Articolo 9 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 maggio 1934
Art. 9.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.
Entrata in vigore il 12 maggio 1934