Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05858/2025REG.PROV.COLL.
N. 02191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2025, proposto da
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IA Rufino, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6470/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IA Rufino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Nicola Laurenti per delega dell'Avv. Enrico Angelone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna appellata è stata assunta come ricercatore a decorrere dal 1 luglio 1995 e poi immessa in ruolo come ricercatore confermato in data 1 luglio 1998 presso l’Università del Molise.
In data 1 novembre 1999 è stata assunta come professore associato non confermato presso il predetto ateneo e in data1 novembre 2011 professore straordinario presso la medesima Università.
In data 1 novembre 2004 è stata poi trasferita presso l’Ateneo odierno appellante e nominata professore straordinario.
Entrata in servizio l’odierna appellata ha chiesto il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ex art. 103 d.P.R. 382/80 per il servizio prestato quale docente a contratto presso l’Università del Molise per gli anni accademici 1988-89; 1989-90 e 1990-91. Le sue istanze (del 28 maggio 2020 e del 22 giugno 2020) sono state respinte con nota n.143914 del 31 luglio 2020.
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, l’odierna appellata ha, dunque, agito per l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato quale Professore a contratto presso l'Università del Molise, negli anni accademici 1988/89, 89/90 e 90/91, ai sensi dell'art. 103 D.P.R. 382/80 e per la conseguente condanna dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” alla ricostruzione della carriera, al riconoscimento del servizio preruolo prestato negli anni accademici indicati e all'adeguamento del trattamento stipendiale e dell'anzianità valutabile ai fini pensionistici.
Con la sentenza in epigrafe impugnata il Giudice adito ha accolto la domanda ritenendo possibile includere, tra le figure contemplate dall’art. 7 della L. 28/1980, cui rinvia espressamente il comma 3 dell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, anche la categoria del “professore a contratto.
Appellata ritualmente la sentenza resiste IA Rufino.
All’udienza del giorno 1 luglio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il motivo di appello l’Amministrazione appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 D.P. R 382/80 e dell’art. 7 della L. 28/1980.
Evidenzia come la sentenza impugnata abbia erroneamente accertato come sussistente il diritto soggettivo al riconoscimento della “carriera” richiesto da parte ricorrente rinviando alle motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3146, la quale è espressione di un orientamento definitivamente superato dalla successiva giurisprudenza sempre di questo Consiglio di Stato.
La censura è fondata.
La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 480 del 26 novembre 2002 ha affermato che la figura del professore a contratto, disciplinata dagli artt. 100, primo comma, lett. d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980 non è stata ritenuta assimilabile ai servizi contemplati dall'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980 non solo per l'assenza - normalmente - di una qualsiasi forma di previa selezione concorsuale, ma anche per la durata limitata del rapporto, di norma annuale e non rinnovabile più di due volte e per la conformazione privatistica del rapporto.
Contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, l'orientamento espresso con la sentenza n. 3146/2020 non è consolidato risultando contrario a quanto precedentemente affermato dal Consiglio. Stato, VI, sent. 2811/2019 e superato dalla successiva giurisprudenza di questo stesso Consiglio secondo la quale la figura del professore a contratto non è contemplata tra i soggetti che in base all'art. 103 del D.P.R. n. 382/80 hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato avendo l'elenco dei servizi ivi indicati carattere tassativo, sebbene da intendersi in senso dinamico ed evolutivo, come tale idoneo a ricomprendere anche attività istituite successivamente all'entrata in vigore del citato decreto purché si tratti di evoluzione di figure già contemplate nel predetto quadro normativo.
Il professore a contratto è figura professionale priva di forme di selezione e di qualsivoglia procedura comparativa e valutativa e non è, pertanto assimilabile, neanche in via interpretativa, alle altre figure contemplate dall'art. 103 del D.P.R. n. 382/80 (C.d.S. sent. n. 7512/2022).
Questo argomento va considerato rilevante rispetto al conflitto con l’art. 97 Cost., come considerato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 480/2002, la cui pregnanza argomentativa rileva indipendentemente dall’applicabilità o meno erga omnes del relativo pronunciamento.
L'orientamento sfavorevole al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dai professori a contratto è stato, da ultimo confermato dalla successiva pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 9464/2023.
Da tali considerazioni discende la non assimilabilità dei servizi resi dall’appellata a quelli tassativamente indicati dall’art. 103, né dal punto di vista testuale né da quello sostanziale, pur considerato il testo di legge alla luce della successiva evoluzione ordinamentale.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata riformata.
In considerazione della esistenza del richiamato contrasto giurisprudenziale sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata respinge l’originario ricorso.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO