Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11660/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11660/2022 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GENOVA VIA XX SETTEMBRE N. 40/3, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA XX CP_1 C.F._3
SETTEMBRE CIV. 2/32A 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. Parte_3
(C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in quanto infondata e non provata, avuto riguardo alla sentenza di divorzio n.ro 2790/23 del 13.11.23 nonché alla maggiore età dei figli e alle altre circostanze di causa di cui vi è evidenza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Per_ 1) Prendere atto e confermare che i figli nata il [...] e nato il [...] maggiorenni, Per_1 economicamente non integralmente autosufficienti, abitano nella casa familiare, in via Rosselli 13/16, con frequentazione paterna stabile e continuativa;
2) Accertare l'autosufficienza economica ed abitativa così come la cessazione della coabitazione con la madre di a far data da luglio 2021 e, per l'effetto, dichiarare non dovuto e revocare ogni diritto al Parte_1 suo mantenimento in favore della madre dalla predetta data o, in subordine, dalla data della domanda – dicembre 2022 – con ogni conseguente statuizione in punto esonero del conchiudente da ogni contribuzione;
Accertare l'avvenuto versamento da luglio 2021 a giugno 2023 di € 7.200,00 a titolo di assegno di mantenimento del figlio da parte del padre alla Signora e, per l'effetto, condannare la Pt_1 CP_1
Resistente a restituire al conchiudente le predette somme complessivamente pari € 7.200,00 e/o altre e diverse somme a far data dalla domanda (dicembre 2022) per € 2100,00, oltre interessi come dovuti per legge ex art 1284, c. 4 c.c.
Per_ 3) disporre da parte dei genitori il mantenimento diretto dei figli, e , esonerando il Ricorrente dal Per_1 contributo al loro mantenimento alla madre dalla data della domanda e/o come meglio;
in via di subordine, porre a carico del padre di provvedere al loro mantenimento ordinario in forma diretta e/o nella misura di giustizia mediante un contributo mensile da corrispondere all'avente diritto, quali figli maggiorenni e con lui coabitanti, in misura non superiore complessivamente ad € 300,00, rivalutato istat annualmente, da versarsi entro il 10 di ogni mese,
Per_ 4) porre a carico dei genitori il concorso al 50% delle spese straordinarie per i figli e dovute e Per_1 concordate secondo quanto disposto dal verbale di riunione 15.9.2016, redatto dalla Sez. Famiglia del Tribunale di Genova da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, con diritto al rimborso in favore del genitore diligente ed anticipatario entro 10 giorni dalla richiesta comprovata documentalmente;
5) Accertare e dichiarare, l'autosufficienza economica delle parti e l'assenza dei requisiti richiesti per l'assegno divorzile, dichiarando che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dal conchiudente alla Resistente dalla data della domanda (dicembre 2022); per l'effetto revocare ogni contribuito al mantenimento dalla predetta data con esonero del Signor da ogni dazioni a tale titolo;
condannare, per l'effetto, la Parte_1
Signora alla restituzione delle somme a tale titolo percepite dalla domanda e nelle more del CP_1 procedimento – fino ad ottobre 2024 pari ad € 6.900,00 - oltre interessi di legge ex art 1284, c. 4 cpc dal dovuto al soddisfo, con espressa riserva di separata domanda per la restituzione delle somme ricevute da
anteriormente al dicembre 2022 in difetto dei presupposti di legge. CP_1
6) Con vittoria delle spese del giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo: porre definitivamente a carico del Dr. : (i) in favore Parte_1 della figlia , un assegno mensile di € 600; (ii) in favore del figlio , un assegno Persona_3 Persona_4 mensile di € 600; (iii) in favore della RA un assegno mensile di € 300, oltre alle spese CP_1 straordinarie nella proporzione meglio vista e ritenuta. Vinte le spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022 il GN allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, in Genova, con la Signora in data 16.12.2000; CP_1 che dall'unione, in data 06.12.2001 era nato il figlio in data 20.02.2003, era Parte_1 nata la figlia e in data 17.03.2005 era nato il figlio che i Persona_3 Persona_4 coniugi si erano consensualmente separati condizioni di cui al Verbale del 08.11.2018 omologato da questo Tribunale con Decreto del 22.11.2018; che, essendo decorsi i termini di legge, poteva essere emessa Sentenza di divorzio, per cui formulava relativa domanda alle condizioni indicate in calce al ricorso stesso.
Si costituiva la RA con Memoria di Costituzione del 28.03.2023, la quale si CP_1 associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Svoltasi la fase presidenziale, le parti venivano rimesse davanti al G.I. e, all'udienza del 26.10.2023, chiedevano emettersi Sentenza non definitiva in punto status onde il Giudice tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione.
Pronunciata Sentenza in punto status, la causa veniva rimessa in istruttoria, il procedimento, veniva documentalmente istruito e con note scritte ex art- 127 ter c.p.c. depositate entro il 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe onde il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
La questione da dirimere è essenzialmente economica e riguarda il contributo paterno per il mantenimento dei tre figli della coppia – nato il [...], Parte_1 Per_3
nata il [...] e nato il [...] – nonché l'assegno divorzile per la
[...] Persona_4 moglie.
Va anzitutto osservato che coniugi si sono sposati il 16.12.2000 e separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 22.11.2018 con la previsione dei seguenti assegni a carico del GN : euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed euro 300,00 Parte_1 per la moglie, oltre al trasferimento in favore di quest'ultima del 50% di un immobile sito in via Rosselli e del 100% di due immobili siti rispettivamente in Garessio e “con funzione CP_2 solutoria per la sistemazione degli equilibri familiari” (cfr. par. 7 del verbale di separazione omologato).
Il ricorrente, in via principale ha ora chiesto di essere esonerato dal pagamento del contributo per tutti e tre i figli, posto che il più grande è economicamente indipendente e vive e lavora a Domodossola, mentre i due più piccoli hanno la residenza presso di lui, nonché ha chiesto di essere esonerato dall'assegno per la moglie. In subordine si è dichiarato disponibile a continuare a versare i 300,00 euro per mentre ha Per_1 Per_ chiesto l'esonero per in quanto le frequentazioni sarebbero paritarie rispetto alla madre e comunque molto più ampie rispetto a quelle previste in sede di separazione.
Per_ La convenuta ha invece chiesto un aumento per i figli e ed un assegno divorzile di Per_1 euro 300,00 mensili per se stessa.
Ora, con riguardo al figlio più grande, va anzitutto osservato che le parti sono concordi per riconoscere la ormai raggiunta indipendenza economica del ragazzo: il ricorrente in sede presidenziale ha infatti dichiarato che ha terminato gli studi e si è trasferito a vivere a Pt_1
Domodossola dove lavora come manutentore aereonautico percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.800,00: tali dichiarazioni non sono state contestate dalla convenuta la quale, in sede di conclusioni non ha più chiesto alcun contributo per il ragazzo: il GN va quindi Parte_1 dichiarato esonerato dal relativo versamento con decorrenza dalla data della domanda.
Per quanto riguarda i due figli più piccoli, gli stessi ad oggi sono entrambi, altrettanto pacificamente, non economicamente indipendenti, per cui occorre quantificare il relativo mantenimento a carico dei genitori: la circostanza che abbiano conservato, come peraltro già in sede di separazione, la residenza presso la casa del padre – già casa familiare– è irrilevante in quanto trattasi di dato formale (che in sede di sperazione non ha impedito che il GN
si dichiarasse disponibile a versare i contributi per i figli in favore della moglie), Parte_1 dovendosi piuttosto guardare al tempo che i ragazzi trascorrono con l'uno piuttosto che con l'altro genitore.
A tale ultimo riguardo va ulteriormente precisato che una eventuale pariteticità dei tempi con comporta automaticamente l'applicazione del criterio del cd. mantenimento diretto: tale criterio può infatti essere disposto solo quando i redditi dei coniugi siano equivalenti in quanto i figli hanno il diritto di mantenere un analogo tenore di vita indipendentemente dal genitore presso il quale si trovano.
Ora, con specifico riguardo ai tempi di permanenza, la figlia , secondo quanto riferito dal Per_1 ricorrente trascorre presso di lui circa una decina di giorni al mese con 5/6 pernottamenti, mentre la RA ha dichiarato che la ragazza pernotta dal padre non più di una o due notti al CP_1 Per_ mese;
sul figlio non vi sono contestazioni in quanto entrambe le parti hanno dichiarato che vi è una frequentazione paritaria a settimane alternate.
Occorre quindi a questo punto, esaminare la situazione economico - reddituale delle parti, tenuto conto che nel verbale di separazione del 08.11.2018 ove era stabilito un contributo di euro 300,00 per ciascun figlio a carico del GN – i figli frequentavano il padre a fine settimana Parte_1 alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale nella settimana che si concludeva con il week end di competenza materna.
- Situazione economico reddituale del GN Parte_1
MOD PF 2020: dal documento caricato, di sole 4 pagine, non si evincono dati reddituali
MOD PF 2021: reddito imponibile euro 110.396,00 + euro 2.400,00 quale cedolare secca per la locazione di un immobile + euro 3.600,00 quale assegno per la moglie: euro 116.396,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate su dodici mensilità pari ad euro 6.000,00 circa;
Contro PF 2022: reddito imponibile euro 126.869,00 + euro 2.400,00 quale cedolare secca per la locazione di un immobile + euro 3.600,00 quale assegno per la moglie: euro 132.869,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate su dodici mensilità, pari ad euro 6.800,00 circa
Il predetto, che svolge la professione di medico odontoiatra, è rimasto a vivere nella ex casa familiare di cui ha acquistato il 50% dalla moglie contraendo un prestito di euro 25.000,00 che sta restituendo con rate mensili di euro 300,00, nonché ha un mutuo (già contratto al momento della sperazione) per l'acquisto di un immobile a Gavi (AL) per cui deve versare la rata di euro 1.000,00 mensili fino al luglio 2029.
- Situazione economico reddituale della RA CP_1
MOD 730/2016: reddito imponibile euro 19.052,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.400,00;
MOD 730/2017: reddito imponibile euro 19.452,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.450,00;
MOD 730/2018: reddito imponibile euro 19.802,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.450,00;
MOD PF 2020: reddito imponibile euro 22.707,00 (da cui occorre sottrarre euro 3.600,00 in quanto assegno del marito = 19.107,00 + euro 1.200,00 quale reddito da locazione da immobile sottoposto al regime della cedolare secca = 20.307,00 dai quali si ricavano, al netto delle imposte, entrate mensili calcolate sui dodici mensilità pari a circa euro 1.400,00;
MOD PF 2021: redditi da lavoro dipendente: euro 9.815,00 + euro 4.800,00 quale reddito da locazione sottoposto al regime della cd cedolare secca= 14.615,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate sui dodici mensilità, pari a circa euro 1.200,00.
MOD PF 2022: redditi da lavoro dipendente: euro 10.389,00 + euro 4.800,00 quale reddito da locazione sottoposto al regime della cd cedolare secca= 15.189,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate sui dodici mensilità, pari a circa euro 1.200,00.
La convenuta vive in una casa di proprietà, gravata da mutuo con rata mensile di euro 330,00, è assistente dentale ed in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di essere ad oggi senza lavoro avendo anche due genitori anziani e gravemente invalidi da accudire di cui è stata nominata AdS.
Sull'assegno divorzile in favore della moglie
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della RA . CP_1
Va ricordato che la Suprema Corte con Ordinanza n. 4328/2024 ha affermato che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativa e compensativa e quindi realizza una tutela del coniuge più debole, in rapporto alle capacità reddituali dell'altro coniuge: applicando tali principi al caso di specie, va anzitutto osservato come sussista in rilevante divario economico tra le parti, originato dal fatto che durante la vita matrimoniale – della durata di diciotto anni - la RA abbia svolto attività lavorativa per il marito e si sia dedicata al CP_1 lavoro domestico ed all'accudimento dei tre figli.
In sede di udienza presidenziale del 30.03.2023 la predetta ha infatti dichiarato quanto segue:
“Come attività lavorativa ora sono disoccupata, la NASPI mi è scaduta a dicembre u.s. faccio colloqui ma nel mio campo come assistente dentale non riesco a trovare, sono AdS di mi padre da giugno dello scorso anno e la situazione è molto difficile perché avrei bisogno della 104 per entrambi i miei genitori, ho fatto domanda alla COOP per un part time ma non so se mi risponderanno, l'unica cosa che riesco a fare sono delle pulizie in forma non regolarizzata. L'ultimo lavoro che ho fatto era presso uno studio dentistico, da luglio 2020 a gennaio 2021, di stipendio prendevo euro 1.230 circa e poi di NASPI alla fine prendevo 400,00 euro se non ricordo male. In costanza di matrimonio lavoravo nello studio di mi marito, cosa che ho fatto per circa 23 anni, mi sono stati versati regolarmente i contributi, e anche lo stipendio mi veniva regolarmente pagato, prendevo sempre sui 1.200,00. Confermo che ho preso il TFR di circa euro 27.000,00 anche se alla fine con le tasse mi sono rimasti euro 25.000,00 circa. sono amministratore delegato della MAGA srls ma ribadisco che non prendo alcun compenso, dò solo una mano nel bar nel mio tempo libero […]
Giusto tutto quanto sopra si ritiene sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della RA , con una funzione prettamente assistenziale, CP_1 dell'ammontare che si ritiene equo stabilire in euro 300,00 mensili.
Sul contributo paterno per i due figli e Persona_3 Parte_1
Per quanto riguarda il mantenimento dei due figli - che vive prevalentemente Persona_3 presso la madre e che vive prevalentemente presso il padre ma ha, per come Persona_4 dichiarato concordemente dalle parti, un ampio regime di frequentazione con la madre – esclusa la possibilità, stante la disparità reddituale dei genitori, di stabilire un “mero” mantenimento diretto – valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti ivi comprese le proprietà immobiliari trasferite in sede di separazione, tenuto conto del risparmio di spesa in capo al GN
derivante dalla raggiunta indipendenza economica del figlio tenuto altresì Parte_1 Pt_1 conto delle esigenze di due ragazzi che ad oggi hanno 20 e 18 anni, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e ritenuto opportuno non differenziare la misura degli assegni, pare equo, stabilire quale contributo a carico del GN , la somma di euro 400,00 mensili per Parte_1 ciascuno dei due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del GN Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo. Pt_1
PQM
DICHIARA TENUTO il GN a versare in favore della RA Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla CP_1 data della domanda, la somma di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
DICHIARA TENUTO il GN a versare in favore della RA Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due CP_1 figli e con decorrenza dalla data della pubblicazione Persona_3 Persona_4 della presente Sentenza, la somma di euro 400,00 per ciascuno oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
DICHIARA ESONERATO il GN dal versamento del contributo per Parte_1 il mantenimento del figlio e dalla partecipazione alle relative spese Parte_1 straordinarie con decorrenza dalla data della domanda;
CONDANNA il GN al pagamento, in favore della RA Parte_1 della spese di lite che liquida in euro 3.808,00 oltre 15% per spese generali, oltre CP_1
IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge;
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni