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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7418 r.g.. dell'anno 2022
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ruggieri Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cipriani Controparte_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 9-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30-12-2022 , premesso che: il 12-4-2003 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Statte con;
dalla loro unione erano nate le figlie ora maggiorenni Controparte_1
il 28-3-2002 , e il 13-8-2004; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione Per_1 Per_2 giudiziale, pronunciata con sentenza di questo Tribunale n.667/2021; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo dell'istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e delle figlie per complessivi € 450 ,di cui € 150 per ciascuna beneficiaria, oltre alla rivalutazione
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie per le figlie;
che la propria situazione reddituale era peggiorata in quanto quale operaio dipendente di d'Italia era collocato da diverso tempo Per_3 in cassa integrazione guadagni straordinaria con conseguente riduzione del salario e doveva inoltre fare fronte al mantenimento della nuova compagna;
che invece la situazione economica della era migliorata avendo la stessa reperito occupazione sebbene con contratti a tempo CP_1 determinato e comunque aveva piena capacità di lavoro in ragione dell'età e percepiva reddito di cittadinanza, sicchè nessun assegno di divorzio era dovuto in favore della stessa;
parimenti in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle delle figlie doveva essere ridotto l'assegno di mantenimento in loro favore ad € 100 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del assegno di divorzio, evidenziando Parte_1 che il reddito di cittadinanza le sarebbe stato revocato da lì a qualche mese, che aveva reperito occupazione presso una pizzeria con contratto a tempo determinato con un salario netto di circa € 400 mensili, che tuttavia sarebbe venuto a scadenza il 31-3-2023 e che nel contempo doveva farsi carico delle spese di locazione di un alloggio con canone di € 450 mensili e delle relative utenze;
chiedeva inoltre dichiararsi che avrebbe avuto diritto al 40% del trattamento di fine rapporto dovuto al all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo. La convenuta instava Parte_1 inoltre per l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle due figlie in ragione di € 250 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie il tutto con vittoria di spese di lite giacchè la primogenita era iscritta presso l'Università di Chieti sopportando le relative spese sia pure da pendolare,mentre la seconda era studentessa liceale.
Con provvedimento del 18-4-2023 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni di separazione , rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione.
Istruita in seguito documentalmente e con informative presso , la causa è stata riservata per la CP_2 decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in Statte il 12-4-2003, sono legalmente separati in forza di sentenza di questo Tribunale
n.667/2021. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Vanno inoltre esaminate le sole questioni accessorie di carattere patrimoniale, stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie.
La questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale
(sebbene con l'impropria definizione di assegno di mantenimento) va valutata in questa sede alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898. Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo , giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale. La giurisprudenza della Corte di legittimità(Cass. Sez. un., 18287/2018;
Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Raffrontando nella concreta fattispecie le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è da rilevare che già con le previsioni di separazione era stata riconosciuta la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del al quale era stato fatto obbligo di versare in favore della Parte_1
un assegno mensile di concorso al suo mantenimento. Ed è opportuno rilevare , a questo CP_1 proposito, che già con la sentenza di separazione si tenne conto della frequente sottoposizione del ricorrente a periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria e della sussistenza a suo carico di ritenute per un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Per contro si tenne conto del fatto che la dopo avere svolto durante la convivenza matrimoniale attività di casalinga, Parte_1 aveva in seguito espletato attività di lavoro saltuaria e che dovesse farsi carico di un canone locativo mensile, allora di € 300.
Non può affermarsi che tale apprezzabile squilibrio economico sia all'attualità del tutto venuto meno.
Sebbene dalle informative assunte presso risulta che la convenuta abbia percepito reddito di CP_2 cittadinanza nel periodo compreso dal 2019 sino al dicembre del 2023, non consta tuttavia che all'attualità fruisca di trattamenti assistenziali o previdenziali;
inoltre la stessa ha dimostrato capacità di lavoro svolgendo attività di lavoro a tempo determinato, oppure a tempo parziale, ma non continuativamente , con retribuzione molto contenuta e con ultimo rapporto di lavoro presso la s.r.l.
quale addetta alle pulizie (v. estratto contributivo trasmesso CP_3 Controparte_4 dall' );rapporto cessato nel dicembre 2023 e poi ripreso, secondo quanto dedotto negli scritti CP_2 conclusionali, ma con una retribuzione mensile di soli € 400. Nel contempo ,come documentato , la convenuta deve farsi carico del pagamento di un canone di locazione abitativa di € 450 mensili, come da contratto in atti, e delle relative utenze.
Per contro il ricorrente è ancora dipendente dello stabilimento siderurgico jonico,con una retribuzione mediamente contenuta - in ragione della frequente ammissione al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria - a circa € 1000 mensili nette ,tenendosi conto di quanto documentato dalle buste paga da ultimo prodotte (le quali sono già comprensive di ritenuta per un finanziamento di €
250,senza che siano comprovati ulteriori obblighi per rimborso di prestiti). Non è dimostrato inoltre che il ricorrente si faccia carico del mantenimento della propria compagna, né sono stati documentati a suo carico oneri locativi.
Considerato quindi l'attuale squilibrio economico, sia pure in un contesto di limitata capacità economica di entrambe le parti, appare giustificato il riconoscimento di assegno di divorzio in funzione prettamente assistenziale, non essendo stati allegati e comprovati profili che giustifichino l'attribuzione di una componente compensativa della prestazione. L'assegno di divorzio può conclusivamente essere stabilito - tenuto conto in particolare della durata del matrimonio, e della frequente ammissione a trattamento di CiGS dell'obbligato - in misura pari ad € 150,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di aprile 2025, mentre per i mesi pregressi rimangono confermate le previsioni economiche concernenti il diverso assegno di separazione.
In ordine al contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni e , non vi sono Per_1 Per_2
i presupposti per la revoca o riduzione dello stesso rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, poichè la già contenuta misura stabilita appare rapportarsi correttamente alle attuali condizioni reddituali dell'obbligato (menomate per effetto della frequente ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni), e non è nel contempo riducibile in relazione alle presumibili esigenze delle aventi diritto, certamente non tali da ridursi dopo il compimento della maggiore età (è anzi documentata almeno per la primogenita la prosecuzione degli studi con iscrizione Per_1 universitaria).
Per le già evidenziate ragioni relative alla sensibile decurtazione del trattamento salariale dell'obbligato, l'assegno stabilito in sede di separazione per concorso al mantenimento delle figlie
,cui va aggiunto l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022, non può essere ulteriormente accresciuto come richiesto in riconvenzionale.
In ultimo è inammissibile per carenza di interesse attuale la domanda di accertamento del diritto della convenuta a percepire il 40% del TFR cui avrà diritto il ricorrente ai sensi dell'art.12bis l.div , giacchè non risulta che il rapporto di lavoro dell'attore sia venuto a cessare con maturazione del diritto a percepire le competenze di fine rapporto;
e sarà a tale momento, allo stato non attuale, che dovranno essere valutati i presupposti per l'assegnazione della quota percentuale di legge al coniuge divorziato.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 30-12-2022 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale di quest'ultima, così provvede: -pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte il 12-4-2003 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Statte dell'anno 2003 (atto n. 4, p. 2^ serie B);
-ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione: a)pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di divorzio di Parte_1 Controparte_1 euro 150,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno uno del corrente mese di aprile 2025, e così da ogni mese successivo;
b) conferma per i mesi precedenti la misura dell'assegno di separazione come stabilita con i provvedimenti presidenziale;
c) conferma a carico di l'assegno mensile per concorso al Parte_1 mantenimento delle figlie e nella misura già stabilita con la Persona_4 Persona_5 sentenza di separazione;
conferma l'obbligo di di provvedere al 50% al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie di mantenimento delle figlie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
-dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto della convenuta a percepire il 40% del
TFR dell'attore;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 1-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7418 r.g.. dell'anno 2022
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ruggieri Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cipriani Controparte_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 9-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30-12-2022 , premesso che: il 12-4-2003 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Statte con;
dalla loro unione erano nate le figlie ora maggiorenni Controparte_1
il 28-3-2002 , e il 13-8-2004; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione Per_1 Per_2 giudiziale, pronunciata con sentenza di questo Tribunale n.667/2021; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo dell'istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e delle figlie per complessivi € 450 ,di cui € 150 per ciascuna beneficiaria, oltre alla rivalutazione
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie per le figlie;
che la propria situazione reddituale era peggiorata in quanto quale operaio dipendente di d'Italia era collocato da diverso tempo Per_3 in cassa integrazione guadagni straordinaria con conseguente riduzione del salario e doveva inoltre fare fronte al mantenimento della nuova compagna;
che invece la situazione economica della era migliorata avendo la stessa reperito occupazione sebbene con contratti a tempo CP_1 determinato e comunque aveva piena capacità di lavoro in ragione dell'età e percepiva reddito di cittadinanza, sicchè nessun assegno di divorzio era dovuto in favore della stessa;
parimenti in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle delle figlie doveva essere ridotto l'assegno di mantenimento in loro favore ad € 100 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del assegno di divorzio, evidenziando Parte_1 che il reddito di cittadinanza le sarebbe stato revocato da lì a qualche mese, che aveva reperito occupazione presso una pizzeria con contratto a tempo determinato con un salario netto di circa € 400 mensili, che tuttavia sarebbe venuto a scadenza il 31-3-2023 e che nel contempo doveva farsi carico delle spese di locazione di un alloggio con canone di € 450 mensili e delle relative utenze;
chiedeva inoltre dichiararsi che avrebbe avuto diritto al 40% del trattamento di fine rapporto dovuto al all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo. La convenuta instava Parte_1 inoltre per l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle due figlie in ragione di € 250 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie il tutto con vittoria di spese di lite giacchè la primogenita era iscritta presso l'Università di Chieti sopportando le relative spese sia pure da pendolare,mentre la seconda era studentessa liceale.
Con provvedimento del 18-4-2023 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni di separazione , rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione.
Istruita in seguito documentalmente e con informative presso , la causa è stata riservata per la CP_2 decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in Statte il 12-4-2003, sono legalmente separati in forza di sentenza di questo Tribunale
n.667/2021. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Vanno inoltre esaminate le sole questioni accessorie di carattere patrimoniale, stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie.
La questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale
(sebbene con l'impropria definizione di assegno di mantenimento) va valutata in questa sede alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898. Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo , giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale. La giurisprudenza della Corte di legittimità(Cass. Sez. un., 18287/2018;
Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Raffrontando nella concreta fattispecie le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è da rilevare che già con le previsioni di separazione era stata riconosciuta la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del al quale era stato fatto obbligo di versare in favore della Parte_1
un assegno mensile di concorso al suo mantenimento. Ed è opportuno rilevare , a questo CP_1 proposito, che già con la sentenza di separazione si tenne conto della frequente sottoposizione del ricorrente a periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria e della sussistenza a suo carico di ritenute per un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Per contro si tenne conto del fatto che la dopo avere svolto durante la convivenza matrimoniale attività di casalinga, Parte_1 aveva in seguito espletato attività di lavoro saltuaria e che dovesse farsi carico di un canone locativo mensile, allora di € 300.
Non può affermarsi che tale apprezzabile squilibrio economico sia all'attualità del tutto venuto meno.
Sebbene dalle informative assunte presso risulta che la convenuta abbia percepito reddito di CP_2 cittadinanza nel periodo compreso dal 2019 sino al dicembre del 2023, non consta tuttavia che all'attualità fruisca di trattamenti assistenziali o previdenziali;
inoltre la stessa ha dimostrato capacità di lavoro svolgendo attività di lavoro a tempo determinato, oppure a tempo parziale, ma non continuativamente , con retribuzione molto contenuta e con ultimo rapporto di lavoro presso la s.r.l.
quale addetta alle pulizie (v. estratto contributivo trasmesso CP_3 Controparte_4 dall' );rapporto cessato nel dicembre 2023 e poi ripreso, secondo quanto dedotto negli scritti CP_2 conclusionali, ma con una retribuzione mensile di soli € 400. Nel contempo ,come documentato , la convenuta deve farsi carico del pagamento di un canone di locazione abitativa di € 450 mensili, come da contratto in atti, e delle relative utenze.
Per contro il ricorrente è ancora dipendente dello stabilimento siderurgico jonico,con una retribuzione mediamente contenuta - in ragione della frequente ammissione al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria - a circa € 1000 mensili nette ,tenendosi conto di quanto documentato dalle buste paga da ultimo prodotte (le quali sono già comprensive di ritenuta per un finanziamento di €
250,senza che siano comprovati ulteriori obblighi per rimborso di prestiti). Non è dimostrato inoltre che il ricorrente si faccia carico del mantenimento della propria compagna, né sono stati documentati a suo carico oneri locativi.
Considerato quindi l'attuale squilibrio economico, sia pure in un contesto di limitata capacità economica di entrambe le parti, appare giustificato il riconoscimento di assegno di divorzio in funzione prettamente assistenziale, non essendo stati allegati e comprovati profili che giustifichino l'attribuzione di una componente compensativa della prestazione. L'assegno di divorzio può conclusivamente essere stabilito - tenuto conto in particolare della durata del matrimonio, e della frequente ammissione a trattamento di CiGS dell'obbligato - in misura pari ad € 150,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di aprile 2025, mentre per i mesi pregressi rimangono confermate le previsioni economiche concernenti il diverso assegno di separazione.
In ordine al contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni e , non vi sono Per_1 Per_2
i presupposti per la revoca o riduzione dello stesso rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, poichè la già contenuta misura stabilita appare rapportarsi correttamente alle attuali condizioni reddituali dell'obbligato (menomate per effetto della frequente ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni), e non è nel contempo riducibile in relazione alle presumibili esigenze delle aventi diritto, certamente non tali da ridursi dopo il compimento della maggiore età (è anzi documentata almeno per la primogenita la prosecuzione degli studi con iscrizione Per_1 universitaria).
Per le già evidenziate ragioni relative alla sensibile decurtazione del trattamento salariale dell'obbligato, l'assegno stabilito in sede di separazione per concorso al mantenimento delle figlie
,cui va aggiunto l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022, non può essere ulteriormente accresciuto come richiesto in riconvenzionale.
In ultimo è inammissibile per carenza di interesse attuale la domanda di accertamento del diritto della convenuta a percepire il 40% del TFR cui avrà diritto il ricorrente ai sensi dell'art.12bis l.div , giacchè non risulta che il rapporto di lavoro dell'attore sia venuto a cessare con maturazione del diritto a percepire le competenze di fine rapporto;
e sarà a tale momento, allo stato non attuale, che dovranno essere valutati i presupposti per l'assegnazione della quota percentuale di legge al coniuge divorziato.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 30-12-2022 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale di quest'ultima, così provvede: -pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte il 12-4-2003 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Statte dell'anno 2003 (atto n. 4, p. 2^ serie B);
-ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione: a)pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di divorzio di Parte_1 Controparte_1 euro 150,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno uno del corrente mese di aprile 2025, e così da ogni mese successivo;
b) conferma per i mesi precedenti la misura dell'assegno di separazione come stabilita con i provvedimenti presidenziale;
c) conferma a carico di l'assegno mensile per concorso al Parte_1 mantenimento delle figlie e nella misura già stabilita con la Persona_4 Persona_5 sentenza di separazione;
conferma l'obbligo di di provvedere al 50% al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie di mantenimento delle figlie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
-dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto della convenuta a percepire il 40% del
TFR dell'attore;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 1-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)