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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8847/2022 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Macrì Parte_1 CodiceFiscale_1 del Foro di Lecce, in virtù di procura a margine dell'originale dell'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giancarlo Castellaneta e
PP LL, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta conferita dal Direttore Legale Avv. Pietro Giorgio Savino giusta procura ricevuta con atto per notar Per_1 in Alberobello del 12 gennaio 2022
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e risarcimento danni
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 10 novembre 2022, , premettendo di essere Parte_1 proprietario di un terreno agricolo ulivetato, sito in agro di Leverano, individuato catastalmente al foglio 29, part.lle 1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827, ha convenuto in giudizio l' per richiedere, ex art. 2051 cod. civ., il Controparte_1 risarcimento dei danni subìti per complessivi € 10.000/00 (euro diecimila/00), o per la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre maggiorazioni come per legge, dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, in conseguenza di un incendio nella notte del 05.6.2021 che
1 ha causato la distruzione di n. 20 alberi di olivo (di cui 15 distrutti per l'incendio, altri 5 interessati dalla combustione nella parte interna), eziologicamente riconducibile alle condizioni di incuria ed abbandono di proprietà confinante espropriata per la conduttura idrica appartenente alla società AQP, dalla quale sarebbe partito l'innesco.
In particolare, esponeva che l'incendio fosse stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti, a seguito di chiamata registrata alle ore 00,56 come da relazione versata in atti, tuttavia, nonostante l'invio di una pec del 23.12.2021, la richiesta di un sopralluogo da parte dell'AQP, di fatto, effettuato, l'invito alla stipula della negoziazione assistita del 09.5.2022, le richieste risarcitorie non fossero state soddisfatte.
Con vittoria di spese da distrarre a favore del difensore dichiaratosi anticipatario, in considerazione dell'attività difensiva svolta anche per la negoziazione assistita.
La difesa di Controparte_1
La società convenuta costituitasi con comparsa di risposta ha chiesto il rigetto della domanda attrice, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza sia in relazione all'an che al quantum della richiesta risarcitoria.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Istruzione della causa: La causa, acquisiti i documenti in atti compresa la relazione di stima dei danni effettuata dal consulente tecnico di parte attrice, nella persona dell'Ing. Iunior assegnati i termini Persona_2 ex art. 183 comma VI per memorie e repliche, è stata istruita con prove testimoniali e CTU affidata al dott. agr. assegnata con decreto del 10.9.2024 all'odierno Giudice, è stata Persona_3 definitivamente riservata per la decisione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 07 luglio 2025 e assegnazione termini ex art. 190 cod. proc. civ. per deposito comparse conclusionali e repliche trasmesse da entrambe le parti costituite.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è meritevole di parziale accoglimento e, con riguardo alla richiesta risarcitoria, il danno va liquidato in considerazione delle risultanze della CTU, e dei relativi chiarimenti del
02.10.2024, condivisi dall'odierno giudice, a seguito delle osservazioni critiche formulate, entro i termini prescritti, da parte attrice.
La controversia attiene alla determinazione della responsabilità della società convenuta,
[...]
ex art. 2051 cod. civ., in relazione all'incendio che ha provocato la distruzione di 20 Controparte_1 alberi di olivo di proprietà dell'attore, per l'importo complessivo richiesto di € 10.000,00, come da relazione di parte nella persona dell'Ing. , in alternativa, secondo la somma da Controparte_2
2 accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Occorre tuttavia accertare se l' sia responsabile ex art. 2051 cod. civ. o, Controparte_1 dall'istruzione probatoria, possa individuarsi un'ipotesi di esclusione di tale responsabilità.
L'art. 2051 cod. civ. dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di responsabilità avente carattere oggettivo, il danneggiato che domanda il risarcimento del danno in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subìti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova, che può esser data anche per presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia ed il danneggiato non è tenuto a dare la prova dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.
“L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre, il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cassazione civile Ordinanza n. 4279 del 19.2.2008).
Come precisato di recente dalla Suprema Corte Regolatrice con ordinanza n. 18518/2024, “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.
Inoltre, in tema di responsabilità qualora non sia applicabile o non sia invocata la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., l'ente risponde secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ., gravando sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo dell'ente, mentre incomberà su questi dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità (Cassazione civile 6.7.2006 n. 15383).
Tuttavia, il nesso di causalità ai fini della determinazione della responsabilità, rimane invariata sia che si invochi l'art. 2051 o l'art. 2043 cod. civ..
Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17980/2025, in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., ha affrontato il profilo relativo all'onere di ripartizione della prova nei casi di incendio la cui causa d'innesco non risulti accertata.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, infatti, dall'istruttoria, compresa la relazione di servizio dei
Vigili del Fuoco, le prove testimoniali e, in ultimo, la CTU, con la formulazione di due quesiti, al
3 fine di accertare la causa e natura dell'evento, nonché l'entità dei danni, la causa dell'innesco dell'incendio non è stata accertata.
Secondo la sentenza citata della Suprema Corte Regolatrice, la responsabilità del custode può configurarsi anche nel caso in cui la cosa in custodia abbia svolto un ruolo meramente concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare la causa dell'innesco ed essendo comunque escluso tale onere probatorio ad opera del danneggiato.
