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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2024, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4296/2019 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4296/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 780/2019 pubblicata in data
19/3/2019, vertente
TRA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria La Rotonda (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., difeso dall'avv. Annamaria Chiricone (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Giovanna Battisti Martelli (C.F.
C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
14/5/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 4296/2019 2
agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, nei Parte_1
confronti del , al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non, quantificati nella somma di € 24.876,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, subiti per effetto della caduta avvenuta il
24/9/2011, alle ore 11:30 circa allorquando, mentre attraversava la strada Corso
Garibaldi in , nei pressi dei numeri civici 18/24, cadeva rovinosamente al CP_1
suolo a causa della presenza di un buco formatosi in un tombino, riportando lesioni personali.
Si costituiva il deducendo: in via preliminare, la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, essendo la società la proprietaria del tombino;
CP_3
l'infondatezza della domanda relativa ai presunti danni derivanti dal sinistro;
la mancanza di una responsabilità di esso esponente;
che il presunto evento dannoso si verificò per fatto concorrente del danneggiato;
che la richiesta di risarcimento dei danni era eccesiva e spropositata. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e di accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attrice, stante il suo fatto colposo, non aveva diritto ad alcun risarcimento danni e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficacia causale del suo comportamento.
All'udienza del 20/9/2016 l'attrice, sulla scorta delle difese dell'ente comunale, chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la Società Controparte_3
[...]
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per omessa allegazione della comparsa di costituzione e risposta del , con conseguente Controparte_1
violazione del diritto di difesa;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere legittimato, invece, il e contestava la fondatezza delle Controparte_1
domande di parte attrice. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare la nullità della chiamata in causa per violazione degli artt. 163, 164 c.p.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio;
in via principale e nel merito, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di essa chiamata in causa, rigettare ogni domanda nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
in via subordinata, R.G. n. 4296/2019 3
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attrice, liquidare solo le somme che sarebbero risultato effettivamente provate all'esito dell'istruttoria, compensando le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 780/2019, pubblicata il 19/3/2019, così provvedeva:
“- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al rimborso in favore del convenuto e del chiamato in delle spese di lite che liquida causa (per ciascuno di essi) in euro 2.738,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 12% sul compenso oltre IVA e CPA se dovute, come per legge.” proponeva appello avverso la suindicata sentenza e conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, il e la Controparte_1 Controparte_3
deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
[...]
Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, prescindendo dalla prova testimoniale e male interpretando la prova documentale, riteneva insussistente il nesso causale tra la res e il danno.
Con il secondo motivo di doglianza evidenziava che un corretto esame del materiale probatorio avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado ad accogliere la domanda attrice, con conseguente condanna del Controparte_1
e/o della al risarcimento del danno lamentato nella misura di Controparte_3
€ 24.876,00.
Con un ulteriore motivo di appello criticava la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di applicare alla fattispecie l'art. 2043 c.c. piuttosto che l'art. 2051 c.c.
Con il quarto motivo, dopo aver criticato l'omesso esame da parte del primo
Giudice circa la posizione della chiamata in causa Controparte_3
impugnava la sentenza nella parte in cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore di quest'ultima.
Con l'ultimo motivo di gravame deduceva che il riconoscimento delle ragioni dell'attrice avrebbe comportato una regolamentazione diversa delle spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva in via preliminare Controparte_3
l'assoluta nullità della chiamata in causa e la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che R.G. n. 4296/2019 4
alcuna responsabilità poteva ad essa essere ricondotta in quanto non era stato provato alcun rapporto di custodia, e men che meno di proprietà, in capo alla sul tombino per cui è causa;
precisava che il caso di specie non era CP_3
inquadrabile in una ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; contestava le pretese risarcitorie di parte appellante in quanto abnormi ed eccessive rispetto alla vis lesiva dell'occorso.
Concludeva chiedendo: in via principale il rigetto integrale del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, la riforma della sentenza del
Tribunale, riconoscendo in favore della solo quanto di giustizia emerso Pt_1
nel corso del procedimento di primo grado.
Costituitosi in giudizio il eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in favore della società nel merito, Controparte_3
contestava la fondatezza dei motivi di appello alla luce della considerazione per cui, nel caso di specie, il comportamento colposo dell'attrice nell'uso del bene demaniale aveva interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso;
evidenziava la carenza probatoria della pretesa attorea;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, invocava la disciplina di cui all'art. 1227 c.c.; contestava, in ogni caso, l'ammontare dei danni così come quantificati dall'istante in quanto sproporzionato e privo di qualsiasi fondamento probatorio.
Tanto dedotto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva riservata per la decisione.
Così riassunti i termini della controversia, deve in via preliminare disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal convenuto. CP_1
Invero, quanto alla prospettata possibile definizione in rito ex art. 348 bis c.p.c. va detto che, avendo questa Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c., la valutazione circa l'insussistenza dei presupposti utili ad una pronuncia di inammissibilità deve ritenersi già implicitamente effettuata da questa R.G. n. 4296/2019 5
Corte e, pertanto, essa non è più in alcun modo sindacabile, né nella presente sede né in sede di ricorso per Cassazione (Cfr. Cass. 15/4/2019, n. 10422).
Per ciò che attiene all'eccezione in relazione all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843), sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità della chiamata in causa della riproposta da quest'ultima anche in questo Controparte_3
giudizio.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. (Cfr. Cass. 1/12/2023, n. 33649).
Chiarito, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi era la necessità di proporre appello incidentale, tale eccezione va rigettata in quanto infondata.
Ed infatti, la si lamenta della nullità dell'atto di chiamata in Controparte_3 causa perché, a suo dire, non essendo stato allegata a quest'ultimo la comparsa di costituzione e risposta dell'ente comunale, non avrebbe avuto modo di conoscere gli elementi e i documenti in base ai quali il aveva eccepito la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva, assumendo quella di essa esponente, e ciò avrebbe compromesso il suo diritto di difesa.
La doglianza è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'atto di citazione notificato dalla chiamante, oltre all'allegazione per intero dell'atto introduttivo del giudizio, R.G. n. 4296/2019 6
riportava anche la parte della difesa del che rendeva necessaria la CP_1 chiamata in causa del terzo, sicché questa Corte ritiene che, dall'esame complessivo dell'atto di citazione per chiamata in causa, la società convenuta poteva comprendere appieno le ragioni del proprio coinvolgimento nel giudizio.
Va ora esaminata la questione, omessa dal primo giudice, della legittimazione passiva del e/o della in qualità di proprietaria del CP_1 Controparte_3
tombino oggetto di lite.
Orbene, osserva il Collegio che nella fattispecie in esame sia l'originario convenuto, ossia il , che la chiamata in Controparte_1 Controparte_3 causa dall'attrice, hanno escluso la propria legittimazione passiva, affermando di non essere proprietari del chiusino danneggiato. Ciò detto, occorre in primo luogo evidenziare che con la descritta posizione difensiva ciascuna delle odierne parti appellate ha, a ben vedere, contestato un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria fatta valere dalla , non integrando detta difesa gli estremi di un'eccezione Pt_1
in senso stretto. Invero, è pacifico nella giurisprudenza della Corte regolatrice che ove il convenuto nell'azione risarcitoria da responsabilità per danni da cosa in custodia eccepisca di non essere legittimato passivo perché non proprietario della cosa da cui sia derivato il presunto pregiudizio, non si è in presenza di un'eccezione in senso proprio, bensì di una mera contestazione di un elemento costitutivo della domanda, con la conseguenza che è la parte danneggiata tenuta ad allegare e dimostrare detto fatto costitutivo, secondo il principio generale di allocazione degli oneri allegatori e probatori sancito dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. sez. un. 16/2/2016, n. 2951).
Acclarato che l'attrice era gravata, a fronte delle difese svolte dalle controparti, dell'onere di provare la legittimazione passiva del , della Controparte_1
ovvero di entrambi, va precisato che il menzionato ente Controparte_3
territoriale è stato ben evocato in giudizio nella sua pacifica qualità di proprietario e custode della strada pubblica ove si è verificato il sinistro oggetto di controversia. Ciò è sufficiente per affermare la legittimazione passiva del essendo pertinente sul punto l'insegnamento dei giudici di legittimità CP_1 secondo cui l'appartenenza della strada teatro del sinistro ad un ente comunale non consentirebbe comunque a quest'ultimo di andare esente da ogni responsabilità, pur nell'ipotesi in cui il tombino, il quale abbia costituito la fonte del dinamismo causale del danno, risulti appartenere ad un terzo soggetto. In R.G. n. 4296/2019 7
particolare, la Corte del diritto ha affermato tale principio richiamando il proprio costante orientamento in tema cantieri edili collocati sul suolo stradale, nel senso che solo ove l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode, con esclusione di ogni responsabilità in capo all'amministrazione proprietaria della strada. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (così Cass. 5/11/2021, n. 32095, in motivazione;
v., tra le altre, anche
Cass. 18/9/2023, n. 26780; Cass. 19/1/2017, n. 1279; Cass. 25/6/2013, n. 15882).
Ciò precisato, nella vicenda in esame deve escludersi in radice la legittimazione della in mancanza di ogni idoneo elemento di Controparte_3 convincimento volto a dimostrare che il tombino descritto nell'atto di citazione fosse di proprietà della predetta società.
Più specificamente, premesso che la non ha fornito alcuna prova, neppure Pt_1
di natura presuntiva, in ordine alla proprietà del tombino, occorre in ogni caso osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal , una Controparte_1 siffatta prova non può trarsi dalla nota dell'Ufficio Tecnico comunale prot. 5343 del 4/5/2015, che indicherebbe la quale proprietaria del chiusino per CP_3 averlo “apposto per realizzare i sottoservizi di propria competenza …”. Al riguardo, osserva il Collegio come, in mancanza di ogni ulteriore indice probatorio, non possa farsi riferimento alla nota in oggetto, in quanto proveniente da un ufficio dello stesso che intenderebbe giovarsene. Va Controparte_1
aggiunto, in ogni caso, che ben avrebbe potuto la indicare quale teste da Pt_1 escutere il dipendente dell'Ufficio Tecnico risultante dalla citata nota, onde acquisire elementi di fatto pregnanti nella prospettiva di ricondurre alla società la proprietà del tombino. Tutto ciò anche e soprattutto Controparte_3
tenuto conto che le fotografie prodotte in atti dalla danneggiata, pacificamente rappresentative dei luoghi ove avvenne il sinistro, raffigurano un tombino con una R.G. n. 4296/2019 8
superficie quasi completamente levigata e del tutto priva di segni e/o caratteri alfabetici che in qualche possano ricondurre lo stesso alla suindicata società.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del motivo con cui l'appellante ha chiesto l'accertamento della responsabilità, esclusiva o concorrente, per il sinistro occorsole, della Controparte_3
Ugualmente infondato è il gravame proposto con riguardo alla posizione del
. Controparte_1
Preliminarmente, deve convenirsi con l'appellante che, anche alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, la vicenda per cui è causa rientra nella responsabilità per i danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2481 del 01/02/2018;
Cass., Sez. 3, sentenza n. 15761 del 29/07/2016).
Va ribadito che si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018). Pertanto, spetta al custode il compito di fornire la prova liberatoria ossia la sussistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di azione, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno (c.d. caso fortuito).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di R.G. n. 4296/2019 9
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886;
Cass. 27/8/2020, n. 17873; Cass. 3/4/2019, n. 9315).
Tanto premesso in linea teorica, si rileva che la condotta della va Pt_1
considerata quale fatto del terzo idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res
e i danni subiti dalla danneggiata.
Ed infatti, dalla valutazione del complesso delle risultanze processuali, ed in particolare dalle fotografie allegate agli atti, deve convenirsi con il Giudice di primo grado che “non appare verosimile che le calzature indossate da parte attrice potessero causare la caduta di cui si discute, data la loro conformazione del tutto incompatibile con le dimensioni del foro sito sul tombino” (v. pag. 6 della sentenza di primo grado). In altri termini, la scarpa indossata dalla danneggiata presentava una suola il cui volume ed ampiezza la rendevano decisamente incompatibile con il presunto incastro nel foro (di circa 6 cm) localizzato sul tombino per cui è causa.
Peraltro, va aggiunto che l'evento oggetto di causa si verificò alle ore 11:30 circa del 24/9/2011, ossia in condizioni di luce tali per cui deve ritenersi che l'insidiosità dell'area impiegata dalla fosse visibile ed evidente. Pt_1
Deve perciò affermarsi che, alla luce di quanto considerato, nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo anzidette, era in grado di scorgere l'esistenza dell'irregolarità nella pavimentazione stradale lungo la quale si era incamminata, e di neutralizzarne l'intrinseca pericolosità usando la comune prudenza, evitando l'ostacolo, sicché la causa della sua caduta deve riferirsi unicamente al suo contegno: l'appello va pertanto rigettato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, pur se integrata nella motivazione nei termini innanzi esposti. R.G. n. 4296/2019 10
Le spese di lite, rispetto ad entrambe le parti appellate, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, occorrendo aggiungere, quanto alla posizione della che la domanda Controparte_3 risarcitoria nei confronti della stessa è stata formulata su iniziativa dell'attrice, che ha provveduto alla sua chiamata in causa, pur se in conseguenza delle difese svolte dal , non avendo quest'ultimo esteso la lite nei Controparte_1
confronti della società ritenuta unica responsabile del sinistro.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 780/2019 del Tribunale di Napoli Controparte_3
Nord pubblicata in data 19/3/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, integrandone le ragioni giuridiche nei termini indicati in motivazione;
b) condanna al pagamento, in favore delle parti appellate, delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in €
3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 17/9/2024
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) R.G. n. 4296/2019 11
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4296/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 780/2019 pubblicata in data
19/3/2019, vertente
TRA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria La Rotonda (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., difeso dall'avv. Annamaria Chiricone (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Giovanna Battisti Martelli (C.F.
C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
14/5/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 4296/2019 2
agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, nei Parte_1
confronti del , al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non, quantificati nella somma di € 24.876,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, subiti per effetto della caduta avvenuta il
24/9/2011, alle ore 11:30 circa allorquando, mentre attraversava la strada Corso
Garibaldi in , nei pressi dei numeri civici 18/24, cadeva rovinosamente al CP_1
suolo a causa della presenza di un buco formatosi in un tombino, riportando lesioni personali.
Si costituiva il deducendo: in via preliminare, la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, essendo la società la proprietaria del tombino;
CP_3
l'infondatezza della domanda relativa ai presunti danni derivanti dal sinistro;
la mancanza di una responsabilità di esso esponente;
che il presunto evento dannoso si verificò per fatto concorrente del danneggiato;
che la richiesta di risarcimento dei danni era eccesiva e spropositata. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e di accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attrice, stante il suo fatto colposo, non aveva diritto ad alcun risarcimento danni e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficacia causale del suo comportamento.
All'udienza del 20/9/2016 l'attrice, sulla scorta delle difese dell'ente comunale, chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la Società Controparte_3
[...]
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per omessa allegazione della comparsa di costituzione e risposta del , con conseguente Controparte_1
violazione del diritto di difesa;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere legittimato, invece, il e contestava la fondatezza delle Controparte_1
domande di parte attrice. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare la nullità della chiamata in causa per violazione degli artt. 163, 164 c.p.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio;
in via principale e nel merito, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di essa chiamata in causa, rigettare ogni domanda nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
in via subordinata, R.G. n. 4296/2019 3
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attrice, liquidare solo le somme che sarebbero risultato effettivamente provate all'esito dell'istruttoria, compensando le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 780/2019, pubblicata il 19/3/2019, così provvedeva:
“- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al rimborso in favore del convenuto e del chiamato in delle spese di lite che liquida causa (per ciascuno di essi) in euro 2.738,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 12% sul compenso oltre IVA e CPA se dovute, come per legge.” proponeva appello avverso la suindicata sentenza e conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, il e la Controparte_1 Controparte_3
deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
[...]
Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, prescindendo dalla prova testimoniale e male interpretando la prova documentale, riteneva insussistente il nesso causale tra la res e il danno.
Con il secondo motivo di doglianza evidenziava che un corretto esame del materiale probatorio avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado ad accogliere la domanda attrice, con conseguente condanna del Controparte_1
e/o della al risarcimento del danno lamentato nella misura di Controparte_3
€ 24.876,00.
Con un ulteriore motivo di appello criticava la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di applicare alla fattispecie l'art. 2043 c.c. piuttosto che l'art. 2051 c.c.
Con il quarto motivo, dopo aver criticato l'omesso esame da parte del primo
Giudice circa la posizione della chiamata in causa Controparte_3
impugnava la sentenza nella parte in cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore di quest'ultima.
Con l'ultimo motivo di gravame deduceva che il riconoscimento delle ragioni dell'attrice avrebbe comportato una regolamentazione diversa delle spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva in via preliminare Controparte_3
l'assoluta nullità della chiamata in causa e la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che R.G. n. 4296/2019 4
alcuna responsabilità poteva ad essa essere ricondotta in quanto non era stato provato alcun rapporto di custodia, e men che meno di proprietà, in capo alla sul tombino per cui è causa;
precisava che il caso di specie non era CP_3
inquadrabile in una ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; contestava le pretese risarcitorie di parte appellante in quanto abnormi ed eccessive rispetto alla vis lesiva dell'occorso.
Concludeva chiedendo: in via principale il rigetto integrale del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, la riforma della sentenza del
Tribunale, riconoscendo in favore della solo quanto di giustizia emerso Pt_1
nel corso del procedimento di primo grado.
Costituitosi in giudizio il eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in favore della società nel merito, Controparte_3
contestava la fondatezza dei motivi di appello alla luce della considerazione per cui, nel caso di specie, il comportamento colposo dell'attrice nell'uso del bene demaniale aveva interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso;
evidenziava la carenza probatoria della pretesa attorea;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, invocava la disciplina di cui all'art. 1227 c.c.; contestava, in ogni caso, l'ammontare dei danni così come quantificati dall'istante in quanto sproporzionato e privo di qualsiasi fondamento probatorio.
Tanto dedotto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva riservata per la decisione.
Così riassunti i termini della controversia, deve in via preliminare disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal convenuto. CP_1
Invero, quanto alla prospettata possibile definizione in rito ex art. 348 bis c.p.c. va detto che, avendo questa Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c., la valutazione circa l'insussistenza dei presupposti utili ad una pronuncia di inammissibilità deve ritenersi già implicitamente effettuata da questa R.G. n. 4296/2019 5
Corte e, pertanto, essa non è più in alcun modo sindacabile, né nella presente sede né in sede di ricorso per Cassazione (Cfr. Cass. 15/4/2019, n. 10422).
Per ciò che attiene all'eccezione in relazione all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843), sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità della chiamata in causa della riproposta da quest'ultima anche in questo Controparte_3
giudizio.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. (Cfr. Cass. 1/12/2023, n. 33649).
Chiarito, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi era la necessità di proporre appello incidentale, tale eccezione va rigettata in quanto infondata.
Ed infatti, la si lamenta della nullità dell'atto di chiamata in Controparte_3 causa perché, a suo dire, non essendo stato allegata a quest'ultimo la comparsa di costituzione e risposta dell'ente comunale, non avrebbe avuto modo di conoscere gli elementi e i documenti in base ai quali il aveva eccepito la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva, assumendo quella di essa esponente, e ciò avrebbe compromesso il suo diritto di difesa.
La doglianza è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'atto di citazione notificato dalla chiamante, oltre all'allegazione per intero dell'atto introduttivo del giudizio, R.G. n. 4296/2019 6
riportava anche la parte della difesa del che rendeva necessaria la CP_1 chiamata in causa del terzo, sicché questa Corte ritiene che, dall'esame complessivo dell'atto di citazione per chiamata in causa, la società convenuta poteva comprendere appieno le ragioni del proprio coinvolgimento nel giudizio.
Va ora esaminata la questione, omessa dal primo giudice, della legittimazione passiva del e/o della in qualità di proprietaria del CP_1 Controparte_3
tombino oggetto di lite.
Orbene, osserva il Collegio che nella fattispecie in esame sia l'originario convenuto, ossia il , che la chiamata in Controparte_1 Controparte_3 causa dall'attrice, hanno escluso la propria legittimazione passiva, affermando di non essere proprietari del chiusino danneggiato. Ciò detto, occorre in primo luogo evidenziare che con la descritta posizione difensiva ciascuna delle odierne parti appellate ha, a ben vedere, contestato un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria fatta valere dalla , non integrando detta difesa gli estremi di un'eccezione Pt_1
in senso stretto. Invero, è pacifico nella giurisprudenza della Corte regolatrice che ove il convenuto nell'azione risarcitoria da responsabilità per danni da cosa in custodia eccepisca di non essere legittimato passivo perché non proprietario della cosa da cui sia derivato il presunto pregiudizio, non si è in presenza di un'eccezione in senso proprio, bensì di una mera contestazione di un elemento costitutivo della domanda, con la conseguenza che è la parte danneggiata tenuta ad allegare e dimostrare detto fatto costitutivo, secondo il principio generale di allocazione degli oneri allegatori e probatori sancito dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. sez. un. 16/2/2016, n. 2951).
Acclarato che l'attrice era gravata, a fronte delle difese svolte dalle controparti, dell'onere di provare la legittimazione passiva del , della Controparte_1
ovvero di entrambi, va precisato che il menzionato ente Controparte_3
territoriale è stato ben evocato in giudizio nella sua pacifica qualità di proprietario e custode della strada pubblica ove si è verificato il sinistro oggetto di controversia. Ciò è sufficiente per affermare la legittimazione passiva del essendo pertinente sul punto l'insegnamento dei giudici di legittimità CP_1 secondo cui l'appartenenza della strada teatro del sinistro ad un ente comunale non consentirebbe comunque a quest'ultimo di andare esente da ogni responsabilità, pur nell'ipotesi in cui il tombino, il quale abbia costituito la fonte del dinamismo causale del danno, risulti appartenere ad un terzo soggetto. In R.G. n. 4296/2019 7
particolare, la Corte del diritto ha affermato tale principio richiamando il proprio costante orientamento in tema cantieri edili collocati sul suolo stradale, nel senso che solo ove l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode, con esclusione di ogni responsabilità in capo all'amministrazione proprietaria della strada. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (così Cass. 5/11/2021, n. 32095, in motivazione;
v., tra le altre, anche
Cass. 18/9/2023, n. 26780; Cass. 19/1/2017, n. 1279; Cass. 25/6/2013, n. 15882).
Ciò precisato, nella vicenda in esame deve escludersi in radice la legittimazione della in mancanza di ogni idoneo elemento di Controparte_3 convincimento volto a dimostrare che il tombino descritto nell'atto di citazione fosse di proprietà della predetta società.
Più specificamente, premesso che la non ha fornito alcuna prova, neppure Pt_1
di natura presuntiva, in ordine alla proprietà del tombino, occorre in ogni caso osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal , una Controparte_1 siffatta prova non può trarsi dalla nota dell'Ufficio Tecnico comunale prot. 5343 del 4/5/2015, che indicherebbe la quale proprietaria del chiusino per CP_3 averlo “apposto per realizzare i sottoservizi di propria competenza …”. Al riguardo, osserva il Collegio come, in mancanza di ogni ulteriore indice probatorio, non possa farsi riferimento alla nota in oggetto, in quanto proveniente da un ufficio dello stesso che intenderebbe giovarsene. Va Controparte_1
aggiunto, in ogni caso, che ben avrebbe potuto la indicare quale teste da Pt_1 escutere il dipendente dell'Ufficio Tecnico risultante dalla citata nota, onde acquisire elementi di fatto pregnanti nella prospettiva di ricondurre alla società la proprietà del tombino. Tutto ciò anche e soprattutto Controparte_3
tenuto conto che le fotografie prodotte in atti dalla danneggiata, pacificamente rappresentative dei luoghi ove avvenne il sinistro, raffigurano un tombino con una R.G. n. 4296/2019 8
superficie quasi completamente levigata e del tutto priva di segni e/o caratteri alfabetici che in qualche possano ricondurre lo stesso alla suindicata società.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del motivo con cui l'appellante ha chiesto l'accertamento della responsabilità, esclusiva o concorrente, per il sinistro occorsole, della Controparte_3
Ugualmente infondato è il gravame proposto con riguardo alla posizione del
. Controparte_1
Preliminarmente, deve convenirsi con l'appellante che, anche alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, la vicenda per cui è causa rientra nella responsabilità per i danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2481 del 01/02/2018;
Cass., Sez. 3, sentenza n. 15761 del 29/07/2016).
Va ribadito che si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018). Pertanto, spetta al custode il compito di fornire la prova liberatoria ossia la sussistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di azione, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno (c.d. caso fortuito).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di R.G. n. 4296/2019 9
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886;
Cass. 27/8/2020, n. 17873; Cass. 3/4/2019, n. 9315).
Tanto premesso in linea teorica, si rileva che la condotta della va Pt_1
considerata quale fatto del terzo idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res
e i danni subiti dalla danneggiata.
Ed infatti, dalla valutazione del complesso delle risultanze processuali, ed in particolare dalle fotografie allegate agli atti, deve convenirsi con il Giudice di primo grado che “non appare verosimile che le calzature indossate da parte attrice potessero causare la caduta di cui si discute, data la loro conformazione del tutto incompatibile con le dimensioni del foro sito sul tombino” (v. pag. 6 della sentenza di primo grado). In altri termini, la scarpa indossata dalla danneggiata presentava una suola il cui volume ed ampiezza la rendevano decisamente incompatibile con il presunto incastro nel foro (di circa 6 cm) localizzato sul tombino per cui è causa.
Peraltro, va aggiunto che l'evento oggetto di causa si verificò alle ore 11:30 circa del 24/9/2011, ossia in condizioni di luce tali per cui deve ritenersi che l'insidiosità dell'area impiegata dalla fosse visibile ed evidente. Pt_1
Deve perciò affermarsi che, alla luce di quanto considerato, nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo anzidette, era in grado di scorgere l'esistenza dell'irregolarità nella pavimentazione stradale lungo la quale si era incamminata, e di neutralizzarne l'intrinseca pericolosità usando la comune prudenza, evitando l'ostacolo, sicché la causa della sua caduta deve riferirsi unicamente al suo contegno: l'appello va pertanto rigettato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, pur se integrata nella motivazione nei termini innanzi esposti. R.G. n. 4296/2019 10
Le spese di lite, rispetto ad entrambe le parti appellate, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, occorrendo aggiungere, quanto alla posizione della che la domanda Controparte_3 risarcitoria nei confronti della stessa è stata formulata su iniziativa dell'attrice, che ha provveduto alla sua chiamata in causa, pur se in conseguenza delle difese svolte dal , non avendo quest'ultimo esteso la lite nei Controparte_1
confronti della società ritenuta unica responsabile del sinistro.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 780/2019 del Tribunale di Napoli Controparte_3
Nord pubblicata in data 19/3/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, integrandone le ragioni giuridiche nei termini indicati in motivazione;
b) condanna al pagamento, in favore delle parti appellate, delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in €
3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 17/9/2024
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) R.G. n. 4296/2019 11
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.