Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 18/02/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2023, proposto da GE Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
ASL LE, Regione Campania, Giunta Regionale della Campania Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali, Dg8 Direzione Regionale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Unità Operativa Dirigenziale 13 - Genio Civile di LE - Presidio Protezione Civile di LE, Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Provincia di LE, Autorità Competente per la Vas – Ufficio Valutazione Aziendale Strategica del Comune di Nocera Inferiore, Settore Territorio Ambientale – Ufficio di Piano del Comune Nocera Inferiore, Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, Soprintendenza Bap di LE ed Avellino, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Soprintendenza Archeologica della Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di LE (Sezione Terza) n. 2193/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e del Ministero della Cultura;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato che
l’appellante è proprietario (per acquisto con atto per notar Calabrese di Pagani, rep. n. 147311, raccolta n. 34726, registrato all’Agenzia delle Entrate di Pagani il 23 dicembre 2011 al n. 10215 serie 1T, trascritto in data 27.12.2011 ai n. 49415/38433) della seguente consistenza immobiliare, in Nocera Inferiore, localizzata alla I RA LU AN (già via F. e G. Genovese, rione Casolla): rudere di un originario locale deposito a piano terra, confinante a nord con linea FF SS Napoli – LE, ad est e sud con RA via Casolla, ad ovest con area urbana, catastalmente riportato al foglio 18, p.lla n. 2133/3 - via L. AN snc - P.T. Cat. C2 - Cl. 9 - sup. cat. Mq. 135 - R.C. Euro 432,27;
per l’area in questione era previsto uno strumento attuativo - Piano di Recupero n. 14 del 1982 – che risulterebbe caducato sia per il decorso del tempo, che per effetto della originaria variante generale al PRG del 2006;
detta area infatti è stata classificata B1 con la variante al PRG del 2006 unitamente all’area circostante di cui in appresso di proprietà della società venditrice;
come emerge dal richiamato atto di acquisto del 2011, l’accesso all’unità immobiliare avveniva, attraverso un’area urbana di proprietà della società venditrice, di consistenza pari a 5.380 mq., già adibita a strada pubblica e verde attrezzato (fol. 18 – p.lle 2133/30 – 2257/30 – 7387/90) che la medesima società, come convenuto nella concessione 23182 del 17 giugno 2008, si era obbligata a trasferire, gratuitamente, al Comune di Nocera Inferiore;
con il Puc qui impugnato (delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28 luglio 2016) l’area ove insiste il fabbricato dell’appellante e l’area limitrofa di accesso (gravata da una servitù di passaggio pedonale, a favore del fondo ove insiste l’immobile dell’appellante) è stata catalogata nel Sistema Infrastrutturale (Parte V), come “Riassetto della viabilità locale in attuazione del Piano di Recupero”;
l’art. 29 delle N.T.A. del Piano Operativo, approvato con la proposta di PUC, ha previsto che: “ Gli ambiti individuati, già oggetto di lottizzazioni convenzionate o piani di recupero regolarmente approvati, vanno sottoposti a cura e spese dei soggetti interessati agli interventi di riassetto fisico e/o gestionale tanto degli edifici quanto degli spazi scoperti in conformità delle disposizioni dei citati piani esecutivi”.
Ritenuto che l’istanza istruttoria dell’appellante è rilevante e, pertanto, è necessario disporre verificazione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., si dispone quanto segue:
a) la verificazione sarà svolta dal preposto al seguente organismo, con facoltà di delega interna: direttore dell’Agenzia del demanio- Direzione territoriale Campania;
b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:
1) svolta una descrizione complessiva della situazione dell’immobile in questione, individuare la situazione urbanistica dell’immobile dell’appellante con riferimento al piano di recupero 14/1982, alla variante p.r.g. del 2006 nonché del Puc approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28 luglio 2016;
2) individuazione degli obblighi a carico dell’appellante per la particella ove insiste l’immobile di sua proprietà previsti dai diversi strumenti edilizi di cui sub a) , come risultante dagli atti di causa nonché dalla documentazione eventualmente acquisita in sede di verificazione;
3) individuazione di eventuali altri obblighi relativi all’immobile di proprietà dell’appellante, eventualmente previsti da titoli edilizi ivi compresi quelli derivanti dalla concessione n.23182 del 17 giugno 2008 rilasciata alla società venditrice.
c) il verificatore comunichi alle parti costituite, in persona dei relativi difensori o consulenti tecnici:
- la data e il luogo dell’inizio delle operazioni peritali, che dovrà intervenire entro il 15 marzo 2025;
- la propria relazione preliminare entro 90 giorni dall’inizio delle operazioni peritali;
d) le parti costituite comunichino al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima;
e) il verificatore depositi nella Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine sub d) , specificamente riscontrando le eventuali osservazioni che siano state tempestivamente formulate dalle parti;
f) il verificatore, previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, procederà, ove ritenuto opportuno, alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti utili presso il Comune di Nocera inferiore, la Regione Campania e ogni altra struttura amministrativa avente competenza sul procedimento de quo ;
g) le parti hanno facoltà di nominare consulenti tecnici di fiducia, comunicandone i nominativi al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali; i tecnici di parte, o in loro vece i difensori, potranno assistere agli eventuali sopralluoghi e far inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;
h) entro la data di inizio delle operazioni di verificazione dovrà essere corrisposto, con onere a carico delle parti appellanti, un anticipo di 3.000,00 (tremila,00#) euro sul compenso da liquidarsi al verificatore, l’inizio delle operazioni essendo condizionato all’effettività di tale previo versamento;
i) il compenso per la verificazione è determinato sulla base del decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 recante Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;
h) l’eventuale attività dei collaboratori nominati dal verificatore andrà qualificata come attività di ausiliari per i quali l’art. 56, d.P.R. 115/2002 per i quali è prevista la liquidazione del rimborso delle spese debitamente documentate salvo che lo stesso verificatore non faccia motivata istanza dell’esigenza di una verificazione collegiale da autorizzarsi a cura di questa Sezione;
l) l’udienza pubblica sarà fissata, all’esito della verificazione, con provvedimento del Presidente titolare della Sezione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica che sarà indicata con successivo provvedimento presidenziale.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO