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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16430/2023
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 28/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 16430/2023, sono comparsi:
- l'Avv. Mafalda Matta, in sostituzione dell'Avv. LA MANNA VIVIANA per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta;
Il Giudice invita il difensore della parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore della parte attrice discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 16430 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, vertente tra
, rappresentati e difesi dall'avv. Viviana La Parte_1 Parte_2
Manna, giusta procura in atti, con domicilio digitale: Email_1
attori
e in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio pro tempore, (già Controparte_2
), , Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei Ministri pro tempore, tutti rappresentati e Controparte_5
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n°12 convenuti
Fatto e Diritto
pagina 2 di 13 §-1. Con l'atto introduttivo della lite, le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio la nonché i dicasteri sopra indicati, hanno chiesto al Controparte_1
Tribunale di: «1) Dichiarare il diritto degli attori a percepire un'adeguata remunerazione per l'attività professionale espletata presso la struttura sanitaria pubblica durante l'intera durata del corso di specializzazione universitaria nelle discipline mediche sopra indicate;
2)
Dichiarare, altresì, il diritto degli istanti ad essere risarciti di tutti i danni a loro cagionati dal tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive della CEE nn.
75/363/CEE e 82/76/CEE, ivi compreso danno materiale, economico, morale, esistenziale e biologico;
3) Condannare i convenuti, per quanto di ragione, al pagamento, in favore dell'attrice, della remunerazione di cui al punto 1) che precede, nella misura prevista dall'art. 6, co. 1, D.lgs. 08/08/1991, n. 257 (€ 11.103,82 - £ 21.500.000 annue), oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, nella misura che Ecc.mo Tribunale riterrà applicabile in via equitativa;
4) Condannare i convenuti, per quanto di ragione, al pagamento, in favore degli attori, del risarcimento del danno di cui al punto 2) che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura che Ecc.mo Tribunale riterrà applicabile in via equitativa;
5) Ove e per quanto occorra, disapplicarsi le disposizioni contenute nell'art. 2 della L. 19/10/1999 n. 370 e nel relativo decreto attuativo del
[...]
del 14/02/2000, nella parte in cui Controparte_6
dispongono il riconoscimento della remunerazione ai medici ammessi presso le università alla Scuole di Specializzazione in Medicina dell'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1990/1991; 6) Subordinatamente condannare i convenuti per quanto di ragione
e competenza al pagamento delle somme predette anche a titolo di indebito arricchimento».
Il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
A motivo di tali domande, le parti attrici hanno dedotto di aver conseguito, presso l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, rispettivamente (i) nell'anno 1985, la dott.ssa il diploma di specializzazione medica in oncologia e (ii) nell'anno 1989, il Pt_1
dott. il diploma specialistico in oftalmologia, senza percepire l'adeguata Pt_2
pagina 3 di 13 retribuzione prevista, per i diplomi specialistici, dalle direttive 75/362/CE, 75/363/CE e
82/76/CE; hanno soggiunto che lo Stato italiano ometteva di dare attuazione a tali alle direttive entro il termine stabilito (1° gennaio 1983), recependo la normativa comunitaria solo con il D. lgs. n. 257/1991, a valere per gli anni accademici successivi.
Pertanto, le parti attrici, deducendo di non aver mai percepito il trattamento economico loro spettante, hanno chiesto di vedersi risarcire o indennizzare la mancata percezione dell'adeguata remunerazione, in ragione dell'inadempimento statuale all'obbligo di adeguamento del diritto interno alle disposizioni recate dalle Direttive in materia di specializzazione medica post lauream.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio eccependo: la carenza di legittimazione passiva dei Dicasteri evocati in giudizio, la prescrizione quinquennale del diritto azionato ex art. 4, comma 43, legge n. 183 del 12.11.2011, in subordine, la prescrizione decennale del diritto di credito asseritamente vantato, nonché
l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
La causa, non bisognevole di istruttoria, è pervenuta per la precisione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2025, tenutasi con le modalità della trattazione in forma cartolare;
all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, dove le parti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
§-2. Tanto premesso in fatto, occorre esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento ai
Dicasteri convenuti.
Si osserva che l'evocazione in giudizio, oltre alla Controparte_1
dei , Controparte_7
non pone una vera e propria questione di legittimazione, trattandosi di articolazioni del
Governo, che le parti attrici hanno erroneamente ritenuto essere provviste di distinta ed autonoma capacità di rappresentare lo Stato-persona, unitamente alla
[...]
(in tal senso, per tutte, Cass. n. 6029 del 25/03/2015: “se è vero che Controparte_1
pagina 4 di 13 l'azione andava diretta contro la ministri, l'essere stati evocati Controparte_1
in giudizio anche i non ha comportato, essendo essi articolazioni dell'istituzione CP_7
"Governo", l'evocazione di soggetti distinti, che possano porre un problema di legittimazione sostanziale. Ha comportato soltanto l'erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano”).
§-3. Passando all'esame del merito, le domande pervenute alla decisione del Tribunale, intese ad ottenere la adeguata remunerazione ipoteticamente dovuta per la frequentazione dei corsi di specializzazione indicati in citazione, vanno invece respinte per le diverse ragioni di seguito esposte.
§-3.1 In primis, facendo appello alla ragione più liquida, la domanda avanzata dalla dott.ssa risulta infondata, perché riferita ad un diploma di specializzazione non Pt_1
contemplato nella direttiva c.d. riconoscimento.
È infatti documentato in atti che la dott. abbia frequentato, presso Parte_1
l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, il corso di specializzazione medica in oncologia, a decorrere dall'anno accademico 1982/1983, per il triennio 1982-1985, conseguendo il titolo finale in data 9 luglio 1985 (cfr. certificato in “documenti di causa” allegato alla citazione).
Ciò premesso, vale osservare che, alla data dei fatti, il corso di specializzazione medica in
“oncologia” (od altro equipollente/equivalente) non era contemplato né agli artt. 5 e 7 della direttiva c.d. riconoscimento (n. 75/362/CEE), dedicata giustappunto ad attribuire validità giuridica, in ambito intraeuropeo, ad alcuni titoli di specializzazione medica, al fine di favorire la realizzazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, né agli artt. 4 e 5 della direttiva c.d. coordinamento (n. 75/363/CEE), dedicata ad armonizzare gli ordinamenti interni, relativamente ai corsi di specializzazione corredati dal diritto al riconoscimento, né nella direttiva n. 82/76/CEE (introduttiva dell'obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, agli iscritti nei corsi di specializzazione deputati a conseguire i pagina 5 di 13 titoli considerati nella direttiva riconoscimento), né - infine - nella direttiva 93/16/CEE
(recante il testo unico coordinato delle direttive di cui sopra).
Consegue che nulla possa essere riconosciuto all'odierna parte attrice, per il diploma conseguito in oncologia, non essendo tale diploma considerato, dalle norme sovranazionali, tra quelli muniti del diritto di riconoscimento, né avendosi prova alcuna (in atti) dell'equipollenza del titolo suddetto, ad altro (avente diversa denominazione) contemplato nella direttiva “riconoscimento” ovvero riconosciuto in almeno due stati membri.
In tal senso, non solo la corte di nomofilachia interna (tra le tante, Cass. Sez. 3, ord.
17/01/2019 n.1059), bensì la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, merita richiamare la sentenza Corte di giustizia UE sez. VIII, 24/01/2018,
n.616, nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, par. 28: «L'obbligo, per gli Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1)».
Né rileva quanto dedotto dalla difesa di parte attrice in sede di memoria 183, comma 6,
n.1, c.p.c., evidenziando che il diploma di specializzazione in oncologia sarebbe stato considerato nel Regolamento UE n.213/2011 della Commissione in modifica alla direttiva
2007/36/CE (in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali).
Difatti, al netto del già menzionato orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in tema, in ossequio al principio secondo cui (salvo eccezioni) le norme giuridiche non valgono che per l'avvenire, e ciò vale anche per le fonti eurounitarie, non può affermarsi che il citato regolamento sia applicabile retroattivamente alla fattispecie dedotta in lite (nello stesso senso si argomenta, mutatis mutandis, dalla sentenza Corte di
Cassazione - Sezioni Unite, 14/10/2024, n. 26603, ove si legge: «I medici che, prima del
pagina 6 di 13 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre
1991»).
Da quanto sopra, consegue l'insussistenza in capo alla dott.ssa , di qualsivoglia Pt_1
titolo idoneo a consentire la maturazione del diritto di credito vantato in questa sede dalla stessa attrice.
