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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO
Nella causa civile iscritta al n. 3920/2022 del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: “opposizione allo stato passivo”, e vertente
TRA
in persona di , quale procuratore speciale, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo, dom.to come in atti;
OPPONENTE
E
rappr.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Michela Vecchia, dom.ta come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. , depositato in data 13.9.2022, nella Per_1 procedura fallimentare n. 11/2022, con il quale, nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, veniva rigettata parzialmente la domanda di ammissione della opponente.
In particolare: quanto all'accertamento TFK020302900/2019, veniva ammesso il relativo credito ma erroneamente veniva ammessa una somma inferiore di quella portata dal detto avviso escludendosi la somma di €
73.125,52 al privilegio ed € 474,26 al chirografo;
contestava ancora l'opponente l'eccezione di prescrizione della curatela ed il rilievo della mancanza di prova della avvenuta notifica per le cartelle ed avvisi di intimazione n. 01220179000405937/000
e 01220199004307140000.
Domandava accogliersi il ricorso con ammissione delle somme escluse.
Si costituiva la curatela che riconosceva l'errore relativamente alla somma di cui all'accertamento
TFK020302900/2019, evidenziava l'omessa prova della notifica delle cartelle, ed insisteva per il rigetto della restante parte della opposizione.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La veniva dichiarata fallita dal Tribunale di CP_1 Controparte_1
Avellino con sentenza n. 11/2022 depositata il 14.4.2022.
Va innanzitutto premesso che come precisato, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12047/2015: “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio di immutabilità della domanda, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dall'art. 99 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del
1942).
Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante la inapplicabilità della normativa propria del giudizio di appello. Il giudizio in parola, pertanto, non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni previste dalla richiamata norma”.
Pertanto la Corte ha ribadito la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;
il carattere immutabile della domanda e tipicamente sostitutivo del procedimento, tale da promuovere il diretto riesame delle situazione fatte valere con la domanda di ammissione al passivo;
di conseguenza, la parte che si duole della non correttezza del provvedimento del Giudice delegato è onerata a censurare specificamente il provvedimento con tutte le preclusioni di cui al comma 4 della norma citata, previste anche per parte resistente ex successivo comma 6, che riguardano, invero, la necessità di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezione processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché i mezzi di prova di cui intenda avvalersi e dei documenti prodotti.
Trattandosi di ordinario giudizio di accertamento, fondato sul principio dispositivo nonché sulle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede l'ammissione.
Tanto premesso effettivamente si è riscontrato, come riconosciuto dalla stessa curatela, che, per un mero errore, pur essendo stata ammessa al passivo la somma di cui all'accertamento
TFK020302900/2019, la stessa non veniva ammessa per l'intero, ovvero per la totale somma di €
111.705,62 al privilegio e per € 532,38 al chirografo, ma solo per € 38.580,10 al privilegio ed € 58,12 al chirografo.
Va pertanto ammessa l'intera somma di cui all'accertamento.
Quanto alle restanti censure esse risultano infondate.
E' fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle della curatela.
Ed invero per tutte le cartelle allegate alla domanda di ammissione al passivo, come rilevato dalla curatela, non è stata allegata alcuna prova della relata di notifica alla società fallita.
L'assenza di prova della notifica della cartella di pagamento, che svolge funzione omologa al precetto, comporta che il relativo titolo non si è mai formato nei confronti della società fallita cosicchè ogni questione sollevata da sulla notifica delle successive intimazioni, al fine Parte_1 del maturarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione, è del tutto irrilevante.
Ed invero l'intimazione di pagamento intanto può esplicare l'effetto interruttivo della prescrizione purchè si riferisca ad un credito portato da pregresso atto di accertamento o cartella di pagamento, correttamente formato e notificato al debitore, rispetto al quale proprio dal momento della notifica dell'atto di accertamento e/o della cartella di pagamento inizia a decorrere il termine di prescrizione sul quale si verifica l'effetto interruttivo a causa dell'eventuale successivo atto di intimazione correttamente notificato. Nel caso di specie parte opponente non ha allegato alla domanda di ammissione al passivo le relate di notifica delle cartelle per le cui somme ha chiesto l'ammissione.
L'opposizione pertanto, per questa parte, va rigettata.
Restano compensate le spese in ragione della parziale reciproca soccombenza e della adesione della
Curatela a parte della opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1) accoglie in parte l'opposizione ed ammette allo stato passivo del
[...]
l'intera somma di cui all'accertamento TFK020302900/2019, Controparte_1 ovvero € 111.705,62 al privilegio e per € 532,38 al chirografo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano