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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1141/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) VIALE C.F._2
S. LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALVARO FRANCESCO e dell'avv. LISANTI P.IVA_1
CAMILLA ( ) VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 6 50125 FIRENZE;
, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 51 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. ALVARO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 5 aprile 2023 conveniva in giudizio Parte_1
affermando : Controparte_1
1 - di essere stato socio-lavoratore della società convenuta dal 5 novembre 2009 al 15 ottobre
2021 inquadrato come apprendista per svolgere mansioni di operaio, livello H CCNL gomma plastica fino al 1 aprile 2012 e successivamente come operaio qualificato livello E;
- di essere stato addetto al reparto “estrusioni” e di aver svolto a partire dal 2 gennaio 2016 mansioni (meglio descritte nell'atto introduttivo, cui si rimanda per il dettaglio) riconducibili al superiore livello C2 CCNL gomma plastica.
Rivendicava dunque l'inquadramento nel superiore livello C2 CCNL gomma plastica dal 2 gennaio 2016 , o da altra data ritenuta di giustizia, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in complessivi €. 14.016,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
, costituendosi in giudizio, contestava che le mansioni svolte in Controparte_1
concreto dal ricorrente corrispondessero al superiore livello invocato e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita tramite audizione testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
°°°°°°°°°°
La questione controversa all'esame del giudice è limitata all'individuazione del corretto inquadramento spettante al ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte con determinazione delle eventuali differenze retributive.
Il livello rivendicato C area produzione spetta ai lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente;
unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento
e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale;
- operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite;
ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
nel Gruppo 2, C/2 è prevista la figura del “capoturno/squadra di produzione” il quale -
Assicura l'utilizzo diretto di impianti e/o macchine, in funzione del programma di produzione
2 ricevuto e nel rispetto degli standards di qualità, produttività. - Coordina e controlla il lavoro di diversi lavoratori di produzione, ottimizzandone l'impiego. - Collabora, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
68/104 - Gestisce le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione .
Il livello E riconosciuto spetta invece ai lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente;
unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l'utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione
e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
- operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite;
ricevono una verifica dei risultati finali.
Nel Gruppo 2, E/2 è prevista la figura del Capogruppo di produzione il quale:
- Assicura l'utilizzo diretto di macchine, realizzando il programma di produzione ricevuto nell'ambito degli standards di qualità e produttività assegnati. - Ottimizza l'impiego delle risorse umane assegnate in funzione degli indirizzi ricevuti ed effettua una supervisione e controllo del loro operato. - Realizza, su indicazioni degli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine. - Gestisce semplici variazioni ai programmi assegnati con azioni dirette di coordinamento tecnico.
Dalla lettura delle declaratorie che precedono emerge che i due livelli di inquadramento si distinguono:
a) per il livello di professionalità presupposta (formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell'area di appartenenza quanto al liv C
e “adeguata formazione tecnica per l'utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell'area di appartenenza” liv E):
b) per l'ambito di responsabilità (“di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale” quanto al liv C e scelta del tipo e delle modalità degli
3 interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore quanto al liv E
c) per il livello di autonomia “autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite” liv C e “autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite” liv E
Rileva il giudicante che gli esiti dell'istruttoria svolta non hanno evidenziato il possesso da parte del ricorrente né del livello di autonomia né dell'ambito di responsabilità che caratterizzano il superiore livello rivendicato.
Ed in effetti è risultato ( sul punto sono risultati concordi tutti i testi escussi) che il lavoratore si occupava:
- di reimpostare i macchinari nel passaggio dalla produzione di sacchetti di un certo tipo alla produzione di altri;
- di verificare che in reparto fossero a disposizione quantità sufficienti di materiale per la produzione prevista nel turno;
- di organizzare il lavoro degli altri operai in turno con lui sulla base del tipo di produzione da svolgere indicata dal capo reparto;
- di controllare che la produzione si svolgesse in maniera corretta e che gli operai in turno svolgessero correttamente le loro mansioni;
- di valutare, in caso di malfunzionamenti delle macchine , l'entità del problema, intervenendo direttamente in casi di guasti di lieve entità e richiedendo l'intervento della manutenzione negli altri casi;
- di procedere all'accensione delle macchine , quando venivano periodicamente spente
Dalla descrizione effettuata dai testi non si evince ( né risulta adeguatamente illustrato e chiarito in ricorso) che le attività in questione presupponessero l'autonomia decisionale -implicante scelte di priorità sia pur tra norme e pratiche stabilite- o la responsabilità connessa al dover prendere decisioni “nell'ambito di pratiche e metodi diversi” con “variabilità ed incertezza dei risultati”.
Al contrario tutte le suddette attività ( dalla programmazione e accensione delle macchine, alla decisione in caso di guasti , al controllo dell'andamento della produzione), per come descritte dai testi e in ricorso, implicano “scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite” e “scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni”, caratterizzanti il livello riconosciuto.
4 La stessa attività di coordinamento e controllo degli operai in turno non risulta svolta nei confronti di lavoratori “con incarichi diversificati” essendo emerso che tutti i lavoratori del reparto svolgevano le medesime mansioni comprendenti lo svolgimento di vari compiti, nell'ambito delle quali interveniva l'attività organizzativa del ricorrente.