§-3.2 Quanto al dott. è documentato in atti che questi abbia frequentato, presso Pt_2
l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, il corso di specializzazione medica in oftalmologia per il quadriennio 1985-1989, conseguendo il titolo finale in data 30 maggio
1989 (cfr. certificato in “documenti di causa” allegato alla citazione).
In merito, occorre qualche precisazione in punto di qualificazione della domanda, che – diversamente da quella esperita dalla dott.ssa – risulta comunque riferita ad una Pt_1
specializzazione munita del diritto di riconoscimento.
Ove da qualificare in termini di azione di adempimento, la domanda evidentemente postula l'efficacia diretta (nei rapporti orizzontali) delle direttive in materia di riconoscimento - in ambito intraeuropeo - dei titoli e diplomi di specializzazione medica post lauream, ed in particolare della norma prescrittiva della adeguata remunerazione
(introdotta alla direttiva 75/363/CEE, dall'art. 13 della direttiva 82/76/CEE), e per tal motivo essa si palesa manifestamente infondata: le norme in questione ponevano esclusivamente degli obiettivi agli Stati membri, e necessitavano, ai fini della loro attuazione, di essere completate da norme di diritto interno, integrative e di dettaglio;
essere erano quindi insuscettive di immediata applicazione nell'ambito degli Stati aderenti all'Unione, e con ciò inadatte a costituire fonte diretta del diritto (ad ottenere adeguata remunerazione pagina 7 di 13 dell'attività professionale prestata nell'ambito del corso di specializzazione) che l'attore ha accampato in giudizio.
In altri termini, tali direttive – ed in particolare la norma in tema di adeguata remunerazione – necessitavano pur sempre di essere trasposte, in ambito interno (in virtù degli artt. 249 - ex 189 - del Trattato Istitutivo della C.E., n°3 del 25/3/1957, nonché degli artt. 288 e 291 T.F.U.E.), mediante l'adozione, ad opera del legislatore nazionale, delle imprescindibili norme di dettaglio, essendo poi di pertinenza dei governi di stabilire l'esatto ammontare della remunerazione adeguata, non specificato dalla norma sovranazionale.
Con ciò è escluso che il singolo cittadino sia legittimato ad avanzare pretesa, per puro e semplice effetto dell'adozione di tali norme, ad opera del legislatore comunitario (v. per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 24/01/2013, n. 446: «non possono considerarsi "self executing" le direttive comunitarie che, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dall'ordinamento interno»; Cass. 20/07/2012, n. 12725: «le direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, pur incondizionate e sufficientemente precise nell'attribuire diritti ai singoli, non sono self-executing»).
D'altronde, l'attore non può esigere l'adempimento degli impegni assunti, dal legislatore nazionale, nei confronti di soggetti terzi, quali - dapprima - i beneficiari delle norme di adeguamento (in futuro) del diritto interno agli obiettivi della direttiva (norme recate dal d. lgs. n. 257/1991), poi i destinatari delle disposizioni in tema d'indennizzo, recate dall'art. 11 della L. n.370/1999.
La domanda in questione meriterebbe comunque rigetto, anche laddove riguardata in termini di azione di risarcimento danni o di indennizzo svolta a motivo dell'inadempimento dello Stato-persona all'obbligo di adeguamento del diritto interno alle norme sovranazionali, recate da direttive non auto-esecutive.
pagina 8 di 13 Difatti, il credito risarcitorio maturato per la tardiva ed inesatta trasposizione della direttiva in tema di specializzazioni mediche post lauream – unico configurabile nella fattispecie dedotta in lite – deve infatti dirsi estinto per prescrizione, in accordo all'eccezione tempestivamente sollevata, sul punto, dalla difesa erariale, all'atto della costituzione in giudizio.
Invero, la domanda volta ad accertare la responsabilità dello Stato italiano per la mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie non auto-esecutive si configura nei termini di inadempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non antigiuridica, che non è subordinata alla sussistenza del dolo o della colpa ed è riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
In ordine al termine di decorrenza della prescrizione decennale, lo stesso è da individuarsi nel 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19.10.1999, n. 370, in quanto solo in tale momento l'obbligo risarcitorio nei confronti di quanti abbiano conseguito il diploma di specializzazione negli anni accademici compresi fra il 1983/84 e il 1990/91 è divenuto apprezzabile come effetto della condotta d'inadempimento dello Stato (cfr. ex multis Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. Sez. 6, 19/06/2019, n. 16452; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la difesa di parte attrice non ha prodotto alcun atto interruttivo (art. 2943 c.c.) anteriore al 27.10.2009, con la conseguenza che il credito deve considerarsi prescritto.
Per vero, assolutamente inidonee a tal fine risultano le buste ipoteticamente veicolanti le missive inviate per posta dalla difesa del ovvero le ricevute di avvenuta consegna Pt_2
delle raccomandate, considerato da un lato che nessuna di esse reca il nome dell'attore
(bensì altro nominativo) e atteso che, in ogni caso, non è stato esibito in giudizio il documento ove, in tesi, sarebbe consacrata la diffida ad adempiere (art. 1219 c.c.) avente effetto interruttivo.
pagina 9 di 13 Al contrario, «al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)» (v. Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140), sì che la prova dell'intervenuta interruzione del termine prescrizionale, mediante diffida ex art. 1219 c.c., non può che fornirsi esibendo il documento ove consacrata l'intimazione di pagamento (arg. A contrario da Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24149: «ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso
o un plico privo di contenuto»).
§-3.3 Va infine esaminata l'istanza che il sig. ha formulato per ottenere il Pt_2 pagamento delle stesse somme pretese a titolo d'adempimento ovvero di risarcimento danni, invocando applicazione dell'art. 2041 c.c. (actio de in rem verso).
Anche tale domanda non può essere accolta dal tribunale, per diversi ordini di ragioni.
Difatti, l'attività resa, dal medico laureato specializzando, nell'ambito del corso di specializzazione, non può equipararsi alle prestazioni rese nell'ambito di un rapporto lavorativo, dipendente ovvero autonomo, essendo piuttosto finalizzata all'acquisizione dell'esperienza pratica indispensabile, unitamente allo studio teorico, al conseguimento del titolo conclusivo;
d'altronde l'adeguata remunerazione dapprima prevista dalla norma europea, quindi dalla legge dello stato, aveva (ed ha) l'esclusiva funzione di sopperire alle esigenze di vita dell'iscritto al corso, considerando l'impossibilità di esercitare attività
(lavorative) incompatibili con gli impegni di frequenza;
donde l'assenza di qualsiasi corrispettività tra le attività pratiche espletate, dal medico laureato, ai fini della propria
pagina 10 di 13 formazione specialistica, e la remunerazione percepita o da percepire (trattasi di principio pacifico: v. ex multis Cass Sez. L., 27/07/2017, n. 18670: «l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per
l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante».
Donde l'insussistenza dell'arricchimento che costituisce il presupposto fondante dell'art. 2041 c.c.
Difetta, in ogni caso, il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), costituente condizione di ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento: essa non può, infatti, essere esperita in giudizio, laddove siano (o fossero un tempo) disponibili altre azioni, riconosciute dall'ordinamento, e queste si siano estinte, per altra ragione.
Nella fattispecie, il sig. aveva diritto di agire per il risarcimento del danno, in Pt_2 ragione dell'intempestiva trasposizione della norma comunitaria de qua agitur: la circostanza che abbiano lasciato prescrivere il credito risarcitorio, illo tempore maturato nei riguardi dello Stato-persona, non esclude che esistesse un'azione tipica, nominata, a presidio degli interessi sostantivi dedotti in giudizio;
ne consegue la radicale inammissibilità della domanda ora esaminata (v. sul punto Cass. n. 307 del 09/01/2014: «in tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE
75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai
pagina 11 di 13 relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello
Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive»; sull'impossibilità di esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, in presenza di altra azione tipica, sia pure prescritta, v. Cass. Sez. 6,
29/12/2011, n. 29916: «l'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta»; Cass. Sez.
L., 10/06/2005, n. 12265: «l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito
e la valutazione dell'esistenza dell'altra azione va effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell'esito dell'azione tipica, nella specie l'azione ex art.2033 cod. civ.; conseguentemente l'azione art. 2041 cod. civ. non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un'azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza»; v., inoltre, Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6735: «Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico».
Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri di cui al D.M. n°55/2014, aggiornati al D.M. n°147/2022.
