Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
Decreto cautelare 24 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da GE AN, CA AN, SA SS, ES NI, MA IZ, EL IZ, MO SÈ, OB AR, e dal Comitato Cittadini di Granze di Camin, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Davide LA e Giorgia LD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina LO, Vincenzo Mizzoni, EL Pozzato, Federica Stecca, Danilo Lo NT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo UA, Matteo SC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alì S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno BA e Giulio ID, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GI GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 34 del 27 maggio 2024, che ha approvato la “ variante puntuale al Piano degli Interventi vigente, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della Legge Regionale 55/2012, finalizzata all'attuazione di un intervento di ampliamento dell’attuale sede operativa aziendale della Ditta Alì S.p.a, mediante l’ampliamento dell’hub logistico di Via Svezia ”;
- di qualsiasi altro atto, connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti e con riserva di eventuali motivi aggiunti, in particolare:
- degli atti di indizione della Conferenza di servizi preliminare (datata 12 ottobre 2021) e decisoria (datata 27 aprile 2022);
- della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi di data 7 giugno 2022, favorevole all'accoglimento della proposta progettuale di Alì S.p.a.;
- del parere della Commissione Regionale VAS n. 187 del 2 agosto 2022, che ha escluso di assoggettare alla procedura VAS la proposta progettuale di Alì S.p.a.;
- del parere di ARPAV prot. 177615 del 19 aprile 2022;
Con i primi motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2024 :
dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Con i secondi motivi aggiunti depositati in data 1 settembre 2025 :
- della “Convenzione per l'ampliamento dell'hub logistico Alì sito in via Svezia nel Comune di Padova” firmata in data 8 maggio 2025 dal Comune stesso e da Alì S.p.a., conosciuta dai ricorrenti l'11 luglio 2025;
- del “provvedimento unico” e “conclusivo del procedimento” firmato dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova il 19 maggio 2025, conosciuto dai ricorrenti l’11 luglio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova, della Regione Veneto, di Alì S.p.a. e del signor GI GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori LA, LD, LO, Lo NT, UA, SC, BA, ID, NC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno giudizio è finalizzato a contrastare il progetto edilizio di Alì S.p.a., che intende realizzare un hub logistico nel Comune di Padova al fine di superare le criticità derivanti dall’attuale collocazione delle merci per la fornitura dei negozi in parte negli esistenti magazzini di via Svezia e in parte via Olanda e concentrare nel primo l’attività di stoccaggio del “ grocery ” (ovvero dei prodotti freschi).
Oltre all’ampliamento del deposito già esistente in via Svezia (corpo A1) l’intervento prevede anche la costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni distinte e autonome: un magazzino automatizzato (corpo A2) e un fabbricato per la logistica e-commerce (corpo B1), attualmente ospitata in una struttura a Noventa Padovana, oltre a manufatti accessori (A3, A4, B2).
Al fine di realizzare tale progetto, la Società in data 30 settembre 2021 ha presentato al SUAP comunale istanza ai sensi dell’art. 4, della l.r. del Veneto n. 55/2012 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, volta ad ottenere il rilascio del Provvedimento Unico in variante urbanistica al Piano degli Interventi del Comune di Padova. Il progetto necessita infatti di una variante urbanistica perché interessa un'area ricadente per lo più in ZTO E – sottozona E2, adiacente alla ZTO Industriale ove sorge l'attuale deposito.
La localizzazione dell’intervento è invece compatibile con gli strumenti urbanistici sovraordinati (PATI e PAT), in quanto l’area interessata si colloca all’interno dell’ambito di trasformazione che corrisponde alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo” individuato nella tav. 4 del PAT, ossia nella parte del territorio ove è prevista l’ubicazione delle nuove aree di espansione produttive.
Con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la delibera del Consiglio comunale di Padova n. 34 del 27.5.2024 di approvazione della variante puntuale al Piano degli interventi ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012, oltre agli atti alla stessa presupposti (esiti della conferenza di Servizi e parere della Commissione regionale VAS), mentre con i secondi motivi aggiunti il gravame è esteso alla convenzione attuativa siglata in data 8 maggio 2025 tra il Comune di Padova e la società proponente, nonché al provvedimento unico e conclusivo del procedimento firmato dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova il 19 maggio 2025.
Il ricorso è proposto in forma collettiva da alcune persone fisiche e da un Comitato di cittadini.
Le persone fisiche, che dichiarano di risiedere in abitazioni che confinano con le aree agricole sulle quali è previsto l’intervento progettato da Alì, lamentano che la sua realizzazione eliminerebbe l’intera superficie coltivata che consente attualmente un'ampia vista su un vasto spazio verde e garantisce altresì ad alcuni di loro un’efficace separazione fisica dalla zona industriale. Essi stimano che la costruzione dei nuovi fabbricati determinerebbe una riduzione del valore di mercato delle loro proprietà di almeno il 20% per i residenti in [...]% per i residenti in [...].
Il ricorrente Comitato Cittadini di Granze di Camin, costituito su iniziativa di 13 promotori nell’anno 2020 e alla data di proposizione del ricorso partecipato da 58 soci, dichiara invece di perseguire lo scopo di organizzare attività volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti nel rione di Granze di Camin, facendosi portatore dei loro interessi e richieste, con la facoltà di intraprendere ogni iniziativa a tutela della comunità ivi insediata.
I ricorrenti deducono plurimi profili di illegittimità degli atti impugnati e ne chiedono l’annullamento.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Padova, la Regione Veneto, Alì S.p.a. e il Signor GI GI, Sindaco di Padova.
Il Comune di Padova ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che:
- le persone fisiche ricorrenti dichiarano di risiedere in zone limitrofe a quelle dell’intervento in questione, ma il criterio della vicinitas non è in sé sufficiente ad integrare l’interesse al ricorso, che non risulta provato nel caso di specie; le abitazioni dei ricorrenti sono del resto inserite non già in un’area di pregio naturalistico, ma in un generico contesto rurale posto a ridosso della zona industriale;
- il Comitato cittadini di Granze di Camin è carente di legittimazione attiva e di interesse ad agire. Difetta infatti sia del requisito della “prossimità” sia di quello della “rappresentatività del territorio” che devono sorreggere la legittimazione a ricorrere. Dalla lettura dello Statuto emerge che non è necessario, per aderirvi, risiedere nel quartiere di Camin, tanto che alcuni soci abitano in quartieri diversi o addirittura in altri comuni, come Rubano e Fiesso D’artico; non risulta provato nemmeno che i soci o promotori del Comitato abbiano interessi omogenei o non confliggenti in merito alla materia controversa. Quanto all’interesse, il Comitato non ha dedotto un danno neppure potenziale che può derivare ai cittadini del Rione dall’intervento in questione.
La Regione Veneto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo ai ricorrenti persone fisiche nella parte in cui esse censurano il parere della Commissione regionale VAS n. 187/2022 espresso nella seduta del 2 agosto 2022. La difesa dei ricorrenti non ha infatti allegato né dimostrato se e in quale misura i vizi che affliggerebbero la procedura di VAS rechino un pregiudizio alle loro aree. La Regione ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione ad agire del Comitato dei Cittadini di Granze di Camin, perché non risulta dimostrato che lo stesso persegua statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti in giudizio né che goda di un significativo grado di rappresentatività e stabilità.
Alì S.p.a., a sua volta, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, evidenziando che:
- il Comitato non ha legittimazione ad agire perché il quartiere “Granze di Camin” dista circa 2 chilometri dall’area oggetto dell’intervento proposto da Alì e parte dei soci risiede addirittura in altri quartieri o in altri comuni. Il Comitato non può agire quindi a tutela di un interesse omogeneo e comune a tutti gli associati; le finalità statutarie del Comitato sono così vaghe e generiche da non consentire una sua caratterizzazione distintiva, se non in termini di pro loco di quartiere;
- il Comitato difetta anche di un interesse ad agire proprio e distintivo, non risultando sufficiente la mera vicinitas a dimostrare in via automatica la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il Comitato non fornisce alcuna prova concreta dell’incidenza negativa dell’intervento rispetto agli interessi tutelati, tanto che nelle osservazioni presentate si è limitato a chiedere al Comune di attivarsi per far riconoscere un indennizzo alle sole famiglie residenti in prossimità dell’intervento di ampliamento, sicché non vi è alcun interesse comune a tutti i soci;
- anche i ricorrenti persone fisiche difettano di interesse al ricorso; nella perizia prodotta essi descrivono l’attuale contesto come un’area prevalentemente rurale, ma in realtà la proprietà di Alì si trova in contiguità con la più grande zona industriale del Nord Est, attraversata da un tratto dell’autostrada A13 (Padova – Bologna). Il progetto inoltre prevede di mantenere a confine un’area verde di oltre 51.000 mq e di realizzare importanti opere di mitigazione ambientale lungo tutto il perimetro di proprietà (tra cui la piantumazione di oltre 3.000 nuove piante);
- non sussistono i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo, stante la disomogeneità degli interessi azionati dalle persone fisiche rispetto a quelli del Comitato.
