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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/11/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1214 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] elettivamente domiciliate in Montefiascone (VT), Via della Croce n. 30, presso lo studio dell'Avv. Daniele Marongiu, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTI E
[...]
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto Ufficio X, sito in , via del Paradiso n. 4; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.8.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per le casuali di cui alla narrativa, il diritto di ciascun ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per le attività di supplenza da ciascuno svolte nel corso degli anni scolastici rispettivamente dedotti, il tutto come meglio indicato in premessa, e condannare, per l'effetto, il , già Controparte_2
già , ut Controparte_1 Controparte_3 supra, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché il competente organo periferico, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al CP_4 pagamento stessi, delle seguenti somme: € 1.342,11- Parte_1 [...]
€ 1.440,88 - € 1.969,24 - (s.e.&.o.) ovvero al pagamento Parte_2 Parte_3 della diverse somme che dovessero risultare dovute a ciascuno di loro, essere precisata e/o accertata in corso di causa, in ogni caso al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con la vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Daniele Marongiu, il quale si dichiara sin da ora antistatario”. Le ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato con contratti di supplenza
“breve” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
di non aver ricevuto per gli anni scolastici in questione la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti) come percepita dagli altri colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico e a tempo indeterminato;
che la mancata retribuzione sarebbe lesiva della clausola 4 dell'Accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola dispone che "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
… 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995". E' opportuno rammentare che secondo il citato art. 25 del CCNL 31.8.1999 "A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde
Pag. 2 di 7 mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: - dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
- dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
- dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. … 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L.. 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part- time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto. …". L'amministrazione da tempo sostiene che le parti collettive, nell'istituire la retribuzione professionale docenti ed assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, hanno inteso rinviare a quest'ultima disposizione quanto all'individuazione dei destinatari riconoscendo l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche. Sulla questione della estensibilità o meno dell'emolumento al personale assunto per incarichi di durata inferiore a quella annuale si è pronunciata di recente la S.C. (Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 rv. 650043 - 01) chiarendo che "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
Pag. 3 di 7 incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. In motivazione la Corte ha sostenuto che "dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
Pag. 4 di 7 differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …". La Corte ha altresì aggiunto che "7. una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese. …". Questo Tribunale non ritiene vi siano ragioni per disattendere le argomentazioni esposte.
Pag. 5 di 7 Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con accertamento di diritto all'emolumento rivendicato e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento degli importi dovuti in ragione delle supplenze svolte dalle docenti come dedotte in ricorso. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato, non opera il principio di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege n. 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000). Ne deriva che le somme dovute devono intendersi maggiorate dei soli interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da , Parte_1 [...]
e nei confronti del Parte_2 Parte_3
, accerta e dichiara il Controparte_2 diritto delle ricorrenti alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi in cui hanno prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi;
- per l'effetto condanna il convenuto, in persona del al CP_1 CP_5 pagamento delle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti in occasione dei predetti incarichi oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il , in Controparte_2 persona del p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_5
657,00 per compensi professionali, oltre rimb. spese (€ 49,00 di C.U.), rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore antistatario delle ricorrenti. Viterbo lì, 7 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1214 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] elettivamente domiciliate in Montefiascone (VT), Via della Croce n. 30, presso lo studio dell'Avv. Daniele Marongiu, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTI E
[...]
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto Ufficio X, sito in , via del Paradiso n. 4; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.8.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per le casuali di cui alla narrativa, il diritto di ciascun ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per le attività di supplenza da ciascuno svolte nel corso degli anni scolastici rispettivamente dedotti, il tutto come meglio indicato in premessa, e condannare, per l'effetto, il , già Controparte_2
già , ut Controparte_1 Controparte_3 supra, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché il competente organo periferico, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al CP_4 pagamento stessi, delle seguenti somme: € 1.342,11- Parte_1 [...]
€ 1.440,88 - € 1.969,24 - (s.e.&.o.) ovvero al pagamento Parte_2 Parte_3 della diverse somme che dovessero risultare dovute a ciascuno di loro, essere precisata e/o accertata in corso di causa, in ogni caso al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con la vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Daniele Marongiu, il quale si dichiara sin da ora antistatario”. Le ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato con contratti di supplenza
“breve” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
di non aver ricevuto per gli anni scolastici in questione la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti) come percepita dagli altri colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico e a tempo indeterminato;
che la mancata retribuzione sarebbe lesiva della clausola 4 dell'Accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola dispone che "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
… 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995". E' opportuno rammentare che secondo il citato art. 25 del CCNL 31.8.1999 "A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde
Pag. 2 di 7 mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: - dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
- dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
- dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. … 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L.. 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part- time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto. …". L'amministrazione da tempo sostiene che le parti collettive, nell'istituire la retribuzione professionale docenti ed assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, hanno inteso rinviare a quest'ultima disposizione quanto all'individuazione dei destinatari riconoscendo l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche. Sulla questione della estensibilità o meno dell'emolumento al personale assunto per incarichi di durata inferiore a quella annuale si è pronunciata di recente la S.C. (Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 rv. 650043 - 01) chiarendo che "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
Pag. 3 di 7 incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. In motivazione la Corte ha sostenuto che "dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
Pag. 4 di 7 differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …". La Corte ha altresì aggiunto che "7. una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese. …". Questo Tribunale non ritiene vi siano ragioni per disattendere le argomentazioni esposte.
Pag. 5 di 7 Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con accertamento di diritto all'emolumento rivendicato e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento degli importi dovuti in ragione delle supplenze svolte dalle docenti come dedotte in ricorso. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato, non opera il principio di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege n. 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000). Ne deriva che le somme dovute devono intendersi maggiorate dei soli interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da , Parte_1 [...]
e nei confronti del Parte_2 Parte_3
, accerta e dichiara il Controparte_2 diritto delle ricorrenti alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi in cui hanno prestato servizio per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi;
- per l'effetto condanna il convenuto, in persona del al CP_1 CP_5 pagamento delle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti in occasione dei predetti incarichi oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il , in Controparte_2 persona del p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_5
657,00 per compensi professionali, oltre rimb. spese (€ 49,00 di C.U.), rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore antistatario delle ricorrenti. Viterbo lì, 7 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
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