Per Questi Motivi
pagina 12 di 13 il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta, nel merito, le domande proposte dalle parti attrici nell'atto introduttivo della lite;
- condanna le parti attrici, in solido fra loro, alla rifusione in favore della
[...]
e delle altre Amministrazioni convenute delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in € 3.500,00, per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 28/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 16430/2023, sono comparsi:
- l'Avv. Mafalda Matta, in sostituzione dell'Avv. LA MANNA VIVIANA per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta;
Il Giudice invita il difensore della parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore della parte attrice discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 16430 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, vertente tra
, rappresentati e difesi dall'avv. Viviana La Parte_1 Parte_2
Manna, giusta procura in atti, con domicilio digitale: Email_1
attori
e in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio pro tempore, (già Controparte_2
), , Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei Ministri pro tempore, tutti rappresentati e Controparte_5
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n°12 convenuti
Fatto e Diritto
pagina 2 di 13 §-1. Con l'atto introduttivo della lite, le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio la nonché i dicasteri sopra indicati, hanno chiesto al Controparte_1
Tribunale di: «1) Dichiarare il diritto degli attori a percepire un'adeguata remunerazione per l'attività professionale espletata presso la struttura sanitaria pubblica durante l'intera durata del corso di specializzazione universitaria nelle discipline mediche sopra indicate;
2)
Dichiarare, altresì, il diritto degli istanti ad essere risarciti di tutti i danni a loro cagionati dal tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive della CEE nn.
75/363/CEE e 82/76/CEE, ivi compreso danno materiale, economico, morale, esistenziale e biologico;
3) Condannare i convenuti, per quanto di ragione, al pagamento, in favore dell'attrice, della remunerazione di cui al punto 1) che precede, nella misura prevista dall'art. 6, co. 1, D.lgs. 08/08/1991, n. 257 (€ 11.103,82 - £ 21.500.000 annue), oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, nella misura che Ecc.mo Tribunale riterrà applicabile in via equitativa;
4) Condannare i convenuti, per quanto di ragione, al pagamento, in favore degli attori, del risarcimento del danno di cui al punto 2) che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura che Ecc.mo Tribunale riterrà applicabile in via equitativa;
5) Ove e per quanto occorra, disapplicarsi le disposizioni contenute nell'art. 2 della L. 19/10/1999 n. 370 e nel relativo decreto attuativo del
[...]
del 14/02/2000, nella parte in cui Controparte_6
dispongono il riconoscimento della remunerazione ai medici ammessi presso le università alla Scuole di Specializzazione in Medicina dell'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1990/1991; 6) Subordinatamente condannare i convenuti per quanto di ragione
e competenza al pagamento delle somme predette anche a titolo di indebito arricchimento».
Il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
A motivo di tali domande, le parti attrici hanno dedotto di aver conseguito, presso l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, rispettivamente (i) nell'anno 1985, la dott.ssa il diploma di specializzazione medica in oncologia e (ii) nell'anno 1989, il Pt_1
dott. il diploma specialistico in oftalmologia, senza percepire l'adeguata Pt_2
pagina 3 di 13 retribuzione prevista, per i diplomi specialistici, dalle direttive 75/362/CE, 75/363/CE e
82/76/CE; hanno soggiunto che lo Stato italiano ometteva di dare attuazione a tali alle direttive entro il termine stabilito (1° gennaio 1983), recependo la normativa comunitaria solo con il D. lgs. n. 257/1991, a valere per gli anni accademici successivi.
Pertanto, le parti attrici, deducendo di non aver mai percepito il trattamento economico loro spettante, hanno chiesto di vedersi risarcire o indennizzare la mancata percezione dell'adeguata remunerazione, in ragione dell'inadempimento statuale all'obbligo di adeguamento del diritto interno alle disposizioni recate dalle Direttive in materia di specializzazione medica post lauream.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio eccependo: la carenza di legittimazione passiva dei Dicasteri evocati in giudizio, la prescrizione quinquennale del diritto azionato ex art. 4, comma 43, legge n. 183 del 12.11.2011, in subordine, la prescrizione decennale del diritto di credito asseritamente vantato, nonché
l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
La causa, non bisognevole di istruttoria, è pervenuta per la precisione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2025, tenutasi con le modalità della trattazione in forma cartolare;
all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, dove le parti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
§-2. Tanto premesso in fatto, occorre esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento ai
Dicasteri convenuti.
Si osserva che l'evocazione in giudizio, oltre alla Controparte_1
dei , Controparte_7
non pone una vera e propria questione di legittimazione, trattandosi di articolazioni del
Governo, che le parti attrici hanno erroneamente ritenuto essere provviste di distinta ed autonoma capacità di rappresentare lo Stato-persona, unitamente alla
[...]