L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 475 del 6 ottobre 2025, la quale ha rilevato che “ impregiudicato lo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti ed ogni più approfondita valutazione delle censure articolate nel gravame, demandati alla sede propria del merito, alla luce dell’articolata e ampia istruttoria condotta dalle amministrazioni interessate di cui si dà conto negli atti del procedimento, degli impegni assunti dalla resistente e del contenuto degli atti impugnati, il ricorso non appare prima facie assistito dal necessario fumus di fondatezza ”, fissando peraltro l’udienza pubblica di discussione del gravame, in considerazione della materia controversa e a tutela di tutti i contrapposti interessi in gioco.
L’ordinanza è stata appellata dai ricorrenti avanti al Consiglio di Stato, che con ordinanza della Sezione IV, n. 4163 del 18 novembre 2025 ha accolto l’appello cautelare e sospeso gli atti impugnati inibendo interinalmente, fino alla decisione nel merito del giudizio, l’avvio (o la prosecuzione) della costruzione dei corpi di fabbrica A2, A3, B1 e B2.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 5 marzo 2026, alla quale i difensori delle parti hanno illustrato le reciproche argomentazioni, e ivi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente scrutinare le plurime eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, inerenti all’inammissibilità del ricorso collettivo e al difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti, demandate in sede cautelare alla più appropriata fase di merito.
Vanno all’uopo richiamati gli orientamenti interpretativi che si sono oramai consolidati rispetto alle tematiche di interesse.
In primo luogo, con riferimento ai limiti e ai presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo, la giurisprudenza ha evidenziato come “ anche nell’attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione.
Ciò, del resto, è il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato.
In altra prospettiva, il controllo della legittimità dell’azione amministrativa non è l’obiettivo ultimo del processo amministrativo, ma configura, invece, un (sia pur ineludibile) strumento funzionale alla tutela della situazione azionata in giudizio, che costituisce l’oggetto, lo scopo ed il limite della giurisdizione amministrativa (cfr. art. 1 c.p.a.). Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi …” (Cons. Stato, sez. III, n. 8488 del 2021; sez. IV, n. 2341 del 2021; in precedenza, v. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015);
(…) “ In coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa, in base alla disciplina dettata dal c.p.a. (art. 40) il paradigma legale del processo impugnatorio prevede, anche al fine di prevenire l’abuso del processo, l’impugnazione da parte di un solo soggetto di un uno solo provvedimento (Ad. plen. nn. 4 e 5 del 2015). Conseguentemente, il ricorso collettivo e cumulativo sono eccezioni alla regola da interpretarsi restrittivamente. Quanto al ricorso collettivo in particolare, esso si ammette solo ed esclusivamente se è fornita la prova ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione, dell’identità della situazione sostanziale e processuale (identità petitum, causa petendi, oggetto impugnativa, motivi) e dell’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4363 del 2019; sez. IV, n. 2700 del 2017)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6520 del 2020).
(…) Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla specifichi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, la non confliggenza degli interessi dei singoli e la concreta fondatezza della domanda. In definitiva, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda .” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775).
Con riguardo poi nello specifico alla posizione dei Comitati spontanei, occorre ricordare che il già evocato carattere di giurisdizione soggettiva, comporta che il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa non è preordinato alla “difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, alla stregua di un'azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. C.d.S., I, 18 dicembre 2019, n. 3182; C.d.S., IV, 6 dicembre 2013, n. 5830; Ad. plen., n. 4/2011).
La legittimazione processuale si rinviene, dunque, solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale specifica.
Il presupposto e al tempo stesso l'effetto è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare, non è consentito adire il giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non deve essere un quisque de populo.
6.4. Con riguardo al tema della tutela degli interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, come i comitati, la giurisprudenza ritiene requisito necessario, ai fini della legittimazione, l'effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero l'effettiva attitudine dello stesso a rappresentare una determinata categoria organizzata, in assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca legittimazione a determinati soggetti.
L'effettiva rappresentatività, in altri termini, è l'elemento che consente di "passare" dagli interessi diffusi (comuni a tutti gli individui di una certa formazione sociale non organizzata, che non si prestano ad essere tutelati in sede giurisdizionale, salve le ipotesi di azione popolare legislativamente previste) agli interessi collettivi, ovvero interessi che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo non occasionale .” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 1408).
Sono stati pertanto enucleati in giurisprudenza alcuni indici che devono concorrere ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire dei comitati nei confronti di interessi di carattere collettivo:
“ a) deve sussistere una previsione statutaria del comitato o della associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell'ente;
b) il comitato o l'associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi collettivi;
c) il comitato o la associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti .” (TAR Veneto, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 2980).
Ulteriormente, per quanto concerne le condizioni dell’azione nel processo amministrativo, come ribadito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22, va confermata l’autonomia dell’interesse ad agire da quella della legittimazione al ricorso.
L’interesse ad agire trae il suo fondamento dall’art. 100 c.p.c., ed è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; l’interesse al ricorso si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio, utilità che a sua volta è in funzione del pregiudizio sofferto.
Inoltre la verifica delle condizioni dell’azione va effettuata in modo rigoroso; le allegazioni al riguardo contenute nel ricorso sono suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi dei giudicanti, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3 c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti.
Sulla base delle menzionate premesse ermeneutiche, vanno in concreto verificate le condizioni dell’azione, legittimazione ed interesse ad agire, e la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo.
Tali verifiche conducono ad un esito negativo.
Sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti e dei rilievi formulati dai resistenti, il Comitato di Cittadini ricorrente non risulta infatti disporre dei requisiti che condizionano la legittimazione al ricorso, come più sopra sintetizzati, né dell’interesse ad agire, costituente autonoma condizione dell’azione.
Anzitutto va evidenziato che le finalità statutarie del Comitato sono del tutto generiche e disancorate dall’azione che qui è promossa.
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, infatti, scopo del Comitato è “ l’organizzazione, la realizzazione diretta o tramite la collaborazione con terzi (associazioni, altri comitati, comuni, etc.) di attività (sociali, sportive, aggregative, ambientali etc.) volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti nel rione di Granze di Camin e del territorio limitrofo e di ogni altra attività che verrà di volta in volta proposta e ritenuta meritevole di attuazione. Il comitato si propone inoltre di raccogliere segnalazioni dei cittadini e di farsi tramite nel sottoporre gli interessi/richieste/necessità dei residenti del rione (raccolte durante le riunioni ma anche tramite questionari) ai vari organi dell’Amministrazione Pubblica (Consulta, Comune, Provincia, Regione etc.), si riserva infine di intraprendere ogni iniziativa (anche legale) a tutela della Comunità qualora necessario.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ”.
Si tratta quindi di obiettivi del tutto genericamente delineati, che configurano un’attività volta per lo più all’aggregazione della comunità insediata, attraverso iniziative sociali, sportive, ricreative.
Inoltre non è data prova dell’attività effettivamente posta in essere dal Comitato dalla sua costituzione e quindi della stabilità dell’attività medesima. Nel ricorso si afferma che il Comitato ha partecipato dalla sua costituzione ad alcuni bandi del Comune di Padova che promuovono attività di rilevanza sociale e culturale (per lo più di carattere ricreativo – progetti di motoria, teatro di quartiere, spazio gioco), e che organizza attività ricreative nella sala comunale e coordina la cura del cimitero di Granze. I ricorrenti non hanno però in alcun modo documentato né le dichiarate attività né, in termini più generali, un’azione dotata di apprezzabile consistenza protrattasi per un tempo congruo per la tutela delle finalità statutarie e del perseguimento non occasionale degli obiettivi di protezione degli interessi ambientali dedotti in giudizio.
