TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODARO Controparte_1 C.F._1
ETTORE e dell'avv. SCARAFIOTTI ALDO* ( ) VIA VASSALLI EANDI, 37 C.F._2
10138 TORINO;
elettivamente domiciliato in VIA GIANNONE, 1 10121 TORINO presso il difensore avv. TODARO ETTORE
ATTORE contro
C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e il verbale di causa;
viste le conclusioni formulate dalle parti, aventi ad oggetto la dichiarazione di estinzione;
considerato:
- che deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti e, stante la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei soggetti costituiti, il processo deve essere dichiarato estinto;
osservato:
pagina 1 di 2 - che la dichiarazione di estinzione deve avvenire con provvedimento avente la forma di sentenza, giacché nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi
è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice Istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- che invero l'art. 178, 2° comma, c.p.c. prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo”, mentre nelle altre ipotesi si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentirne l'eventuale impugnazione mediante appello;
ritenuto:
- che quale conseguenza della dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 2668 comma II
c.c., deve essere ordinato di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale;
- che non essendosi costituiti i convenuti nulla deve essere disposto sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
▪ dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
▪ dichiara l'estinzione del processo;
▪ ordina al Conservatore dei R.R.I.I. ai sensi dell'art. 2668 c.c., II° c. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta dall'attore presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Torino, Ufficio di Susa in data 31.12.2024 ai numeri 11693/9657 e annotata nel registro generale n. 849, registro particolare n. 33.
Torino, 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODARO Controparte_1 C.F._1
ETTORE e dell'avv. SCARAFIOTTI ALDO* ( ) VIA VASSALLI EANDI, 37 C.F._2
10138 TORINO;
elettivamente domiciliato in VIA GIANNONE, 1 10121 TORINO presso il difensore avv. TODARO ETTORE
ATTORE contro
C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e il verbale di causa;
viste le conclusioni formulate dalle parti, aventi ad oggetto la dichiarazione di estinzione;
considerato:
- che deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti e, stante la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei soggetti costituiti, il processo deve essere dichiarato estinto;
osservato:
pagina 1 di 2 - che la dichiarazione di estinzione deve avvenire con provvedimento avente la forma di sentenza, giacché nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi
è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice Istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- che invero l'art. 178, 2° comma, c.p.c. prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo”, mentre nelle altre ipotesi si rende necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentirne l'eventuale impugnazione mediante appello;
ritenuto:
- che quale conseguenza della dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 2668 comma II
c.c., deve essere ordinato di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale;
- che non essendosi costituiti i convenuti nulla deve essere disposto sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
▪ dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
▪ dichiara l'estinzione del processo;
▪ ordina al Conservatore dei R.R.I.I. ai sensi dell'art. 2668 c.c., II° c. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta dall'attore presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Torino, Ufficio di Susa in data 31.12.2024 ai numeri 11693/9657 e annotata nel registro generale n. 849, registro particolare n. 33.
Torino, 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 2 di 2