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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57393/2023 r.g., introdotta da
TRA
(Dolo (VE),03/04/1982), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARIA PRISCILLA BARONCELLI;
ricorrente e resistente in via riconvenzionale
E
(ROMA, 29/04/1982) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARIA DOMIZIA GRISPINI resistente e ricorrente in via riconvenzionale
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è rivolta al Tribunale per appianare il contrasto insorto Parte_1 con l'ex coniuge a proposito della opportunità di Controparte_1 richiedere per la figlia (nata il [...]) l'attivazione di un PE piano didattico personalizzato (PDP), nonché di avviare un tutoraggio ed eseguire una visita specialistica per la valutazione di eventuali disturbi dell'apprendimento;
nel costituirsi in giudizio, si è opposto alle richieste Controparte_1 formulate dalla ricorrente ed in via riconvenzionale ha domandato la modifica delle condizioni divorzio stabilite con sentenza n. 870/2022 del Tribunale di
Viterbo, invocando in particolare una inversione del collocamento prevalente della minore, attualmente presso il domicilio materno.
Sentite le parti, il giudice delegato ha autorizzato la madre a far sottoporre la minore ad una visita specialistica per la valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento presso la Asl competente e successivamente ha rinviato all'udienza del 4.6.2024 per discutere della domanda riconvenzionale proposta dal resistente concedendo termine alla ricorrente per il deposito di una memoria difensiva. 2
Con memoria del 2.5.2024 si è opposta alla modifica del Parte_1 collocamento della minore;
ha poi chiesto al Tribunale di valutare il regime di affidamento più idoneo per la minore e ha domandato una diversa modalità di frequentazione paterna, nonché un aumento del contributo paterno da €
400,00 mensili ad € 1.000,00 mensili;
con memoria del 15.5.2024 ha eccepito l'incompetenza territoriale CP_1 di questo Tribunale in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente;
ha comunque insistito nelle proprie richieste ed ha domandato una diminuzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della minore, sino ad €
250,00 mensili;
Con ordinanza dell'11.6.2024, il Tribunale ha disposto una Consulenza Tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, oltre a richiedere indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria.
** ** **
Preliminarmente il collegio osserva che ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. (che richiama l'art. 473 bis 11 c.p.c.) nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio ove siano presenti figli minori, la competenza per territorio
(inderogabile) spetta al Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, che nel caso della figlia della parti coincide con il circondario del
Tribunale di Roma. Va pertanto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal resistente.
1. AFFIDAMENTO della FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E
DISCIPLINA DELLA FREQUENTAZIONE
Con sentenza n. 870/2022 pubblicata in data 5.9.2022 il Tribunale Ordinario di Viterbo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri e a Roma in data Parte_1 Controparte_1
1.5.2013; ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed
[...] ha previsto che il padre possa vedere e tenere con sé: Per_1
1. a settimane alterne, dall'uscita di scuola del martedì al rientro a scuola del mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle 19.30, ovvero nella settimana successiva il martedì con le stesse modalità e dalle 10:00 del sabato e sino alle 19:00 della domenica.
2. per le vacanze di Natale ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno e fino alle ore 18:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 18:00 del 30 dicembre e fino al rientro a scuola successivo all'epifania.
3. Per le vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola e fino alle 18:00 della
Domenica di Pasqua ovvero dalle 18:00 della domenica di pasqua e fino al rientro a scuola.
4. Durante il periodo in cui non c'è scuola per periodi continuativi alternati di almeno due settimane da concordare con la sig.ra entro il 15 maggio Pt_1 di ciascun anno. 3
Con la medesima sentenza è stato posto a carico di per Controparte_1 il mantenimento della minore un assegno di € 400,00 mensili, nonché il 50% delle spese di natura straordinaria (cfr. sentenza di divorzio n. allegata al ricorso introduttivo).
Sin dalla separazione, avvenuta in data 2017, il regime di affidamento in vigore è stato quello condiviso. Tuttavia tra i genitori si sono verificate molteplici occasioni di conflittualità e disaccordo, che oltre a coinvolgere la minore, hanno determinato in diverse occasioni situazioni di stallo contrarie all'interesse della minore. A tal proposito la Consulente d.ssa ha Per_2 evidenziato che “nella considerazione critica degli elementi di valutazione fin qui raccolti è stato possibile evidenziare con chiarezza come le attuali dinamiche interne alla famiglia esprimano una dimensione relazionale familiare disfunzionale, la cui principale criticità è da individuarsi nel conflitto genitoriale: laddove uno effettua delle proposte ma l'altro o non le accoglie o non riesce a fornire una risposta congrua. Il tutto a scapito della minore la quale resta nel mezzo del contenzioso.
Tutto ciò comporta la strutturazione di uno stile genitoriale con il “figlio al centro” (McHale et al, 2001), che diventa di ostacolo rispetto alla possibilità di avviare e mantenere una collaborazione ed una comunicazione di fatto artefice di una qualche bigenitorialità.
Si ricorda che la minore è stata significativamente triangolata nel conflitto genitoriale, più esplicitamente dalla figura paterna, ed è apparsa caratterizzata da uno stato di ansietà e da una sostanziale desiderio di rispondere alle aspettative del genitore. Il tutto a scapito della serenità personale e della empatizzazione con la figura materna […]
Appare a questo punto doveroso invitare a considerare come una disorganizzazione dell'attaccamento costituisca, purtroppo, un significativo fattore di rischio nello sviluppo del disturbo “border line di personalità”.
[…] Purtroppo va considerato che di fronte alla minore vengono esplicitate, senza particolari schermature, aspettative e considerazioni paterne, espresse con eccellente capacità verbale e modalità assertive ed ironiche anche nei riguardi della figura materna. Sicuramente espresse in buona fede e con
l'intento di assumere al meglio il ruolo di genitore, ma senza però tener presente che un atteggiamento simile riveste una funzione assolutamente antipedagogica e nullifica ogni condivisione della genitorialità. Condivisione che certo come ogni figlio vorrebbe. […] Per_1
Risulta del resto complesso per il signore mettersi in discussione e percepire un punto di vista che sia differente dalla propria idea, diminuendo così la sua possibilità di confrontarsi con l'altro. Ciò lo porta quindi a rappresentare in maniera autonoma e personale il proprio senso di autorità, aderendo a ciò che egli ritiene essere corretto secondo il suo punto di vista. A scapito anche, in relazione alla figlia, di situazioni di tipo clinico di cui egli non possiede competenza (cfr. CTU, pagg. 40/43).
Esemplificativo in tal senso è stato l'atteggiamento paterno rispetto alla vaccinazione covid: si è dovuto attendere mesi prima che la minore potesse 4
riceverla perché non vaccinato e contrario alla somministrazione di CP_1 vaccini, non prestava il consenso, nonostante l'esplicita indicazione fornita
(sia per i genitori che per la minore)dalla dott.ssa responsabile del Tes_1 reparto di ematologia pediatrica dell'ospedale Umberto I di Roma, che in passato aveva avuto in cura per un grave problema di salute PE
(cfr. chat depositate sub doc.ti 9 e 11 alla memoria difensiva del 2.5.2024).
Sulla scorta degli accertamenti espletati, la Consulente, in ordine al regime di affidamento più idoneo per la minore ha precisato che “nella spiacevole considerazione che vede tra i sigg e come irrealizzata ed al Pt_1 CP_1 momento poco realizzabile una capacità di comunicare e interagire in termini di cogenitorialità, ed il costume del sig. di porre veti e critiche CP_1 rispetto ad ogni proposta materna - anche in campo sanitario- il Consulente crede che un semplice affidamento condiviso, quale quello ad oggi in essere, sia una indicazione evidentemente incongrua, anche perché le diverse esigenze della figlia non possono essere risolte solo attraverso lunghi contenziosi. Si crede pertanto che un affidamento esclusivo di alla Per_1 madre potrebbe apparire pratico ed utile sotto il profilo della implementazione veloce di interventi a sua cura. Seppure una soluzione così radicale potrebbe sembrare punitiva per il sig. si considera che lo CP_1 stesso- pur in possesso di potenzialmente adeguate qualità genitoriali -non riesce ancora a gestire un ruolo in maniera da non coinvolgere in Per_1 situazioni che non le spettano, agendo secondo un atteggiamento che appare connotato anche da istanze risarcitorie oltre che da una ridotta comprensione delle necessità psicologiche di un soggetto minore” (cfr. CTU, pag.49).
La soluzione suggerita dal Consulente appare condivisibile, atteso che - come noto - sebbene l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario nella regolazione dei rapporti delle famiglie disgregate, ad esso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore o concretamente impraticabile;
nel caso in esame, per le condivisibili ragioni espresse dalla consulente, sono stati raccolti diversi elementi che consigliano di derogare al paradigma generale e disporre l'affidamento esclusivo
“rafforzato” della minore alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura.
Sul punto va precisato che la scelta di optare per l'affidamento esclusivo nella forma “cd rafforzata” risulta nel caso di specie una soluzione obbligata in quanto l'affidamento esclusivo senza la specificazione che la madre è autorizzata ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la minore lascerebbe invariata la situazione attualmente esistente e quindi renderebbe impossibile rispondere proficuamente e tempestivamente ai bisogni e alle necessità della minore. 5
Va pertanto confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre, con conseguente rigetto della domanda di modifica del collocamento della minore formulata dal resistente.
Quanto alla frequentazione paterna, da ultimo, la ricorrente ha chiesto di:
“3. disporre che il padre possa avere la minore con sé secondo il seguente calendario:
A. A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
B. Ogni martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina all'ingresso
a scuola;
C. A settimane alternate e precisamente quelle con fine settimana di spettanza materna, oltre al martedì con pernotto il padre avrà la minore anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00 ove si auspica che possa essere intensificata la pratica dello sport equestre, come da richiesta della minore;
D. durante le festività natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 19.00 oppure dal 31 dicembre alle ore 10.00 sino al 6 gennaio alle ore 19.00 ad anni alterni;
E. durante le vacanze pasquali ad anni alterni per l'intero periodo di pausa scolastica. In deroga a quanto sopra, qualora un genitore fruisca della
“settimana Bianca” da concordarsi entro il 30 gennaio di ogni anno l'altro genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore l'intero periodo di vacanze pasquali, a prescindere dal criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente.
F. durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni dal 1 Luglio alle ore 10.00 al 16 luglio alle ore 18.00 e dal 1 Agosto alle ore 10.00 al 16 agosto alle ore 18.00 oppure dal 17 Luglio alle ore 10.00 al 31 luglio alle ore 18.00 e dal 17 Agosto alle ore 10.00 al 31agosto alle ore
18.00 (cfr. note di p.c. del 16.12.2024);
Di contro il resistente ha chiesto di:
- mantenere i weekend alternati;
- mantenere il diritto di visita del padre il giorno del martedì con pernotto;
- modificare il giorno del giovedì con il lunedì o il mercoledì con pernotto;
- stabilire l'orario di rientro della minore alle ore 21.30 con cena già fatta;
- mantenere le vacanze scolastiche estive come già stabilito con l'alternanza di quindici giorni;
- mantenere le vacanze natalizie e pasquali come già stabilito (note di replica depositate il 15.1.2025).
Va precisato che la minore vive a Roma con la madre, in Roma, Via Ugo
Ojetti 54, mentre il resistente risiede a Nepi (VT) in una zona fuori dell'abitato all'interno della azienda ippica familiare. La sua abitazione è realizzata in una casa mobile.
La minore da alcuni anni pratica equitazione unitamente al padre, con il quale si allena e con cui condivide una grande passione per i cavalli. 6
In sede di CTU la minore ha manifestato ripetutamente il desiderio “di voler frequentare almeno infrasettimanalmente di più il padre, e di accettare di svegliarsi prima per andare a scuola la mattina dopo” e la CTU ha proposto il seguente regime di frequentazione ordinario: “La minore incontrerà il padre secondo un calendario che prevederà la scansione di un fine settimana alternato dalle h 16 del venerdì alle h 19 della domenica. il padre potrà incontrare la minore dalle h 15 del martedì alla mattina dopo quando la accompagnerà a scuola, e i giovedì pomeriggio dalle h 15 alle 20 quando trascorrerà il weekend con la figlia, ed il giovedì dalle h 15 alla mattina seguente quando la accompagnerà a scuola nelle settimane in cui non avrà il week-end da trascorrere con lei (cfr. CTU, pagg. 50-51).
Sul pernotto infrasettimanale presso il padre, la madre si era opposta per ragioni di ordine pratico, salvo poi modificare le conclusioni per venire incontro alle preferenze della minore, acconsentendo al pernotto presso il padre nella sola giornata del martedì.
Il collegio ritiene che la proposta da ultimo formulata dalla ricorrente sia quella che meglio si adatta alle esigenze della minore, in quanto la oggettiva distanza tra l'abitazione del padre e la scuola frequentata da PE
(quasi 50 KM) induce a limitare il pernotto infrasettimanale presso il padre ad una sola notte, nonostante la disponibilità palesata dalla minore a svegliarsi due ore prima. Il padre potrà quindi vedere e tenere la minore con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
- ogni martedì dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina;
- a settimane alternate e precisamente quelle con fine settimana di spettanza materna, oltre al martedì con pernotto, il padre avrà la minore anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00;
quanto alla frequentazione straordinaria possono confermarsi le modalità previste in sede di divorzio, e pertanto trascorrerà con ciascun Per_1 genitore:
-le vacanze di Natale ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno e fino alle ore 18:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 18:00 del 30 dicembre e fino al rientro a scuola successivo all'Epifania.
-le vacanze pasquali ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola e fino alle 18:00 della domenica di Pasqua ovvero dalle 18:00 della domenica di Pasqua e fino al rientro a scuola;
- le vacanze estive per periodi continuativi alternati di almeno due settimane da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- compleanni dei genitori e feste della mamma e del papà con i festeggiati, in deroga alla frequentazione ordinaria;
compleanno della minore – se non 7
possibile la presenza di entrambi – ad anni alterni ed invertendo di anno in anno la partecipazione dei genitori;
eventuali ponti e festività infrasettimanali alternate;
- eventuali vacanze invernali al di fuori del periodo natalizio potranno essere organizzate ad anni alterni tra i genitori.
2. MANTENIMENTO FIGLIA MINORE
Attualmente il contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia minore è fissato in € 400,00 mensili. Per alcuni anni il PE resistente è rimasto inadempiente rispetto al pagamento del mantenimento, accumulando un ingente debito nei confronti dell'ex coniuge. Nel corso del presente giudizio ha comunque provveduto a versare alla ricorrente l'importo di € 20.000,00 a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario della figlia e attualmente sta versando regolarmente il mantenimento.
La ricorrente chiede che il contributo paterno venga aumentato ad €
1000,00 mensili, considerato il miglioramento della situazione patrimoniale del rispetto all'epoca del divorzio e tenuto conto CP_1 delle accresciute esigenze della minore, mentre il resistente chiede che venga diminuito ad € 250,00 mensili, sulla scorta di asserite difficoltà economiche.
La ricorrente svolge attualmente attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la società Almaviva e percepisce uno stipendio mensile netto pari a circa € 1.900,00; ella percepisce inoltre l'assegno unico per la figlia pari ad € 205,00 mensili;
vive unitamente alla figlia nell'immobile sito in Roma, via Ugo Ojetti 54, di sua esclusiva Per_1 proprietà. Sostiene mensilmente il pagamento di una rata di mutuo gravante sulla predetta abitazione pari ad € 562,00. Non ha altre fonti di reddito.
Il resistente è titolare di omonima ditta individuale esercente pubbliche relazioni e comunicazione;
è inoltre rappresentante tecnico del maneggio di famiglia e istruttore di equitazione presso il maneggio Lunghezzina
Horse Academy, nonché speaker in eventi sportivi nazionali e internazionali.
Il resistente ha dichiarato di percepire esigui redditi dalle predette attività, svolte - a sua detta - per lo più a titolo di volontariato sia nella azienda di famiglia che presso il maneggio Lunghezzina Horse Academy, e ha precisato di utilizzare detti ricavi, quantificati in circa € 800.00/1.200,00 mensili per far fronte alle proprie spese ed in parte per saldare i debiti nel tempo accumulati e per il rimborso di finanziamenti accesi in passato. Sul punto va però rilevato che sebbene non vi siano dubbi sulla sussistenza di debiti di varia natura in capo al resistente, documentati dalla produzione in atti- non vi è tuttavia alcuna prova in ordine ai relativi pagamenti.
Dalle indagini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che lo stesso è delegato ad operare sul conto corrente intestato al Centro CP_2 8
della Giostra Associazione Sportiva Dilettantistica (conto attualmente in negativo) ed ha inoltre una delega sulla cassetta di sicurezza intestata alla madre, sig.ra (cfr. Relazione GDF). Persona_3
Inoltre dai saldi della carta Postepay a lui intestata nel periodo che va dal
24.2.2022 al 16.1.2024 emergono ricariche per l'ammontare complessivo di € 4.798,00 (cfr. Relazione GDF).
Il resistente vive nel comune di Nepi (VT) in una casa mobile sita all'interno del maneggio di famiglia. Egli all'epoca del giudizio di divorzio era titolare al 50% con la sorella della nuda proprietà di un ingente patrimonio immobiliare pervenuto per successione a seguito della morte del padre in data 21.09.2016, mentre l'usufrutto era riservato alla nonna paterna Persona_4
In epoca successiva al divorzio l'usufruttuaria è deceduta e pertanto attualmente il resistente risulta proprietario al 50% con la sorella dei seguenti immobili:
i) NEL COMUNE DI ROMA:
1. Abitazione uso ufficio interno 11 su piani 6-8 della scala A in Via Gian
Domenico Romagnosi n. 1/B, di nove vani, mq. 227.
L'immobile risulta locato a terzi al canone mensile di euro 2.500,00 (cfr. doc. sub 13 di parte resistente) ma ha dichiarato che la sua quota CP_1 di canone viene interamente accantonata dalla sorella per il pagamento di imu e altre tasse.
2.Abitazione uso ufficio interno 1 al piano S1 in Via Lorenzo il Magnifico nn. 61-65, vani 6, superficie catastale mq. 107.
3. Locale magazzino al piano T in Via Lorenzo il Magnifico snc, superficie catastale mq. 6;
4. Posto interno PA4 auto al piano T in Via Lorenzo il Magnifico n. 65, superficie catastale mq. 12;
Con riferimento a detto immobile (n. 2) e alle sue pertinenze (locale magazzino sub n. 3 e posto auto sub n. 4) il ha riferito che non CP_1 sono attualmente locati a terzi.
5. Locale autorimessa/posto auto al piano S1 in Via Ennio Quirino
Visconti n. 8 D-I, superficie catastale mq. 22.
Detto immobile in data 9 aprile 2024 è stato venduto al prezzo di € 185.000,00 e il ha incassato la sua quota pari ad € 90.000,00 CP_1
(come risulta dall'atto di compravendita depositato dalla Guardia di
Finanza).
ii) NEL COMUNE DI TARQUINIA:
6. Locale magazzino al piano T in Via San Giuseppe n. 16, superficie catastale mq. 44. ha dichiarato che non produce redditi e CP_1 probabilmente è da ristrutturare perché tutto l'edificio in cui si trova è vetusto.
7.Locale commerciale al piano T in Via San Giuseppe n. 12, superficie catastale mq. 51 che risulta concesso in comodato d'uso gratuito (cfr. contratto comodato depositato sub doc. 14 di parte resistente). 9
8.Abitazione al piano 1 in Vicolo Breve n. 1, superficie catastale mq. 65;
9.Abitazione su piani 1-2 in Vicolo Breve n. 1, superficie catastale mq.
125; rispetto agli immobili n. 8 e n. 9 ha dedotto che non sarebbero CP_1 locati in quanto necessiterebbero di qualche lavoro di ristrutturazione.
10.Locale commerciale al piano T in Via San Giuseppe n. 14, superficie catastale mq. 34.
Rispetto a tale locale commerciale il ha dichiarato che l'immobile CP_1 sarebbe a disposizione del condominio per collocarvi cisterne d'acqua e contatori elettrici.
11.Terreni agricoli distinti al N.C.T. Foglio 135 p.lle 25 (mq. 9.190) – 124
(mq. 4.330) - 137 (mq. 4.760).
Sulla scorta delle dichiarazioni delle parti e sulla base della documentazione versata in atti dalla Guardia di Finanza, il collegio ritiene che il resistente abbia una disponibilità economica maggiore rispetto a quella dichiarata nel corso del presente giudizio.
Lo si desume: dalla constatazione che egli abbia la disponibilità di un ingente patrimonio immobiliare;
dall'esame delle numerose ricariche visibili dagli estratti della carta Postepay;
dalla circostanza che non vi sia traccia nei conti correnti intestati e cointestati al del versamento CP_1 dei canoni di locazione relativi all'immobile uso ufficio sito in Roma Via
Gian Domenico Romagnosi n. 1/B, né del versamento del prezzo della vendita dell'immobile autorimessa sito in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (pari ad € 90.000,00), il che induce a ritenere che detti versamenti seguano percorsi diversi da quelli resi qui ostensibili;
la disponibilità, sempre unitamente alla sorella, di immobili (anche di particolare valore sul mercato) liberi e non locati (cfr. immobile uso ufficio interno 1 al piano S1 in Via Lorenzo il Magnifico nn. 61-65 e relative pertinenze); la circostanza che in data 2.5.2024 abbia CP_1 acquistato un veicolo MG targato GT794GY (cfr. relazione GDF) e dunque di recentissima immatricolazione, senza necessità di accedere ad un finanziamento.
Ciò premesso, considerate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, le PE accresciute esigenze della minore connesse alla sua età nonché il miglioramento della situazione patrimoniale del rispetto CP_1 all'epoca del divorzio, il collegio ritiene congruo porre a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento ordinario di PE pari ad € 450,00 mensili, fermo restando il concorso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
** ** ** 10
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57393/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore delle parti Per_1
in favore della madre, con facoltà per la stessa di assumere in
[...] autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura;
- dispone che il padre possa vedere e tenere la minore con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
- ogni martedì dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina;
- a settimane alternate e precisamente quelle con fine settimana di spettanza materna, oltre al martedì con pernotto, il padre avrà la minore anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00;
quanto alla frequentazione straordinaria possono confermarsi le modalità previste in sede di divorzio, e pertanto trascorrerà Per_1 con ciascun genitore:
-le vacanze di Natale ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno e fino alle ore
18:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 18:00 del 30 dicembre e fino al rientro a scuola successivo all'Epifania.
-le vacanze pasquali ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola e fino alle 18:00 della domenica di
Pasqua ovvero dalle 18:00 della domenica di Pasqua e fino al rientro a scuola;
- le vacanze estive per periodi continuativi alternati di almeno due settimane da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- compleanni dei genitori e feste della mamma e del papà con i festeggiati, in deroga alla frequentazione ordinaria;
compleanno della minore – se non possibile la presenza di entrambi – ad anni alterni ed invertendo di anno in anno la partecipazione dei genitori;
eventuali ponti e festività infrasettimanali alternate;
- eventuali vacanze invernali al di fuori del periodo natalizio potranno essere organizzate ad anni alterni tra i genitori. 11
- fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico del resistente un assegno perequativo di € 450,00 mensili per la figlia a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da PE corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione Istat, con base dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario;
- spese compensate.
Roma, 3-3-2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57393/2023 r.g., introdotta da
TRA
(Dolo (VE),03/04/1982), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARIA PRISCILLA BARONCELLI;
ricorrente e resistente in via riconvenzionale
E
(ROMA, 29/04/1982) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARIA DOMIZIA GRISPINI resistente e ricorrente in via riconvenzionale
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è rivolta al Tribunale per appianare il contrasto insorto Parte_1 con l'ex coniuge a proposito della opportunità di Controparte_1 richiedere per la figlia (nata il [...]) l'attivazione di un PE piano didattico personalizzato (PDP), nonché di avviare un tutoraggio ed eseguire una visita specialistica per la valutazione di eventuali disturbi dell'apprendimento;
nel costituirsi in giudizio, si è opposto alle richieste Controparte_1 formulate dalla ricorrente ed in via riconvenzionale ha domandato la modifica delle condizioni divorzio stabilite con sentenza n. 870/2022 del Tribunale di
Viterbo, invocando in particolare una inversione del collocamento prevalente della minore, attualmente presso il domicilio materno.
Sentite le parti, il giudice delegato ha autorizzato la madre a far sottoporre la minore ad una visita specialistica per la valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento presso la Asl competente e successivamente ha rinviato all'udienza del 4.6.2024 per discutere della domanda riconvenzionale proposta dal resistente concedendo termine alla ricorrente per il deposito di una memoria difensiva. 2
Con memoria del 2.5.2024 si è opposta alla modifica del Parte_1 collocamento della minore;
ha poi chiesto al Tribunale di valutare il regime di affidamento più idoneo per la minore e ha domandato una diversa modalità di frequentazione paterna, nonché un aumento del contributo paterno da €
400,00 mensili ad € 1.000,00 mensili;
con memoria del 15.5.2024 ha eccepito l'incompetenza territoriale CP_1 di questo Tribunale in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente;
ha comunque insistito nelle proprie richieste ed ha domandato una diminuzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della minore, sino ad €
250,00 mensili;
Con ordinanza dell'11.6.2024, il Tribunale ha disposto una Consulenza Tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, oltre a richiedere indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria.
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Preliminarmente il collegio osserva che ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. (che richiama l'art. 473 bis 11 c.p.c.) nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio ove siano presenti figli minori, la competenza per territorio
(inderogabile) spetta al Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, che nel caso della figlia della parti coincide con il circondario del
Tribunale di Roma. Va pertanto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal resistente.
1. AFFIDAMENTO della FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E
DISCIPLINA DELLA FREQUENTAZIONE
Con sentenza n. 870/2022 pubblicata in data 5.9.2022 il Tribunale Ordinario di Viterbo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri e a Roma in data Parte_1 Controparte_1
1.5.2013; ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed
[...] ha previsto che il padre possa vedere e tenere con sé: Per_1
1. a settimane alterne, dall'uscita di scuola del martedì al rientro a scuola del mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle 19.30, ovvero nella settimana successiva il martedì con le stesse modalità e dalle 10:00 del sabato e sino alle 19:00 della domenica.
2. per le vacanze di Natale ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno e fino alle ore 18:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 18:00 del 30 dicembre e fino al rientro a scuola successivo all'epifania.
3. Per le vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola e fino alle 18:00 della
Domenica di Pasqua ovvero dalle 18:00 della domenica di pasqua e fino al rientro a scuola.
4. Durante il periodo in cui non c'è scuola per periodi continuativi alternati di almeno due settimane da concordare con la sig.ra entro il 15 maggio Pt_1 di ciascun anno. 3
Con la medesima sentenza è stato posto a carico di per Controparte_1 il mantenimento della minore un assegno di € 400,00 mensili, nonché il 50% delle spese di natura straordinaria (cfr. sentenza di divorzio n. allegata al ricorso introduttivo).
Sin dalla separazione, avvenuta in data 2017, il regime di affidamento in vigore è stato quello condiviso. Tuttavia tra i genitori si sono verificate molteplici occasioni di conflittualità e disaccordo, che oltre a coinvolgere la minore, hanno determinato in diverse occasioni situazioni di stallo contrarie all'interesse della minore. A tal proposito la Consulente d.ssa ha Per_2 evidenziato che “nella considerazione critica degli elementi di valutazione fin qui raccolti è stato possibile evidenziare con chiarezza come le attuali dinamiche interne alla famiglia esprimano una dimensione relazionale familiare disfunzionale, la cui principale criticità è da individuarsi nel conflitto genitoriale: laddove uno effettua delle proposte ma l'altro o non le accoglie o non riesce a fornire una risposta congrua. Il tutto a scapito della minore la quale resta nel mezzo del contenzioso.
Tutto ciò comporta la strutturazione di uno stile genitoriale con il “figlio al centro” (McHale et al, 2001), che diventa di ostacolo rispetto alla possibilità di avviare e mantenere una collaborazione ed una comunicazione di fatto artefice di una qualche bigenitorialità.
Si ricorda che la minore è stata significativamente triangolata nel conflitto genitoriale, più esplicitamente dalla figura paterna, ed è apparsa caratterizzata da uno stato di ansietà e da una sostanziale desiderio di rispondere alle aspettative del genitore. Il tutto a scapito della serenità personale e della empatizzazione con la figura materna […]
Appare a questo punto doveroso invitare a considerare come una disorganizzazione dell'attaccamento costituisca, purtroppo, un significativo fattore di rischio nello sviluppo del disturbo “border line di personalità”.
[…] Purtroppo va considerato che di fronte alla minore vengono esplicitate, senza particolari schermature, aspettative e considerazioni paterne, espresse con eccellente capacità verbale e modalità assertive ed ironiche anche nei riguardi della figura materna. Sicuramente espresse in buona fede e con
l'intento di assumere al meglio il ruolo di genitore, ma senza però tener presente che un atteggiamento simile riveste una funzione assolutamente antipedagogica e nullifica ogni condivisione della genitorialità. Condivisione che certo come ogni figlio vorrebbe. […] Per_1
Risulta del resto complesso per il signore mettersi in discussione e percepire un punto di vista che sia differente dalla propria idea, diminuendo così la sua possibilità di confrontarsi con l'altro. Ciò lo porta quindi a rappresentare in maniera autonoma e personale il proprio senso di autorità, aderendo a ciò che egli ritiene essere corretto secondo il suo punto di vista. A scapito anche, in relazione alla figlia, di situazioni di tipo clinico di cui egli non possiede competenza (cfr. CTU, pagg. 40/43).
Esemplificativo in tal senso è stato l'atteggiamento paterno rispetto alla vaccinazione covid: si è dovuto attendere mesi prima che la minore potesse 4
riceverla perché non vaccinato e contrario alla somministrazione di CP_1 vaccini, non prestava il consenso, nonostante l'esplicita indicazione fornita
(sia per i genitori che per la minore)dalla dott.ssa responsabile del Tes_1 reparto di ematologia pediatrica dell'ospedale Umberto I di Roma, che in passato aveva avuto in cura per un grave problema di salute PE
(cfr. chat depositate sub doc.ti 9 e 11 alla memoria difensiva del 2.5.2024).
Sulla scorta degli accertamenti espletati, la Consulente, in ordine al regime di affidamento più idoneo per la minore ha precisato che “nella spiacevole considerazione che vede tra i sigg e come irrealizzata ed al Pt_1 CP_1 momento poco realizzabile una capacità di comunicare e interagire in termini di cogenitorialità, ed il costume del sig. di porre veti e critiche CP_1 rispetto ad ogni proposta materna - anche in campo sanitario- il Consulente crede che un semplice affidamento condiviso, quale quello ad oggi in essere, sia una indicazione evidentemente incongrua, anche perché le diverse esigenze della figlia non possono essere risolte solo attraverso lunghi contenziosi. Si crede pertanto che un affidamento esclusivo di alla Per_1 madre potrebbe apparire pratico ed utile sotto il profilo della implementazione veloce di interventi a sua cura. Seppure una soluzione così radicale potrebbe sembrare punitiva per il sig. si considera che lo CP_1 stesso- pur in possesso di potenzialmente adeguate qualità genitoriali -non riesce ancora a gestire un ruolo in maniera da non coinvolgere in Per_1 situazioni che non le spettano, agendo secondo un atteggiamento che appare connotato anche da istanze risarcitorie oltre che da una ridotta comprensione delle necessità psicologiche di un soggetto minore” (cfr. CTU, pag.49).
La soluzione suggerita dal Consulente appare condivisibile, atteso che - come noto - sebbene l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario nella regolazione dei rapporti delle famiglie disgregate, ad esso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore o concretamente impraticabile;
nel caso in esame, per le condivisibili ragioni espresse dalla consulente, sono stati raccolti diversi elementi che consigliano di derogare al paradigma generale e disporre l'affidamento esclusivo
“rafforzato” della minore alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura.
Sul punto va precisato che la scelta di optare per l'affidamento esclusivo nella forma “cd rafforzata” risulta nel caso di specie una soluzione obbligata in quanto l'affidamento esclusivo senza la specificazione che la madre è autorizzata ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la minore lascerebbe invariata la situazione attualmente esistente e quindi renderebbe impossibile rispondere proficuamente e tempestivamente ai bisogni e alle necessità della minore. 5
Va pertanto confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre, con conseguente rigetto della domanda di modifica del collocamento della minore formulata dal resistente.
Quanto alla frequentazione paterna, da ultimo, la ricorrente ha chiesto di:
“3. disporre che il padre possa avere la minore con sé secondo il seguente calendario:
A. A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
B. Ogni martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina all'ingresso
a scuola;
C. A settimane alternate e precisamente quelle con fine settimana di spettanza materna, oltre al martedì con pernotto il padre avrà la minore anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00 ove si auspica che possa essere intensificata la pratica dello sport equestre, come da richiesta della minore;
D. durante le festività natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 19.00 oppure dal 31 dicembre alle ore 10.00 sino al 6 gennaio alle ore 19.00 ad anni alterni;
E. durante le vacanze pasquali ad anni alterni per l'intero periodo di pausa scolastica. In deroga a quanto sopra, qualora un genitore fruisca della
“settimana Bianca” da concordarsi entro il 30 gennaio di ogni anno l'altro genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore l'intero periodo di vacanze pasquali, a prescindere dal criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente.
F. durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni dal 1 Luglio alle ore 10.00 al 16 luglio alle ore 18.00 e dal 1 Agosto alle ore 10.00 al 16 agosto alle ore 18.00 oppure dal 17 Luglio alle ore 10.00 al 31 luglio alle ore 18.00 e dal 17 Agosto alle ore 10.00 al 31agosto alle ore
18.00 (cfr. note di p.c. del 16.12.2024);
Di contro il resistente ha chiesto di:
- mantenere i weekend alternati;
- mantenere il diritto di visita del padre il giorno del martedì con pernotto;
- modificare il giorno del giovedì con il lunedì o il mercoledì con pernotto;
- stabilire l'orario di rientro della minore alle ore 21.30 con cena già fatta;
- mantenere le vacanze scolastiche estive come già stabilito con l'alternanza di quindici giorni;
- mantenere le vacanze natalizie e pasquali come già stabilito (note di replica depositate il 15.1.2025).
Va precisato che la minore vive a Roma con la madre, in Roma, Via Ugo
Ojetti 54, mentre il resistente risiede a Nepi (VT) in una zona fuori dell'abitato all'interno della azienda ippica familiare. La sua abitazione è realizzata in una casa mobile.
La minore da alcuni anni pratica equitazione unitamente al padre, con il quale si allena e con cui condivide una grande passione per i cavalli. 6
In sede di CTU la minore ha manifestato ripetutamente il desiderio “di voler frequentare almeno infrasettimanalmente di più il padre, e di accettare di svegliarsi prima per andare a scuola la mattina dopo” e la CTU ha proposto il seguente regime di frequentazione ordinario: “La minore incontrerà il padre secondo un calendario che prevederà la scansione di un fine settimana alternato dalle h 16 del venerdì alle h 19 della domenica. il padre potrà incontrare la minore dalle h 15 del martedì alla mattina dopo quando la accompagnerà a scuola, e i giovedì pomeriggio dalle h 15 alle 20 quando trascorrerà il weekend con la figlia, ed il giovedì dalle h 15 alla mattina seguente quando la accompagnerà a scuola nelle settimane in cui non avrà il week-end da trascorrere con lei (cfr. CTU, pagg. 50-51).
Sul pernotto infrasettimanale presso il padre, la madre si era opposta per ragioni di ordine pratico, salvo poi modificare le conclusioni per venire incontro alle preferenze della minore, acconsentendo al pernotto presso il padre nella sola giornata del martedì.
Il collegio ritiene che la proposta da ultimo formulata dalla ricorrente sia quella che meglio si adatta alle esigenze della minore, in quanto la oggettiva distanza tra l'abitazione del padre e la scuola frequentata da PE
(quasi 50 KM) induce a limitare il pernotto infrasettimanale presso il padre ad una sola notte, nonostante la disponibilità palesata dalla minore a svegliarsi due ore prima. Il padre potrà quindi vedere e tenere la minore con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
- ogni martedì dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina;
- a settimane alternate e precisamente quelle con fine settimana di spettanza materna, oltre al martedì con pernotto, il padre avrà la minore anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00;
quanto alla frequentazione straordinaria possono confermarsi le modalità previste in sede di divorzio, e pertanto trascorrerà con ciascun Per_1 genitore:
-le vacanze di Natale ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno e fino alle ore 18:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 18:00 del 30 dicembre e fino al rientro a scuola successivo all'Epifania.
-le vacanze pasquali ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola e fino alle 18:00 della domenica di Pasqua ovvero dalle 18:00 della domenica di Pasqua e fino al rientro a scuola;
- le vacanze estive per periodi continuativi alternati di almeno due settimane da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- compleanni dei genitori e feste della mamma e del papà con i festeggiati, in deroga alla frequentazione ordinaria;
compleanno della minore – se non 7
possibile la presenza di entrambi – ad anni alterni ed invertendo di anno in anno la partecipazione dei genitori;
eventuali ponti e festività infrasettimanali alternate;
- eventuali vacanze invernali al di fuori del periodo natalizio potranno essere organizzate ad anni alterni tra i genitori.
2. MANTENIMENTO FIGLIA MINORE
Attualmente il contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia minore è fissato in € 400,00 mensili. Per alcuni anni il PE resistente è rimasto inadempiente rispetto al pagamento del mantenimento, accumulando un ingente debito nei confronti dell'ex coniuge. Nel corso del presente giudizio ha comunque provveduto a versare alla ricorrente l'importo di € 20.000,00 a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario della figlia e attualmente sta versando regolarmente il mantenimento.
La ricorrente chiede che il contributo paterno venga aumentato ad €
1000,00 mensili, considerato il miglioramento della situazione patrimoniale del rispetto all'epoca del divorzio e tenuto conto CP_1 delle accresciute esigenze della minore, mentre il resistente chiede che venga diminuito ad € 250,00 mensili, sulla scorta di asserite difficoltà economiche.
La ricorrente svolge attualmente attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la società Almaviva e percepisce uno stipendio mensile netto pari a circa € 1.900,00; ella percepisce inoltre l'assegno unico per la figlia pari ad € 205,00 mensili;
vive unitamente alla figlia nell'immobile sito in Roma, via Ugo Ojetti 54, di sua esclusiva Per_1 proprietà. Sostiene mensilmente il pagamento di una rata di mutuo gravante sulla predetta abitazione pari ad € 562,00. Non ha altre fonti di reddito.
Il resistente è titolare di omonima ditta individuale esercente pubbliche relazioni e comunicazione;
è inoltre rappresentante tecnico del maneggio di famiglia e istruttore di equitazione presso il maneggio Lunghezzina
Horse Academy, nonché speaker in eventi sportivi nazionali e internazionali.
Il resistente ha dichiarato di percepire esigui redditi dalle predette attività, svolte - a sua detta - per lo più a titolo di volontariato sia nella azienda di famiglia che presso il maneggio Lunghezzina Horse Academy, e ha precisato di utilizzare detti ricavi, quantificati in circa € 800.00/1.200,00 mensili per far fronte alle proprie spese ed in parte per saldare i debiti nel tempo accumulati e per il rimborso di finanziamenti accesi in passato. Sul punto va però rilevato che sebbene non vi siano dubbi sulla sussistenza di debiti di varia natura in capo al resistente, documentati dalla produzione in atti- non vi è tuttavia alcuna prova in ordine ai relativi pagamenti.
Dalle indagini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che lo stesso è delegato ad operare sul conto corrente intestato al Centro CP_2 8
della Giostra Associazione Sportiva Dilettantistica (conto attualmente in negativo) ed ha inoltre una delega sulla cassetta di sicurezza intestata alla madre, sig.ra (cfr. Relazione GDF). Persona_3
Inoltre dai saldi della carta Postepay a lui intestata nel periodo che va dal
24.2.2022 al 16.1.2024 emergono ricariche per l'ammontare complessivo di € 4.798,00 (cfr. Relazione GDF).
Il resistente vive nel comune di Nepi (VT) in una casa mobile sita all'interno del maneggio di famiglia. Egli all'epoca del giudizio di divorzio era titolare al 50% con la sorella della nuda proprietà di un ingente patrimonio immobiliare pervenuto per successione a seguito della morte del padre in data 21.09.2016, mentre l'usufrutto era riservato alla nonna paterna Persona_4
In epoca successiva al divorzio l'usufruttuaria è deceduta e pertanto attualmente il resistente risulta proprietario al 50% con la sorella dei seguenti immobili:
i) NEL COMUNE DI ROMA:
1. Abitazione uso ufficio interno 11 su piani 6-8 della scala A in Via Gian
Domenico Romagnosi n. 1/B, di nove vani, mq. 227.
L'immobile risulta locato a terzi al canone mensile di euro 2.500,00 (cfr. doc. sub 13 di parte resistente) ma ha dichiarato che la sua quota CP_1 di canone viene interamente accantonata dalla sorella per il pagamento di imu e altre tasse.
2.Abitazione uso ufficio interno 1 al piano S1 in Via Lorenzo il Magnifico nn. 61-65, vani 6, superficie catastale mq. 107.
3. Locale magazzino al piano T in Via Lorenzo il Magnifico snc, superficie catastale mq. 6;
4. Posto interno PA4 auto al piano T in Via Lorenzo il Magnifico n. 65, superficie catastale mq. 12;
Con riferimento a detto immobile (n. 2) e alle sue pertinenze (locale magazzino sub n. 3 e posto auto sub n. 4) il ha riferito che non CP_1 sono attualmente locati a terzi.
5. Locale autorimessa/posto auto al piano S1 in Via Ennio Quirino
Visconti n. 8 D-I, superficie catastale mq. 22.
Detto immobile in data 9 aprile 2024 è stato venduto al prezzo di € 185.000,00 e il ha incassato la sua quota pari ad € 90.000,00 CP_1
(come risulta dall'atto di compravendita depositato dalla Guardia di
Finanza).
ii) NEL COMUNE DI TARQUINIA:
6. Locale magazzino al piano T in Via San Giuseppe n. 16, superficie catastale mq. 44. ha dichiarato che non produce redditi e CP_1 probabilmente è da ristrutturare perché tutto l'edificio in cui si trova è vetusto.
7.Locale commerciale al piano T in Via San Giuseppe n. 12, superficie catastale mq. 51 che risulta concesso in comodato d'uso gratuito (cfr. contratto comodato depositato sub doc. 14 di parte resistente). 9
8.Abitazione al piano 1 in Vicolo Breve n. 1, superficie catastale mq. 65;
9.Abitazione su piani 1-2 in Vicolo Breve n. 1, superficie catastale mq.
125; rispetto agli immobili n. 8 e n. 9 ha dedotto che non sarebbero CP_1 locati in quanto necessiterebbero di qualche lavoro di ristrutturazione.
10.Locale commerciale al piano T in Via San Giuseppe n. 14, superficie catastale mq. 34.
Rispetto a tale locale commerciale il ha dichiarato che l'immobile CP_1 sarebbe a disposizione del condominio per collocarvi cisterne d'acqua e contatori elettrici.
11.Terreni agricoli distinti al N.C.T. Foglio 135 p.lle 25 (mq. 9.190) – 124
(mq. 4.330) - 137 (mq. 4.760).
Sulla scorta delle dichiarazioni delle parti e sulla base della documentazione versata in atti dalla Guardia di Finanza, il collegio ritiene che il resistente abbia una disponibilità economica maggiore rispetto a quella dichiarata nel corso del presente giudizio.
Lo si desume: dalla constatazione che egli abbia la disponibilità di un ingente patrimonio immobiliare;
dall'esame delle numerose ricariche visibili dagli estratti della carta Postepay;
dalla circostanza che non vi sia traccia nei conti correnti intestati e cointestati al del versamento CP_1 dei canoni di locazione relativi all'immobile uso ufficio sito in Roma Via
Gian Domenico Romagnosi n. 1/B, né del versamento del prezzo della vendita dell'immobile autorimessa sito in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (pari ad € 90.000,00), il che induce a ritenere che detti versamenti seguano percorsi diversi da quelli resi qui ostensibili;
la disponibilità, sempre unitamente alla sorella, di immobili (anche di particolare valore sul mercato) liberi e non locati (cfr. immobile uso ufficio interno 1 al piano S1 in Via Lorenzo il Magnifico nn. 61-65 e relative pertinenze); la circostanza che in data 2.5.2024 abbia CP_1 acquistato un veicolo MG targato GT794GY (cfr. relazione GDF) e dunque di recentissima immatricolazione, senza necessità di accedere ad un finanziamento.
Ciò premesso, considerate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, le PE accresciute esigenze della minore connesse alla sua età nonché il miglioramento della situazione patrimoniale del rispetto CP_1 all'epoca del divorzio, il collegio ritiene congruo porre a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento ordinario di PE pari ad € 450,00 mensili, fermo restando il concorso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
** ** ** 10
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57393/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore delle parti Per_1
in favore della madre, con facoltà per la stessa di assumere in
[...] autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura;
- dispone che il padre possa vedere e tenere la minore con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
- ogni martedì dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina;
- a settimane alternate e precisamente quelle con fine settimana di spettanza materna, oltre al martedì con pernotto, il padre avrà la minore anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00;
quanto alla frequentazione straordinaria possono confermarsi le modalità previste in sede di divorzio, e pertanto trascorrerà Per_1 con ciascun genitore:
-le vacanze di Natale ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno e fino alle ore
18:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 18:00 del 30 dicembre e fino al rientro a scuola successivo all'Epifania.
-le vacanze pasquali ad anni alterni per un periodo continuativo che va o dall'uscita di scuola e fino alle 18:00 della domenica di
Pasqua ovvero dalle 18:00 della domenica di Pasqua e fino al rientro a scuola;
- le vacanze estive per periodi continuativi alternati di almeno due settimane da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- compleanni dei genitori e feste della mamma e del papà con i festeggiati, in deroga alla frequentazione ordinaria;
compleanno della minore – se non possibile la presenza di entrambi – ad anni alterni ed invertendo di anno in anno la partecipazione dei genitori;
eventuali ponti e festività infrasettimanali alternate;
- eventuali vacanze invernali al di fuori del periodo natalizio potranno essere organizzate ad anni alterni tra i genitori. 11
- fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico del resistente un assegno perequativo di € 450,00 mensili per la figlia a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da PE corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione Istat, con base dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario;
- spese compensate.
Roma, 3-3-2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
Marta Ienzi