Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3664/2019 R.G., riservata in decisione senza termini all'udienza del 24.6.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Spirito Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio in Napoli al corso Umberto I n. 311 è C.F._2 elettivamente domiciliato - Email_1
APPELLANTE
, titolare dell'omonima ditta (P.I. ), rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicomede Di Michele ( ), presso il cui studio in C.F._3
Frattamaggiore alla via G. Leopardi n. 12 è elettivamente domiciliato -
[...]
Email_2
[...]
[...]
( CP_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. in data 25.6.2019 dal
Tribunale di Napoli nel proc. n. 23135/2018 r.g. avente ad oggetto “azione di revocatoria ordinaria”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis del 3.8.2018 conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Napoli, e al fine di ottenere la declaratoria di CP_2 Parte_1 inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato il 4.2.2015 per notar Per_1 di Castel Volturno, con cui aveva trasferito al fratello
[...] CP_2 Parte_1 la sua quota, pari a 2/4, della nuda proprietà dell'immobile sito a Napoli alla via Pisani nn.
39 e 41, censito in Catasto al foglio 5, p.lla 181, sub 6.
Radicatasi la lite, rimaneva contumace . CP_2
Si costituiva, invece, il donatario resistendo alla domanda, deducendo la Parte_1 propria estraneità alla vicenda, e comunque l'insussistenza dei presupposti dell'esperita azione revocatoria.
La causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda revocatoria proposta da parte ricorrente, dichiarando “l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di donazione stipulato in data Controparte_1
04/02/2015”, e condannava e in solido, al pagamento delle CP_2 Parte_1 spese di lite.
Con citazione del 25.7.2019 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso del rigetto della proposta azione revocatoria, conformemente alle conclusioni rassegnate in primo grado. . 3
Ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, l'insussistenza dell'eventus damni e del presupposto soggettivo dell'animus nocendi di cui all'art. 2901 n. 1 c.c..
Radicatasi la lite, con comparsa del 3.12.2019 (per l'udienza del 2.12.2019, differita di ufficio al 3.12), si è costituito tardivamente l'appellato resistendo ai Controparte_1 motivi di gravame articolati dall'appellante.
è rimasto contumace, come in primo grado, benché ritualmente evocato CP_2 anche nel presente giudizio di gravame.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, mutati la Sezione e il
Consigliere istruttore, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali, all'udienza del 15.4.2025, differita per il bonario componimento su richiesta delle parti.
Nessuna delle parti costituite è comparsa all'udienza del 3.6.2025, né a quella successiva del
24.6.2025, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La mancata comparizione delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L.
n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
Le citate previsioni si osservano pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, trattandosi di controversia iscritta a ruolo in primo grado in data 3.8.2018, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c. applicabile ratione temporis.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. . 4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 24/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO