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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4699/2023 posta in deliberazione il giorno 17.9.2025
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. LOPEZ ALDO
OGGETTO
Appello avverso ordinanza ex art 702 bis c.p.c. n. rep. 17038/2023 resa nel procedimento recante R.G. 25697/22 in data 31.7.2023 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto Parte_1 con la quale il Tribunale aveva “annullato il decreto di revoca n. 3151 del 26.10.2021 e successive modifiche e condannato il già al pagamento in Parte_2 favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 della somma di euro 145.053,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso ed al pagamento delle spese processuali”.
Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
1 All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito della concessione dei termini ex art 352 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
Il decreto n. 3151 del 26.10.2021 revoca il finanziamento poichè “non risulta possibile correlare univocamente le ULA dichiarate dall'impresa nell'esercizio 2008 all'attività ammissibile alle agevolazioni e, peraltro, pressoché la totalità della forza lavoro aziendale non risulta più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura di detto esercizio;
- l'effettivo utilizzo dei beni agevolati, dalla documentazione agli atti del fascicolo, risulta riscontrabile per un periodo limitato rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 8 comma l lettera b) del D.M. 527/95;- non risulta possibile confermare la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale è stata concessa l'agevolazione in via provvisoria;
- la richiesta ed il relativo ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività produttiva intervenuta solo circa 20 mesi dopo l'ultimazione del programma, associata alla dinamica occupazionale ed economica rilevata negli anni successivi a quello di ultimazione del programma, connotano il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali attesi”.
Orbene, il primo motivo di revoca riguarda l'indice occupazionale, ma lo stesso non rileva più come causa di revoca delle agevolazioni finanziarie. Infatti, l'art. 29, comma l, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che “In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio Ai sensi di legge, si dichiara che la seguente copia informatica, della quale viene contestualmente eseguito il deposito per via telematica, tratta con modalita' telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, e' conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.
1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”.
In ordine al secondo motivo di revoca, con lo stesso si contesta che “l'effettivo utilizzo dei beni agevolati, dalla documentazione agli atti del fascicolo, risulta riscontrabile per un periodo limitato rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 8 comma l lettera b) del D.M. 527/95”.
A parte la circostanza che la revoca non indica quale sia questo “periodo limitato”, l'art. 8), comma 1, lett, b), del D.M. n. 527/95 stabilisce che è disposta la revoca “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso
2 previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”.
In realtà, non è dato sapere da quali elementi concreti risulti che l'impresa abbia distolto, vale a dire sottratto in via definitiva, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, circostanza specificatamente contestata da parte ricorrente, mentre, per altro aspetto, questa contestazione non risulta fondata.
Infatti, dalla nota dell'impresa del 12.11.2019 (doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente) risulta che “tra il 2008 e il 2009 si assisteva a livello mondiale ad una delle più gravi crisi economiche del secolo e la reperibilità di ulteriori fonti di finanziamento era praticamente impossibile.
Tuttavia fummo costretti nostro malgrado a ridurre al minimo l'attività produttiva nel terzo trimestre 2009, limitandola allo sviluppo di nuove ricette in attese sia di una ripresa del mercato e sia della terza quota del contributo che era stata più volte promessa dai funzionari di Centrobanca. L'attività produttiva fu quindi momentaneamente sospesa ma TUTTI i macchinari e le funzionalità produttive sono state manutenzionate nel corso degli anni fino ad oggi come si evince dalle fotografie degli stessi appena scattate in questi giorni che allego nuovamente” e si invita anche la banca ed il Ministero ad effettuare le necessarie verifiche suoi luoghi.
Ciò che risulta, dunque, è una temporanea sospensione dell'attività, non che siano state distolte in via definitiva dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali.
La revoca è stata anche disposta in quanto “non risulta possibile confermare la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale è stata concessa l'agevolazione in via provvisoria” e perché “la richiesta ed il relativo ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività produttiva intervenuta solo circa 20 mesi dopo l'ultimazione del programma, associata alla dinamica occupazionale ed economica rilevata negli anni successivi a quello di ultimazione del programma, connotano il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali attesi”.
Peraltro, il D.M. n. 110618 del 12.2.2002 di concessione del finanziamento non prevede tra le cause tassative di revoca all'art. 3) la mancata realizzazione dell'interesse pubblico o il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali attesi, né queste ipotesi sono previste come causa di revoca dall'art. 8) del D.M. 527/95.
In comparsa di risposta il individua una ulteriore causa di revoca, riconducibile Parte_1 all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, il quale prevede la revoca delle agevolazioni
“Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato
3 l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT'91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”, ma questa causa di revoca non è indicata nel provvedimento opposto, la cui motivazione non può essere integrata in giudizio.
Né può ritenersi che l'amministrazione possa revocare il finanziamento per ipotesi diverse da quelle tassativamente previste, peraltro ampie nella loro previsione, perché, se così fosse, non avrebbero alcun senso né le specifiche clausole del decreto di finanziamento, né le specifiche clausole del regolamento, invece appositamente contemplate.
Vi è poi un altro motivo, invero assorbente, che determina l'illegittimità della revoca.
Il finanziamento è stato riconosciuto ed erogato con decreto n. 110618 del 12.2.2002, mentre la revoca del finanziamento è intervenuta in data 26.10.2021 con il decreto n. n. 3151, dunque dopo diciannove anni. Orbene, deve ritenersi sussistente nel nostro ordinamento la tutela del privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, sia esso provvisorio o definitivo, poi annullato o revocato dopo un notevole lasso di tempo, per fatti e circostanze già note all'amministrazione.
In sostanza, il dovere di comportamento di buona fede da parte dell'amministrazione giustifica il formarsi di legittime aspettative in capo al privato e rende illegittima la revoca intervenuta dopo anni per una nuova valutazione di una situazione di fatto rimasta sempre identica. Nella fattispecie, con la nota in data 26.6.2012 la banca concessionaria inviava
[...]
la relazione sullo stato finale del programma di investimenti (doc. n. 2 Parte_2 fascicolo parte ricorrente), dalla quale, come riconosce lo stesso in comparsa di Parte_1 risposta (pag. n. 3), già “emergevano irregolarità tali da comportare la revoca delle agevolazioni”. Dunque, già era nota all'amministrazione nel 2012 la sussistenza dei presupposti poi posti alla base del decreto di revoca del 2021 e si aggiunga che nel corso del tempo erano state già erogate senza alcuna contestazione due rate del contributo in data
5.10.2005.
Deve dunque ritenersi la revoca delle agevolazioni è illegittima per essere intervenuta dopo diciannove anni sulla base di elementi, non solo conoscibili, ma già conosciuti ed esaminati dall'amministrazione nel 2012, non ostando a questa conclusione la giurisprudenza amministrativa richiamata dal in comparsa di risposta. Parte_1
Infatti, certamente trattasi di contributi pubblici con possibilità per l'amministrazione di recuperare le somme anche oltre un certo lasso di tempo, ma nella fattispecie è stato violato ogni criterio di ragionevolezza, essendo il termine di ben diciannove anni non solo
4 notevolmente superiore allo stesso termine della prescrizione ordinaria decennale, ovvero di ripetizione dell'indebito, ma, come già evidenziato, privo di ogni giustificazione, anche alla luce dell'altrettanto fondamentale principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici. In accoglimento della domanda è dunque dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca n.
3151 del 26.10.2021 e delle successive modifiche ed il è condannato al pagamento Parte_1 della terza quota dell'agevolazione di euro 145.053,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del presente ricorso e primo atto di costituzione in mora, atteso che la giurisprudenza sottolinea che il sopraggiungere del termine di adempimento non implica alcuna mora “ex re”, avendo la normativa sulla contabilità di Stato efficacia derogatoria di quella comune, e si richiede quindi un formale atto di costituzione in mora (Cass. civ., Sez. III, 05/02/2008, n. 2665;
Cass. civ., Sez. III, 03/10/2005, n. 19320; Cass. civ., Sez. I, 20/05/2005, n. 10691; Cass. civ.,
Sez. I, 04/09/2004, n. 17909).”
3 I motivo:
1. Insussistenza di un legittimo affidamento – Violazione e falsa applicazione del
D.M. n. 527 del 1995.L'appellante censura l'ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto assorbente il motivo dell'illegittimità della revoca per l'asserito lunghissimo lasso di tempo che il avrebbe impiegato per revocare il finanziamento.. Parte_1
La doglianza è fondata.
L'art.9 del D.M.527/1995 prevede espressamente che alla fine del procedimento dopo aver esaminato e valutato il rendiconto finale, il Ministro emette “il decreto di concessione definitiva” ovvero provveda “alla revoca delle agevolazioni”.
Sicchè sino a tale momento non si verifica alcuna situazione di "consolidamento" del diritto, in capo al soggetto beneficiario.
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto: “ Per l'effetto, la mera concessione provvisoria di un contributo economico non può fondare un affidamento legittimo della parte privata sulla conservazione dell'utilità ricevuta, a prescindere dal futuro svolgimento del rapporto amministrativo, occorrendo a tali fini che l'operatore economico rispetti il programma di investimenti approvato dall'Amministrazione, sottoponendosi al successivo controllo amministrativo ai fini della determinazione (nell'an e nel quantum) del contributo allo stesso spettante in via definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7064).
La circostanza che l'agevolazione fosse stata concessa dichiaratamente in via provvisoria ha condotto il Consiglio di Stato, in una controversia simile alla presente, a non dare peso né ad un ipotetico affidamento, né al decorso del tempo, “trattandosi di procedimento non ancora concluso, caratterizzato da agevolazioni concesse solo in via provvisoria e, dunque, ancora
5 assoggettate a determinazione definitiva dell'amministrazione. Né in senso contrario (poteva) incidere il decorso del tempo, venendo in considerazione esborsi di pubblico denaro e, dunque, un interesse erariale che risulta(va), in assenza di atti conclusivi del procedimento, certamente prevalente rispetto a quello del privato …” (Consiglio di Stato, sezione VI, sent. n. 942/2016).
A tal proposito appare necessario rammentare che il legittimo affidamento può insorgere solo in capo a chi abbia incolpevolmente riposto fiducia nella legittimità dell'azione amministrativa e si sia adeguato ad essa. Pertanto, solo chi ha improntato la propria azione ai canoni di correttezza e buona fede può poi dolersi del mutato contegno della Pubblica Amministrazione alcun affidamento incolpevole in capo alla controparte sulla stabilità del provvedimento di agevolazione, in quanto lo stesso è stato espressamente concesso in via provvisoria (v. art. 1 del decreto di concessione provvisoria: Allegato 1 al fascicolo di primo grado)”.
Né, d'altronde, osserva questa Corte, vi è mai stata una sollecitazione da parte del privato alla emissione del provvedimento definitivo che, anzi, spesso non ha dato compiuto, esaustivo ed immediato riscontro alle plurime richieste di informazioni da parte dell'Amministrazione successivamente alla relazione della banca concessionaria del 2012 .
Osserva inoltre questa Corte che da un lato proprio la esplicita natura provvisoria dell'ammissione al beneficio sul piano oggettivo e dall'altro la natura giuridica del , Parte_1 avrebbero impedito in radice che un diritto si consolidasse in favore dell'appellata per fatti concludenti. Inconferenti sono pertanto le deduzioni della parte appellata contenute negli scritti conclusivi in ordine alla tempistica dell'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A.
A ciò aggiungasi che non è previsto né un termine di decadenza, né di prescrizione per la revoca del beneficio , proprio in ragione della particolare funzione assolta dal beneficio.
4. Nel merito va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il diritto della società appellante a mantenere il beneficio concessole in quanto il giudice ordinario ha cognizione sul rapporto e non sul provvedimento in sé considerato posto che il ha sempre insistito sulla Parte_1 insussistenza dei presupposti per il mantenimento del finanziamento e che l'onere di provare l'esatto adempimento resta a carico del beneficiario.
Tale prova non sono non è stata fornita dal beneficiario, ma vi è anzi la prova del mancato rispetto del programma .
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto: “ E nel caso di specie, al di là della palese distrazione dei beni oggetto dell'investimento realizzato dall'uso previsto (dato il loro sostanziale inutilizzo), sono stati appurati tutta una serie di elementi che escludono che l'investimento ultimato avesse i requisiti essenziali di funzionalità ed organicità e che fosse
6 dunque capace di realizzare l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione- aggiunge questa
Corte proprio per il mancato rispetto del programma.
Come evidenziato dall'appellante : “ Come già espresso nella trattazione dei fatti, la Banca concessionaria, con nota del 26.06.2012 (Allegato 6 già citato) trasmetteva all'Amministrazione la relazione sullo stato finale del programma di investimento, dalla quale si rilevavano elementi tali da comportare la revoca delle agevolazioni.
Difatti, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10.06.2008 presso l'unità locale oggetto di agevolazione, era emerso che sebbene l'impresa beneficiaria avesse dichiarato di aver rispettato i parametri occupazionali riferiti all'esercizio 2008, di fatto non risultava in alcun modo possibile confermare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi occupazionali sottesi all'iniziativa agevolata, venendo meno, così, la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale era stata concessa l'agevolazione in via provvisoria.
In particolare, era emerso che, la pressoché totalità della forza lavoro aziendale con mansioni
“produttive” non risultava più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura di detto esercizio e, la sostanziale preponderanza di addetti con mansioni impiegatizie, non consentiva in alcun modo di individuare le registrate nel 2008 come Pt_3 univocamente e strettamente impiegate nell'attività ammissibile alle agevolazioni.
Si rilevava, inoltre, che il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria aveva fornito
D.S.A.N. redatta secondo l'Allegato 33a, pervenuta alla in data 27.02.2009, nella quale CP_2 evidenziava un numero di per l'esercizio 2008 pari a 10. Trattandosi di società con due Pt_3 unità produttive attive - l'altra era quella relativa alla pratica progetto 34603/11 agevolata ai sensi della legge 488/92 10° bando per l'attività di commercio elettronico - con nota del
12.03.2009 la concessionaria aveva provveduto a richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione e le informazioni utili ad una verifica puntuale del dato fornito. Detta richiesta era stata solo parzialmente evasa con la nota datata 30.06.2011 fornita al perito incaricato, alla quale l'impresa aveva allegato una autocertificazione resa dal legale rappresentante con i prospetti occupazionali relativi agli esercizi dal 2007 al 2011, che dichiarava essere stati estratti dal libro unico aziendale.
A tal proposito, il perito incaricato rilevava che, sebbene il Libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008 (convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) fosse entrato in vigore il 16.02.2009, esaminando comunque i dati esposti dall'impresa beneficiaria e riferibili all'esercizio 2008 come “veritieri” anche grazie al parziale ausilio del raffronto con l'ultima copia del libro matricola presente agli atti del fascicolo ed acquisito in sede di sopralluogo 10.06.2008 (pertanto aggiornato solo fino a tale data), non risultava
7 possibile individuare l'incremento occupazionale strettamente riconducibile alla sola iniziativa agevolata.
Si evidenziava, inoltre, che la quasi totalità dei dipendenti con mansioni riconducibili all'attività produttiva agevolata erano risultati assunti solo a far data dal maggio 2008 ed avevano cessato le proprie prestazioni lavorative nel corso del 2009, così come, peraltro, rilevabile anche attraverso il dossier estratto dalla banca dati CERVED, secondo il quale nel corso del 2009 la dinamica occupazionale risultava essere stata la seguente: dalle 14 unità lavorative del mese di gennaio si passava a 3 unità a partire dal mese di ottobre 2009, dei quali nessuno con mansioni riconducibili all'attività produttiva.
Detto rilievo, correlato agli obiettivi produttivi ed occupazionali previsti in fase di domanda, sia relativamente all'attività produttiva oggetto della domanda di agevolazione, che a quella di commercio elettronico (di cui alla domanda progetto 34603/11) e raffrontati ai dati produttivi ed a quelli economici rilevabili dai bilanci aziendali relativi agli esercizi dal 2007 al 2009, implicava che, sebbene l'impresa beneficiaria avesse dichiarato di aver nel complesso rispettato i parametri occupazionali riferiti al solo esercizio 2008, non risultava in alcun modo possibile confermare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi occupazionali sottesi all'iniziativa agevolata, né era possibile riscontrare la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale era stata concessa l'agevolazione in via provvisoria.
Questo perché, si ripete, la quasi totalità della forza lavoro aziendale con mansioni
“produttive” non risultava più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura dell'esercizio 2009, mentre la sostanziale preponderanza di addetti con mansioni impiegatizie, non consentiva in alcun modo di individuare le registrate Pt_3 nel 2008 come univocamente e strettamente impiegate nell'attività ammissibile alle agevolazioni.
Tale situazione era riscontrabile anche alla luce della dinamica dei ricavi registrati, che connotavano non solo il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi attesi, ma anche la sostanziale assenza di ricavi effettivamente correlabili all'attività produttiva agevolata.
Si evidenzia, altresì, che il tecnico incaricato del sopralluogo, ing. aveva Testimone_1 provveduto a richiedere anche i dati produttivi riferiti all'esercizio 2009 e il legale rappresentante dell'impresa aveva evidenziato che la produzione effettiva risultava essere stata di soli 80 kg.\mese.
Pertanto, alla luce dei risultati produttivi ed economici rilevati non risultava in alcun modo possibile confermare il raggiungimento degli obiettivi produttivi sottesi all'iniziativa agevolata
8 e la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale era stata concessa l'agevolazione in via provvisoria.
In detto quadro, si tenga conto anche dell'ulteriore circostanza che la richiesta ed il relativo ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività produttiva era intervenuta solo circa 20 mesi dopo l'ultimazione del programma: il perito incaricato segnalava, infatti, che a differenza di quanto evidenziato dall'impresa, la data di effettiva entrata in funzione del programma non poteva che coincidere con quella di ottenimento delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività produttiva agevolata. Tale autorizzazione era intervenuta in data 04.06.2008 come da certificato rilasciato dalla ASL di Siracusa con protocollo n° 5268, dal quale si evinceva che l'impresa beneficiaria aveva presentato una
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA Differita) solo in data 28.05.2008. Il perito stesso, in seguito a richiesta di approfondimento della Banca concessionaria, aveva provveduto a contestare tale situazione all'impresa beneficiaria che, con nota datata 30.06.2011 confermava le date a suo tempo dichiarate ritenendo “non rilevanti” i rilievi mossi in merito alle autorizzazioni ottenute ed all'effettiva data di inizio dell'attività produttiva.
Si precisa, altresì, che dai dati rilevabili attraverso il Registro delle Imprese, risultava che la ditta beneficiaria aveva comunicato l'apertura dell'unità produttiva agevolata in data
01.01.2008 (comunque oltre 15 mesi dopo la data di ultimazione dichiarata) e che dalle informazioni fomite dalla stessa impresa la produzione era stata effettivamente avviata, peraltro in misura estremamente limitata rispetto ai valori previsti, solo nel corso del 2008, per poi essere interrotta nel corso del 2009.
4. Così succintamente ricostruiti i fatti controversi, appare evidente che le verifiche effettuate hanno accertato il venir meno dei requisiti di funzionalità ed organicità del programma, condizione essenziale per la conferma di agevolabilità dello stesso, nonché evidenziato il parziale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, lett. b) e g) del D.M. n. 527/1995.
Alla luce delle suddette verifiche riscontrate dalla il programma agevolato non è, CP_2 quindi, risultato organico e funzionale, né idoneo al raggiungimento degli obiettivi produttivi economici ed occupazionali prefissati in sede di istruttoria, in espressa violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del D.M. 527/95 che così si esprime: "Ciascuna domanda di agevolazioni è correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati".
La necessità che il programma agevolato debba essere organico e funzionale si riscontra anche nel punto 2.1 della Circolare n. 900315/2000 che prevede che “Per beneficiare delle
9 agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità locale per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa”.
5. Fondato è altresì l'ulteriore motivo di gravame inerente la violazione dell'art. 8 comma 1 lett. g), del DM 527/1995
1. Oggetto di gravame è anche l'ulteriore capo della decisione con il quale si afferma quanto segue:
“In comparsa di risposta il individua una ulteriore causa di revoca, riconducibile Parte_1 all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, il quale prevede la revoca delle agevolazioni
“Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT'91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”, ma questa causa di revoca non è indicata nel provvedimento opposto, la cui motivazione non può essere
Né può ritenersi che l'amministrazione possa revocare il finanziamento per ipotesi diverse da quelle tassativamente previste, peraltro ampie nella loro previsione, perché, se così fosse, non avrebbero alcun senso né le specifiche clausole del decreto di finanziamento, né le specifiche clausole del regolamento, invece appositamente contemplate”.
2. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il motivo di revoca consistente nella violazione dell'art. 8 comma 1 lett. g) è indicato sia nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca sia nel decreto di revoca stesso.
Il Giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto verificare la ricorrenza di tale motivo di revoca anziché trincerarsi dietro una pronuncia di inammissibilità.
Ad ogni buon conto, si osserva che la circostanza che la quasi totalità della forza lavoro aziendale con mansioni “produttive” non risultasse più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura dell'esercizio 2009, mentre si era verificata la sostanziale preponderanza di addetti con mansioni impiegatizie, non consentiva di individuare le registrate nel 2008 come univocamente e strettamente impiegate nell'attività Pt_3 ammissibile alle agevolazioni ai sensi del progetto n. 34606/11 (ovvero nell'attività produttiva) anziché in quella di commercio elettronico agevolata ai sensi del progetto n. 34603/11; e quindi
10 l'impiego pressoché totale di lavoratori con mansioni impiegatizie nell'ambito di una sede ad uso promiscuo tra le due attività, induceva a ritenere ricorrente l'irregolarità di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento che espressamente prevede la revoca delle agevolazioni
“Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT'91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”.
Va ancora ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto il diritto della società appellante a mantenere il beneficio concessole in quanto il giudice ordinario ha cognizione sul rapporto e non sul procedimento amministrativo ovvero del provvedimento in sé considerati, posto che il ha sempre insistito sulla insussistenza dei presupposti per il mantenimento del Parte_1 finanziamento, che l'onere di provare l'esatto adempimento resta a carico del beneficiario e che il mancato raggiungimento degli obbiettivi sottesi al beneficio è una mera conseguenza dell'inadempimento,
L'ultimo motivo di gravame è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione e condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] [...]
che liquida come segue: per il primo grado in € 7.000,00 Parte_1 per compensi e per questo grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Roma, 5.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4699/2023 posta in deliberazione il giorno 17.9.2025
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. LOPEZ ALDO
OGGETTO
Appello avverso ordinanza ex art 702 bis c.p.c. n. rep. 17038/2023 resa nel procedimento recante R.G. 25697/22 in data 31.7.2023 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto Parte_1 con la quale il Tribunale aveva “annullato il decreto di revoca n. 3151 del 26.10.2021 e successive modifiche e condannato il già al pagamento in Parte_2 favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 della somma di euro 145.053,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso ed al pagamento delle spese processuali”.
Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
1 All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito della concessione dei termini ex art 352 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
Il decreto n. 3151 del 26.10.2021 revoca il finanziamento poichè “non risulta possibile correlare univocamente le ULA dichiarate dall'impresa nell'esercizio 2008 all'attività ammissibile alle agevolazioni e, peraltro, pressoché la totalità della forza lavoro aziendale non risulta più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura di detto esercizio;
- l'effettivo utilizzo dei beni agevolati, dalla documentazione agli atti del fascicolo, risulta riscontrabile per un periodo limitato rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 8 comma l lettera b) del D.M. 527/95;- non risulta possibile confermare la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale è stata concessa l'agevolazione in via provvisoria;
- la richiesta ed il relativo ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività produttiva intervenuta solo circa 20 mesi dopo l'ultimazione del programma, associata alla dinamica occupazionale ed economica rilevata negli anni successivi a quello di ultimazione del programma, connotano il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali attesi”.
Orbene, il primo motivo di revoca riguarda l'indice occupazionale, ma lo stesso non rileva più come causa di revoca delle agevolazioni finanziarie. Infatti, l'art. 29, comma l, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che “In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio Ai sensi di legge, si dichiara che la seguente copia informatica, della quale viene contestualmente eseguito il deposito per via telematica, tratta con modalita' telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, e' conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.
1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”.
In ordine al secondo motivo di revoca, con lo stesso si contesta che “l'effettivo utilizzo dei beni agevolati, dalla documentazione agli atti del fascicolo, risulta riscontrabile per un periodo limitato rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 8 comma l lettera b) del D.M. 527/95”.
A parte la circostanza che la revoca non indica quale sia questo “periodo limitato”, l'art. 8), comma 1, lett, b), del D.M. n. 527/95 stabilisce che è disposta la revoca “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso
2 previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”.
In realtà, non è dato sapere da quali elementi concreti risulti che l'impresa abbia distolto, vale a dire sottratto in via definitiva, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, circostanza specificatamente contestata da parte ricorrente, mentre, per altro aspetto, questa contestazione non risulta fondata.
Infatti, dalla nota dell'impresa del 12.11.2019 (doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente) risulta che “tra il 2008 e il 2009 si assisteva a livello mondiale ad una delle più gravi crisi economiche del secolo e la reperibilità di ulteriori fonti di finanziamento era praticamente impossibile.
Tuttavia fummo costretti nostro malgrado a ridurre al minimo l'attività produttiva nel terzo trimestre 2009, limitandola allo sviluppo di nuove ricette in attese sia di una ripresa del mercato e sia della terza quota del contributo che era stata più volte promessa dai funzionari di Centrobanca. L'attività produttiva fu quindi momentaneamente sospesa ma TUTTI i macchinari e le funzionalità produttive sono state manutenzionate nel corso degli anni fino ad oggi come si evince dalle fotografie degli stessi appena scattate in questi giorni che allego nuovamente” e si invita anche la banca ed il Ministero ad effettuare le necessarie verifiche suoi luoghi.
Ciò che risulta, dunque, è una temporanea sospensione dell'attività, non che siano state distolte in via definitiva dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali.
La revoca è stata anche disposta in quanto “non risulta possibile confermare la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale è stata concessa l'agevolazione in via provvisoria” e perché “la richiesta ed il relativo ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività produttiva intervenuta solo circa 20 mesi dopo l'ultimazione del programma, associata alla dinamica occupazionale ed economica rilevata negli anni successivi a quello di ultimazione del programma, connotano il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali attesi”.
Peraltro, il D.M. n. 110618 del 12.2.2002 di concessione del finanziamento non prevede tra le cause tassative di revoca all'art. 3) la mancata realizzazione dell'interesse pubblico o il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali attesi, né queste ipotesi sono previste come causa di revoca dall'art. 8) del D.M. 527/95.
In comparsa di risposta il individua una ulteriore causa di revoca, riconducibile Parte_1 all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, il quale prevede la revoca delle agevolazioni
“Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato
3 l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT'91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”, ma questa causa di revoca non è indicata nel provvedimento opposto, la cui motivazione non può essere integrata in giudizio.
Né può ritenersi che l'amministrazione possa revocare il finanziamento per ipotesi diverse da quelle tassativamente previste, peraltro ampie nella loro previsione, perché, se così fosse, non avrebbero alcun senso né le specifiche clausole del decreto di finanziamento, né le specifiche clausole del regolamento, invece appositamente contemplate.
Vi è poi un altro motivo, invero assorbente, che determina l'illegittimità della revoca.
Il finanziamento è stato riconosciuto ed erogato con decreto n. 110618 del 12.2.2002, mentre la revoca del finanziamento è intervenuta in data 26.10.2021 con il decreto n. n. 3151, dunque dopo diciannove anni. Orbene, deve ritenersi sussistente nel nostro ordinamento la tutela del privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, sia esso provvisorio o definitivo, poi annullato o revocato dopo un notevole lasso di tempo, per fatti e circostanze già note all'amministrazione.