Inoltre non hanno dato alcuna prova della sua rappresentatività rispetto alla collettività rappresentata. Vero è che tale requisito va valutato tenendo in considerazione le dimensioni dell’ambito rappresentato, ma nel caso di specie il Comitato non ha allegato e tanto meno provato che i soci costituiscono una quota significativa delle persone che vivono nel rione di Granze di Camin. Inoltre al Comitato aderiscono anche soci che non vivono nel predetto quartiere e addirittura persone che vivono in comune diverso da Padova, circostanza ulteriormente ostativa al riconoscimento del requisito della rappresentatività.
Quanto all’interesse ad agire, poi, nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti il Comitato non ha in alcun modo dato conto del pregiudizio concreto e attuale che l’azione di annullamento promossa mira a tutelare.
Solo a riscontro delle puntuali eccezioni sollevate al riguardo dalle parti resistenti, la difesa dei ricorrenti ha del tutto genericamente allegato che il rione di Granze di Camin sarebbe direttamente inciso dal traffico, che transita sull’unica strada che dà accesso all’hub di Alì, Riviera Maestri del Lavoro, nonché su via Messico, che pure lambisce l’abitato di Granze. Si tratta peraltro di un’allegazione sfornita di qualsiasi principio di prova.
Come evidenziato dalle parti resistenti, inoltre, va considerata non solo la distanza di circa 2 km intercorrente tra le due aree (il comparto edificando e l’abitato di Granze di Camin), ma anche l’ubicazione dell’area nell’immediata prossimità alla zona industriale e all’autostrada. E, ulteriormente, viene in rilievo il fatto che la razionalizzazione dell’azienda della controinteressata e la creazione dell’hub logistico mirano a ridurre il transito dei mezzi di Alì, atteso che allo stato attuale, a causa della mancanza di spazi nel magazzino di Via Svezia, lo stoccaggio delle merci è suddiviso tra i due magazzini padovani, e il grocery viene quindi movimentato più volte da un magazzino all’altro. Per comporre una consegna ad un punto vendita vengono, infatti, uniti i due comparti da “navette” che spostano la merce tra i due magazzini.
In assenza di puntuali elementi contrari, diversi dalle allegazioni del tutto generiche contenute nelle memorie difensive dei ricorrenti, non è quindi ravvisabile -neppure in termini di prospettazione- un pregiudizio agli interessi del Comitato e dei suoi soci derivante dall’incremento di traffico.
Per tutte le esposte considerazioni il Comitato difetta di legittimazione e di interesse ad agire, ovvero delle condizioni dell’azione.
Ne consegue che, in disparte ogni altra considerazione in merito alla sussistenza dell’interesse ad agire delle persone fisiche ricorrenti, non ricorrono in specie i presupposti legittimanti il ricorso collettivo, il quale presuppone l’identità delle posizioni processuali e sostanziali dei soggetti che lo propongono.
La sussistenza di tale omogeneità va infatti scrutinata all’atto di proposizione del gravame, sicché il difetto originario delle condizioni ad agire per taluno dei ricorrenti non può che minare la necessaria identità processuale che costituisce presupposto di ammissibilità del ricorso così come promosso in forma collettiva.
Come già affermato da questa sezione “ Se infatti è pacifico che, anche per il ricorso collettivo, è ammessa la rinuncia all’impugnazione da parte di alcuni dei ricorrenti (TAR Veneto, III, 20.11.2020 n. 1101; Cons. Stato, IV, 28.1.2011 n. 678), occorre tuttavia precisare che l’esercizio di tale facoltà è possibile soltanto a condizione che il ricorso introduttivo risulti ab origine ammissibile, e non anche nel caso in cui (…) l’atto introduttivo del giudizio sia affetto dal vizio genetico consistente nella diversità delle posizioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti, che non può essere in alcun modo sanato a posteriori attraverso la rinunzia al giudizio da parte di alcuni ricorrenti, come peraltro precisato dalla giurisprudenza (“il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti contro più atti amministrativi di esclusione è da ritenersi inammissibile se non rappresenta carattere di identità delle situazioni sostanziali e processuali in esso espresse, non potendosi ammettere sanatoria neanche con la rinuncia da parte di taluno di questi”; TAR Calabria, II, 21.2.2018 n. 512).” (TAR Veneto, Sez. II, 12 ottobre 2021, n. 1209, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2025, n. 5373).
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi inammissibili.
La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente
MA Rinaldi, Consigliere
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | IA LA |
IL SEGRETARIO