Queste in sintesi le ragioni del rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1850 oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 29 settembre 2024
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1141/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) VIALE C.F._2
S. LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALVARO FRANCESCO e dell'avv. LISANTI P.IVA_1
CAMILLA ( ) VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 6 50125 FIRENZE;
, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 51 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. ALVARO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 5 aprile 2023 conveniva in giudizio Parte_1
affermando : Controparte_1
1 - di essere stato socio-lavoratore della società convenuta dal 5 novembre 2009 al 15 ottobre
2021 inquadrato come apprendista per svolgere mansioni di operaio, livello H CCNL gomma plastica fino al 1 aprile 2012 e successivamente come operaio qualificato livello E;
- di essere stato addetto al reparto “estrusioni” e di aver svolto a partire dal 2 gennaio 2016 mansioni (meglio descritte nell'atto introduttivo, cui si rimanda per il dettaglio) riconducibili al superiore livello C2 CCNL gomma plastica.
Rivendicava dunque l'inquadramento nel superiore livello C2 CCNL gomma plastica dal 2 gennaio 2016 , o da altra data ritenuta di giustizia, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in complessivi €. 14.016,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
, costituendosi in giudizio, contestava che le mansioni svolte in Controparte_1
concreto dal ricorrente corrispondessero al superiore livello invocato e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita tramite audizione testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
°°°°°°°°°°
La questione controversa all'esame del giudice è limitata all'individuazione del corretto inquadramento spettante al ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte con determinazione delle eventuali differenze retributive.
Il livello rivendicato C area produzione spetta ai lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente;
unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento
e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale;
- operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite;
ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
nel Gruppo 2, C/2 è prevista la figura del “capoturno/squadra di produzione” il quale -
Assicura l'utilizzo diretto di impianti e/o macchine, in funzione del programma di produzione
2 ricevuto e nel rispetto degli standards di qualità, produttività. - Coordina e controlla il lavoro di diversi lavoratori di produzione, ottimizzandone l'impiego. - Collabora, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
68/104 - Gestisce le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione .
Il livello E riconosciuto spetta invece ai lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente;
unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l'utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione
e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
- operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite;
ricevono una verifica dei risultati finali.
Nel Gruppo 2, E/2 è prevista la figura del Capogruppo di produzione il quale:
- Assicura l'utilizzo diretto di macchine, realizzando il programma di produzione ricevuto nell'ambito degli standards di qualità e produttività assegnati. - Ottimizza l'impiego delle risorse umane assegnate in funzione degli indirizzi ricevuti ed effettua una supervisione e controllo del loro operato. - Realizza, su indicazioni degli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine. - Gestisce semplici variazioni ai programmi assegnati con azioni dirette di coordinamento tecnico.
Dalla lettura delle declaratorie che precedono emerge che i due livelli di inquadramento si distinguono:
a) per il livello di professionalità presupposta (formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell'area di appartenenza quanto al liv C
e “adeguata formazione tecnica per l'utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell'area di appartenenza” liv E):
b) per l'ambito di responsabilità (“di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale” quanto al liv C e scelta del tipo e delle modalità degli
3 interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore quanto al liv E
c) per il livello di autonomia “autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite” liv C e “autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite” liv E
Rileva il giudicante che gli esiti dell'istruttoria svolta non hanno evidenziato il possesso da parte del ricorrente né del livello di autonomia né dell'ambito di responsabilità che caratterizzano il superiore livello rivendicato.
Ed in effetti è risultato ( sul punto sono risultati concordi tutti i testi escussi) che il lavoratore si occupava:
- di reimpostare i macchinari nel passaggio dalla produzione di sacchetti di un certo tipo alla produzione di altri;
- di verificare che in reparto fossero a disposizione quantità sufficienti di materiale per la produzione prevista nel turno;
- di organizzare il lavoro degli altri operai in turno con lui sulla base del tipo di produzione da svolgere indicata dal capo reparto;
- di controllare che la produzione si svolgesse in maniera corretta e che gli operai in turno svolgessero correttamente le loro mansioni;
- di valutare, in caso di malfunzionamenti delle macchine , l'entità del problema, intervenendo direttamente in casi di guasti di lieve entità e richiedendo l'intervento della manutenzione negli altri casi;
- di procedere all'accensione delle macchine , quando venivano periodicamente spente
Dalla descrizione effettuata dai testi non si evince ( né risulta adeguatamente illustrato e chiarito in ricorso) che le attività in questione presupponessero l'autonomia decisionale -implicante scelte di priorità sia pur tra norme e pratiche stabilite- o la responsabilità connessa al dover prendere decisioni “nell'ambito di pratiche e metodi diversi” con “variabilità ed incertezza dei risultati”.
Al contrario tutte le suddette attività ( dalla programmazione e accensione delle macchine, alla decisione in caso di guasti , al controllo dell'andamento della produzione), per come descritte dai testi e in ricorso, implicano “scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite” e “scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni”, caratterizzanti il livello riconosciuto.
4 La stessa attività di coordinamento e controllo degli operai in turno non risulta svolta nei confronti di lavoratori “con incarichi diversificati” essendo emerso che tutti i lavoratori del reparto svolgevano le medesime mansioni comprendenti lo svolgimento di vari compiti, nell'ambito delle quali interveniva l'attività organizzativa del ricorrente.
Queste in sintesi le ragioni del rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1850 oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 29 settembre 2024
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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