Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04858/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2022, proposto da
CA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cristina Falciano, Roberto Sepe e Carolina Correale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Giuseppe Vesuvianoo, piazza E. D'Aosta 1 - Avvocatura;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. ord. reg. ser 21 del 27 giugno 2022 n. Ord. Reg. Gen. 102 del 27 giugno 2022 notificata il 7 luglio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. LA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso l’ordinanza, emarginata in oggetto, con la quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano gli ha ordinato la demolizione di opere abusivamente realizzate sul proprio fondo.
1.1. In fatto, ha rappresentato che:
- è titolare di una impresa che si occupa della vendita di auto nuove ed usate;
- il 6 luglio 2011 ha presentato una Dia per lavori di recinzione del lotto, creazione di accessi e pavimentazione dell’area, sulla quale il Comune è rimasto silente;
- il 21 giugno 2022 ha poi presentato una Scia per inizio attività di vendita on line di auto, per l’esercizio della quale ha realizzato un piccolo locale da adibire a pertinenza del deposito ivi situato; opere che il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ritenuto abusive, ordinandone la demolizione con il provvedimento qui gravato.
1.2. Avverso tale atto, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1.2.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33 D.P.R. 380/2001 come modificato dal d.lgs. 222/2016, del DM 2 marzo 2018. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Sviamento - Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21 nonies L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione della tutela dell’affidamento ”;
1.2.2. “ Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni ”.
2. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito per sostenere la infondatezza del mezzo.
3. All’udienza di merito straordinaria del 25 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza comunale, evidenziando, sotto un primo profilo, che essa “ non opera un distinguo tra le opere realizzate sul fondo de quo ed omette di considerare che gran parte delle predette opere sono state realizzate in seguito alla D.I.A. presentata ben 11 anni orsono, senza che ciò determinasse l’intervento inibitorio dell’amministrazione resistente ”, e, sotto altro profilo, che l’area ove ricade il proprio fondo ha subito nel tempo una notevole trasformazione diventando di fatto la zona economico-produttiva del paese.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Per il compiuto esame delle censure in esame, devono prendersi le mosse dalle ragioni espresse nel provvedimento gravato, ove è riferito che, sul fondo di proprietà del ricorrente risultano realizzate numerose opere, quali: (i) un corpo di fabbrica, uso ufficio, della superficie di circa 47 mq, poggiante su travi di ferro e su massetto in conglomerato cementizio, avente struttura in ferro e chiusure in lamiera metallica, coibentato, rifinito, completo di impiantistica e servizi igienici; (ii) area pavimentata con massetto in conglomerato cementizio per la superficie di circa 377 mq; (iii) una superficie ricoperta con pietrisco di circa 590 mq; (iv) un’area pavimentata con asfalto bituminoso per circa 245 mq, munita di sbarra di ferro; (v) l’installazione di un totem pubblicitario in metallo, occupante una superficie di circa 0,60 mq, per un’altezza di circa 4 m; (vi) una pavimentazione in conglomerato cementizio con una superficie di circa 11,40 mq.
È poi riferito che l’area in cui ricadono tali opere è: (i) classificata “zona E – agricola” dal PRG; (ii) sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n.42/2004; (iii) ricadente nella perimetrazione della Zona Rossa, legge regionale n.21/03.
Per le opere accertate si è quindi riscontrata l’assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
5.3. Ciò premesso, il ricorrente, rispetto alla prima censura, ha riferito che, per una parte delle opere ritenute abusive, aveva presentato apposita Dia nel 2011, cui è seguito il silenzio del Comune resistente.
La deduzione non può ritenersi fondata, in ragione della sussistenza, sull’area interessata dai riscontrati abusi, di un vincolo paesaggistico, come indicato nel provvedimento gravato.
Al riguardo, infatti, l’art.22, co.6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo vigente ratione temporis , prevede che la realizzazione degli interventi quali quello oggetto della Dia presentata dal ricorrente, relativi ad immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, “ è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative ”, che, nel caso di specie, non sono stati ottenuti.
Senza considerare, peraltro, che, fra la documentazione prodotta in giudizio, si rinviene il solo modulo compilato della Dia, priva, tuttavia, dei relativi allegati tecnici, sicché non è dato verificare la corrispondenza fra le opere asseritamente assentite con essa e quelle accertate dall’amministrazione comunale e riferite nel provvedimento di demolizione.
Nemmeno si rivela utile, sul punto, la relazione tecnica depositata dal ricorrente, la quale affronta il diverso tema della natura dell’area, ritenuta non più “ agricola ” bensì “ produttiva e commerciale ”.
5.4. Quanto alla seconda censura, ove si sostiene che l’area interessata dagli abusi non possa più considerarsi agricola per le trasformazioni nel tempo intervenute sulla stessa, la deduzione si rivela, invero, inconferente rispetto alle ragioni poste a sostegno del provvedimento, id est , l’assenza del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica.
Peraltro, in ordine alla prova dell’assunto difensivo, il ricorrente ha prodotto una “relazione tecnica” che, oltre ad essere estremamente generica e contenutisticamente insufficiente, risulta non solo non asseverata ma nemmeno datata e sottoscritta.
6. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento gravato.
6.2. Anche tale censura è infondata, giacché, come visto al § 5.2., l’amministrazione ha dato diffusamente e partitamente conto delle specifiche ragioni sottese al provvedimento, individuando tutte le opere ritenute abusive, indicando i vincoli cui è sottoposta l’area e, infine, i motivi della misura adottata, id est , l’assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
7. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del Comune resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
LA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CO | AO NI |
IL SEGRETARIO