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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3152 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
PARENTELA RITA presso il quale elettivamente domicilia
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BITONTE CP_1
WANDA presso il quale elettivamente domicilia
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/07/2023 , premettendo di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con , dalla cui unione è nata la figlia (11/8/2007), deduceva di CP_1 Per_1
aver interrotto il rapporto con il resistente e di aver regolamentato con lo stesso , mediante convenzione recepita con decreto del 19.08.2018, sia l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre e i diritti di visita paterni, sia un contributo a titolo di mantenimento della figlia a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
1 La ricorrente adduceva tuttavia che con l'avvento del Covid, attesa la professione della stessa, infermiera presso il Nosocomio di Catanzaro, la stessa si accordava con il affinché la CP_1
minore andasse a vivere con il padre, a casa della nonna, per scongiurare ogni pericolo di contagio,
e che dopo tale decisione la stessa decideva di non voler più tornare a vivere con la madre, Per_1
con conseguente degenerazione del loro rapporto.
Deduceva, altresì, che con decreto del 24.01.2021, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di giudizio instaurato dal e di cui la stessa non veniva a conoscenza, nonostante la regolarità CP_1 Pt_1
della notifica, a parziale modifica del precedente decreto del 19.9.2018, disponeva il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre, con la previsione di un calendario Persona_2
contenete la disciplina del diritto di visita della madre. Successivamente sopraggiungeva un accordo tra le parti, con cui si determinava la corresponsione di € 200,00 in favore della figlia e a carico dell'odierna ricorrente.
A seguito della condotta del , il quale aveva escluso la dalle questioni di vita CP_1 Pt_1
quotidiana della figlia, posizione aggravata ulteriormente dalla restrizione agli arresti domiciliari dello stesso, la ricorrente domandava che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, sentite le parti e la stessa minore, a) adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso;
b) a modifica della regolamentazione in essere, venga disposto il collocamento della figlia presso di sé e che conseguentemente venga regolato il calendario delle frequentazioni paterne c) venga posto a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad €. 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite come per legge.
Con comparsa del 9 dicembre 2023, si costituiva , il quale, contestando la CP_1
ricostruzione dei fatti per come riportata da controparte, e precisando che tutte le responsabilità dell'assenza del rapporto tra madre e figlia fossero da ricondurre alla stessa , formulava le Pt_1
seguenti conclusioni:
1. Accertare, dichiarare e conseguentemente ammonire la Sig.ra per Pt_1
il proprio comportamento contrario all'interesse della figlia e gravemente ostativo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento;
2. Adottare ogni opportuno provvedimento ove ritenuto rispondente all'interesse della minore, affidando se ritenuto opportuno la figlia ad entrambi i genitori confermando il Persona_2
domicilio prevalente presso il padre;
3. disporre a carico della SI.ra , l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile Pt_1 di € 200,00 in favore delle figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da
2 corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con bonifico bancario, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% di tutte le spese mediche (anche non coperte dal SSN), ludiche, ricreative, scolastiche (comprese quelle eventuali relative allo scuolabus, ai buoni pasto, alle rette scolastiche, cancelleria, libri, gite ed ai corsi di recupero), e sportive
(incluse le relative attrezzature), previa esibizione dei documenti giustificativi di da parte Per_1
della SI.ra ; Pt_1
4. disporre il diritto di visita della SI.ra a favore della figlia, nelle modalità che il Pt_1
Tribunale riterrà più opportune e senza alcuna coazione nei confronti della minore;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 cpc, ascoltate le parti e la minore in udienza, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione con ordinanza del 25 novembre 2024.
**************
Nonostante il divario iniziale nella ricostruzione dei fatti ad opera delle parti, nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto una intesa sia in ordine al collocamento della minore presso il padre, stante la volontà espressa da in tal senso in sede di udienza, sia in relazione alla quantificazione Per_1
dell'assegno di mantenimento in favore della minore e posto a carico della madre.
Infatti, sia il , nella propria comparsa di costituzione, che la , nel precisare le CP_1 Pt_1 conclusioni con le note per l'udienza del 18 ottobre 2024, concludono domandando il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della minore e a carico della ricorrente per
€ 200,00, come accordo stragiudiziale tra gli stessi intervenuto prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio.
, infatti, esprimeva il proprio intento chiaro e determinato di restare a vivere con il padre, a Per_1
fronte di un rapporto burrascoso con la madre, tanto da dichiarare in udienza: “Il fatto di non avere rapporto con mamma non mi dispiace tanto, perché per la mia tranquillità è meglio che io non la veda, non vedo mamma da circa 3 anni, l'ho vista ad ottobre, in occasione di un incontro tra avvocati. Ora che l'ho vista in tribunale non mi è venuta voglia di abbracciarla. Mi piacerebbe avere una figura materna, ma non mamma, perché ho zia, che ha fatto le veci di mamma, per me è come se fosse una mamma. Non voglio incontrarla, lei mi agita perché ha sempre parlato di papà, non sento il bisogno di averla accanto, perché oltre al fatto che mi agita e mi mette pressione, mi blocca proprio lei, non riesco a stare con lei e non gradisco la sua presenza, per quello che mi ha fatto in passato, mi ha imposto la presenza, in videochiamata, del suo fidanzato, io non ne avevo assolutamente voglia.”
3 Da tali dichiarazioni ne sono susseguiti i provvedimenti provvisori e urgenti in aderenza rispetto alle eSIenze dalla minore, che ad oggi pare opportuno trovino conferma, anche in vista del compimento della maggiore età della stessa nel mese di luglio.
Pertanto, non può che confermarsi l'affido condiviso della ragazza, con collocamento presso il padre, ove la stessa già da tempo risiede.
Relativamente all'assegno di mantenimento, le parti sono in accordo rispetto al quantum da determinare a carico della , oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accordo tra le Pt_1
parti.
Rispetto, invece, al diritto di visita, considerato il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte di , non può che demandarsene la regolamentazione al volere della minore. Per_1
In ordine alle spese, considerato che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto una intesa, sussistono giusti motivi per essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da come indicata in epigrafe, Parte_1
così provvede:
• affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori la figlia ancora minorenne, con collocamento presso il padre e regolamento del diritto di visita demandato alla volontà della minore;
Per_1
• ordina a di corrispondere a , presso il domicilio dello Parte_1 CP_1
stesso (o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di complessivi € 200,00, quale contributo al mantenimento per la figlia, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima.
• Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio dell'8/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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