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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 358 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 27/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRIMA GIUSEPPE
CONTRO
INPS - SEDE DI SCIACCA IC01 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “CONCLUDE Parte_1
insistendo nelle domande formulate nel ricorso introduttivo e, in subordine, chiedendo
l'applicazione del principio del favor rei rideterminando la sanzione nella misura inferiore introdotta dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023. Ai fini dell'applicabilità di tale ultimo principio, messa in dubbio dall' nonostante ne abbia fatto concreta applicazione con apposito provvedimento, CP_1
va rilevato che la Corte costituzionale, con ordinanza 3.11.2023 n. 199, ha affermato che,
“Mantenendo la sanzione pecuniaria amministrativa natura sostanzialmente penale, la nuova norma può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da essa deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio”. oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione :
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001092788, protocollo 0101.12/12/2022 0089426; CP_1
- compensa le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/03/2023, ha impugnato l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. OI-001092788 notificata il 20/2/2023, per un importo complessivo di euro 10.006,60, per sanzione amministrativa per violazione accertate in riferimento all'annualità 2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ha eccepito:
ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
L'obbligazione di pagamento della somma di € 10.006,60 dovuta per la pretesa violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 è estinta ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/1981, poiché la notificazione della violazione è stata omessa nel termine di 90 giorni dall'accertamento prescritto dal comma 2 del medesimo art. 14.
Ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza Ingiunzione
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i CP_1
diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) modalità di calcolo delle sanzioni.
Ha evidenziato che l' , in ossequio al disposto dell'art. 23 cit., ha provveduto alla rettifica CP_2
della sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio. Si allega al presente atto il provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione meglio ivi indicata.
4) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
5) Nel merito. Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Ha evidenziato che si tratta delle quote trattenute nel secondo e terzo trimestre 2015 e nel secondo trimestre del 2016.
Il ricorrente lamenta soltanto la contestazione della violazione da parte dell' oltre il termine CP_2 di 90 giorni dall'accertamento.
Ha allegato la diffida con la notifica, l'ordinanza di ingiunzione, i due avvisi di addebito relativi ai dmag dei periodi 2015-2, 2015-3 e 2016-2, notificati dalla sede entrambi in data 11/02/2021 e non pagati.
Ha anche prodotto il provvedimento di riduzione in autotutela. La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 27/11/2024.
********
Preliminarmente si da atto che l' non ha depositato note di trattazione e che parte ricorrente CP_1
non ha provveduto a pagare la sanzione nel termine rideterminato ma ha chiesto, in subordine, che in caso di rigetto della proposta opposizione la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo come rideterminato.
Il ricorso è stato depositato il 10/03/2023 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 20/02/2023, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg..
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio
2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligo solidale con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
[…]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n. 3956/2024;
Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023;), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.
8/2016 prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ricezione di tali documenti segna la decorrenza del termine di 90 giorni entro cui deve notificare gli 'estremi della violazione' nei confronti del trasgressore (art. 9 comma 4 d.lgs 8/2016).
Ora, nel caso di specie, non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né , onerato in CP_1
tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […]
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; “
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016,
(6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la CP_1 procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, l' ha prodotto la notifica, come da documentazione in atti, ma pur CP_1 assumendo come data di notifica dell'accertamento per l'anno 2016 il 12.6.2018 (senza entrare nel merito della validità della stessa) sarebbe tardive in relazione alla previsione dell'art. 14 L.689/81, sopra citato.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si sono verificate per il 4 trimestre del 2015, ossia prima della depenalizzazione della fattispecie avvenuta il 6.2.2016.
Tuttavia, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 CP_ dovrebbe decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che la contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie- depenalizzata- era punibile con sanzione CP_ amministrativa, l' non ha né allegato né provato di avere notificato in modo tempestivo l'avviso di accertamento entro il termine di 90 giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione né di prova.
Ciò posto non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di CP_1
accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o CP_ da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale,
l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Sciacca 27 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Anna sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 27/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRIMA GIUSEPPE
CONTRO
INPS - SEDE DI SCIACCA IC01 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “CONCLUDE Parte_1
insistendo nelle domande formulate nel ricorso introduttivo e, in subordine, chiedendo
l'applicazione del principio del favor rei rideterminando la sanzione nella misura inferiore introdotta dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023. Ai fini dell'applicabilità di tale ultimo principio, messa in dubbio dall' nonostante ne abbia fatto concreta applicazione con apposito provvedimento, CP_1
va rilevato che la Corte costituzionale, con ordinanza 3.11.2023 n. 199, ha affermato che,
“Mantenendo la sanzione pecuniaria amministrativa natura sostanzialmente penale, la nuova norma può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da essa deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio”. oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione :
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001092788, protocollo 0101.12/12/2022 0089426; CP_1
- compensa le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/03/2023, ha impugnato l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. OI-001092788 notificata il 20/2/2023, per un importo complessivo di euro 10.006,60, per sanzione amministrativa per violazione accertate in riferimento all'annualità 2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ha eccepito:
ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
L'obbligazione di pagamento della somma di € 10.006,60 dovuta per la pretesa violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 è estinta ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/1981, poiché la notificazione della violazione è stata omessa nel termine di 90 giorni dall'accertamento prescritto dal comma 2 del medesimo art. 14.
Ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza Ingiunzione
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i CP_1
diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) modalità di calcolo delle sanzioni.
Ha evidenziato che l' , in ossequio al disposto dell'art. 23 cit., ha provveduto alla rettifica CP_2
della sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio. Si allega al presente atto il provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione meglio ivi indicata.
4) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
5) Nel merito. Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Ha evidenziato che si tratta delle quote trattenute nel secondo e terzo trimestre 2015 e nel secondo trimestre del 2016.
Il ricorrente lamenta soltanto la contestazione della violazione da parte dell' oltre il termine CP_2 di 90 giorni dall'accertamento.
Ha allegato la diffida con la notifica, l'ordinanza di ingiunzione, i due avvisi di addebito relativi ai dmag dei periodi 2015-2, 2015-3 e 2016-2, notificati dalla sede entrambi in data 11/02/2021 e non pagati.
Ha anche prodotto il provvedimento di riduzione in autotutela. La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 27/11/2024.
********
Preliminarmente si da atto che l' non ha depositato note di trattazione e che parte ricorrente CP_1
non ha provveduto a pagare la sanzione nel termine rideterminato ma ha chiesto, in subordine, che in caso di rigetto della proposta opposizione la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo come rideterminato.
Il ricorso è stato depositato il 10/03/2023 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 20/02/2023, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg..
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio
2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligo solidale con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
[…]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n. 3956/2024;
Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023;), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.
8/2016 prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ricezione di tali documenti segna la decorrenza del termine di 90 giorni entro cui deve notificare gli 'estremi della violazione' nei confronti del trasgressore (art. 9 comma 4 d.lgs 8/2016).
Ora, nel caso di specie, non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né , onerato in CP_1
tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […]
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; “
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016,
(6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la CP_1 procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, l' ha prodotto la notifica, come da documentazione in atti, ma pur CP_1 assumendo come data di notifica dell'accertamento per l'anno 2016 il 12.6.2018 (senza entrare nel merito della validità della stessa) sarebbe tardive in relazione alla previsione dell'art. 14 L.689/81, sopra citato.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si sono verificate per il 4 trimestre del 2015, ossia prima della depenalizzazione della fattispecie avvenuta il 6.2.2016.
Tuttavia, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 CP_ dovrebbe decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che la contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie- depenalizzata- era punibile con sanzione CP_ amministrativa, l' non ha né allegato né provato di avere notificato in modo tempestivo l'avviso di accertamento entro il termine di 90 giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione né di prova.
Ciò posto non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di CP_1
accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o CP_ da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale,
l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Sciacca 27 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Anna sandra Bandini