Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Scolamiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per
l’ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 3349/2022 della Corte di Appello di Napoli, IV sezione Civile, emessa in data 12.07.2022, depositata in data 18.07.2022, relativa alla causa R.G. 3297/2016 vertente tra i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- in proprio e quali eredi di -OMISSIS- -OMISSIS- e il Ministero della Salute e, per la parte non modificata, della sentenza n. 7813/2016 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.06.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sui capi di condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7813/2016 del 20.06.2016 in favore dei sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- e sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli, IV sezione Civile, n. 3349/2022 del 12.07.2022, quanto al capo di condanna in favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
I ricorrenti sono eredi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, deceduto a causa di evoluzione della epatite HCV derivata dalla somministrazione di sangue infetto. Essi hanno agito innanzi al Tribunale civile di Napoli per la condanna del Ministero della salute al risarcimento dei danni subiti dal de cuius e dagli stessi attori, in proprio.
In primo grado il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha condannato il Ministero a risarcire in favore dei ricorrenti la somma complessiva di € 510.000,00, oltre interessi compensativi al tasso legale.
Il Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3349/2022 del 12.7.2022, accogliendo solo in parte l’appello, ha riliquidato il credito risarcitorio in favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- nel minore importo in conto capitale di € 101.481,32 (defalcando dall’importo liquidato in primo grado, la somma percepita dalla stessa a titolo di indennità ai sensi della L. 210/91), oltre interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 1°, c.c., decorrenti dalla data della suddetta sentenza sino al saldo, ed oltre interessi maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza, pari ad € 34.434,87, calcolati come indicato in motivazione, senza ulteriori interessi.
Deducono i ricorrenti di aver notificato la sentenza di primo grado e quella d’appello, entrambe munite di formula esecutiva, presso la sede reale del Ministero, rispettivamente in data 13.03.2017 (la sentenza di primo grado) e in data 31.10.2022 (la sentenza d’appello).
Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 L. 669/96 – che, calcolato in relazione alla data di notifica della sentenza d’appello è venuto a scadenza il 28 febbraio 2023 - il Ministero non avrebbe ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Hanno, dunque, chiesto che sia dichiarato l’inadempimento del Ministero alle sentenze in epigrafe, provvedendosi, altresì, alla nomina di un commissario ad AC , per il caso di perdurante inottemperanza, nonché la condanna del Ministero della Salute al pagamento della c.d. astreinte ex art. 114 c.p.a. per i giorni di ulteriore inadempimento.
Il Ministero della salute si è costituito in giudizio depositando documentazione.
All’udienza camerale del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nei capi di condanna della sentenza del Tribunale di Napoli, in epigrafe indicata, in favore dei sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- e nel capo di condanna contenuto nella sentenza della Corte d’appello di Napoli in favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-. È in atti la prova dell’avvenuta notifica dei titoli, spediti in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente rispettivamente in data 7.03.2007 e 31.10.2022 (cfr. documentazione depositata il 24.5.2023).
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei suddetti titoli – immediatamente esecutivi – previsto dall’art. 14 L. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Ministero costituendosi in giudizio non ha contestato i fatti dedotti da controparte, né, tantomeno, provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute.
Pertanto la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente e in forza del principio di non contestazione.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e la condanna del Ministero della salute al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme a essi spettanti per effetto del titolo azionato entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
Il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’ astreinte , nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad AC ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad AC , nella persona di un Dirigente amministrativo da individuarsi tra il personale dirigenziale a cura del Direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad AC rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della correntezza del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della salute resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel capo relativo alla statuizione sulle spese di lite, in favore di parte ricorrente, oltre al pagamento della somma a titolo di astreintes nella misura dovuta;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale Commissario ad AC , un Dirigente amministrativo da individuarsi tra il personale dirigenziale a cura del Direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
- condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.