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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3951/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3951/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data
5/02/2025
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati dagli avv.ti Jacopo Sanalitro (c.f.: C.F._2
), Luigi Valentino Damone (c.f.: ) e C.F._3 C.F._4 [...]
(c.f. c.f.: come indicato in ricorso) elettivamente Parte_3 C.F._5
domiciliati in Napoli alla via S. Pasquale a Chiaia n. 55
Ricorrenti
E
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Foggia al viale Cristoforo Colombo n. 243, in persona del Presidente Eligio Controparte_2
, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione del Consiglio di
[...]
Amministrazione n. 719/19 del 26 settembre 2019, rappresentato, in virtù di procura TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
speciale allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Arcangelo Guzzo (c.f.:
) e Claudio Martino (c.f.: ), elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliato presso il domicilio digitale dei predetti avvocati
Resistente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Regionale e CP_3 P.IVA_2
legale rappresentante dott. , con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro Parte_4
n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Capobianco (c.f.: ) C.F._8
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in
Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, presso l'Avvocatura regionale
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 4/09/2019, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la e il , CP_3 Controparte_1 affinché l'adìto Tribunale, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione del canale Santa Barbara, verificatasi in agro di Ischitella (FG) località “Muschiaturu” il
26/08/2018, li condanni al pagamento della complessiva somma di € 95.107,95 ovvero dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
--di essere proprietari dei terreni agricoli siti nel Comune di Ischitella, località
"Muschiaturo" e “Palude”, riportati al Catasto Terreni al foglio 4, particella n. 118 e al foglio 5, particelle nn. 14,15, 16, 85, 146, di complessivi Ha 4.64.48;
--che sui suddetti terreni, condotti ad ortaggi e frutta, insiste una serra orticola di mq 4.000;
--che la zona di cui fanno parte è attraversata dal canale di bonifica Santa Barbara, il quale il 26/08/2018 ha tracimato, causando la fuoriuscita e conseguente immissione dell'acqua mista a fango e detriti nei terreni, causando la perdita di gran parte delle coltivazioni e danni alle strutture esistenti;
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--che a causare l'allagamento sono state l'assenza e/o la cattiva manutenzione degli argini e del letto dei canali Santa Barbara e Campana, imputabili al Controparte_1
e alla;
[...] CP_3
-- che, in particolare, “i danni da allagamento più consistenti hanno interessato la parte a monte del canale di bonifica "Canale Santa Barbara", canale che dovrebbe immettere le sue acque nel Torrente Campana, e, tramite quest'ultimo, nel Lago di Varano” (pag. 2 dell'atto di citazione);
-- che al momento dell'esondazione sul fondo riportato al foglio 4, particella 118, non c'erano colture in atto, mentre il fondo riportato al foglio 5 aveva colture in serra ed a campo aperto in piena produzione;
--che i danni ammontano complessivamente ad € 95.107,95, come quantificati nella propria perizia tecnica, in atti.
Tanto premesso, gli istanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Condannare il e la , anche in Controparte_1 CP_3
solido tra loro ovvero ciascuno per la rispettiva competenza:
- al risarcimento dei danni arrecati ai ricorrenti per il pregiudizio sopra esposto, quantificati nella complessiva somma derivante dalle ragioni sopra esposte in € 95.107,95
(euro novantacinquemilacentosette/95) o nella diversa somma determinata in corso di causa anche mediante CTU…;
… - all'adozione di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico”.
2. Con comparsa depositata in data 27/01/2020, si è costituita la CP_3
eccependo:
--l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Giudice Ordinario, in quanto, avendo i ricorrenti dedotto la cattiva manutenzione degli alvei, senza contestare alcun atto o scelta amministrativa, il giudizio avrebbe ad oggetto la delibazione della violazione delle comuni regole di prudenza, di competenza del Giudice Ordinario, per costante giurisprudenza della Cassazione;
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--il difetto di legittimazione passiva, posto che i corsi d'acqua coinvolti nella vicenda rientrano nell'ambito del comprensorio del , cui Controparte_1
competono le attività di manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere di bonifica, comprese le funzioni di polizia idraulica ai sensi dell'art. 9 e 10 L.R. n. 4/2012, in applicazione dei principi di cui al R.D. 215/1933 e R.D. 368/1904.
--di essersi più volte attivata, per il tramite del Servizio Irrigazione, Bonifica e gestione della risorsa idrica, per contribuire all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria in agro del di Ischitella, relativamente al Torrente Campana e al CP_5
Canale Santa Barbara, attraverso diverse determine dirigenziali, allegate unitamente alla comparsa di costituzione.
-- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, perché lo straripamento del canale sarebbe stato provocato da un evento alluvionale eccezionale, integrante forza maggiore o caso fortuito, come testimoniato dal rapporto dell'evento meteo-idropluviometrico del
Servizio Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato della dal quale CP_3 emerge che “l'analisi statistica (metodo di Gumbel) dell'evento pluviometrico, condotta per le stazioni pluviometriche storiche (Vico del Gargano, Lesina, Sannicandro Garganico
e Cagnano Varano), ha messo in evidenza che le precipitazioni osservate hanno raggiunto tempi di ritorno mediamente compresi tra 2-10 anni, per le stazioni di Cagnano Varano e
Vico del Gargano;
tra i 50 e i 200 anni a Lesina e Sannicandro Garganico, mettendo in rilievo l'eccezionalità dei fenomeni sulle brevi durate” (così a pag. 21 della comparsa di costituzione).
-- mancanza di prova del quantum debeatur, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di una consulenza tecnica di parte che, per giurisprudenza pacifica, costituisce una mera allegazione difensiva, sia pur di contenuto tecnico.
3. Il si è costituto il 3/02/2020, eccependo: CP_1
--in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ai sensi dell'art. 5 del R.D. n.523/1904 il canale Santa Barbara costituisce un'opera idraulica di seconda categoria, ovvero un canale naturale e demaniale, di competenza esclusiva della CP_3
, di guisa che non gli competono gli interventi manutentivi, anche perché la
[...] CP_3
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non ha mai consegnato l'opera di bonifica, come previsto dall'art. 6, comma 1, della CP_3
L.R. n. 4 del 13/03/2012;
-- il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda di condanna “all'adozione di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico”, poiché l'art. 91 R.D. n. 215 del
13 febbraio 1933 sancisce che “spetta alla Pubblica Amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte” (cfr. pag.
16 -19 della comparsa di costituzione);
--il concorso di colpa dei ricorrenti sotto più profili: la modificazione del reticolo idrografico, la realizzazione di serre in assenza delle necessarie autorizzazioni,
l'utilizzazione abusiva di particelle demaniali costituenti le fasce di rispetto lungo il corso del canale Santa Barbara;
-- l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi il 17/06/2018, oltre all'assenza di elementi probatori comprovanti sia l'an che il quantum dei danni richiesti dai ricorrenti;
-- l'insussistenza di responsabilità contrattuale, non essendo il rapporto con il CP_1 riconducibile nell'ambito di una prestazione di diritto privato;
-- in via subordinata, la prevalente responsabilità della con conseguente CP_3
determinazione a carico della medesima ex art. 2055 c.c. di una quota di risarcimento pari al 90% del totale, ovvero la misura maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree;
4. All'udienza di comparizione delle parti del 4/02/2020, il Giudice designato ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha rinviato l'udienza al 3/11/2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza del 6/06/2023 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di
Foggia per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 10/09/2024.
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Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 5/02/2025, in modalità di trattazione scritta.
Acquisite le comparse conclusionali depositate tra il 28 ed il 29 gennaio 2025 e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate il 28 gennaio 2025 dalla CP_3
, all'udienza del 5.02.2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha
[...]
riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Questioni preliminari
In limine litis, vanno disattese tanto l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal
(quest'ultima del tutto generica, atteso che non si indica quale Controparte_1
sarebbe la giurisdizione a cui ricorrere), quanto quella di difetto di competenza formulata dalla in quanto la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel CP_3
porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del canale in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti. La detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e)
R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. S.U.
1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
§§§
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6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dall'esondazione del canale Sanata Barbara, avvenuta il
26/08/2018, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale del geometra del 15/03/2019, depositata agli atti unitamente al ricorso. Persona_1
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est.
Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 26/08/2018 il canale Santa Barbara è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, risulta dalla relazione tecnico-peritale del geom. ed è stata confermata dai testi escussi, mentre Persona_1
nessuna prova contraria è stata offerta dalla e dal . CP_3 Controparte_1
Infatti, il cattivo stato di manutenzione del canale è stato provato sia mediante le fotografie allegate alla CTP sia mediante le dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che il canale era invaso da detriti e vegetazione, nonostante gli interventi effettuati dal , CP_1
evidentemente inidonei a mantenere il canale in buone condizioni di manutenzione, stante la frequenza degli episodi esondativi verificatisi nel corso degli anni.
In particolare, in relazione al capitolo di prova sub b), consistente nel quesito “vero che nel corso del sopralluogo ha constatato che il letto e gli argini del Canale Santa Barbara e del erano ancora infestati da rigogliosa vegetazione, sterpaglie, erbe Parte_5
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infestanti, canne e cannucce in diversi punti, anche sopra il livello degli argini come nei mesi e negli anni precedenti come da foto da 41 a 43 che vi si mostrano (all. doc. 2 ricorrenti)” (cfr. verbale di escussione testi in data 14/11/2023) il teste ha Testimone_1 dichiarato: “confermo la domanda sub 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, che mi viene letta;
riconosco le foto sub 41, 42 e 43 che mi vengono esibite
(tratte dalla perizia danni a firma del CTP geom. ); preciso che le canne Persona_1
e le cannucce superavano l'argine in diversi punti”.
Quanto all'eccezionalità dell'evento, è stata dedotta in modo generico dal . La CP_1
ha fatto riferimento ai dati pluviometrici, ma nemmeno ha allegato che CP_3
esattamente nella zona di interesse la pioggia abbia avuto un tempo di ritorno superiore a
200 anni.
Infine, è del tutto irrilevante l'eccezione del relativa all'insussistenza Controparte_1
della propria responsabilità contrattuale, in quanto, come già chiarito, la fattispecie va ricondotta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
§§§
7. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte redatta dal geom. e dalla deposizione dei testi escussi. Persona_1
7.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha accertato che “durante le operazioni di ricognizione, effettuate nella mattinata del 27 e del 29 agosto e del 13 settembre 2018, si è rilevato che il canale Santa Barbara continua ad essere infestato da una rigogliosa vegetazione, sterpaglie, erbe infestanti, canne e cannucce, che, in diversi punti, superano il livello degli stessi argini oltre a presentare un notevole livello di fango”.
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Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha calcolato la somma di € 135.868,50 per la mancata produzione degli ortaggi coltivati in serra e in campo aperto, a cui ha applicato una decurtazione del 30%, corrispondente alla percentuale di prodotti agricoli già raccolti, giungendo ad indicare in € 95.107,95 il danno per mancato raccolto.
7.2. Il Collegio non ritiene attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, in quanto il perito non ha indicato né il criterio tecnico-agrario specifico, né il parametro scientifico utilizzato per il calcolo del danno da mancata produzione ovvero mancata raccolta. Peraltro, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto circa l'effettiva entità dei danni subiti dai ricorrenti, non essendo la valutazione del perito di parte supportata da documenti che attestino gli esborsi sopportati dai ricorrenti per riparare i danni.
Inoltre, nessun documento circa l'attività agricola svolta dai ricorrenti risulta prodotto, nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
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Questo registro non soltanto avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, ma anche la precisa quantità relativa all'anno 2018, ridotta del 70% secondo la indimostrata prospettazione del ricorso.
Né giova ai ricorrenti ribadire (cf memorie istruttorie depositate in corso di giudizio) che “il GN è coltivatore diretto che conduce prevalentemente in proprio i fondi di Parte_1
cui è causa, insieme alla moglie GNa , e che pertanto non può richiedersi dagli Pt_2
stessi la predisposizione di complessi sistemi di gestione e annotazione delle lavorazioni eseguite come pare pretendere la (così negli scritti difensivi dei ricorrenti). CP_3
Basti pensare che gli ingentissimi importi chiesti a titolo di risarcimento danno conto e ragione della consistenza economica dell'attività agricola svolta, di guisa che ancor più non si giustifica la totale assenza di documenti contabili aziendali.
Ne muta la valutazione il deposito delle dichiarazioni dei redditi ai fini fiscali, sul cui contenuto nulla è assolutamente dedotto ai fini che rilevano in questa causa.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni del teste escusso, le quali, sebbene riferiscano del danneggiamento delle coltivazioni praticate sul fondo, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti.
Infatti, interrogato sul relativo capo di domanda, ha affermato “confermo Testimone_1
la circostanza sub 8 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice;
i terreni allagati in Ischitella, Muschiaturo, erano coltivati ad orto, con zucchine, come si vede nelle foto 44, 45, 46 e 47; c'è anche un pescheto come si vede in foto 48”.
Da ultimo, la prova della consistenza dei danni non può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto, ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e la tipologia e lo stato delle colture ivi praticate (di guisa che anche le deposizioni che rinviano alle foto risultano generiche), né il numero delle piante di pesco che si assumono esistenti.
Rilevato che il perito di parte non ha applicato alcuna riduzione per il presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto, considerati, altresì, la genericità delle risultanze istruttorie, l'assoluto difetto di prova documentale degli esborsi conseguenti ai danni, la carenza dei documenti aziendali sulla produttività media degli anni precedenti,
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tanto più incidente nella valutazione del Collegio se si considera il ripetersi ciclico di analoghi danni, come da sentenze in atti, il che impone di collocare temporalmente con precisione il pregiudizio economico patito di volta in volta, si ritiene di ridurre il risarcimento richiesto in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Del resto, è stata una precisa scelta dei ricorrenti non fare accertare lo stato dei luoghi, le colture presenti e i danni subiti nell'immediatezza dei fatti mediante accertamento tecnico preventivo.
§§§
7.3. La corresponsabilità ex art. 1227 c.c..
Per converso, non è provato che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito dal , per aver modificato il reticolo CP_1
idrografico.
Anche nelle memorie istruttorie autorizzate, il ha insistito sulla CP_1
“corresponsabilità dei GNi e per le ripetute violazioni di legge sia Parte_1 Pt_2 nell'interramento di canali di scolo insistenti sulle loro proprietà”.
In disparte la genericità della deduzione, che omette perfino il momento o il periodo in cui ciò sarebbe avvenuto (nella fattispecie che occupa si tratta di un dato assai importante, visto il ciclico ripetersi del contenzioso), è dirimente che il non abbia chiesto, sul CP_1
punto, nemmeno di escutere dei testimoni;
né, ovviamente, la circostanza è provata con documenti.
Per mera completezza di esame delle difese, questo Collegio dà atto dell'assoluta irrilevanza – ai fini che qui occupa – della deduzione difensiva per cui “privati non meglio individuati” avrebbero illecitamente interrotto il corso di uno dei rami del canale Santa
Barbara: al più tale affermazione rimanda alle culpe in vigilando e non solo degli enti custodi del Canale.
§§§
Quanto alla questione di aver costruito serre in assenza delle specifiche autorizzazioni, contrariamente a quanto sostenuto in comparsa, emerge dai documenti che il CP_1
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stesso deposita che le autorizzazioni non sono necessarie: è quanto attesta il Comune di
Ischitella alla richiesta del Consorzio di sapere se sono state rilasciate, precisando che non è necessario né il permesso a costruire né l'autorizzazione paesaggistica, a condizione che le serre siano strutture mobili, stagionali e senza muratura (cf. doc. 40 n. 1 e 40 n. 3 allegati alle memorie istruttorie del in data 25.05.2020). CP_1
Nulla invero il ha provato sulla presenza di siffatte caratteristiche delle serre. CP_1
§§§
Per il tema dell'occupazione di suolo demaniale, la difesa del va esaminata CP_1
unitamente a quelle della che sul punto, in modo ancor più specifico afferma: CP_3
“Il Servizio regionale Autorità Idrica, in relazione ad altro contenzioso, in data 16/11/2018, ha effettuato un sopralluogo sui luoghi per cui vi è causa rilevando, nei terreni della
[...]
- individuabili al F. 5 particella n. 14 adiacenti al Canale Santa Barbara - la CP_6
presenza di serre la cui ubicazione catastalmente si sovrappone con il tracciato del collegamento idraulico tra il ed il . Parte_5 Parte_6
La sussistenza del suddetto collegamento idraulico tra il ed il Canale Parte_5
Santa Barba è segnalata anche dalla tavoletta IGM in scala 1:25000 (databile 1955-1957) e comunque resta ancora oggi la sua traccia catastale nel foglio n. 5 del Comune di Ischitella.