Nella fattispecie dedotta in giudizio ed anche dalla relazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti a domare l'incendio, di fatto, non è stato possibile accertare la causa di innesco dell'incendio, al riguardo, l' si è difeso genericamente attribuendola, nella memoria n. 1 ex art. Controparte_1
184 comma VI cod. proc. civ., a “un mozzicone di sigaretta lanciato da uno dei tanti veicoli in transito sulla adiacente S.P. 17”, ma, come osservato correttamente da parte attrice e provato, la strada confina con il canale di AQP, lasciato nelle condizioni di abbandono per circa cinquant'anni, caratterizzato da sterpaglie.
Tuttavia, come precisato dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte appena citato, l'assenza di una prova attendibile in ordine alla causa ultima di un incendio grava sul custode da cui il rogo ha avuto origine e, ciò, anche nell'ipotesi in cui il bene custodito abbia svolto il ruolo di mero veicolo di propagazione dell'incendio.
Dalle prove testimoniali, sulla cui attendibilità, coerenza e credibilità non emergono dubbi, è emersa la situazione di abbandono e incuria in cui versava al momento dell'incendio la parte di proprietà, confinante con i terreni dell'attore, espropriata per la realizzazione della conduttura dell' CP_1
.
[...]
Tuttavia, la società convenuta non ha dimostrato, con relazioni e documentazione fotografica, di aver manutenuto nel corso dei lunghi anni, l'area espropriata.
Il testimone di parte attrice, sig. ha infatti dichiarato di conoscere i luoghi, per aver Testimone_1 condotto un terreno confinante dal 1975/1976 ed ha affermato: “è vero che da quando è stato realizzato il canale non è mai stata effettuata la pulizia della parte sovrastante e laterale, coperta sempre da vegetazione. Addirittura noi confinanti abbiamo a volte anche irrorato con diserbanti e posso dire che sullo stesso vi sono alberi spontanei”, riferendo, con riguardo al terreno di proprietà dell'attore: “il terreno in questione è stato sempre coltivato, precisando che negli anni prima del 1990 lo aveva coltivato lui stesso perchè confinante con il suo;
dopo il 1990 aveva cessato di coltivare quello confinante, a seguito di alcuni frazionamenti, e coltivato quello del Prof. fino al 2019”. Pt_1
Circostanze di fatto confermate all'udienza del 19.3.2024 anche dal testimone sig. Tes_2
il quale ha dichiarato: “è vero che il terreno dell'attore è attraversato da una conduttura
[...]
EAAP, con materiale di risulta alto circa 2 metri. Detto canale attraversa anche la proprietà di mia
4 moglie, ma in quest'ultimo terreno il canale è a piano.. ...questa situazione da me descritta esiste da circa 40 anni. E' vero che da quando è stato realizzato il canale, e a mia memoria, non è stata mai effettuata alcuna pulizia né sulla parte soprastante né su quella laterale che era interessata da vegetazione spontanea e dal pietrame. Sul terreno di proprietà dell'attore, in occasione dell'incendio vi era erba bassa. Il fondo era sistematicamente coltivato dall'attore”.
Lo stesso testimone ha altresì dichiarato di aver visto l'intervento dei Vigili del Fuoco e fornito l'acqua agli operatori intervenuti.
In conclusione, la responsabilità è chiaramente della convenuta ex art. 2051 cod. civ., che non CP_3 ha fornito la prova liberatoria, omettendo di provvedere ad un'adeguata e costante pulizia del terreno espropriato, in condizioni di evidente degrado, nonostante la sussistenza di una conduttura idrica.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria, si fa integrale riferimento alle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU dott. agr. che ha ritenuto il danno patrimoniale occorso nella misura di € Per_4
4.000,00, importo che va liquidato con le maggiorazioni come per legge, dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo a favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, in relazione al valore della controversia, come innanzi precisato e all'attivazione per la negoziazione assistita, secondo i valori medi scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022 (da € 1.101,00 a € 5.200).
CTU a definitivo carico della società convenuta come da decreti di liquidazione del 3.10.2024 e del
7.3.2025.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8847/2022 R.g., così provvede:
1) Accerta e dichiara ex at. 2051 cod. civ. la responsabilità esclusiva dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore per l'evento per cui è Controparte_1 causa,
2) Per l'effetto, condanna l' al risarcimento dei danni a favore Controparte_1 dell'attore che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento 05.6.2021 sino all'effettivo soddisfo,
3) Condanna la società convenuta al rimborso delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.100,00, di cui € 264,00 per spese borsuali esenti, € 2.836,00 per compensi tabellari, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA 22% e CAP 4% come per legge, da distrarre a favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, Avv. Ubaldo Macrì, 5 4) Condanna la società convenuta al rimborso a favore di delle spese di Parte_1
CTU come da rispettivi decreti di liquidazione del 3.10.2024 (€ 642,20) e del 7.3.2025 (€
273,00), oltre oneri come per legge se dovuti.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
Lecce, 20 novembre 2025 (dott.ssa Giovanna Sara MARTINA)
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