In sostanza, il dovere di comportamento di buona fede da parte dell'amministrazione giustifica il formarsi di legittime aspettative in capo al privato e rende illegittima la revoca intervenuta dopo anni per una nuova valutazione di una situazione di fatto rimasta sempre identica. Nella fattispecie, con la nota in data 26.6.2012 la banca concessionaria inviava
[...]
la relazione sullo stato finale del programma di investimenti (doc. n. 2 Parte_2 fascicolo parte ricorrente), dalla quale, come riconosce lo stesso in comparsa di Parte_1 risposta (pag. n. 3), già “emergevano irregolarità tali da comportare la revoca delle agevolazioni”. Dunque, già era nota all'amministrazione nel 2012 la sussistenza dei presupposti poi posti alla base del decreto di revoca del 2021 e si aggiunga che nel corso del tempo erano state già erogate senza alcuna contestazione due rate del contributo in data
5.10.2005.
Deve dunque ritenersi la revoca delle agevolazioni è illegittima per essere intervenuta dopo diciannove anni sulla base di elementi, non solo conoscibili, ma già conosciuti ed esaminati dall'amministrazione nel 2012, non ostando a questa conclusione la giurisprudenza amministrativa richiamata dal in comparsa di risposta. Parte_1
Infatti, certamente trattasi di contributi pubblici con possibilità per l'amministrazione di recuperare le somme anche oltre un certo lasso di tempo, ma nella fattispecie è stato violato ogni criterio di ragionevolezza, essendo il termine di ben diciannove anni non solo
4 notevolmente superiore allo stesso termine della prescrizione ordinaria decennale, ovvero di ripetizione dell'indebito, ma, come già evidenziato, privo di ogni giustificazione, anche alla luce dell'altrettanto fondamentale principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici. In accoglimento della domanda è dunque dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca n.
3151 del 26.10.2021 e delle successive modifiche ed il è condannato al pagamento Parte_1 della terza quota dell'agevolazione di euro 145.053,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del presente ricorso e primo atto di costituzione in mora, atteso che la giurisprudenza sottolinea che il sopraggiungere del termine di adempimento non implica alcuna mora “ex re”, avendo la normativa sulla contabilità di Stato efficacia derogatoria di quella comune, e si richiede quindi un formale atto di costituzione in mora (Cass. civ., Sez. III, 05/02/2008, n. 2665;
Cass. civ., Sez. III, 03/10/2005, n. 19320; Cass. civ., Sez. I, 20/05/2005, n. 10691; Cass. civ.,
Sez. I, 04/09/2004, n. 17909).”
3 I motivo:
1. Insussistenza di un legittimo affidamento – Violazione e falsa applicazione del
D.M. n. 527 del 1995.L'appellante censura l'ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto assorbente il motivo dell'illegittimità della revoca per l'asserito lunghissimo lasso di tempo che il avrebbe impiegato per revocare il finanziamento.. Parte_1
La doglianza è fondata.
L'art.9 del D.M.527/1995 prevede espressamente che alla fine del procedimento dopo aver esaminato e valutato il rendiconto finale, il Ministro emette “il decreto di concessione definitiva” ovvero provveda “alla revoca delle agevolazioni”.
Sicchè sino a tale momento non si verifica alcuna situazione di "consolidamento" del diritto, in capo al soggetto beneficiario.
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto: “ Per l'effetto, la mera concessione provvisoria di un contributo economico non può fondare un affidamento legittimo della parte privata sulla conservazione dell'utilità ricevuta, a prescindere dal futuro svolgimento del rapporto amministrativo, occorrendo a tali fini che l'operatore economico rispetti il programma di investimenti approvato dall'Amministrazione, sottoponendosi al successivo controllo amministrativo ai fini della determinazione (nell'an e nel quantum) del contributo allo stesso spettante in via definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7064).
La circostanza che l'agevolazione fosse stata concessa dichiaratamente in via provvisoria ha condotto il Consiglio di Stato, in una controversia simile alla presente, a non dare peso né ad un ipotetico affidamento, né al decorso del tempo, “trattandosi di procedimento non ancora concluso, caratterizzato da agevolazioni concesse solo in via provvisoria e, dunque, ancora
5 assoggettate a determinazione definitiva dell'amministrazione. Né in senso contrario (poteva) incidere il decorso del tempo, venendo in considerazione esborsi di pubblico denaro e, dunque, un interesse erariale che risulta(va), in assenza di atti conclusivi del procedimento, certamente prevalente rispetto a quello del privato …” (Consiglio di Stato, sezione VI, sent. n. 942/2016).
A tal proposito appare necessario rammentare che il legittimo affidamento può insorgere solo in capo a chi abbia incolpevolmente riposto fiducia nella legittimità dell'azione amministrativa e si sia adeguato ad essa. Pertanto, solo chi ha improntato la propria azione ai canoni di correttezza e buona fede può poi dolersi del mutato contegno della Pubblica Amministrazione alcun affidamento incolpevole in capo alla controparte sulla stabilità del provvedimento di agevolazione, in quanto lo stesso è stato espressamente concesso in via provvisoria (v. art. 1 del decreto di concessione provvisoria: Allegato 1 al fascicolo di primo grado)”.
Né, d'altronde, osserva questa Corte, vi è mai stata una sollecitazione da parte del privato alla emissione del provvedimento definitivo che, anzi, spesso non ha dato compiuto, esaustivo ed immediato riscontro alle plurime richieste di informazioni da parte dell'Amministrazione successivamente alla relazione della banca concessionaria del 2012 .
Osserva inoltre questa Corte che da un lato proprio la esplicita natura provvisoria dell'ammissione al beneficio sul piano oggettivo e dall'altro la natura giuridica del , Parte_1 avrebbero impedito in radice che un diritto si consolidasse in favore dell'appellata per fatti concludenti. Inconferenti sono pertanto le deduzioni della parte appellata contenute negli scritti conclusivi in ordine alla tempistica dell'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A.
A ciò aggiungasi che non è previsto né un termine di decadenza, né di prescrizione per la revoca del beneficio , proprio in ragione della particolare funzione assolta dal beneficio.
4. Nel merito va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il diritto della società appellante a mantenere il beneficio concessole in quanto il giudice ordinario ha cognizione sul rapporto e non sul provvedimento in sé considerato posto che il ha sempre insistito sulla Parte_1 insussistenza dei presupposti per il mantenimento del finanziamento e che l'onere di provare l'esatto adempimento resta a carico del beneficiario.
Tale prova non sono non è stata fornita dal beneficiario, ma vi è anzi la prova del mancato rispetto del programma .
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto: “ E nel caso di specie, al di là della palese distrazione dei beni oggetto dell'investimento realizzato dall'uso previsto (dato il loro sostanziale inutilizzo), sono stati appurati tutta una serie di elementi che escludono che l'investimento ultimato avesse i requisiti essenziali di funzionalità ed organicità e che fosse
6 dunque capace di realizzare l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione- aggiunge questa
Corte proprio per il mancato rispetto del programma.
Come evidenziato dall'appellante : “ Come già espresso nella trattazione dei fatti, la Banca concessionaria, con nota del 26.06.2012 (Allegato 6 già citato) trasmetteva all'Amministrazione la relazione sullo stato finale del programma di investimento, dalla quale si rilevavano elementi tali da comportare la revoca delle agevolazioni.
Difatti, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10.06.2008 presso l'unità locale oggetto di agevolazione, era emerso che sebbene l'impresa beneficiaria avesse dichiarato di aver rispettato i parametri occupazionali riferiti all'esercizio 2008, di fatto non risultava in alcun modo possibile confermare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi occupazionali sottesi all'iniziativa agevolata, venendo meno, così, la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale era stata concessa l'agevolazione in via provvisoria.
In particolare, era emerso che, la pressoché totalità della forza lavoro aziendale con mansioni
“produttive” non risultava più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura di detto esercizio e, la sostanziale preponderanza di addetti con mansioni impiegatizie, non consentiva in alcun modo di individuare le registrate nel 2008 come Pt_3 univocamente e strettamente impiegate nell'attività ammissibile alle agevolazioni.
Si rilevava, inoltre, che il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria aveva fornito
D.S.A.N. redatta secondo l'Allegato 33a, pervenuta alla in data 27.02.2009, nella quale CP_2 evidenziava un numero di per l'esercizio 2008 pari a 10. Trattandosi di società con due Pt_3 unità produttive attive - l'altra era quella relativa alla pratica progetto 34603/11 agevolata ai sensi della legge 488/92 10° bando per l'attività di commercio elettronico - con nota del
12.03.2009 la concessionaria aveva provveduto a richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione e le informazioni utili ad una verifica puntuale del dato fornito. Detta richiesta era stata solo parzialmente evasa con la nota datata 30.06.2011 fornita al perito incaricato, alla quale l'impresa aveva allegato una autocertificazione resa dal legale rappresentante con i prospetti occupazionali relativi agli esercizi dal 2007 al 2011, che dichiarava essere stati estratti dal libro unico aziendale.
A tal proposito, il perito incaricato rilevava che, sebbene il Libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008 (convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) fosse entrato in vigore il 16.02.2009, esaminando comunque i dati esposti dall'impresa beneficiaria e riferibili all'esercizio 2008 come “veritieri” anche grazie al parziale ausilio del raffronto con l'ultima copia del libro matricola presente agli atti del fascicolo ed acquisito in sede di sopralluogo 10.06.2008 (pertanto aggiornato solo fino a tale data), non risultava
7 possibile individuare l'incremento occupazionale strettamente riconducibile alla sola iniziativa agevolata.
Si evidenziava, inoltre, che la quasi totalità dei dipendenti con mansioni riconducibili all'attività produttiva agevolata erano risultati assunti solo a far data dal maggio 2008 ed avevano cessato le proprie prestazioni lavorative nel corso del 2009, così come, peraltro, rilevabile anche attraverso il dossier estratto dalla banca dati CERVED, secondo il quale nel corso del 2009 la dinamica occupazionale risultava essere stata la seguente: dalle 14 unità lavorative del mese di gennaio si passava a 3 unità a partire dal mese di ottobre 2009, dei quali nessuno con mansioni riconducibili all'attività produttiva.
Detto rilievo, correlato agli obiettivi produttivi ed occupazionali previsti in fase di domanda, sia relativamente all'attività produttiva oggetto della domanda di agevolazione, che a quella di commercio elettronico (di cui alla domanda progetto 34603/11) e raffrontati ai dati produttivi ed a quelli economici rilevabili dai bilanci aziendali relativi agli esercizi dal 2007 al 2009, implicava che, sebbene l'impresa beneficiaria avesse dichiarato di aver nel complesso rispettato i parametri occupazionali riferiti al solo esercizio 2008, non risultava in alcun modo possibile confermare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi occupazionali sottesi all'iniziativa agevolata, né era possibile riscontrare la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale era stata concessa l'agevolazione in via provvisoria.
Questo perché, si ripete, la quasi totalità della forza lavoro aziendale con mansioni
“produttive” non risultava più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura dell'esercizio 2009, mentre la sostanziale preponderanza di addetti con mansioni impiegatizie, non consentiva in alcun modo di individuare le registrate Pt_3 nel 2008 come univocamente e strettamente impiegate nell'attività ammissibile alle agevolazioni.
Tale situazione era riscontrabile anche alla luce della dinamica dei ricavi registrati, che connotavano non solo il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi attesi, ma anche la sostanziale assenza di ricavi effettivamente correlabili all'attività produttiva agevolata.
Si evidenzia, altresì, che il tecnico incaricato del sopralluogo, ing. aveva Testimone_1 provveduto a richiedere anche i dati produttivi riferiti all'esercizio 2009 e il legale rappresentante dell'impresa aveva evidenziato che la produzione effettiva risultava essere stata di soli 80 kg.\mese.
Pertanto, alla luce dei risultati produttivi ed economici rilevati non risultava in alcun modo possibile confermare il raggiungimento degli obiettivi produttivi sottesi all'iniziativa agevolata
8 e la realizzazione dell'interesse pubblico in virtù del quale era stata concessa l'agevolazione in via provvisoria.
In detto quadro, si tenga conto anche dell'ulteriore circostanza che la richiesta ed il relativo ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività produttiva era intervenuta solo circa 20 mesi dopo l'ultimazione del programma: il perito incaricato segnalava, infatti, che a differenza di quanto evidenziato dall'impresa, la data di effettiva entrata in funzione del programma non poteva che coincidere con quella di ottenimento delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività produttiva agevolata. Tale autorizzazione era intervenuta in data 04.06.2008 come da certificato rilasciato dalla ASL di Siracusa con protocollo n° 5268, dal quale si evinceva che l'impresa beneficiaria aveva presentato una
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA Differita) solo in data 28.05.2008. Il perito stesso, in seguito a richiesta di approfondimento della Banca concessionaria, aveva provveduto a contestare tale situazione all'impresa beneficiaria che, con nota datata 30.06.2011 confermava le date a suo tempo dichiarate ritenendo “non rilevanti” i rilievi mossi in merito alle autorizzazioni ottenute ed all'effettiva data di inizio dell'attività produttiva.
Si precisa, altresì, che dai dati rilevabili attraverso il Registro delle Imprese, risultava che la ditta beneficiaria aveva comunicato l'apertura dell'unità produttiva agevolata in data
01.01.2008 (comunque oltre 15 mesi dopo la data di ultimazione dichiarata) e che dalle informazioni fomite dalla stessa impresa la produzione era stata effettivamente avviata, peraltro in misura estremamente limitata rispetto ai valori previsti, solo nel corso del 2008, per poi essere interrotta nel corso del 2009.
4. Così succintamente ricostruiti i fatti controversi, appare evidente che le verifiche effettuate hanno accertato il venir meno dei requisiti di funzionalità ed organicità del programma, condizione essenziale per la conferma di agevolabilità dello stesso, nonché evidenziato il parziale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, lett. b) e g) del D.M. n. 527/1995.
Alla luce delle suddette verifiche riscontrate dalla il programma agevolato non è, CP_2 quindi, risultato organico e funzionale, né idoneo al raggiungimento degli obiettivi produttivi economici ed occupazionali prefissati in sede di istruttoria, in espressa violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del D.M. 527/95 che così si esprime: "Ciascuna domanda di agevolazioni è correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati".
La necessità che il programma agevolato debba essere organico e funzionale si riscontra anche nel punto 2.1 della Circolare n. 900315/2000 che prevede che “Per beneficiare delle
9 agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità locale per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa”.
5. Fondato è altresì l'ulteriore motivo di gravame inerente la violazione dell'art. 8 comma 1 lett. g), del DM 527/1995
1. Oggetto di gravame è anche l'ulteriore capo della decisione con il quale si afferma quanto segue:
“In comparsa di risposta il individua una ulteriore causa di revoca, riconducibile Parte_1 all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, il quale prevede la revoca delle agevolazioni
“Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT'91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”, ma questa causa di revoca non è indicata nel provvedimento opposto, la cui motivazione non può essere
Né può ritenersi che l'amministrazione possa revocare il finanziamento per ipotesi diverse da quelle tassativamente previste, peraltro ampie nella loro previsione, perché, se così fosse, non avrebbero alcun senso né le specifiche clausole del decreto di finanziamento, né le specifiche clausole del regolamento, invece appositamente contemplate”.
2. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il motivo di revoca consistente nella violazione dell'art. 8 comma 1 lett. g) è indicato sia nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca sia nel decreto di revoca stesso.
Il Giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto verificare la ricorrenza di tale motivo di revoca anziché trincerarsi dietro una pronuncia di inammissibilità.
Ad ogni buon conto, si osserva che la circostanza che la quasi totalità della forza lavoro aziendale con mansioni “produttive” non risultasse più alle dipendenze dell'impresa in data immediatamente successiva alla chiusura dell'esercizio 2009, mentre si era verificata la sostanziale preponderanza di addetti con mansioni impiegatizie, non consentiva di individuare le registrate nel 2008 come univocamente e strettamente impiegate nell'attività Pt_3 ammissibile alle agevolazioni ai sensi del progetto n. 34606/11 (ovvero nell'attività produttiva) anziché in quella di commercio elettronico agevolata ai sensi del progetto n. 34603/11; e quindi
10 l'impiego pressoché totale di lavoratori con mansioni impiegatizie nell'ambito di una sede ad uso promiscuo tra le due attività, induceva a ritenere ricorrente l'irregolarità di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento che espressamente prevede la revoca delle agevolazioni
“Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT'91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato”.
Va ancora ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto il diritto della società appellante a mantenere il beneficio concessole in quanto il giudice ordinario ha cognizione sul rapporto e non sul procedimento amministrativo ovvero del provvedimento in sé considerati, posto che il ha sempre insistito sulla insussistenza dei presupposti per il mantenimento del Parte_1 finanziamento, che l'onere di provare l'esatto adempimento resta a carico del beneficiario e che il mancato raggiungimento degli obbiettivi sottesi al beneficio è una mera conseguenza dell'inadempimento,
L'ultimo motivo di gravame è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione e condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] [...]
che liquida come segue: per il primo grado in € 7.000,00 Parte_1 per compensi e per questo grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Roma, 5.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
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