Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 630 del R.G. per l'anno 2016, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Grasso, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliato in San Pietro a Maida, via P. Mascagni s.n.c., giusta procura in calce al ricorso
-Parte attorea- contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mascaro, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Sele n. 33, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
-Parte convenuta-
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.04.2016, ha agito in giudizio Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della proprietà del terreno sito nel Comune di Maida, Contrada Vitale, riportato al Catasto del Comune al Foglio 51, p.lla n. 101, detenuto senza titolo da CP_1
, del quale ha chiesto la condanna al rilascio.
[...]
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che il terreno indicato sarebbe alla medesima pervenuto per atto pubblico di donazione del 1.07.1995 da parte dei propri genitori. Ha dedotto che a seguito della separazione giudiziale dal proprio coniuge, , quest'ultimo si sarebbe Controparte_1 impossessato del terreno, senza alcun titolo. Ha dedotto che con ordinanza di questo Tribunale, emessa in data 19.12.2014, la domanda di reintegrazione nel possesso del terreno dalla medesima proposta nei confronti dell'odierno convenuto, è stata rigettata e che anche il successivo reclamo è stato rigettato, con ordinanza del 7.12.2015. La ricorrente ha quindi dedotto il proprio diritto ad ottenere la restituzione del terreno ed a conseguirne il possesso ed il godimento, in quanto legittima ed esclusiva proprietaria. 2. Si è costituito in giudizio , argomentando per l'infondatezza della domanda. In Controparte_1 particolare, il convenuto ha dedotto che il terreno per cui è causa sarebbe di proprietà di
[...]
, per averlo acquistato, con atto pubblico di vendita del 8.03.2002, da e CP_2 Persona_1
Ha dedotto che una porzione del terreno, per circa 700-800 mq, sarebbe stata da CP_3 sempre posseduta dal medesimo, mentre la restante parte da e e, Persona_1 CP_3 successivamente, da immessa nel possesso del terreno successivamente Controparte_2 all'acquisto. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda. 3. Concesso alle parti termine per il deposito di memorie difensive, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e all'udienza del 19.04.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il magistrato precedentemente titolare della causa, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 8.07.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.03.2025,
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La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il suo diritto di proprietà, provando di aver acquistato la proprietà a titolo originario e che non è sufficiente dimostrare l'esistenza in proprio favore di un titolo di acquisto a titolo derivativo (Cass. 21940/18), che potrebbe essere viziato dal difetto di legittimazione a disporre in capo al dante causa che, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, potrebbe privare di efficacia l'acquisto. Nel caso di specie, la domanda attorea non può essere accolta in quanto non è sufficiente, ai fini della prova della proprietà e, conseguentemente, dell'accoglimento dell'azione di rivendica, la mera produzione in giudizio del rogito notarile di acquisto dell'immobile a titolo derivativo, ossia, nel caso di specie, dell'atto pubblico di donazione del 1.07.1995 con il quale , madre dell'odierna Persona_2 attrice, ha donato alla medesima il terreno per cui è causa, dichiarando di esserne a sua volta divenuta proprietaria in forza del possesso ultraventennale, confermato e riconosciuto con decreto di riconoscimento del Pretore di Lamezia Terme, del 18.11.1993, registrato il 15.02.1994.
Deve al riguardo evidenziarsi che il decreto del Pretore di Lamezia Terme non è stato prodotto in giudizio, sicchè nel caso di specie difetta la prova della dichiarazione giudiziale dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile donato da parte della donante. Inoltre, come evidenziato dalla Corte di Cassazione in materia di compravendita, l'atto di alienazione del diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, non è nullo, poiché l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario che si produce autonomamente e che non richiede, per il suo verificarsi, alcun accertamento giudiziale, che ha solo natura dichiarativa (a titolo esemplificativo, Cass. 2485/2007). Tuttavia, l'atto di vendita in cui l'alienante dichiari di essere titolare del diritto ceduto per usucapione, si risolve in una vendita a non domino nel caso in cui, in sede giudiziale, tale acquisto a titolo originario non venga confermato, senza che sia possibile sostenere che il venditore, con una dichiarazione unilaterale possa alterare gli oneri di prova che al contrario permangono immutati, dovendo, chi assume di aver acquistato per usucapione, provarne la circostanza. Quanto alla trascrizione dell'atto notarile, è stato evidenziato che in tali casi, la stessa avviene solo a favore del compratore contro l'alienante, non avendo quel carattere universale che la conservatoria riconosce ai soli accertamenti giudiziali, che si svolgono nei confronti dei soggetti che, sulla base dei registri immobiliari, risultano titolari di diritti in contrasto con chi afferma il proprio acquisto a titolo originario (Tribunale Crotone, n. 575/2024). Dunque, nel caso di specie, l'acquisto a titolo originario della proprietà del terreno da parte del dante causa dell'odierna attrice, non può ritenersi dimostrato.
2 Inoltre, parte attorea non ha fornito la prova di un proprio acquisto a titolo originario, non essendo stato dimostrato il possesso del terreno al momento dell'acquisto a titolo derivativo e per un tempo utile ai fini dell'usucapione. L'onere della prova della proprietà del terreno, gravante sulla parte attorea, nel caso di specie, non può ritenersi neppure attenuato per effetto delle difese del convenuto. Infatti, quest'ultimo ha specificamente contestato l'appartenenza del bene da parte sia dell'attrice, che del dante causa (al riguardo, a titolo esemplificativo, Cass. n. 28865 del 19/10/2021).
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle specifiche e documentate eccezioni del convenuto, era dunque onere di parte attorea provare che la parte che ha trasferito il bene era effettivamente titolare del diritto di proprietà, mediante la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario della proprietà oppure della continuità del possesso ventennale utile ad usucapire il bene immobile.
Nel caso di specie tale prova non è stata offerta, con conseguente rigetto della domanda. E' opportuno, infine, evidenziare come, in difetto di prova della proprietà del terreno per cui è causa da parte dell'attrice, è irrilevante, ai fini della decisione, la valutazione dell'istruttoria testimoniale espletata, volta a dimostrare il possesso del terreno da parte dell'odierno convenuto, il quale, tuttavia, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale di usucapione, limitandosi ad eccepire il proprio possesso, da oltre venti anni, di una porzione della particella di terreno per cui è causa ed il possesso, della restante parte, da parte dei soggetti a cui il terreno risulta catastalmente intestato.
5. Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attorea. Sono quindi liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori ridotti alla metà, avuto riguardo alla non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi euro 1.278,00, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Lamezia Terme, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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