I terreni indicati nel ricorso introduttivo di proprietà del Sig. Parte_1
fatta eccezione per la parte ubicata al F. 4 particella n. 118, ricadono sia in destra che in sinistra idraulica del Canale Santa Barbara;
essi sono individuabili nel NCT del
Comune di Ischitella al F. 5 part.lle nn. 14-16-85-146.
L'avvenuto interramento del collegamento idraulico tra i e Santa Parte_7
Barbara, e la regolazione delle “Chiaviche” ivi presenti, rappresentano elementi di valutazione sulla efficienza di deflusso delle acque.
L'esistenza delle serre, presenti nella particella n. 14 del Foglio n. 5 del Comune di
Ischitella, catastalmente in sovrapposizione ed in corrispondenza della traccia catastale del collegamento idraulico (tombato) tra il Canale Campana ed il Canale Santa Barbara, rappresenta un elemento di valutazione correlato alle situazioni di vincolo ivi esistenti”
(così nella comparsa di costituzione della ). CP_3
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Tali precise ed inequivoche deduzioni sono documentate con le mappe catastali di cui è inserita riproduzione nel corpo della memoria.
Si tratta di difese contestate dai ricorrenti, i quali dal canto loro pongono in rilievo, viceversa, che dalle foto in atti, sia quelle allegate alla CTP sia quelle del , risulta CP_1
che lungo il canale Santa Barbara vi è una fascia non utilizzata per la loro attività agricola.
Ne consegue che seppur è quasi certo – alla stregua delle evidenze documentali relative alle mappe catastali inserite quale parte integrante della memoria della - che una CP_3
porzione del fondo di cui i ricorrenti hanno il possesso coincida con la parte interrata del precedente alveo, tuttavia non vi è prova che le coltivazioni andate distrutte si svolgessero su dette zone.
D'altro canto, gli unici rilievi fotografici delle serre sono quelli prodotti dai ricorrenti e, mostrando le serre in lontananza ma completamente circondate da acqua, non consentono di apprezzare la distanza delle stesse dai canali Campana e Santa Barbara.
Conclusivamente non vi è prova - in difetto di precisi rilievi sui luoghi coevi agli eventi di causa e di dichiarazioni testimoniali a riguardo - che le coltivazioni per cui è chiesto il danno si trovassero su porzione di suolo demaniale, né siffatta prova si sarebbe potuta ottenere mediante CTU, a distanza di molto tempo dagli eventi risalenti ad agosto 2018 e con uno stato dei luoghi certamente mutato nell'anno successivo, allorquando è stato iscritto a ruolo il ricorso.
§§§
7.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
28.532,39 in favore di e . Parte_1 Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria,
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né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§§§
8. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere dell'obbligo risarcitorio, attesa la comune eccezione di “irresponsabilità”.
Sul punto, il Collegio rileva che la specifica questione della manutenzione del canale Santa
Barbara è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 68/2015
e la n. 3417/2023), nonché in una pronuncia T.S.A.P. (sentenza n. 305/2016).
Ebbene, dai precedenti giudizi, emerge la qualificazione del corso d'acqua de quo come opera idraulica di seconda categoria, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 523/1904, di guisa che secondo il tale qualificazione ne esclude la natura di canale di bonifica e radica CP_1
la responsabilità esclusiva della . CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente consortile, l'art. 5, invocato a sua difesa, non si riferisce ai soli canali naturali e non esclude che anche i canali naturali possano essere inseriti in un contesto di bonifica che è proprio ciò che consta nel caso del Canale Santa
Barbara, parte integrante delle opere di bonifica affidate al . Ne consegue, come CP_1
già affermato dal TSAP, la responsabilità del , tenuto su detto canale agli CP_1
interventi di bonifica (cf sul punto amplius TSAP 305/2016 cit. a cui si rinvia), più in generale alle attività di gestione e manutenzione delle opere idrauliche.
Né la concorrente responsabilità del è esclusa da quella della CP_1 CP_3
riconducibile alle norme correttamente citate dal , gli artt. 2, lett. e) del D.P.R. CP_1
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 con cui sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione, ma anche la legge della n. CP_3
4 del 2012.
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E' pur vero che l'art. 5 della Legge della n. 4 del 2012 prevede che gli CP_3
interventi di bonifica e irrigazione sono di competenza della la quale affida ai CP_3
Consorzi di bonifica la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e la loro manutenzione.
Sul punto, più volte giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito come sia persino irrilevante – ai fini di escludere la responsabilità della – la delega delle funzioni, CP_3 salva l'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la abbia dimostrato di aver perso CP_3
la materiale disponibilità dei beni (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11).
Nel caso in esame tale ultima ipotesi è esclusa dalla circostanza che la ha CP_3
assegnato finanziamenti al , come si evince dalla nota prot. 23413 del 22.11.2016 CP_1
(cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione del ), con cui la stessa ha CP_1 CP_3 autorizzato il all'esecuzione dei lavori di Controparte_1
ripristino della messa in sicurezza del torrente Santa Barbara e del Torrente Campana in agro di Ischitella (FG) entro i limiti di € 73.000,00, compresi oneri.
Infatti, a tal proposito, non può condividersi l'eccezione della secondo la CP_3 quale aver contribuito, attraverso diversi impegni di spesa, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del canale Santa Barbara escluderebbe la sua responsabilità, in quanto ha in ogni caso omesso di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori stessi e, più in generale, sulla corretta gestione della rete idrica in cui il Canale Santa Barbara è inserito (in tale senso si veda sent. n. 305 del 1°.06.2016, est. M. Andronio, confermata dalla Pt_8
sentenza n. 32730/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, est. Francesco Maria
Cirillo).
Del resto a riprova della comune responsabilità depongono i molteplici gli atti
(sopralluoghi, appalti, ecc.) depositati dalle parti, da cui emerge che in concreto sia la sia il hanno adottato ripetute iniziative per risolvere il problema delle CP_3 CP_1
cicliche esondazione del complesso reticolo idrico di cui fa parte il canale Santa Barbara.
Né, infine, è condivisibile l'eccezione del sulla prevalente responsabilità della CP_1
con conseguente determinazione nei rapporti interni tra gli Enti di una CP_3
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diversa quota di responsabilità, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi specifici che consentano di graduare le distinte responsabilità in tal senso.
§§§
9. La richiesta di condanna ad un facere.
Non merita accoglimento la domanda di condannare i convenuti “all'adozione di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico”, in difetto di una programmazione già nota e predeterminata della che riguarderà non solo la proprietà di causa ma CP_3
l'intera zona e che coinvolgerà complesse ed annose questioni, alcune delle quali non sono oggetto di domanda.
Si fa qui riferimento alla circostanza, emersa dai documenti catastali e dalle foto di google maps allegate dai convenuti, che il collegamento idraulico tra il ed il Parte_5
torrente Santa Barbara sia stato, da tempo assai risalente, interrato ad opera di ignoti e che la relativa area sia stata acquisita di fatto da parte dei terreni latistanti, con ogni conseguenza riguardo al tratto tombato, destinato ad agevolare lo scolo delle acque, che non cessa la sua funzione originaria solo in virtù di un'acquisizione di fatto e di un'abusiva destinazione a funzioni diverse da quella originaria di segmento della rete scolante.
Dunque, la dovrà – per risolvere l'annosa vicenda dei danni subiti dagli odierni CP_3
ricorrenti, che ha dato luogo ad un contenzioso ripetuto nel tempo con le stesse cause e le stesse richieste risarcitorie - esplicare complicate scelte di tutela del demanio e di generale governo delle acque pubbliche, anche al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
E' noto che la P.A. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al
"facere" necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al principio del
"neminem laedere" (cf. Cass. Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. . Per_2
Nel caso che occupa, non è in questione l'omissione di una mera attività materiale;
pertanto il capo di domanda è respinto.
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10. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste in solido a carico della e del CP_3
e liquidate in dispositivo secondo i parametri Controparte_1 di cui al DM 147/2022, considerando l'ammontare del credito accertato per individuare il valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3951/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, condanna la e il Parte_2 CP_3 Controparte_1
al pagamento, in solido tra di loro, dell'importo complessivo di €
[...]
28.532,39 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (26/08/2018) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la e il CP_3 Controparte_1
a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 262,00 per
[...]
esborsi documentati ed euro 1.666,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli addì 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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