Art. 20.
Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennita' caropane e il Fondo di solidarieta' sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.
Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennita' caropane e il Fondo di solidarieta' sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.