Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1912/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1912/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SICIGNANO PASQUALE e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. D'UVA LUIGI e presso il suo studio elettivamente Controparte_1 domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/03/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio, in Angri il 15/07/2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, parte II, serie A, n. 78), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli in data 19/08/2004 ed in Controparte_1 Persona_1 data 14/04/2009 Persona_2 pagina 1 di 5
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 18.01.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, contestualmente, formulando una proposta conciliativa.
Pertanto, all'udienza del 11.12.2024, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa precitata) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa succitata) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 500 ,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 2 di 5 Detta proposta, peraltro, oltre all rinuncia alle domande di addebito ed alle domande incompatibili con la stessa, prevede la conferma dei provvedimenti provvisori, come di seguito riportati:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli (sia che , assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria Per_2 Per_1 dei medesimi;
d. stabilisce la permanenza del figlio minore presso il padre:
1. per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);
2. nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica;
3. inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'AN (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), con la precisazione che per le imminenti festività pasquali il figlio minore starà con la madre il giorno di Pasqua;
4. dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00), con la precisazione che il prossimo Natale il figlio starà con il padre il primo periodo indicato;
5. infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per quindici giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese), con la precisazione che, in caso di disaccordo, il figlio starà con il padre quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
6. il figlio minore starà, inoltre, con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e della festa del papà e pari diritto spetterà alla madre nel giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma,
7. spetta al padre il recupero del giorno di visita, laddove lo stesso coincida con le festività della madre;
8. fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
e. dispone, de residuo, in conformità al piano genitoriale come allegato dalla ricorrente, non incompatibile con i contenuti della presente statuizione;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere ed in mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione del medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga e, più in generale, dalla documentazione economico-reddituale depositata della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Controparte_1 mantenimento dei figli previa corresponsione, a , di un assegno mensile di € Parte_1
pagina 3 di 5 500,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di e nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Angri il 15/07/2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, parte II, serie A, n. 78);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti, come di seguito riportati: a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli (sia che , assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria Per_2 Per_1 dei medesimi;
d. stabilisce la permanenza del figlio minore presso il padre:
1. per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);
2. nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica;
3. inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'AN (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), con la precisazione che per le imminenti festività pasquali il figlio minore starà con la madre il giorno di pagina 4 di 5 Pasqua;
4. dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00), con la precisazione che il prossimo Natale il figlio starà con il padre il primo periodo indicato;
5. infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per quindici giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese), con la precisazione che, in caso di disaccordo, il figlio starà con il padre quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
6. il figlio minore starà, inoltre, con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e della festa del papà e pari diritto spetterà alla madre nel giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma,
7. spetta al padre il recupero del giorno di visita, laddove lo stesso coincida con le festività della madre;
8. fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
e. dispone, de residuo, in conformità al piano genitoriale come allegato dalla ricorrente, non incompatibile con i contenuti della presente statuizione;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere ed in mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione del medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga e, più in generale, dalla documentazione economico-reddituale depositata della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Controparte_1 mantenimento dei figli previa corresponsione, a , di un assegno mensile di € Parte_1
500,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di e nella misura del 50% ciascuno” Parte_1 Controparte_1
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024 Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo pagina 5 di 5