Art. 9.
Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.
Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.
Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.
Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.