate sia la domanda di nullità della clausola n. 7 del contratto, e della conseguente pretesa di ottenere l'applicazione di modalità diverse da quelle contrattualmente concordate, sia le domande risarcitorie formulate, non ritenendosi provata una responsabilità contrattuale o extracontrattuale, compresa quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'istituto di credito convenuto.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina