TAR Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 123
TAR
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
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TAR
Sentenza 9 gennaio 2026
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TAR
Decreto collegiale 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che il contributo di costruzione è dovuto solo in caso di effettiva trasformazione del territorio. Poiché le opere sono state realizzate solo in minima parte e i titoli edilizi sono decaduti, sorge il diritto alla restituzione della quota non dovuta. La Corte ha inoltre chiarito che l'obbligazione di pagamento del contributo è propter rem, ma il diritto alla restituzione dell'indebito è personale e sorge in capo a chi ha effettuato il pagamento non dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 123
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 123
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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