(in tal senso, per tutte, Cass. n. 6029 del 25/03/2015: “se è vero che Controparte_1
pagina 4 di 13 l'azione andava diretta contro la ministri, l'essere stati evocati Controparte_1
in giudizio anche i non ha comportato, essendo essi articolazioni dell'istituzione CP_7
"Governo", l'evocazione di soggetti distinti, che possano porre un problema di legittimazione sostanziale. Ha comportato soltanto l'erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano”).
§-3. Passando all'esame del merito, le domande pervenute alla decisione del Tribunale, intese ad ottenere la adeguata remunerazione ipoteticamente dovuta per la frequentazione dei corsi di specializzazione indicati in citazione, vanno invece respinte per le diverse ragioni di seguito esposte.
§-3.1 In primis, facendo appello alla ragione più liquida, la domanda avanzata dalla dott.ssa risulta infondata, perché riferita ad un diploma di specializzazione non Pt_1
contemplato nella direttiva c.d. riconoscimento.
È infatti documentato in atti che la dott. abbia frequentato, presso Parte_1
l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, il corso di specializzazione medica in oncologia, a decorrere dall'anno accademico 1982/1983, per il triennio 1982-1985, conseguendo il titolo finale in data 9 luglio 1985 (cfr. certificato in “documenti di causa” allegato alla citazione).
Ciò premesso, vale osservare che, alla data dei fatti, il corso di specializzazione medica in
“oncologia” (od altro equipollente/equivalente) non era contemplato né agli artt. 5 e 7 della direttiva c.d. riconoscimento (n. 75/362/CEE), dedicata giustappunto ad attribuire validità giuridica, in ambito intraeuropeo, ad alcuni titoli di specializzazione medica, al fine di favorire la realizzazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, né agli artt. 4 e 5 della direttiva c.d. coordinamento (n. 75/363/CEE), dedicata ad armonizzare gli ordinamenti interni, relativamente ai corsi di specializzazione corredati dal diritto al riconoscimento, né nella direttiva n. 82/76/CEE (introduttiva dell'obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, agli iscritti nei corsi di specializzazione deputati a conseguire i pagina 5 di 13 titoli considerati nella direttiva riconoscimento), né - infine - nella direttiva 93/16/CEE
(recante il testo unico coordinato delle direttive di cui sopra).
Consegue che nulla possa essere riconosciuto all'odierna parte attrice, per il diploma conseguito in oncologia, non essendo tale diploma considerato, dalle norme sovranazionali, tra quelli muniti del diritto di riconoscimento, né avendosi prova alcuna (in atti) dell'equipollenza del titolo suddetto, ad altro (avente diversa denominazione) contemplato nella direttiva “riconoscimento” ovvero riconosciuto in almeno due stati membri.
In tal senso, non solo la corte di nomofilachia interna (tra le tante, Cass. Sez. 3, ord.
17/01/2019 n.1059), bensì la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, merita richiamare la sentenza Corte di giustizia UE sez. VIII, 24/01/2018,
n.616, nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, par. 28: «L'obbligo, per gli Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1)».
Né rileva quanto dedotto dalla difesa di parte attrice in sede di memoria 183, comma 6,
n.1, c.p.c., evidenziando che il diploma di specializzazione in oncologia sarebbe stato considerato nel Regolamento UE n.213/2011 della Commissione in modifica alla direttiva
2007/36/CE (in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali).
Difatti, al netto del già menzionato orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in tema, in ossequio al principio secondo cui (salvo eccezioni) le norme giuridiche non valgono che per l'avvenire, e ciò vale anche per le fonti eurounitarie, non può affermarsi che il citato regolamento sia applicabile retroattivamente alla fattispecie dedotta in lite (nello stesso senso si argomenta, mutatis mutandis, dalla sentenza Corte di
Cassazione - Sezioni Unite, 14/10/2024, n. 26603, ove si legge: «I medici che, prima del
pagina 6 di 13 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre
1991»).
Da quanto sopra, consegue l'insussistenza in capo alla dott.ssa , di qualsivoglia Pt_1
titolo idoneo a consentire la maturazione del diritto di credito vantato in questa sede dalla stessa attrice.
§-3.2 Quanto al dott. è documentato in atti che questi abbia frequentato, presso Pt_2
l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, il corso di specializzazione medica in oftalmologia per il quadriennio 1985-1989, conseguendo il titolo finale in data 30 maggio
1989 (cfr. certificato in “documenti di causa” allegato alla citazione).
In merito, occorre qualche precisazione in punto di qualificazione della domanda, che – diversamente da quella esperita dalla dott.ssa – risulta comunque riferita ad una Pt_1
specializzazione munita del diritto di riconoscimento.
Ove da qualificare in termini di azione di adempimento, la domanda evidentemente postula l'efficacia diretta (nei rapporti orizzontali) delle direttive in materia di riconoscimento - in ambito intraeuropeo - dei titoli e diplomi di specializzazione medica post lauream, ed in particolare della norma prescrittiva della adeguata remunerazione
(introdotta alla direttiva 75/363/CEE, dall'art. 13 della direttiva 82/76/CEE), e per tal motivo essa si palesa manifestamente infondata: le norme in questione ponevano esclusivamente degli obiettivi agli Stati membri, e necessitavano, ai fini della loro attuazione, di essere completate da norme di diritto interno, integrative e di dettaglio;
essere erano quindi insuscettive di immediata applicazione nell'ambito degli Stati aderenti all'Unione, e con ciò inadatte a costituire fonte diretta del diritto (ad ottenere adeguata remunerazione pagina 7 di 13 dell'attività professionale prestata nell'ambito del corso di specializzazione) che l'attore ha accampato in giudizio.
In altri termini, tali direttive – ed in particolare la norma in tema di adeguata remunerazione – necessitavano pur sempre di essere trasposte, in ambito interno (in virtù degli artt. 249 - ex 189 - del Trattato Istitutivo della C.E., n°3 del 25/3/1957, nonché degli artt. 288 e 291 T.F.U.E.), mediante l'adozione, ad opera del legislatore nazionale, delle imprescindibili norme di dettaglio, essendo poi di pertinenza dei governi di stabilire l'esatto ammontare della remunerazione adeguata, non specificato dalla norma sovranazionale.
Con ciò è escluso che il singolo cittadino sia legittimato ad avanzare pretesa, per puro e semplice effetto dell'adozione di tali norme, ad opera del legislatore comunitario (v. per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 24/01/2013, n. 446: «non possono considerarsi "self executing" le direttive comunitarie che, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dall'ordinamento interno»; Cass. 20/07/2012, n. 12725: «le direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, pur incondizionate e sufficientemente precise nell'attribuire diritti ai singoli, non sono self-executing»).
D'altronde, l'attore non può esigere l'adempimento degli impegni assunti, dal legislatore nazionale, nei confronti di soggetti terzi, quali - dapprima - i beneficiari delle norme di adeguamento (in futuro) del diritto interno agli obiettivi della direttiva (norme recate dal d. lgs. n. 257/1991), poi i destinatari delle disposizioni in tema d'indennizzo, recate dall'art. 11 della L. n.370/1999.
La domanda in questione meriterebbe comunque rigetto, anche laddove riguardata in termini di azione di risarcimento danni o di indennizzo svolta a motivo dell'inadempimento dello Stato-persona all'obbligo di adeguamento del diritto interno alle norme sovranazionali, recate da direttive non auto-esecutive.
pagina 8 di 13 Difatti, il credito risarcitorio maturato per la tardiva ed inesatta trasposizione della direttiva in tema di specializzazioni mediche post lauream – unico configurabile nella fattispecie dedotta in lite – deve infatti dirsi estinto per prescrizione, in accordo all'eccezione tempestivamente sollevata, sul punto, dalla difesa erariale, all'atto della costituzione in giudizio.
Invero, la domanda volta ad accertare la responsabilità dello Stato italiano per la mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie non auto-esecutive si configura nei termini di inadempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non antigiuridica, che non è subordinata alla sussistenza del dolo o della colpa ed è riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
In ordine al termine di decorrenza della prescrizione decennale, lo stesso è da individuarsi nel 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19.10.1999, n. 370, in quanto solo in tale momento l'obbligo risarcitorio nei confronti di quanti abbiano conseguito il diploma di specializzazione negli anni accademici compresi fra il 1983/84 e il 1990/91 è divenuto apprezzabile come effetto della condotta d'inadempimento dello Stato (cfr. ex multis Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. Sez. 6, 19/06/2019, n. 16452; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la difesa di parte attrice non ha prodotto alcun atto interruttivo (art. 2943 c.c.) anteriore al 27.10.2009, con la conseguenza che il credito deve considerarsi prescritto.
Per vero, assolutamente inidonee a tal fine risultano le buste ipoteticamente veicolanti le missive inviate per posta dalla difesa del ovvero le ricevute di avvenuta consegna Pt_2
delle raccomandate, considerato da un lato che nessuna di esse reca il nome dell'attore
(bensì altro nominativo) e atteso che, in ogni caso, non è stato esibito in giudizio il documento ove, in tesi, sarebbe consacrata la diffida ad adempiere (art. 1219 c.c.) avente effetto interruttivo.
pagina 9 di 13 Al contrario, «al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)» (v. Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140), sì che la prova dell'intervenuta interruzione del termine prescrizionale, mediante diffida ex art. 1219 c.c., non può che fornirsi esibendo il documento ove consacrata l'intimazione di pagamento (arg. A contrario da Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24149: «ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso
o un plico privo di contenuto»).
§-3.3 Va infine esaminata l'istanza che il sig. ha formulato per ottenere il Pt_2 pagamento delle stesse somme pretese a titolo d'adempimento ovvero di risarcimento danni, invocando applicazione dell'art. 2041 c.c. (actio de in rem verso).
Anche tale domanda non può essere accolta dal tribunale, per diversi ordini di ragioni.
Difatti, l'attività resa, dal medico laureato specializzando, nell'ambito del corso di specializzazione, non può equipararsi alle prestazioni rese nell'ambito di un rapporto lavorativo, dipendente ovvero autonomo, essendo piuttosto finalizzata all'acquisizione dell'esperienza pratica indispensabile, unitamente allo studio teorico, al conseguimento del titolo conclusivo;
d'altronde l'adeguata remunerazione dapprima prevista dalla norma europea, quindi dalla legge dello stato, aveva (ed ha) l'esclusiva funzione di sopperire alle esigenze di vita dell'iscritto al corso, considerando l'impossibilità di esercitare attività
(lavorative) incompatibili con gli impegni di frequenza;
donde l'assenza di qualsiasi corrispettività tra le attività pratiche espletate, dal medico laureato, ai fini della propria
pagina 10 di 13 formazione specialistica, e la remunerazione percepita o da percepire (trattasi di principio pacifico: v. ex multis Cass Sez. L., 27/07/2017, n. 18670: «l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per
l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante».
Donde l'insussistenza dell'arricchimento che costituisce il presupposto fondante dell'art. 2041 c.c.
Difetta, in ogni caso, il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), costituente condizione di ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento: essa non può, infatti, essere esperita in giudizio, laddove siano (o fossero un tempo) disponibili altre azioni, riconosciute dall'ordinamento, e queste si siano estinte, per altra ragione.
Nella fattispecie, il sig. aveva diritto di agire per il risarcimento del danno, in Pt_2 ragione dell'intempestiva trasposizione della norma comunitaria de qua agitur: la circostanza che abbiano lasciato prescrivere il credito risarcitorio, illo tempore maturato nei riguardi dello Stato-persona, non esclude che esistesse un'azione tipica, nominata, a presidio degli interessi sostantivi dedotti in giudizio;
ne consegue la radicale inammissibilità della domanda ora esaminata (v. sul punto Cass. n. 307 del 09/01/2014: «in tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE
75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai
pagina 11 di 13 relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello
Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive»; sull'impossibilità di esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, in presenza di altra azione tipica, sia pure prescritta, v. Cass. Sez. 6,
29/12/2011, n. 29916: «l'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta»; Cass. Sez.
L., 10/06/2005, n. 12265: «l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito
e la valutazione dell'esistenza dell'altra azione va effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell'esito dell'azione tipica, nella specie l'azione ex art.2033 cod. civ.; conseguentemente l'azione art. 2041 cod. civ. non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un'azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza»; v., inoltre, Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6735: «Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico».
Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri di cui al D.M. n°55/2014, aggiornati al D.M. n°147/2022.
Per Questi Motivi
pagina 12 di 13 il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta, nel merito, le domande proposte dalle parti attrici nell'atto introduttivo della lite;
- condanna le parti attrici, in solido fra loro, alla rifusione in favore della
[...]
e delle altre Amministrazioni convenute delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in € 3.500,00, per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
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